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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5947 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3169/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice AN RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3169/2022 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. Gaetana Angela MARCHESE
ATTORE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Santo SPAGNOLO;
CONVENUTA
nata a [...] il [...] (C.F. ); CP_2 C.F._1
CONVENUTA - contumace
nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_3 C.F._2
CONVENUTA - contumace
CONCLUSIONI
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, acquisite note ex art.127 ter c.p.c. ritualmente depositate dalle due parti costituite, con ordinanza del 24.05.2025 la causa veniva TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio e chiedendo: Pt_1 Controparte_4 CP_2
• accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa era avvenuto per condotta colposa ascrivibile a CP_2
• condannare i convenuti in solido al pagamento di € 105.036,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
• condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi professionali.
La difesa di parte attrice esponeva che , assicurato , il 2 febbraio 2018 Persona_1 Pt_1 era stato investito a Paternò da un autocarro Fiat DV972YK condotto da CP_2
durante una manovra di retromarcia, riportando lesioni che avevano comportato 36 giorni di malattia e successiva prestazione pensionistica. L aveva erogato le indennità dovute e, ai Pt_1 sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 d.lgs. 209/2005, aveva notificato diffide e inviti alla negoziazione assistita rimasti senza esito.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che l' , quale ente gestore delle assicurazioni sociali, Pt_1
aveva diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile e la sua
Compagnia assicurativa per il rimborso delle somme erogate. Tale diritto è previsto dall'art. 1916 c.c. e dall'art. 142 Codice delle Assicurazioni. La responsabilità del sinistro doveva considerarsi certa e documentata, così come gli importi delle prestazioni corrisposte. Pertanto, il rifiuto dei convenuti di pagare era ingiustificato.
§§§§§
si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva Controparte_5
la non integrità del contraddittorio;
nel merito, contestava la domanda chiedendone il rigetto;
in subordine, chiedeva che le richieste fossero contenute nei limiti della responsabilità
pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dell'assicurato, del danno provato e al netto del concorso di colpa dell'infortunato.
La difesa della Compagnia esponeva che l' , convenendo in giudizio la conducente del Pt_1
mezzo assicurato ( ma non il proprietario ( , aveva omesso CP_2 CP_3 di citare un litisconsorte necessario.
Nel merito, sosteneva che l'evento dannoso descritto appariva inverosimile e incompatibile con i danni lamentati.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che l' avrebbe dovuto provare la dinamica del sinistro e Pt_1
la riduzione della capacità lavorativa secondo criteri civilistici.
In ogni caso, sempre secondo la difesa della Compagnia, il sinistro si era verificato per condotta imprudente del danneggiato ( , che sostava irregolarmente sulla Persona_1 carreggiata, con concorso di colpa almeno del 30% ex art. 1227 c.c..
In diritto, la difesa della società convenuta sosteneva che l'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. non consentiva all'ente previdenziale di pretendere somme superiori al danno effettivamente causato e che, in concreto, non risultava provata alcuna riduzione della capacità di guadagno, né poteva considerarsi ammissibile la richiesta di €105.000,00.
Indi, operate ulteriori considerazioni in punto di accessori, concludeva come sopra già esposto.
§§§§§
Nonostante la ritualità delle notifiche, riteneva di non doversi costituire in CP_2
giudizio.
§§§§§
Con ordinanza del 18.10.2022, ritenuta la fondatezza della eccezione preliminare svolta dalla difesa della società convenuta, veniva ordinata integrazione del contraddittorio nei confronti di proprietaria del mezzo condotto dalla convenuta in occasione del CP_3 CP_2
sinistro oggetto di causa.
pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Nonostante la ritualità delle notifiche, riteneva di non doversi costituire in CP_3
giudizio.
§§§§§
In corso di causa le difese delle parti costituite depositavano memorie ex art.183 c.p.c. con le quali ribadivano le rispettive posizioni.
Con ordinanza del 20.11.2023 veniva ammessa la richiesta di prova testimoniale;
la escussione dei testi e aveva luogo all'udienza del 29.10.2024. Testimone_1 Tes_2
Con successiva ordinanza del 02.05.2025 veniva rigettata la richiesta di C.T.U..
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, acquisite note ex art.127 ter c.p.c. ritualmente depositate dalle due parti costituite, con ordinanza del 24.05.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
La ricostruzione del fatto è stata affidata alle dichiarazioni testimoniali rese da Tes_3
e da sentiti all'udienza del 30.10.2024.
[...] Tes_2
La ricostruzione offerta dai due testimoni non consente di ritenere acquisiti elementi sufficienti per potere affermare la storicità dell'evento.
Quanto al egli ha offerto due ricostruzioni contrastanti riferendo dapprima che il Tes_1
sinistro si sarebbe verificato sul lato della strada opposto a quello in cui si trova la sua stessa abitazione;
tali posizioni risultano inequivocamente dallo 'schizzo' redatto dallo stesso teste a sostegno della ricostruzione offerta verbalmente (cfr. foglio A4 acquisito agli atti all'esito dell'udienza e inserito nel fascicolo telematico in data 08.05.2025; al riguardo, il a Tes_1
dichiarato: 'Sul foglio A4 ho indicato la mia casa, la strada con le due corsie di marcia
(specifico che la strada non ha separazioni fra una corsia e l'altra), la nostra posizione e pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
quella del furgone').
Inoltre, nello stesso 'disegno' fatto dal teste, la posizione in cui si sarebbero trovato lo stesso d i due fratelli era collocata davanti alla parte anteriore del furgone. Tes_1 Per_1
Il poi, dopo avere specificato che 'l'unico mezzo parcheggiato in quel punto era il Tes_1
furgone; noi eravamo dietro e non c'erano altri mezzi posteggiati', ha riferito che 'il furgone si
è mosso all'indietro lungo la direzione in cui era parcheggiato ed era condotto da una donna'.
In sede di rilettura, il teste ha 'capovolto' la descrizione offerta in precedenza, specificando che
'la mia casa, salendo è a destra;
il furgone, quindi, era posteggiato in direzione di marcia a salire, però sul lato sinistro;
noi eravamo dietro al furgone, come ho già detto', ribadendo che
'il furgone era parcheggiato a sinistra ed era 'fuori mano'' e dichiarando nuovamente che 'dal lato a salire non si parcheggiano i mezzi in quanto è più problematico (per la curva esistente in quel luogo)'.
Le dichiarazioni del inspiegabilmente confuse nel riferire circostanze Tes_1 sostanzialmente semplici, per di più in relazione a luoghi perfettamente noti (trovandosi in quel luogo la sua abitazione), risultano in contrasto con le dichiarazioni rese dall'altro teste escusso lo stesso 30.10.2024.
Il fratello della persona rimasta ferita, ha riferito che il dialogo con il Tes_2
e, quindi, il punto in cui si sarebbe verificato il sinistro) si era svolto sullo stesso Tes_1
'lato' della strada in cui vi era la abitazione del predetto addirittura specificando Tes_1
che essi si trovavano davanti alla porta della abitazione ('Il signor per parlare con Tes_1 noi era sceso in strada;
noi tre stavamo parlando in strada. Ci trovavamo dal lato della strada dove c'è la casa del sempre davanti alla porta della sua abitazione'). Tes_1
Su tale ultimo punto, emerge ulteriore elemento di insanabile contrasto posto che il Tes_1
viceversa, aveva anche specificato che il punto del presunto incidente si collocava 'a circa 40 metri dalla mia abitazione'.
pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Indi, dopo avere puntualizzato che 'noi tre eravamo a parlare sul margine destro della strada, percorrendo la stessa in salita', ha riferito che 'il furgone era parcheggiato salendo lungo la strada sul lato destro' e, a definitiva conferma delle dichiarazioni fino a quel momento rese, ha specificato che 'come ho già detto, il furgone era posteggiato dal nostro stesso lato'.
Il ha poi riferito che 'c'erano altri mezzi parcheggiati, sia avanti che dietro al Tes_2
furgone, sia sul lato destro della strada che sul lato sinistro. La strada è a senso unico di marcia, a salire'.
Ebbene, risulta evidente come la collocazione dell'evento e le altre circostanze offerte dai due testimoni sono irreversibilmente contrastanti sulle indicazioni che avrebbero dovuto consentire di individuare il luogo in cui si sarebbe verificato l'evento, punto di partenza, evidentemente, da cui procedere per verificare la storicità del fatto.
In concreto, dalle dichiarazioni del (già intrinsecamente contrastanti nella Tes_1
descrizione delle due 'versioni'), il luogo del sinistro si troverebbe sul lato opposto della carreggiata rispetto alla sua abitazione, con la ulteriore specificazione che non vi erano altri veicoli parcheggiati, né da un lato né dall'altro, e con la definitiva puntualizzazione che da uno dei due lati non vi erano mai parcheggiati veicoli in dipendenza della situazione della strada
('dal lato a salire non si parcheggiano i mezzi in quanto è più problematico (per la curva esistente in quel luogo)').
Il , dal canto suo, ha collocato il luogo del presunto sinistro sullo stesso lato della Per_1
carreggiata ove si trova la abitazione del specificando anche che i tre si sarebbero Tes_1 trovati proprio davanti alla porta della abitazione (con ciò eliminando ogni possibile equivoco sulla 'portata' della dichiarazione) – e, quindi, in luogo diametralmente opposto a quello indicato dal aggiungendo anche che vi sarebbero stati altri veicoli parcheggiarti Tes_1
sia dal lato del furgone che dal lato opposto – ancora una volta offrendo dichiarazione del tutto opposta a quella del Tes_1
La circostanza, valorizzata dalla difesa di parte attrice, secondo cui i testi hanno reso pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dichiarazioni convergenti sul nucleo essenziale della vicenda, vale a dire sul fatto che il furgone condotto dalla muovendosi in retromarcia, avrebbe colpito il CP_2 Controparte_6
facendo cadere a terra, resta del tutto insufficiente a fonte degli evidenti e plurimi elementi di contrasto sopra evidenziati che riguardano circostanze centrali per la collocazione del fatto e, segnatamente, la individuazione del luogo del sinistro nel tratto di strada antistante la abitazione del Tes_1
§§§§§
Deve ulteriormente aggiungersi che non risulta acquisito alcun altro elemento oggettivo utile per potere confermare la storicità del fatto;
sui luoghi non è intervenuta alcuna Autorità né messi di soccorso, la stessa richiesta di intervento dell'ambulanza è rimasta priva di riscontro e le ragioni per le quali proprio in quel luogo si sarebbe dovuto svolgere l'incontro cui aveva preso parte il risultano generiche sia per i contenuti (indicazioni su pastori della zona Per_1
presso cui operare prelievi di rifiuti) che per la presenza di tutti i partecipanti (il Tes_2
non aveva alcuna ragione specifica per essere presente a quell'incontro)
[...]
§§§§§
A fronte degli evidenziati profili di inattendibilità, le dichiarazioni dei due testimoni non possono essere utilizzate per la ricostruzione del fatto che, in definitiva, rimane del tutto privo di supporto probatorio.
La domanda non può, pertanto, trovare accoglimento.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della convenuta costituita, in mancanza di nota spese, come da dispositivo;
avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla contumacia di e di nulla va statuito sulle spese nei loro CP_2 CP_3
confronti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.3169/2022 R.G., rigetta le domande proposte da Pt_1
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Pt_1 [...] che liquida in complessivi euro 14.103,00 oltre IVA, CP e Controparte_1
rimborso forfetario spese generali;
nulla sulle spese nei confronti delle convenute contumaci e di CP_2 CP_3
Catania, 8 dicembre 2025.
IL GIUDICE
AN RI
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice AN RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3169/2022 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. Gaetana Angela MARCHESE
ATTORE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Santo SPAGNOLO;
CONVENUTA
nata a [...] il [...] (C.F. ); CP_2 C.F._1
CONVENUTA - contumace
nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_3 C.F._2
CONVENUTA - contumace
CONCLUSIONI
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, acquisite note ex art.127 ter c.p.c. ritualmente depositate dalle due parti costituite, con ordinanza del 24.05.2025 la causa veniva TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio e chiedendo: Pt_1 Controparte_4 CP_2
• accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa era avvenuto per condotta colposa ascrivibile a CP_2
• condannare i convenuti in solido al pagamento di € 105.036,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
• condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi professionali.
La difesa di parte attrice esponeva che , assicurato , il 2 febbraio 2018 Persona_1 Pt_1 era stato investito a Paternò da un autocarro Fiat DV972YK condotto da CP_2
durante una manovra di retromarcia, riportando lesioni che avevano comportato 36 giorni di malattia e successiva prestazione pensionistica. L aveva erogato le indennità dovute e, ai Pt_1 sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 d.lgs. 209/2005, aveva notificato diffide e inviti alla negoziazione assistita rimasti senza esito.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che l' , quale ente gestore delle assicurazioni sociali, Pt_1
aveva diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile e la sua
Compagnia assicurativa per il rimborso delle somme erogate. Tale diritto è previsto dall'art. 1916 c.c. e dall'art. 142 Codice delle Assicurazioni. La responsabilità del sinistro doveva considerarsi certa e documentata, così come gli importi delle prestazioni corrisposte. Pertanto, il rifiuto dei convenuti di pagare era ingiustificato.
§§§§§
si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva Controparte_5
la non integrità del contraddittorio;
nel merito, contestava la domanda chiedendone il rigetto;
in subordine, chiedeva che le richieste fossero contenute nei limiti della responsabilità
pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dell'assicurato, del danno provato e al netto del concorso di colpa dell'infortunato.
La difesa della Compagnia esponeva che l' , convenendo in giudizio la conducente del Pt_1
mezzo assicurato ( ma non il proprietario ( , aveva omesso CP_2 CP_3 di citare un litisconsorte necessario.
Nel merito, sosteneva che l'evento dannoso descritto appariva inverosimile e incompatibile con i danni lamentati.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che l' avrebbe dovuto provare la dinamica del sinistro e Pt_1
la riduzione della capacità lavorativa secondo criteri civilistici.
In ogni caso, sempre secondo la difesa della Compagnia, il sinistro si era verificato per condotta imprudente del danneggiato ( , che sostava irregolarmente sulla Persona_1 carreggiata, con concorso di colpa almeno del 30% ex art. 1227 c.c..
In diritto, la difesa della società convenuta sosteneva che l'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. non consentiva all'ente previdenziale di pretendere somme superiori al danno effettivamente causato e che, in concreto, non risultava provata alcuna riduzione della capacità di guadagno, né poteva considerarsi ammissibile la richiesta di €105.000,00.
Indi, operate ulteriori considerazioni in punto di accessori, concludeva come sopra già esposto.
§§§§§
Nonostante la ritualità delle notifiche, riteneva di non doversi costituire in CP_2
giudizio.
§§§§§
Con ordinanza del 18.10.2022, ritenuta la fondatezza della eccezione preliminare svolta dalla difesa della società convenuta, veniva ordinata integrazione del contraddittorio nei confronti di proprietaria del mezzo condotto dalla convenuta in occasione del CP_3 CP_2
sinistro oggetto di causa.
pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Nonostante la ritualità delle notifiche, riteneva di non doversi costituire in CP_3
giudizio.
§§§§§
In corso di causa le difese delle parti costituite depositavano memorie ex art.183 c.p.c. con le quali ribadivano le rispettive posizioni.
Con ordinanza del 20.11.2023 veniva ammessa la richiesta di prova testimoniale;
la escussione dei testi e aveva luogo all'udienza del 29.10.2024. Testimone_1 Tes_2
Con successiva ordinanza del 02.05.2025 veniva rigettata la richiesta di C.T.U..
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, acquisite note ex art.127 ter c.p.c. ritualmente depositate dalle due parti costituite, con ordinanza del 24.05.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
La ricostruzione del fatto è stata affidata alle dichiarazioni testimoniali rese da Tes_3
e da sentiti all'udienza del 30.10.2024.
[...] Tes_2
La ricostruzione offerta dai due testimoni non consente di ritenere acquisiti elementi sufficienti per potere affermare la storicità dell'evento.
Quanto al egli ha offerto due ricostruzioni contrastanti riferendo dapprima che il Tes_1
sinistro si sarebbe verificato sul lato della strada opposto a quello in cui si trova la sua stessa abitazione;
tali posizioni risultano inequivocamente dallo 'schizzo' redatto dallo stesso teste a sostegno della ricostruzione offerta verbalmente (cfr. foglio A4 acquisito agli atti all'esito dell'udienza e inserito nel fascicolo telematico in data 08.05.2025; al riguardo, il a Tes_1
dichiarato: 'Sul foglio A4 ho indicato la mia casa, la strada con le due corsie di marcia
(specifico che la strada non ha separazioni fra una corsia e l'altra), la nostra posizione e pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
quella del furgone').
Inoltre, nello stesso 'disegno' fatto dal teste, la posizione in cui si sarebbero trovato lo stesso d i due fratelli era collocata davanti alla parte anteriore del furgone. Tes_1 Per_1
Il poi, dopo avere specificato che 'l'unico mezzo parcheggiato in quel punto era il Tes_1
furgone; noi eravamo dietro e non c'erano altri mezzi posteggiati', ha riferito che 'il furgone si
è mosso all'indietro lungo la direzione in cui era parcheggiato ed era condotto da una donna'.
In sede di rilettura, il teste ha 'capovolto' la descrizione offerta in precedenza, specificando che
'la mia casa, salendo è a destra;
il furgone, quindi, era posteggiato in direzione di marcia a salire, però sul lato sinistro;
noi eravamo dietro al furgone, come ho già detto', ribadendo che
'il furgone era parcheggiato a sinistra ed era 'fuori mano'' e dichiarando nuovamente che 'dal lato a salire non si parcheggiano i mezzi in quanto è più problematico (per la curva esistente in quel luogo)'.
Le dichiarazioni del inspiegabilmente confuse nel riferire circostanze Tes_1 sostanzialmente semplici, per di più in relazione a luoghi perfettamente noti (trovandosi in quel luogo la sua abitazione), risultano in contrasto con le dichiarazioni rese dall'altro teste escusso lo stesso 30.10.2024.
Il fratello della persona rimasta ferita, ha riferito che il dialogo con il Tes_2
e, quindi, il punto in cui si sarebbe verificato il sinistro) si era svolto sullo stesso Tes_1
'lato' della strada in cui vi era la abitazione del predetto addirittura specificando Tes_1
che essi si trovavano davanti alla porta della abitazione ('Il signor per parlare con Tes_1 noi era sceso in strada;
noi tre stavamo parlando in strada. Ci trovavamo dal lato della strada dove c'è la casa del sempre davanti alla porta della sua abitazione'). Tes_1
Su tale ultimo punto, emerge ulteriore elemento di insanabile contrasto posto che il Tes_1
viceversa, aveva anche specificato che il punto del presunto incidente si collocava 'a circa 40 metri dalla mia abitazione'.
pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Indi, dopo avere puntualizzato che 'noi tre eravamo a parlare sul margine destro della strada, percorrendo la stessa in salita', ha riferito che 'il furgone era parcheggiato salendo lungo la strada sul lato destro' e, a definitiva conferma delle dichiarazioni fino a quel momento rese, ha specificato che 'come ho già detto, il furgone era posteggiato dal nostro stesso lato'.
Il ha poi riferito che 'c'erano altri mezzi parcheggiati, sia avanti che dietro al Tes_2
furgone, sia sul lato destro della strada che sul lato sinistro. La strada è a senso unico di marcia, a salire'.
Ebbene, risulta evidente come la collocazione dell'evento e le altre circostanze offerte dai due testimoni sono irreversibilmente contrastanti sulle indicazioni che avrebbero dovuto consentire di individuare il luogo in cui si sarebbe verificato l'evento, punto di partenza, evidentemente, da cui procedere per verificare la storicità del fatto.
In concreto, dalle dichiarazioni del (già intrinsecamente contrastanti nella Tes_1
descrizione delle due 'versioni'), il luogo del sinistro si troverebbe sul lato opposto della carreggiata rispetto alla sua abitazione, con la ulteriore specificazione che non vi erano altri veicoli parcheggiati, né da un lato né dall'altro, e con la definitiva puntualizzazione che da uno dei due lati non vi erano mai parcheggiati veicoli in dipendenza della situazione della strada
('dal lato a salire non si parcheggiano i mezzi in quanto è più problematico (per la curva esistente in quel luogo)').
Il , dal canto suo, ha collocato il luogo del presunto sinistro sullo stesso lato della Per_1
carreggiata ove si trova la abitazione del specificando anche che i tre si sarebbero Tes_1 trovati proprio davanti alla porta della abitazione (con ciò eliminando ogni possibile equivoco sulla 'portata' della dichiarazione) – e, quindi, in luogo diametralmente opposto a quello indicato dal aggiungendo anche che vi sarebbero stati altri veicoli parcheggiarti Tes_1
sia dal lato del furgone che dal lato opposto – ancora una volta offrendo dichiarazione del tutto opposta a quella del Tes_1
La circostanza, valorizzata dalla difesa di parte attrice, secondo cui i testi hanno reso pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dichiarazioni convergenti sul nucleo essenziale della vicenda, vale a dire sul fatto che il furgone condotto dalla muovendosi in retromarcia, avrebbe colpito il CP_2 Controparte_6
facendo cadere a terra, resta del tutto insufficiente a fonte degli evidenti e plurimi elementi di contrasto sopra evidenziati che riguardano circostanze centrali per la collocazione del fatto e, segnatamente, la individuazione del luogo del sinistro nel tratto di strada antistante la abitazione del Tes_1
§§§§§
Deve ulteriormente aggiungersi che non risulta acquisito alcun altro elemento oggettivo utile per potere confermare la storicità del fatto;
sui luoghi non è intervenuta alcuna Autorità né messi di soccorso, la stessa richiesta di intervento dell'ambulanza è rimasta priva di riscontro e le ragioni per le quali proprio in quel luogo si sarebbe dovuto svolgere l'incontro cui aveva preso parte il risultano generiche sia per i contenuti (indicazioni su pastori della zona Per_1
presso cui operare prelievi di rifiuti) che per la presenza di tutti i partecipanti (il Tes_2
non aveva alcuna ragione specifica per essere presente a quell'incontro)
[...]
§§§§§
A fronte degli evidenziati profili di inattendibilità, le dichiarazioni dei due testimoni non possono essere utilizzate per la ricostruzione del fatto che, in definitiva, rimane del tutto privo di supporto probatorio.
La domanda non può, pertanto, trovare accoglimento.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della convenuta costituita, in mancanza di nota spese, come da dispositivo;
avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla contumacia di e di nulla va statuito sulle spese nei loro CP_2 CP_3
confronti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.3169/2022 R.G., rigetta le domande proposte da Pt_1
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Pt_1 [...] che liquida in complessivi euro 14.103,00 oltre IVA, CP e Controparte_1
rimborso forfetario spese generali;
nulla sulle spese nei confronti delle convenute contumaci e di CP_2 CP_3
Catania, 8 dicembre 2025.
IL GIUDICE
AN RI
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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