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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/05/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3307 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.05.2025, tenuta con trattazione scritta e vertente
TRA
E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi, giusta procura in allegato all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Merola ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Fondi (LT), via M. Fiore nr. 19,
ATTORI
E rappresentato e difeso, giusta procura in allegato all'atto di intervento, Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Merola ed elett.te dom.to presso il suo studio in Fondi (LT), via M. Fiore nr. 19,
INTERVENUTO
E
, Controparte_2
PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
OGGETTO: riconoscimento acquisto per usucapione bene immobile
All'esito della camera di consiglio di seguito le
SUCCINTE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda degli attori deve trovare accoglimento.
Gli stessi hanno, infatti, dedotto e provato di aver posseduto uti dominus, pacificamente, pubblicamente, in modo non clandestino ed ininterrotto da oltre vent'anni, la porzione di terreno sita nel Comune di San Felice Circeo (LT), passata all'urbano e distinta al Catasto terreni al foglio 17 part. 687, ente urbano sub 1. Hanno asserito che detta particella risulta formalmente intestata alla società e che il CP_2
possesso incontestato risulta confermato dalla circostanza per cui vi è stato realizzato un immobile nel 1968 – distinto al NCEU al foglio 17, part. 687, sub 1 cat A/3 classe 3 vani 3 mq. 57 (doc. 3 ) – da parte del sig. rispettivamente padre e suocero degli attori, in riferimento al quale Controparte_1
il sig. quale possessore, ha potuto presentare in data 07.01.1986 domanda di condono Parte_1 edilizio (tuttora pendente), per cui ha versato gli oneri per l'oblazione (doc. 4).
Hanno allegato che detta particella risulta totalmente inglobata, come si evince nell'estratto di mappa, nel terreno di loro proprietà distinto al foglio 17 part. 975 are 25.26 che gli stessi hanno acquistato dalla società convenuta in forza di atto del 14.05.2003 per Notaio in Roma, rep. Nr. 42699 Per_1
racc. 11339 e che la società convenuta, ormai in liquidazione, in realtà, si era sempre disinteressata al terreno in questione, non avendolo mai utilizzato e gestito in alcun modo e non avendo, tra l'altro, mai contestato l'utilizzo fattone dagli istanti, i quali per converso hanno sempre utilizzato l'area in questione in via esclusiva, uti dominus per averla ricevuta dal padre (nonché suocero).
Hanno dedotto di aver, nel corso degli anni, provveduto personalmente ad eseguire, periodicamente, sul suindicato compendio immobiliare i lavori di manutenzione (potatura alberi, aratura del terreno, ecc.), apportando altresì delle migliorie e sostenendo direttamente tutte le spese necessarie, essendo stati gli unici ed effettivi possessori del fondo e della particella beneficiando di tutti i frutti tratti da essa, senza doverne in alcun modo rispondere alla società convenuta o ad altri.
Hanno concluso chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, accertare e dichiarare che i signori Parte_1 Parte_2
e hanno acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso Parte_3 Parte_4
continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà del terreno sito nel Comune di San Felice
Circeo, catastalmente censito al foglio 17 part. 687, ente urbano e dell'immobile sovrastante
(contraddistinto con il sub. 1). Ordinarsi, di conseguenza, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina, di procedere alle trascrizioni di rito, con esonero di ogni sua responsabilità. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”.
Parte convenuta non si è costituita, nonostante regolarmente evocata in giudizio.
Tanto premesso gli attori hanno allegato che il terreno oggetto di domanda costituisce da oltre un ventennio da sempre un unico corpo con il fondo di loro proprietà distinto al foglio 17 part. 975.
Dalla relazione ipocatastale nel ventennio, emerge come in relazione al terreno oggetto della presente domanda non vi siano state formalità, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
Gli attori hanno, poi, identificato con esattezza il bene oggetto di domanda di usucapione.
Tanto preliminarmente chiarito, l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140 c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa, peraltro, deve essere accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus.
La proprietà dei beni immobili si acquista a titolo originario per effetto del possesso continuato per vent'anni (art. 1158 c.c.). A tal fine, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'”animus”.
Ebbene, nel caso di specie l'attori ha allegato e dato prova della sussistenza di tali elementi.
Ha allegato, in particolare, di aver sempre provveduto a mantenere i beni oggetto di domanda e ad utilizzarli, ad eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e, comunque, ad esercitare ogni altra facoltà del proprietario.
All'esito dell'istruttoria emerge come gli attori, oramai da oltre vent'anni, hanno provveduto e tuttora provvedono a utilizzare, possedere, provvedere alla manutenzione e trarre i frutti del terreno oggetto di domanda, ove hanno costruito un'abitazione, oltre a sfruttarlo per l'attività di parcheggio degli stabilimenti balneari.
Ne deriva che la difesa degli attori ha dimostrato che il bene oggetto della presente causa risulta essere stato oggetto di possesso ininterrotto ed esclusivo per oltre vent'anni al momento dell'introduzione del giudizio.
Le dichiarazioni testimoniali, infatti, rese nel corso del giudizio sono apparse assolutamente attendibili, univoche e coerenti dal punto di vista estrinseco ed intrinseco, anche attraverso il riconoscimento delle fotografie attestanti lo stato dei luoghi.
Il possesso, quindi, alla luce delle prove, è risultato non solo continuato e pacifico ma, altresì, non clandestino ed è emersa la sussistenza dei suddetti elementi del corpus e dell'animus possidendi.
D'altronde, nessuno si è costituito per parte convenuta.
Dalle premesse sin qui esposte, segue, come detto, l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili. Nel giudizio di usucapione, l'intervento giudiziale è reso necessario a prescindere dalla contrapposizione di interessi e, comunque, nel caso di specie, i convenuti non hanno inteso resistere alla domanda giudiziale.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., la sentenza odierna va trascritta nei registri immobiliari, a cura del
Conservatore territorialmente competente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e, per l'effetto, dichiara la proprietà in loro favore per intervenuto usucapione del terreno sito
[...]
nel Comune di San Felice Circeo, catastalmente censito al foglio 17 part. 687, ente urbano e dell'immobile sovrastante (contraddistinto con il sub. 1),
-nulla sulle spese di lite,
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità, dietro presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato con onere a carico della parte interessata.
Latina, 22.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)