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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. Leonardo Criscuoli
Controparte_1
[...]
che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata il 21/1/25
: CARTA DOCENTE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, docente attualmente in servizio a tempo indeterminato (doc.6) , lo è stata anche, a tempo intederminato, precedenti anni 2019/20, 2020/21, 2021/22 e
2022/23 (doc.1-5): in relazione a queste ultime annualità chiede che venga dichiarato il proprio «diritto .. ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, istituita con legge n.107 del 13 luglio 2015».
2. Rilevato che nel ricorso «si fa .. presente che per l'Anno scolastico 2022/2023 la pagina 1 di 2 Ricorrente ha percepito il Bonus Carta docente» e che pertanto per tale annualità difetta l'interesse ad agire (art.100 cpc), per il resto la fondatezza di analoga domanda è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve intendersi senz'altro qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc.
3. Per tutto quanto sopra, nella contumacia della convenuta Amministrazione la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22 condannando l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione.
CONDANNA inoltre l'Amministrazione convenuta, in favore della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 49,00 per spese ed €
1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. Leonardo Criscuoli
Controparte_1
[...]
che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata il 21/1/25
: CARTA DOCENTE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, docente attualmente in servizio a tempo indeterminato (doc.6) , lo è stata anche, a tempo intederminato, precedenti anni 2019/20, 2020/21, 2021/22 e
2022/23 (doc.1-5): in relazione a queste ultime annualità chiede che venga dichiarato il proprio «diritto .. ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, istituita con legge n.107 del 13 luglio 2015».
2. Rilevato che nel ricorso «si fa .. presente che per l'Anno scolastico 2022/2023 la pagina 1 di 2 Ricorrente ha percepito il Bonus Carta docente» e che pertanto per tale annualità difetta l'interesse ad agire (art.100 cpc), per il resto la fondatezza di analoga domanda è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve intendersi senz'altro qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc.
3. Per tutto quanto sopra, nella contumacia della convenuta Amministrazione la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22 condannando l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione.
CONDANNA inoltre l'Amministrazione convenuta, in favore della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 49,00 per spese ed €
1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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