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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. IL CA, all'esito della riserva assunta all'udienza del 10 ottobre 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5371/2017 promossa da:
, con sede in in persona del Sindaco pro-tempore, c.f. Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
, rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandra Pipitò, nel cui studio è elettivamente domiciliato, giusta
[...] procura in atti, Ricorrente
contro
Sig. n[...]to [...] [...] il [...] ed ivi residente, c.f. , CP_1 Pt_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv Giovanni Caruso, nel cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Resistente
OGGETTO: Pagamento canoni locatizi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., il premetteva: di essere Parte_1 proprietario di un immobile sito in via Torrente Trapani Alto complesso Città Nuova Pt_1 palazzina A/4 piano 3 int.6, concesso in locazione al Sig. con contratto del 23.12.1987; CP_1 con sentenza del 18.10.2006 n. 1714/2006 pubblicata nell'anno 2008, il Tribunale di Messina dichiarava risolto il rapporto di locazione per cui il Sig. da quella data detiene l'immobile CP_1 illegittimamente . Con nota del 01.04.2010 il Comune di diffidava il resistente a rilasciare Pt_1
l'immobile ed a sanare la morosità maturata in vigenza di contratto, nonché a pagare l'indennità di occupazione per gli anni successivi, ovvero a risarcire il danno da occupazione illegittima, reiterando la diffida con lettera raccomandata del 15.02.2017. Concludeva chiedendo la condanna del Sig. CP_1 al pagamento di euro 41.334,96 per canoni locatizi fino alla risoluzione del contratto, euro 10.176,63 per oneri condominiali calcolati fino al 31.12.2016, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo successivo o in subordine al risarcimento del danno, con vittoria di spese e compensi.
Con memoria datata 12.04.2018 si costituiva in giudizio il Sig. per chiedere il rigetto CP_1 delle domande proposte con il ricorso introduttivo;
asseriva di avere corrisposto e di continuare a corrispondere al il c.d. “canone sociale”, come dal Comune determinato in base Parte_1 alla normativa di riferimento, alla quale si riportava .
La causa veniva assegnata a questo G.O. con provvedimento presidenziale del 07.10.2022 e quindi istruita nel contraddittorio delle parti con produzione documentale e con assunzione di prova orale e poi rimessa per la pronuncia della sentenza all'udienza del 10 ottobre 2025 .
La domanda proposta dal non risulta fondata e va pertanto rigettata. Pt_1
Preliminarmente , ritiene questo giudicante , che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Va richiamato e fatta applicazione, ai fini della decisione, del principio della c.d. ragione più liquida, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il quale consente al giudice della causa, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., di limitare l'esame della domanda giudiziale al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio, con piena soddisfazione del diritto fatto valere e ciò anche in presenza di questioni pregiudiziali (Cass. S.U. n. 9936/ 2014).
La documentazione versata agli atti di causa dal resistente, ossia le nn 86 ricevute di pagamento del canone di locazione a decorrere dall'anno 1988 e le nn. 61 ricevute relative al pagamento degli oneri condominiali, fornisce prova piena ed incontestabile dell'avvenuta corresponsione del canone, come dal Comune determinato e richiesto con l'invio al conduttore Sig. dei bollettini, anche dopo la CP_1 pubblicazione delle sentenze dal Comune richiamate nel ricorso introduttivo;
somme che il Comune ha regolarmente incassato per tutto il periodo di decorrenza del contratto di locazione, pure prodotto in giudizio .
Invero, in applicazione della normativa di cui alla legge regionale n. 25 \ 1980 in favore delle cooperative artigiane ed a seguito della emanazione del Decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana del 23/07/99, richiamando anche la delibera comunale n. 7 del 12.01.2000, il
Comune di con riferimento agli immobili facenti parte del complesso “ Città Nuova” sito Pt_1 in via Torrente Trapani, concessi in locazione dal Comune alle famiglie assegnatarie che ne Pt_1 avevano diritto, introduceva il c.d. “ canone sociale”, determinato dall'Ente tenendo conto delle condizioni reddituali e familiari dei conduttori, quantificando per ciascuno di essi la misura del canone sociale dovuta a far data dall'entrata in vigore della Delibera n. 7 del 12/01/2000; trasmetteva quindi il bollettino di pagamento del canone, come dallo stesso Ente rideterminato, e ciò anche nel periodo successivo ai pronunciamenti giudiziari dal comune richiamati in ricorso.
Risulta quindi documentalmente provato che il Sig. ha puntualmente provveduto al CP_1 pagamento del canone di locazione nella misura dal Comune di rideterminata in applicazione Pt_1 della sopra richiamata normativa, come dall'Ente stesso richiesta tramite l'invio dei bollettini di pagamento e come confermato dal resistente, rispondendo al deferito interrogatorio formale all'udienza del 12 gennaio 2024.
Al rigetto delle formulate domande, consegue la condanna del al pagamento delle spese di Pt_1 lite, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensive espletata .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Messina , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,:
rigetta le domande proposte dal;
Parte_1
condanna il Comune ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese processuali , che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Messina, 02 dicembre 2025
Il Giudice
IL CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. IL CA, all'esito della riserva assunta all'udienza del 10 ottobre 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5371/2017 promossa da:
, con sede in in persona del Sindaco pro-tempore, c.f. Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
, rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandra Pipitò, nel cui studio è elettivamente domiciliato, giusta
[...] procura in atti, Ricorrente
contro
Sig. n[...]to [...] [...] il [...] ed ivi residente, c.f. , CP_1 Pt_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv Giovanni Caruso, nel cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Resistente
OGGETTO: Pagamento canoni locatizi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., il premetteva: di essere Parte_1 proprietario di un immobile sito in via Torrente Trapani Alto complesso Città Nuova Pt_1 palazzina A/4 piano 3 int.6, concesso in locazione al Sig. con contratto del 23.12.1987; CP_1 con sentenza del 18.10.2006 n. 1714/2006 pubblicata nell'anno 2008, il Tribunale di Messina dichiarava risolto il rapporto di locazione per cui il Sig. da quella data detiene l'immobile CP_1 illegittimamente . Con nota del 01.04.2010 il Comune di diffidava il resistente a rilasciare Pt_1
l'immobile ed a sanare la morosità maturata in vigenza di contratto, nonché a pagare l'indennità di occupazione per gli anni successivi, ovvero a risarcire il danno da occupazione illegittima, reiterando la diffida con lettera raccomandata del 15.02.2017. Concludeva chiedendo la condanna del Sig. CP_1 al pagamento di euro 41.334,96 per canoni locatizi fino alla risoluzione del contratto, euro 10.176,63 per oneri condominiali calcolati fino al 31.12.2016, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo successivo o in subordine al risarcimento del danno, con vittoria di spese e compensi.
Con memoria datata 12.04.2018 si costituiva in giudizio il Sig. per chiedere il rigetto CP_1 delle domande proposte con il ricorso introduttivo;
asseriva di avere corrisposto e di continuare a corrispondere al il c.d. “canone sociale”, come dal Comune determinato in base Parte_1 alla normativa di riferimento, alla quale si riportava .
La causa veniva assegnata a questo G.O. con provvedimento presidenziale del 07.10.2022 e quindi istruita nel contraddittorio delle parti con produzione documentale e con assunzione di prova orale e poi rimessa per la pronuncia della sentenza all'udienza del 10 ottobre 2025 .
La domanda proposta dal non risulta fondata e va pertanto rigettata. Pt_1
Preliminarmente , ritiene questo giudicante , che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Va richiamato e fatta applicazione, ai fini della decisione, del principio della c.d. ragione più liquida, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il quale consente al giudice della causa, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., di limitare l'esame della domanda giudiziale al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio, con piena soddisfazione del diritto fatto valere e ciò anche in presenza di questioni pregiudiziali (Cass. S.U. n. 9936/ 2014).
La documentazione versata agli atti di causa dal resistente, ossia le nn 86 ricevute di pagamento del canone di locazione a decorrere dall'anno 1988 e le nn. 61 ricevute relative al pagamento degli oneri condominiali, fornisce prova piena ed incontestabile dell'avvenuta corresponsione del canone, come dal Comune determinato e richiesto con l'invio al conduttore Sig. dei bollettini, anche dopo la CP_1 pubblicazione delle sentenze dal Comune richiamate nel ricorso introduttivo;
somme che il Comune ha regolarmente incassato per tutto il periodo di decorrenza del contratto di locazione, pure prodotto in giudizio .
Invero, in applicazione della normativa di cui alla legge regionale n. 25 \ 1980 in favore delle cooperative artigiane ed a seguito della emanazione del Decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana del 23/07/99, richiamando anche la delibera comunale n. 7 del 12.01.2000, il
Comune di con riferimento agli immobili facenti parte del complesso “ Città Nuova” sito Pt_1 in via Torrente Trapani, concessi in locazione dal Comune alle famiglie assegnatarie che ne Pt_1 avevano diritto, introduceva il c.d. “ canone sociale”, determinato dall'Ente tenendo conto delle condizioni reddituali e familiari dei conduttori, quantificando per ciascuno di essi la misura del canone sociale dovuta a far data dall'entrata in vigore della Delibera n. 7 del 12/01/2000; trasmetteva quindi il bollettino di pagamento del canone, come dallo stesso Ente rideterminato, e ciò anche nel periodo successivo ai pronunciamenti giudiziari dal comune richiamati in ricorso.
Risulta quindi documentalmente provato che il Sig. ha puntualmente provveduto al CP_1 pagamento del canone di locazione nella misura dal Comune di rideterminata in applicazione Pt_1 della sopra richiamata normativa, come dall'Ente stesso richiesta tramite l'invio dei bollettini di pagamento e come confermato dal resistente, rispondendo al deferito interrogatorio formale all'udienza del 12 gennaio 2024.
Al rigetto delle formulate domande, consegue la condanna del al pagamento delle spese di Pt_1 lite, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensive espletata .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Messina , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,:
rigetta le domande proposte dal;
Parte_1
condanna il Comune ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese processuali , che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Messina, 02 dicembre 2025
Il Giudice
IL CA