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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 720/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 720/2020
Oggi 30 aprile 2025 alle ore 14.13 innanzi al dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte attrice l'avv.to Giuseppe Masiello il quale si riporta all'atto introduttivo e agli scritti difensivi depositati;
per parte convenuta l'avv.to Gianluca Ciaraldi anche n sostituzione dell'avv.to Mirko Di Biase il quale si riporta agli atti e agli scritti difensivi depositati;
il giudice invita le parti a discutere la causa oralmente;
terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv.to Masiello conclude come in atti;
l'avv.to Ciaraldi conclude come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa ai sensi dell'art 218 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Lanzetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2020 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata ad [...] il [...] rappresentate e difese dall'avv.
[...] C.F._2
Giuseppe Masiello ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Via Marziale n. 13 in Formia
ATTRICI contro
Part (P.I. ), in persona del suo Amministratore Controparte_1 C.F._3
p.t., con sede Itri, in Via Aurelio Padovani n. 32, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mirko Di Biase e Gianluca Ciaraldi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cassino, Largo Dante, 5
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 04.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, e hanno convenuto in giudizio, innanzi l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale di Cassino, il per sentir dichiarare la nullità /invalidità della Controparte_1
delibera assembleare assunta in data 20.06.2019 dal suddetto Condominio, deducendo: di essere proprietarie di unità immobiliari site in Itri nel Condominio di Via Aurelio Padovani n. 32; che con convocazione del 10.06.2019 l'amministratore del Condominio di Via Aurelio Padovani n. 32, convocava l'assemblea straordinaria, in prima convocazione il giorno 19.06.2019 alle ore 24:00 ed eventualmente, nel caso di non raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione il
20.06.2019 alle ore 17:00 presso lo studio dell'amministratore;
pagina 2 di 10 che dal verbale assembleare, si evince che in data 20.06.2019 alle ore 17:00 si teneva in ritenuta seconda convocazione presso lo studio dell'amministratore, l'assemblea convocata alla quale partecipavano 11 condomini per millesimi complessivi pari a 619,06;
che a tale assemblea le attrici risultavano assenti, venendo così a mancare il quorum per l'approvazione dei lavori straordinari;
che nel verbale assembleare nulla è stato dedotto in ordine alla prima convocazione dell'assemblea;
che la delibera assembleare assunta in data 20.6.2019, convocata in adunanza straordinaria, aveva ad oggetto:
1. Discussione ed eventuale approvazione sistemazione fogne e approvazione relazione DD. Co
Ing. ;
2. Approvazione sistemazione marciapiedi perimetrali fabbricato;
3. Approvazione Per_1
spicconatura e trattamento intonaco zoccolatura fabbricato;
4. Approvazione preventivo rimozione aiuola lato stradina;
5. Approvazione ripristino impianti cancello illuminazione;
6. Varie ed eventuali;
che l'assemblea condominiale approvava all'unanimità i punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno, approvava con una maggioranza non meglio specificata il punto 4, e non approvava il punto 5 dell'ordine del giorno;
che con comunicazione del 20.07.2019, l'amministratore sulla base di quanto approvato in data
20.06.2019, provvedeva ad inviare il riparto delle spese da sostenersi dalle attrici, vale a dire € 3.561,76 per ed € 3.495,41 per Pt_2 Pt_1
che, la delibera condominiale del sito in Via Aurelio Padovani n. 32 del Controparte_1
20.06.2019 è nulla/illegittima/invalida, in quanto le attrici non risultano essere state ritualmente convocate alla predetta assemblea;
che, la prima convocazione dell'assemblea indetta per le ore 24:00 del 19.06.2019, ha determinato che ove questa si fosse svolta, si sarebbe sostanzialmente tenuta a partire dalle ore 00:00 del 20.06.2019 e quindi nel medesimo giorno solare della seconda convocazione, ciò in violazione del combinato degli art. 1136 c.c. e dell'art. 66 citato delle disp. att. al cod. civ.; che di conseguenza l'assemblea condominiale del 20.06.2019 indetta formalmente in prima convocazione ad un orario impossibile ed illegittimo che non ne ha permesso l'effettivo svolgimento
(ore 24:00), è illegittima poiché invalidamente convocata con la conseguente illegittimità dell'assemblea tenutasi alle ore 17:00 del 20.06.2019; che nel verbale assembleare, nulla viene menzionato in ordine alla prima convocazione che non si è effettivamente tenuta e da ciò consegue che l'assemblea condominiale tenutasi alle ore 17:00 del
20.06.2019 si è svolta in prima convocazione con conseguente mancato rispetto sia del quorum costitutivo di cui all'art. 1136 cc, applicabile anche alle assemblee straordinarie (intervento dei condomini che rappresentano i due terzi del valore dell'immobile) che del quorum deliberativo di cui pagina 3 di 10 all'art. 1136 2 comma cc (approvazione con voti che rappresentano almeno la metà dell'edificio).
Le attrici, inoltre, hanno chiesto la sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari, ricorrendo sia il fumus che il periculum, nel vedersi richiedere anche giudizialmente oneri condominiali non dovuti.
Hanno concluso chiedendo, al Tribunale di Cassino: “Previa sospensione delle delibere impugnate, accertare/dichiarare la nullità/illegittimità/invalidità della delibera assembleare assunta in data
20.06.2019 dal Condominio di Via Aurelio Padovani n. 32 in Itri, in persona del l.r.p.t, e conseguentemente annullarla.
2. Per l'effetto, accertare/dichiarare che nessuna somma parte attrice deve al condominio in virtù delle delibere malamente assunte.
3. Vittoria di spese del giudizio.”
Si è costituito in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, e chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto prescritte e prive di fondamento sia in fatto che in diritto. Nello specifico ha dedotto: il difetto di legittimazione e interesse ad agire di , avendo la stessa provveduto al Controparte_3
pagamento delle somme riferibili ai lavori di cui alla delibera oggetto di impugnazione;
la regolarità delle convocazioni eseguite nei confronti delle attrici;
l'infondatezza della contestazione sull'orario di convocazione dell'assemblea, atteso che l'amministratore ha la possibilità di convocare la prima assemblea in modo insindacabile, con impossibilità di impugnare l'atto di convocazione anche in caso di orario oggettivamente impossibile;
l'illegittimità delle contestazioni in merito ai quorum, non potendosi ritenere che l'assemblea del
20.06.2019 sia da considerarsi riunita in prima convocazione;
che nonostante sia stata indetta un'assemblea straordinaria, il quorum deliberativo non può essere quello previsto dall'art. 1136 4 comma cc, visto che la delibera ha ad oggetto piccole opere che non possono farsi rientrare nel concetto di “notevole entità”; che gli importi dovuti dalle attrici si basano sul riparto di cui alla delibera in oggetto e su precedenti delibere che non sono mai state oggetto di impugnazione;
che difettano i requisiti per concedere la sospensione della delibera assembleare tenutasi in data
20.06.2019.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della sig.ra ; IN VIA PRINCIPALE: nel Controparte_3 merito, rigettare l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. IN OGNI
CASO: con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite ex D.M. 55/ 14 e succ. modif. ed integraz.”
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, rigettata la domanda di sospensione della delibera assembleare, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 30.4.2025
pagina 4 di 10 all'esito della quale è stata decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
La domanda proposta da parte attrice deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Si premette che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione più assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c e 118 disp.att. essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre
2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino,
21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio
2001)].
L'odierno giudizio ha come oggetto l'accertamento della nullità/invalidità/ annullabilità della delibera assembleare assunta in data 20.06.2019 dal Condominio di Via Aurelio Padovani n. 32 in Itri, in quanto tale delibera risulterebbe adottata in violazione dell'art. 1136, 2 e 4 comma del codice civile, trattandosi di opere aggiuntive, correttive ed in prosecuzione di precedenti opere straordinarie deliberate in data
18.06.2018.
In via preliminare si osserva che è infondato il primo motivo di impugnazione della delibera per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha allegato quale motivo di illegittimità della delibera la circostanza che la prima convocazione dell'assemblea risulta essere fissata alle ore 24:00 del 19.06.2019, deducendo che ove questa si fosse svolta si sarebbe sostanzialmente tenuta a partire dalle ore 00:00 del 20.06.2019 e quindi nello stesso giorno solare della seconda convocazione con conseguente l'illegittimità dell'assemblea svolta in data 20.06.2019 ore 17.00, poiché invalidamente convocata.
In merito occorre osservare che, l'art. 1136 cc specifica: “se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima”, mentre l'art 66 4 comma disp. att. cc prevede che: “l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima”.
Le norme sopra richiamate, non fissano un limite di orario per la seconda convocazione, nel senso che non è necessario che trascorrano 24 ore tra le due convocazioni, ma che la seconda assemblea deve essere tenuta come minimo nel giorno successivo rispetto alla prima.
pagina 5 di 10 La Cassazione in più occasioni, ha chiarito che la norma dell'articolo 1136 del Codice civile, secondo la quale tra la prima e la seconda assemblea deve passare almeno un giorno, deve essere intesa non nel senso che debbano trascorrere ventiquattro ore, ma che la seconda assemblea deve essere tenuta, come minimo, nel giorno successivo (Cassazione sentenza 29 gennaio 1970, numero 196). Inoltre la stessa regola applicativa è stata ribadita anche più di recente da Cassazione ordinanza 24 ottobre 2014, numero 22685, a riprova che le disposizioni relative alle procedure sono predisposte per assicurare le necessarie garanzie a tutela dei condòmini, ma non devono diventare pure l'occasione per rendere più complesso un procedimento per effetto di addizioni introdotte dall'interprete rispetto al testo normativo.
In merito all'orario di convocazione dell'assemblea, specie se l'adunanza viene fissata in tarda serata, la Cassazione, con sentenza n. 697 del 22.1.2000, ha chiarito che, “non esistono limiti di orario alla convocazione di un'assemblea condominiale, né la fissazione dell'assemblea in ora notturna può ritenersi completamente preclusiva della possibilità di parteciparvi”, con la conseguenza che non sono applicabili, per la verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della validità delle delibere adottate in seconda convocazione – qualora l'assemblea di prima convocazione sia andata deserta a causa dell'orario notturno – le maggioranze richieste dall'articolo 1136 del Codice civile per la validità delle deliberazioni adottate in prima convocazione.
È invece fondato invece il secondo motivo di impugnazione basato sul mancato raggiungimento del quorum deliberativo.
Occorre argomentare il rilievo, muovendo dall'art. 1136 cc, che al quarto comma enuncia: “Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo”. Le deliberazioni in tali materie, si tratti di prima o di seconda convocazione dell'assemblea, necessitano di un numero di voti corrispondente a quanto stabilito dal secondo comma della disposizione in esame, in base alla quale: “Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.
Nello specifico l'ordine del giorno della delibera prevede i seguenti punti: discussione ed eventuale approvazione sistemazione fogne e approvazione relazione DD. LL Ing. ; approvazione Per_1
sistemazione marciapiedi perimetrali fabbricato, approvazione spicconatura e trattamento intonaco pagina 6 di 10 zoccolatura fabbricato;
approvazione preventivo rimozione aiuola lato stradina;
approvazione ripristino impianti cancello illuminazione;
varie ed eventuali.
Dagli atti è emerso che i punti approvati dall'assemblea del 20.06.2019, avevano ad oggetto interventi strutturali che si ponevano come lavori integrativi di un precedente intervento straordinario già autorizzato e concordato dal condominio come risulta più specificatamente dal computo metrico sottoscritto con la ditta appaltatrice per accettazione in data 15.06.2018, circostanza non contestata dalla difesa di parte convenuta.
I lavori di cui alla delibera impugnata vanno quindi considerati come integrativi di interventi straordinari già deliberati.
Sul punto la Corte di Cassazione con Ordinanza n 4430 del 21.02.2017, ha chiarito che: “eventuali varianti all'opere di manutenzione straordinaria appaltata dal condominio, dovendo le variazioni alle originarie modalità convenute essere autorizzate dall'assemblea secondo quanto stabilito dall'art.
1136 comma 4 in particolare sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza degli intervenuti 50% più uno che rappresentino almeno 500 millesimi ossia la metà del valore dell'edificio”.
Nel caso in esame dal verbale assembleare del 20.06.2019 si evince che i millesimi dichiarati all'apertura dell'assemblea risultano 619.06, a cui vanno sottratti i 60.28 millesimi del sig. e Per_2
132.68 millesimi del sig. (indicati nel verbale come presenti per delega dei condomini Persona_3
e che hanno abbandonato detta assemblea durante la discussione del primo punto Pt_1 Pt_3 dell'ordine del giorno, senza concorrere a nessuna deliberazione.
Pertanto se si sottraendo ai millesimi presenti all'apertura dell'assemblea (619,06) quelli de condomini
(pari a complessivi 192.96 millesimi) che hanno abbandonato l'assemblea, il quorum deliberativo dell'assemblea risulta essere di 426.10 millesimi, quindi al di sotto dei 500 millesimi necessari per l'adozione di una valida delibera.
La delibera del 20.6.2019 risulta, pertanto, adottata in violazione dell'art. 1136 cc quarto e secondo comma e pertanto va dichiarata illegittima e per l'effetto annullata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse.
PQM
Il tribunale di Cassino, prima sezione civile, definitivamente pronunziando avverso l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 720/2020, così provvede:
pagina 7 di 10 a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla la delibera assembleare del
20.6.2019 adottata dal Condominio di Via Aurelio Padovani n. 32 per le causali di cui in motivazione relativamente ai punti 1.2.3.4.
b) condanna il alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_1
procedimento in favore di parte attrice che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Cassino il 30.4.2025
Il Giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 8 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Lanzetta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2020 promossa da:
Parte_4
PARTE ATTRICE contro
Email_1
PARTE CONVENUTA
Email_2
TERZO CHIAMATO
Email_3
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 9 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 30 aprile 2025
Il Giudice dott. Sara Lanzetta
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 720/2020
Oggi 30 aprile 2025 alle ore 14.13 innanzi al dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte attrice l'avv.to Giuseppe Masiello il quale si riporta all'atto introduttivo e agli scritti difensivi depositati;
per parte convenuta l'avv.to Gianluca Ciaraldi anche n sostituzione dell'avv.to Mirko Di Biase il quale si riporta agli atti e agli scritti difensivi depositati;
il giudice invita le parti a discutere la causa oralmente;
terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv.to Masiello conclude come in atti;
l'avv.to Ciaraldi conclude come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa ai sensi dell'art 218 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Lanzetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2020 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata ad [...] il [...] rappresentate e difese dall'avv.
[...] C.F._2
Giuseppe Masiello ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Via Marziale n. 13 in Formia
ATTRICI contro
Part (P.I. ), in persona del suo Amministratore Controparte_1 C.F._3
p.t., con sede Itri, in Via Aurelio Padovani n. 32, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mirko Di Biase e Gianluca Ciaraldi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cassino, Largo Dante, 5
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 04.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, e hanno convenuto in giudizio, innanzi l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale di Cassino, il per sentir dichiarare la nullità /invalidità della Controparte_1
delibera assembleare assunta in data 20.06.2019 dal suddetto Condominio, deducendo: di essere proprietarie di unità immobiliari site in Itri nel Condominio di Via Aurelio Padovani n. 32; che con convocazione del 10.06.2019 l'amministratore del Condominio di Via Aurelio Padovani n. 32, convocava l'assemblea straordinaria, in prima convocazione il giorno 19.06.2019 alle ore 24:00 ed eventualmente, nel caso di non raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione il
20.06.2019 alle ore 17:00 presso lo studio dell'amministratore;
pagina 2 di 10 che dal verbale assembleare, si evince che in data 20.06.2019 alle ore 17:00 si teneva in ritenuta seconda convocazione presso lo studio dell'amministratore, l'assemblea convocata alla quale partecipavano 11 condomini per millesimi complessivi pari a 619,06;
che a tale assemblea le attrici risultavano assenti, venendo così a mancare il quorum per l'approvazione dei lavori straordinari;
che nel verbale assembleare nulla è stato dedotto in ordine alla prima convocazione dell'assemblea;
che la delibera assembleare assunta in data 20.6.2019, convocata in adunanza straordinaria, aveva ad oggetto:
1. Discussione ed eventuale approvazione sistemazione fogne e approvazione relazione DD. Co
Ing. ;
2. Approvazione sistemazione marciapiedi perimetrali fabbricato;
3. Approvazione Per_1
spicconatura e trattamento intonaco zoccolatura fabbricato;
4. Approvazione preventivo rimozione aiuola lato stradina;
5. Approvazione ripristino impianti cancello illuminazione;
6. Varie ed eventuali;
che l'assemblea condominiale approvava all'unanimità i punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno, approvava con una maggioranza non meglio specificata il punto 4, e non approvava il punto 5 dell'ordine del giorno;
che con comunicazione del 20.07.2019, l'amministratore sulla base di quanto approvato in data
20.06.2019, provvedeva ad inviare il riparto delle spese da sostenersi dalle attrici, vale a dire € 3.561,76 per ed € 3.495,41 per Pt_2 Pt_1
che, la delibera condominiale del sito in Via Aurelio Padovani n. 32 del Controparte_1
20.06.2019 è nulla/illegittima/invalida, in quanto le attrici non risultano essere state ritualmente convocate alla predetta assemblea;
che, la prima convocazione dell'assemblea indetta per le ore 24:00 del 19.06.2019, ha determinato che ove questa si fosse svolta, si sarebbe sostanzialmente tenuta a partire dalle ore 00:00 del 20.06.2019 e quindi nel medesimo giorno solare della seconda convocazione, ciò in violazione del combinato degli art. 1136 c.c. e dell'art. 66 citato delle disp. att. al cod. civ.; che di conseguenza l'assemblea condominiale del 20.06.2019 indetta formalmente in prima convocazione ad un orario impossibile ed illegittimo che non ne ha permesso l'effettivo svolgimento
(ore 24:00), è illegittima poiché invalidamente convocata con la conseguente illegittimità dell'assemblea tenutasi alle ore 17:00 del 20.06.2019; che nel verbale assembleare, nulla viene menzionato in ordine alla prima convocazione che non si è effettivamente tenuta e da ciò consegue che l'assemblea condominiale tenutasi alle ore 17:00 del
20.06.2019 si è svolta in prima convocazione con conseguente mancato rispetto sia del quorum costitutivo di cui all'art. 1136 cc, applicabile anche alle assemblee straordinarie (intervento dei condomini che rappresentano i due terzi del valore dell'immobile) che del quorum deliberativo di cui pagina 3 di 10 all'art. 1136 2 comma cc (approvazione con voti che rappresentano almeno la metà dell'edificio).
Le attrici, inoltre, hanno chiesto la sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari, ricorrendo sia il fumus che il periculum, nel vedersi richiedere anche giudizialmente oneri condominiali non dovuti.
Hanno concluso chiedendo, al Tribunale di Cassino: “Previa sospensione delle delibere impugnate, accertare/dichiarare la nullità/illegittimità/invalidità della delibera assembleare assunta in data
20.06.2019 dal Condominio di Via Aurelio Padovani n. 32 in Itri, in persona del l.r.p.t, e conseguentemente annullarla.
2. Per l'effetto, accertare/dichiarare che nessuna somma parte attrice deve al condominio in virtù delle delibere malamente assunte.
3. Vittoria di spese del giudizio.”
Si è costituito in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, e chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto prescritte e prive di fondamento sia in fatto che in diritto. Nello specifico ha dedotto: il difetto di legittimazione e interesse ad agire di , avendo la stessa provveduto al Controparte_3
pagamento delle somme riferibili ai lavori di cui alla delibera oggetto di impugnazione;
la regolarità delle convocazioni eseguite nei confronti delle attrici;
l'infondatezza della contestazione sull'orario di convocazione dell'assemblea, atteso che l'amministratore ha la possibilità di convocare la prima assemblea in modo insindacabile, con impossibilità di impugnare l'atto di convocazione anche in caso di orario oggettivamente impossibile;
l'illegittimità delle contestazioni in merito ai quorum, non potendosi ritenere che l'assemblea del
20.06.2019 sia da considerarsi riunita in prima convocazione;
che nonostante sia stata indetta un'assemblea straordinaria, il quorum deliberativo non può essere quello previsto dall'art. 1136 4 comma cc, visto che la delibera ha ad oggetto piccole opere che non possono farsi rientrare nel concetto di “notevole entità”; che gli importi dovuti dalle attrici si basano sul riparto di cui alla delibera in oggetto e su precedenti delibere che non sono mai state oggetto di impugnazione;
che difettano i requisiti per concedere la sospensione della delibera assembleare tenutasi in data
20.06.2019.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della sig.ra ; IN VIA PRINCIPALE: nel Controparte_3 merito, rigettare l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. IN OGNI
CASO: con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite ex D.M. 55/ 14 e succ. modif. ed integraz.”
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, rigettata la domanda di sospensione della delibera assembleare, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 30.4.2025
pagina 4 di 10 all'esito della quale è stata decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
La domanda proposta da parte attrice deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Si premette che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione più assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c e 118 disp.att. essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre
2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino,
21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio
2001)].
L'odierno giudizio ha come oggetto l'accertamento della nullità/invalidità/ annullabilità della delibera assembleare assunta in data 20.06.2019 dal Condominio di Via Aurelio Padovani n. 32 in Itri, in quanto tale delibera risulterebbe adottata in violazione dell'art. 1136, 2 e 4 comma del codice civile, trattandosi di opere aggiuntive, correttive ed in prosecuzione di precedenti opere straordinarie deliberate in data
18.06.2018.
In via preliminare si osserva che è infondato il primo motivo di impugnazione della delibera per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha allegato quale motivo di illegittimità della delibera la circostanza che la prima convocazione dell'assemblea risulta essere fissata alle ore 24:00 del 19.06.2019, deducendo che ove questa si fosse svolta si sarebbe sostanzialmente tenuta a partire dalle ore 00:00 del 20.06.2019 e quindi nello stesso giorno solare della seconda convocazione con conseguente l'illegittimità dell'assemblea svolta in data 20.06.2019 ore 17.00, poiché invalidamente convocata.
In merito occorre osservare che, l'art. 1136 cc specifica: “se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima”, mentre l'art 66 4 comma disp. att. cc prevede che: “l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima”.
Le norme sopra richiamate, non fissano un limite di orario per la seconda convocazione, nel senso che non è necessario che trascorrano 24 ore tra le due convocazioni, ma che la seconda assemblea deve essere tenuta come minimo nel giorno successivo rispetto alla prima.
pagina 5 di 10 La Cassazione in più occasioni, ha chiarito che la norma dell'articolo 1136 del Codice civile, secondo la quale tra la prima e la seconda assemblea deve passare almeno un giorno, deve essere intesa non nel senso che debbano trascorrere ventiquattro ore, ma che la seconda assemblea deve essere tenuta, come minimo, nel giorno successivo (Cassazione sentenza 29 gennaio 1970, numero 196). Inoltre la stessa regola applicativa è stata ribadita anche più di recente da Cassazione ordinanza 24 ottobre 2014, numero 22685, a riprova che le disposizioni relative alle procedure sono predisposte per assicurare le necessarie garanzie a tutela dei condòmini, ma non devono diventare pure l'occasione per rendere più complesso un procedimento per effetto di addizioni introdotte dall'interprete rispetto al testo normativo.
In merito all'orario di convocazione dell'assemblea, specie se l'adunanza viene fissata in tarda serata, la Cassazione, con sentenza n. 697 del 22.1.2000, ha chiarito che, “non esistono limiti di orario alla convocazione di un'assemblea condominiale, né la fissazione dell'assemblea in ora notturna può ritenersi completamente preclusiva della possibilità di parteciparvi”, con la conseguenza che non sono applicabili, per la verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della validità delle delibere adottate in seconda convocazione – qualora l'assemblea di prima convocazione sia andata deserta a causa dell'orario notturno – le maggioranze richieste dall'articolo 1136 del Codice civile per la validità delle deliberazioni adottate in prima convocazione.
È invece fondato invece il secondo motivo di impugnazione basato sul mancato raggiungimento del quorum deliberativo.
Occorre argomentare il rilievo, muovendo dall'art. 1136 cc, che al quarto comma enuncia: “Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo”. Le deliberazioni in tali materie, si tratti di prima o di seconda convocazione dell'assemblea, necessitano di un numero di voti corrispondente a quanto stabilito dal secondo comma della disposizione in esame, in base alla quale: “Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.
Nello specifico l'ordine del giorno della delibera prevede i seguenti punti: discussione ed eventuale approvazione sistemazione fogne e approvazione relazione DD. LL Ing. ; approvazione Per_1
sistemazione marciapiedi perimetrali fabbricato, approvazione spicconatura e trattamento intonaco pagina 6 di 10 zoccolatura fabbricato;
approvazione preventivo rimozione aiuola lato stradina;
approvazione ripristino impianti cancello illuminazione;
varie ed eventuali.
Dagli atti è emerso che i punti approvati dall'assemblea del 20.06.2019, avevano ad oggetto interventi strutturali che si ponevano come lavori integrativi di un precedente intervento straordinario già autorizzato e concordato dal condominio come risulta più specificatamente dal computo metrico sottoscritto con la ditta appaltatrice per accettazione in data 15.06.2018, circostanza non contestata dalla difesa di parte convenuta.
I lavori di cui alla delibera impugnata vanno quindi considerati come integrativi di interventi straordinari già deliberati.
Sul punto la Corte di Cassazione con Ordinanza n 4430 del 21.02.2017, ha chiarito che: “eventuali varianti all'opere di manutenzione straordinaria appaltata dal condominio, dovendo le variazioni alle originarie modalità convenute essere autorizzate dall'assemblea secondo quanto stabilito dall'art.
1136 comma 4 in particolare sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza degli intervenuti 50% più uno che rappresentino almeno 500 millesimi ossia la metà del valore dell'edificio”.
Nel caso in esame dal verbale assembleare del 20.06.2019 si evince che i millesimi dichiarati all'apertura dell'assemblea risultano 619.06, a cui vanno sottratti i 60.28 millesimi del sig. e Per_2
132.68 millesimi del sig. (indicati nel verbale come presenti per delega dei condomini Persona_3
e che hanno abbandonato detta assemblea durante la discussione del primo punto Pt_1 Pt_3 dell'ordine del giorno, senza concorrere a nessuna deliberazione.
Pertanto se si sottraendo ai millesimi presenti all'apertura dell'assemblea (619,06) quelli de condomini
(pari a complessivi 192.96 millesimi) che hanno abbandonato l'assemblea, il quorum deliberativo dell'assemblea risulta essere di 426.10 millesimi, quindi al di sotto dei 500 millesimi necessari per l'adozione di una valida delibera.
La delibera del 20.6.2019 risulta, pertanto, adottata in violazione dell'art. 1136 cc quarto e secondo comma e pertanto va dichiarata illegittima e per l'effetto annullata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse.
PQM
Il tribunale di Cassino, prima sezione civile, definitivamente pronunziando avverso l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 720/2020, così provvede:
pagina 7 di 10 a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla la delibera assembleare del
20.6.2019 adottata dal Condominio di Via Aurelio Padovani n. 32 per le causali di cui in motivazione relativamente ai punti 1.2.3.4.
b) condanna il alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_1
procedimento in favore di parte attrice che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Cassino il 30.4.2025
Il Giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 8 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Lanzetta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2020 promossa da:
Parte_4
PARTE ATTRICE contro
Email_1
PARTE CONVENUTA
Email_2
TERZO CHIAMATO
Email_3
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 9 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 30 aprile 2025
Il Giudice dott. Sara Lanzetta
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