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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 330 / 2019
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 30.12.2024, comunicato il 31.12.2024, l'udienza del 25.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 330 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 25.6.2025 e vertente tra tra
(C.F. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Mariella Facchini
-attori-
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._3
AR BI
-convenuti-
OGGETTO: azione di rivendicazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 29.1.2019 Parte_1 deduceva di essere proprietaria iure hereditatis dei seguenti appezzamenti di terreno, siti in Atina - Loc. Vallepaura di Rosanisco: 1) fol.
5-mappale 257,di ca
75 are10; 2) fol.
5-mappale506, di ca 20 are 10; 3) fol.
5-mappale 260,di ca 8 are
20; 4) fol.
5-particella 602 ( ex mappale 254), di ha 2 ca 9 are 80; 5) fol.
5-mappale
512, di ca 41 are 80; 6) fol.
5- mappale 258, di ca 9; 7) fol.
5- mappale 262, di ca
43 are 90; 8) fol.
5- mappale 518, di ca 26 are 40; 9) fol 5-mappale 143, di ha 3 ca
2 45 are 30; 10) fol.
5-mappale 145, di ca 53 are 50; 11) fol.
5-mappale 147, di ca 34 are 96; 12) fol.
5-mappale 352, di ca 42 are 40 e 13) fol.
5-mappale 146, di ha 2 ca
27 are 92; che i terreni in questione, in parte seminativi ed in parte boschivi, erano occupati, sin dal 2011, senza titolo, da e Controparte_1 CP_2 che li coltivavano;
che la occupazione abusiva dei terreni aveva causato un danno stimabile in euro 24.300,00, non potendo l'attrice sfruttare economicamente i predetti terreni;
che veniva esperita la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo.
Alla luce delle suddette deduzioni chiedeva accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cassino, contrariis reiectiis: 1) Ulteriormente accertato il diritto di proprietà dell'istante nonché
l'illegittima occupazione dei fondi di causa elencati in premessa, tutti siti in Atina, loc. Vallepaura di Rosanisco, ordinarne il rilascio immediato;
2) condannare i predetti e al risarcimento in favore dell'istante di Controparte_1 CP_2 tutti i danni patiti a causa dell'illegittima occupazione, nella misura di € 24.300,00
o in quella ritenuta di giustizia, salvo gravame;
3) Condannare, altresì, i resistenti al pagamento delle spese legali afferenti la presente procedura, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituivano in giudizio e contestando la Controparte_1 CP_2 domanda attorea ed eccependo che i terreni in questioni erano in stato di abbandono da oltre trenta anni e che già nel 1999 affittava i Parte_1 detti terreni a , il quale provvedeva alla sistemazione degli stessi;
Controparte_1 che con contratto di affitto agrario del 28.2.2003, registrato il Parte_1
5.3.2003, concedeva in affitto i detti terreni a;
che dall'anno 2011 i CP_2 rapporti tra le parti si erano incrinati tanto che inviava il canone di CP_2 affitto di euro 105,00 con assegno circolare sempre rifiutato dalla attrice;
che era detentore qualificato. I convenuti contestavano, altresì, il CP_2 difetto di legittimazione passiva di , l'incompetenza per materia Controparte_1 del Tribunale adito in luogo della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di
Cassino, l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti alla competente commissione agraria ex L.203/1992.
Pertanto, e concludevano chiedendo Controparte_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) accertare e dichiarare
3 l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per essere competente la
Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Cassino e per non essere stata validamente tentata la conciliazione;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. e, per l'effetto, estrometterlo dal Controparte_1 giudizio, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite, con rimborso forfettario al 15% e altri accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore;
3) in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda della ricorrente, per essere il sig. CP_2 detentore qualificato dei terreni della sig.ra dall'anno 2003; 4) Parte_1 vinte le spese di lite, come da parametri professionali ex D.M. 55/2014 e 38/2018 con rimborso forfettario al 15% e altri accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato anticipatario”.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza “cartolare” del 20.1.2021
l'attrice disconosceva formalmente la firma apposta sul contratto di affitto agrario prodotto dai convenuti.
Disposto il mutamento del rito e concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale e prova orale, è stata posta a deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.6.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, in via preliminare, occorre qualificare la domanda proposta dall'attrice.
Segnatamente, ha agito in giudizio per ottenere la restituzione Parte_1 dei terreni sopra indicati e il risarcimento dei danni, deducendo che tali beni sono occupati sine titulo dai convenuti.
Occorre, quindi, prendere le mosse dal principio secondo il quale la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al suo rilascio e al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico giustificativo della consegna della cosa e della relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non costituisce un'azione personale di restituzione, ma va qualificata in termini di azione di rivendicazione (Cass. n 705/2013), la quale
4 richiede che sia fornita la c.d. probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (Cass. n. 25052/2018).
Alla luce di principi, l'azione dell'attrice deve essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 949 c.p.c.
Da tale inquadramento giuridico della domanda dell'attrice discende l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, atteso che l'azione di rivendicazione di cui all'art. 949 c.p.c. è sottratta alla competenza della
Sezione Specializzata Agraria del Tribunale.
2.1. Ciò chiarito, è importante evidenziare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nel giudizio di rivendica sull'attore grava la prova di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo (Cass. n. 28865/2021).
Quindi, per l'assolvimento di tale onere probatorio gravante a carico dell'attore occorre dimostrare l'esistenza di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, dal legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, eventualmente sommando il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 21940/2018; Cass. n. 1210/2017;
Cass. n. 25643/2014; Cass. n. 2325/1964).
Pertanto, nell'azione di rivendicazione, il primo e fondamentale esame concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della sua pretesa, a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto.
Dall'applicazione di tali principi al caso di specie discende che era onere di e provare il titolo della proprietà dei beni in contesa. Parte_2
A tal riguardo si rileva che la predetta si è limitata ad affermare di essere
“proprietaria iure hereditatis” dei terreni per cui è causa. A sostegno di tale prospettazione, l'attrice ha prodotto delle visure catastali.
Tuttavia, è importante sottolineare che i dati catastali non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario, che
5 fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo — al di là di un mero valore indiziario — per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia (Trib. Bari 31 luglio
2024, n. 3565).
A tanto si aggiunge la considerazione che non risulta agli atti alcuna allegazione ad opera dell'attrice in ordine al soggetto da cui ha ereditato i predetti beni e i relativi titoli di proprietà. Questa carenza di allegazione impedisce di accertare tanto il trasferimento mortis causa dei beni in oggetto in favore dell'attrice quanto l'esistenza degli stessi nel patrimonio del de cuius.
In difetto dell'allegazione degli elementi probatori necessari a corroborare la veridicità della tesi difensiva, non può neppure attribuirsi valore al contegno dei convenuti, dal momento che, per un verso, il principio di non contestazione opera solo in relazione ai fatti specificamente allegati dalla controparte, mentre nel caso in esame difetta la deduzione del titolo di acquisto della proprietà (Cass. n.
8900/2025) e, per altro verso, deve escludersi la possibilità di un accertamento della proprietà basato sulla eventuale mera disponibilità del bene in capo all'attrice prima dell'occupazione da parte dei convenuti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non può trovare accoglimento la domanda di rivendicazione ex art. 949 c.p.c. e la correlata richiesta di risarcimento del danno.
3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01-
26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), con applicazione del valore medio, sono poste a carico dei convenuti, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dei convenuti che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese
6 generali al 15%, iva se dovuta per legge e cpa., da distrarsi in favore del procuratore degli stessi, dichiaratosi antistatario.
Cassino, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
7
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 30.12.2024, comunicato il 31.12.2024, l'udienza del 25.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 330 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 25.6.2025 e vertente tra tra
(C.F. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Mariella Facchini
-attori-
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._3
AR BI
-convenuti-
OGGETTO: azione di rivendicazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 29.1.2019 Parte_1 deduceva di essere proprietaria iure hereditatis dei seguenti appezzamenti di terreno, siti in Atina - Loc. Vallepaura di Rosanisco: 1) fol.
5-mappale 257,di ca
75 are10; 2) fol.
5-mappale506, di ca 20 are 10; 3) fol.
5-mappale 260,di ca 8 are
20; 4) fol.
5-particella 602 ( ex mappale 254), di ha 2 ca 9 are 80; 5) fol.
5-mappale
512, di ca 41 are 80; 6) fol.
5- mappale 258, di ca 9; 7) fol.
5- mappale 262, di ca
43 are 90; 8) fol.
5- mappale 518, di ca 26 are 40; 9) fol 5-mappale 143, di ha 3 ca
2 45 are 30; 10) fol.
5-mappale 145, di ca 53 are 50; 11) fol.
5-mappale 147, di ca 34 are 96; 12) fol.
5-mappale 352, di ca 42 are 40 e 13) fol.
5-mappale 146, di ha 2 ca
27 are 92; che i terreni in questione, in parte seminativi ed in parte boschivi, erano occupati, sin dal 2011, senza titolo, da e Controparte_1 CP_2 che li coltivavano;
che la occupazione abusiva dei terreni aveva causato un danno stimabile in euro 24.300,00, non potendo l'attrice sfruttare economicamente i predetti terreni;
che veniva esperita la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo.
Alla luce delle suddette deduzioni chiedeva accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cassino, contrariis reiectiis: 1) Ulteriormente accertato il diritto di proprietà dell'istante nonché
l'illegittima occupazione dei fondi di causa elencati in premessa, tutti siti in Atina, loc. Vallepaura di Rosanisco, ordinarne il rilascio immediato;
2) condannare i predetti e al risarcimento in favore dell'istante di Controparte_1 CP_2 tutti i danni patiti a causa dell'illegittima occupazione, nella misura di € 24.300,00
o in quella ritenuta di giustizia, salvo gravame;
3) Condannare, altresì, i resistenti al pagamento delle spese legali afferenti la presente procedura, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituivano in giudizio e contestando la Controparte_1 CP_2 domanda attorea ed eccependo che i terreni in questioni erano in stato di abbandono da oltre trenta anni e che già nel 1999 affittava i Parte_1 detti terreni a , il quale provvedeva alla sistemazione degli stessi;
Controparte_1 che con contratto di affitto agrario del 28.2.2003, registrato il Parte_1
5.3.2003, concedeva in affitto i detti terreni a;
che dall'anno 2011 i CP_2 rapporti tra le parti si erano incrinati tanto che inviava il canone di CP_2 affitto di euro 105,00 con assegno circolare sempre rifiutato dalla attrice;
che era detentore qualificato. I convenuti contestavano, altresì, il CP_2 difetto di legittimazione passiva di , l'incompetenza per materia Controparte_1 del Tribunale adito in luogo della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di
Cassino, l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti alla competente commissione agraria ex L.203/1992.
Pertanto, e concludevano chiedendo Controparte_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) accertare e dichiarare
3 l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per essere competente la
Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Cassino e per non essere stata validamente tentata la conciliazione;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. e, per l'effetto, estrometterlo dal Controparte_1 giudizio, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite, con rimborso forfettario al 15% e altri accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore;
3) in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda della ricorrente, per essere il sig. CP_2 detentore qualificato dei terreni della sig.ra dall'anno 2003; 4) Parte_1 vinte le spese di lite, come da parametri professionali ex D.M. 55/2014 e 38/2018 con rimborso forfettario al 15% e altri accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato anticipatario”.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza “cartolare” del 20.1.2021
l'attrice disconosceva formalmente la firma apposta sul contratto di affitto agrario prodotto dai convenuti.
Disposto il mutamento del rito e concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale e prova orale, è stata posta a deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.6.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, in via preliminare, occorre qualificare la domanda proposta dall'attrice.
Segnatamente, ha agito in giudizio per ottenere la restituzione Parte_1 dei terreni sopra indicati e il risarcimento dei danni, deducendo che tali beni sono occupati sine titulo dai convenuti.
Occorre, quindi, prendere le mosse dal principio secondo il quale la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al suo rilascio e al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico giustificativo della consegna della cosa e della relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non costituisce un'azione personale di restituzione, ma va qualificata in termini di azione di rivendicazione (Cass. n 705/2013), la quale
4 richiede che sia fornita la c.d. probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (Cass. n. 25052/2018).
Alla luce di principi, l'azione dell'attrice deve essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 949 c.p.c.
Da tale inquadramento giuridico della domanda dell'attrice discende l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, atteso che l'azione di rivendicazione di cui all'art. 949 c.p.c. è sottratta alla competenza della
Sezione Specializzata Agraria del Tribunale.
2.1. Ciò chiarito, è importante evidenziare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nel giudizio di rivendica sull'attore grava la prova di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo (Cass. n. 28865/2021).
Quindi, per l'assolvimento di tale onere probatorio gravante a carico dell'attore occorre dimostrare l'esistenza di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, dal legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, eventualmente sommando il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 21940/2018; Cass. n. 1210/2017;
Cass. n. 25643/2014; Cass. n. 2325/1964).
Pertanto, nell'azione di rivendicazione, il primo e fondamentale esame concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della sua pretesa, a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto.
Dall'applicazione di tali principi al caso di specie discende che era onere di e provare il titolo della proprietà dei beni in contesa. Parte_2
A tal riguardo si rileva che la predetta si è limitata ad affermare di essere
“proprietaria iure hereditatis” dei terreni per cui è causa. A sostegno di tale prospettazione, l'attrice ha prodotto delle visure catastali.
Tuttavia, è importante sottolineare che i dati catastali non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario, che
5 fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo — al di là di un mero valore indiziario — per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia (Trib. Bari 31 luglio
2024, n. 3565).
A tanto si aggiunge la considerazione che non risulta agli atti alcuna allegazione ad opera dell'attrice in ordine al soggetto da cui ha ereditato i predetti beni e i relativi titoli di proprietà. Questa carenza di allegazione impedisce di accertare tanto il trasferimento mortis causa dei beni in oggetto in favore dell'attrice quanto l'esistenza degli stessi nel patrimonio del de cuius.
In difetto dell'allegazione degli elementi probatori necessari a corroborare la veridicità della tesi difensiva, non può neppure attribuirsi valore al contegno dei convenuti, dal momento che, per un verso, il principio di non contestazione opera solo in relazione ai fatti specificamente allegati dalla controparte, mentre nel caso in esame difetta la deduzione del titolo di acquisto della proprietà (Cass. n.
8900/2025) e, per altro verso, deve escludersi la possibilità di un accertamento della proprietà basato sulla eventuale mera disponibilità del bene in capo all'attrice prima dell'occupazione da parte dei convenuti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non può trovare accoglimento la domanda di rivendicazione ex art. 949 c.p.c. e la correlata richiesta di risarcimento del danno.
3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01-
26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), con applicazione del valore medio, sono poste a carico dei convenuti, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dei convenuti che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese
6 generali al 15%, iva se dovuta per legge e cpa., da distrarsi in favore del procuratore degli stessi, dichiaratosi antistatario.
Cassino, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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