Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 2499/2024 promossa da:
ass. Avv.ti Giacomo Lesca e Silvia Boldrini, elettivamente Parte_1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. Avv. Tommaso Parisi elettivamente domiciliato come da memoria CP_1 costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 22.03.2024, ritualmente notificato, la ricorrente, in qualità di erede del sig. ha chiesto la Persona_1 condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, pro quota, CP_1 dell'indennità di accompagnamento richiesta dal sig. per il periodo Per_1 dal 01.12.2019 al 08.05.2021; il sig. era stato infatti riconosciuto in possesso dei Persona_1 requisiti di cui all'art. 1 L. 18/80 a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo, con decreto di omologa del 5.2.22 (docc. 1 e 2 ric.).
L' costituendosi in giudizio ha riconosciuto il diritto della parte CP_1 ricorrente ed ha dichiarato di aver respinto la domanda di pagamento dei suddetti ratei maturati e non riscossi presentata in data 12.09.2022, avendo
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pertanto, preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
con riferimento alla liquidazione delle spese, sebbene la parte ricorrente nella domanda amministrativa abbia erroneamente dichiarato di essere moglie ed unica erede di l' avrebbe potuto agevolmente Persona_1 CP_1 riconoscere detto errore, atteso che già nel procedimento per ATP, a seguito del decesso del predetto, il giudizio è stato proseguito dalla figlia sig.ra
[...] che, costituendosi, ha prodotto dichiarazione sostitutiva di atto CP_2 di notorietà in merito alla generalità dei tre eredi legittimi;
a ciò si aggiunga che l , solo con provvedimento del 7.5.2024, quindi emanato in epoca CP_3 successiva al deposito del ricorso, ha esplicitato le ragioni della reiezione della domanda amministrativa “sulla domanda non sono stati indicati tutti gli eredi del pensionato deceduto”.
Pertanto, l' deve essere considerato soccombente virtuale e sopportare le CP_1 spese di lite che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex
D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità della questione proposta e trattata e della natura della presente decisione, con la richiesta distrazione di onorari e spese in favore dell'Avv. Boldrini.
P. Q. M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare CP_1 alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 885,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA. e c.u. se versato, con distrazione in favore dell'avv. Boldrini.
Torino, 30.01.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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