Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 16461/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione specializzata in materia di Impresa
in composizione collegiale, in persona di:
- dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente
- dott.ssa Chiara Comune Giudice
- dott. Stefano Demontis Giudice rel.
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 21.3.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonio Cimmino e dall'Avv. Gaetano Scognamiglio
ATTORE contro
(C.F. , nata a [...] (federazione Russa) il Controparte_1 C.F._2
14.06.1971, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Santoro
CONVENUTA
OGGETTO: quote sociali - intestazione fiduciaria
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“l'Ill.mo Tribunale Adito, Voglia: In via principale:
1) Accertata e dichiarata l'esistenza del negozio fiduciario concluso tra il sig. e la sig.ra Pt_1
avente ad oggetto l'intestazione delle quote societarie del 50% di ed il CP_1 Controparte_2 48,50% di accertare e dichiarare, conseguentemente, l'inadempimento del pactum Controparte_3 fiduciae da parte della sig.ra e, per l'effetto, emettere - in luogo del non adempiuto obbligo di CP_1 trasferire le quote societarie pari al 50% di ed al 48,50% di - Controparte_2 Controparte_3 sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., disponendo, in favore del sig. il trasferimento di Parte_1 tutte le suddette quote fiduciariamente intestate alla convenuta;
Sempre in via principale:
2) Accertata e dichiarata l'esistenza del negozio fiduciario concluso tra il sig. e la sig.ra Pt_1
avente ad oggetto l'intestazione delle Unità IL di HI (“Garage” come CP_1
pagina 1 di 7
Sempre in via principale:
3) Accertata e dichiarata l'esistenza del negozio fiduciario concluso tra il sig. e la sig.ra Pt_1
avente ad oggetto l'intestazione dell'Immobile di HI (come descritto in atti), CP_1 accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della sig.ra del pactum fiduciae ed emettere, CP_1 per l'effetto, ed in luogo del non adempiuto obbligo di trasferire l'Immobile di HI, sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., disponendo, in favore del sig. il trasferimento di tutto il Parte_1 suddetto immobile fiduciariamente intestato alla convenuta;
In via subordinata:
3) Accertare e dichiarare, alla luce dei motivi esposti in narrativa, la simulazione assoluta e dunque la nullità, con ogni relativo e conseguente effetto di legge, dei seguenti atti di compravendita, e precisamente:
1) Atto per notar del 28.06.2012 (cfr sub. doc. 4), trascritto presso la Conservatoria Persona_1 dei RR.II. di AC, la sig. acquistava dal sig. una quota del capitale sociale della CP_1 Pt_1 società del valore nominale di euro 5.200,00, pari al 50% dell'intero capitale. Controparte_2
2) Atto per notar del 28.06.2012(cfr sub. doc. 5), trascritto presso la Conservatoria Persona_1 dei RR.II. di AC (PC), Rep. N. 7374, Racc. n.4938, la sig. acquistava dal sig. CP_1 [...]
una quota del capitale sociale della società del valore nominale di euro Pt_1 Controparte_3 48.500,00, pari al 48,50% dell'intero capitale sociale. 3) Atto per notar del 03.08.2009 (cfr sub. doc.7), trascritto presso la Conservatoria dei Persona_2
RR.II. di TO (TO), Rep. N. 59974, Racc. N. 15543, la sig.ra acquistava dalla società CP_1
RT NA ON s.r.l.”, l'intera proprietà delle seguenti porzioni immobiliari (garage) facente parte dello stabile dello stabile denominato “Condominio Baita La Troune” sito in Comune di HI – Borgata Gleise – Reouil n.23: - sezione MIL, foglio 13, mappale numero 1086 (milleottantasei), sub.5, Borgata Reouil snc, piano S1, categoria C/6, classe 3, consistenza metri quadri 16 (sedici), RC euro 140,48 (centoquaranta//quarantotto)
- sezione MIL, foglio 13, mappale numero 1086 (milleottantasei), sub.5, Borgata Reouil snc, piano S1, categoria C/6, classe 3, consistenza metri quadri 16 (sedici), RC euro 140,48 (centoquaranta//quarantotto); 4) Atto per notar del 10.05.2011(cfr sub. doc. 8), Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di AC (PC), Rep. N. 5634, Racc. n.3826, la sig. acquistava dalla sig.ra (C.F. , l'intera piena CP_1 Persona_3 C.F._3 proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte dello stabile denominato “Condominio Pe Baita La Troune” sito in Comune HI – Borgata Gleise – Reouil n.23 precisamente:
- Appartamento posto al primo piano, composto da tre locali oltre cucina e accessori, confinante con: appartamenti di proprietà di terzi per due lati, vano scala e pianerottolo comuni. Il tutto risulta censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di HI, sezione urbana MIL, come segue:
- Sezione urbana MIL, foglio 13 mappale 1007, sub 7, Borgata Gleise n. 20, piano 1, categoria A/2, classe 2, vani 4, R.C. euro 578,43. In via ulteriormente subordinata:
4) Accertare e dichiarare, alla luce dei motivi esposti in narrativa, la simulazione relativa e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418, 2 comma c.c. degli atti di compravendita delle quote societarie dissimulati, nonché degli atti di compravendita dell'Immobile di HI e dei relativi garage, ossia degli atti di donazione per la nullità ex art. 1418, 2 comma c.c., e per violazione. e/o ex artt. 1325 per mancanza dei requisiti di forma ex art. 1350 c.c. e seguenti.
In ogni caso:
pagina 2 di 7 5) Condannare la convenuta al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre oneri ed accessori dovuti come per legge, con attribuzione.”
PARTE CONVENUTA:
“1) In via preliminare: in accoglimento dell'eccezione spiegata in atto, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia dell'Ill.mo Tribunale civile di TO sez, Imprese per tutte le domande spiegate dall'attore in via principale e subordinata con riferimento agli immobili siti in HI per cui è causa, declinando la competenza in favore del Tribunale Civile Ordinario di TO
2) Ancora via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva ai sensi dell'art.
2946 c.c. dell'azione di accertamento del negozio fiduciario spiegata dall'attore nonché di simulazione spiegata dall'attore con riferimento a tutti gli atti impugnati, ovvero gli atti di alienazione delle quote societarie di e di con atto a notar di del 28.06.2012 e degli atti di Controparte_3 Controparte_2 Per_1 vendita di immobili siti in HI per cui è causa per notar del 03.08.2009 rep. n. Persona_2
59974 , nonché per notar de 10.05.2011. e per l'effetto respingere in toto tutte le Persona_1 domande avversarie.
3) Nel merito: rigettare per tutti i motivi esposti nella presente comparsa tutte le domande principali e subordinate così come articolate e formulate dall'attore.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I fatti rilevanti enucleabili dalla prospettazione attorea sono i seguenti:
- nel 2010, egli ha costituito la società concedendo alla stessa il diritto di sfruttare i Controparte_3 brevetti nati dalle sue invenzioni per la produzione di puntali in alluminio per scarpe da lavoro, e consentendole così di diventare azienda leader nel settore anche a livello internazionale;
- fino al 2010, è stato anche socio unico ed amministratore di Controparte_2
- nel 2008, ha conosciuto la ed è iniziata la relazione sentimentale che ha condotto al loro CP_1 matrimonio, celebrato il 20.03.2009 in regime di comunione legale dei beni (poi trasformato, il
28.06.2012, in regime di separazione legale dei beni);
- in costanza del rapporto coniugale, egli, con due atti notarili del 28.6.2012 (coevi al mutamento del regime patrimoniale tra coniugi), ha ceduto alla moglie una quota del capitale sociale di CP_2 del valore nominale di euro 5.200,00, pari al 50% dell'intero capitale, e una quota del capitale
[...] sociale della società del valore nominale di euro 48.500,00, pari al 48,50% dell'intero Controparte_3 capitale sociale;
- in entrambi gli atti è specificato che “il prezzo è stato pagato prima d'ora”, ma in realtà la CP_1 non ha mai corrisposto alcunché;
- già prima, con atto del 03.08.2009, il aveva intestato alla alcuni garage in Comune di Pt_1 CP_1
HI, ed anche in questo caso nell'atto è specificato che “il prezzo è stato pagato con versamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 223 del 4 luglio 2006”, circostanza non vera perché i beni erano stati acquistati e pagati dall'attore sin dal 1999, e l'atto era stato ritardato per ragioni connesse all'esigenza di sanare alcune irregolarità edilizie;
- il 10.5.2011, inoltre, la ha acquistato dall'ex compagna di un appartamento, sempre CP_1 Pt_1
a HI, anche in questo caso senza contribuire in alcuna parte al pagamento del prezzo;
pagina 3 di 7 - le cessioni in realtà nascondono un'intestazione fiduciaria fondata sulla fiducia esistente tra i due coniugi, e sono state effettuate con l'intesa che sia le quote sociali che gli immobili sarebbero stati restituiti a semplice richiesta del Pt_1
- la gestione delle due società, dal 2012 al 2021 è sempre stata fatta in prima persona dal Pt_1
- infatti, quanto ad , egli ne è stato amministratore e socio fino al novembre 2014, dopo di CP_3 che ha gestito personalmente la nomina ad amministratore di dal 07.11.2014 al Parte_2
06.06.2018, la nomina ad amministratore di dal 06.06.2018 al 09.04.2021, la nomina Controparte_4
a revisore legale di , la redazione dei bilanci;
Persona_4
- quanto a , sono riconducibili direttamente all'attore le scelte riguardanti la nomina ad CP_2 amministratore di dal 14.10.2015 al 25.05.2018, la nomina ad amministratore di Parte_2 dal 25.05.2018 al 14.01.2021, la redazione dei bilanci;
Controparte_4
- negli stessi anni, anche la selezione di clienti e fornitori e la gestione dei rapporti con gli stessi è stata sempre curata in prima persona dall'attore;
- anche per quanto riguarda gli immobili, il si è occupato di tutte le spese, era intestatario delle Pt_1 utenze ed ha sempre interloquito con i rispettivi amministratori;
- il rapporto tra i due si è deteriorato a partire dal 2020, e si è interrotto nel novembre 2021 quando la ha introdotto la procedura di separazione giudiziale;
CP_1
- da allora la convenuta non solo si è sempre rifiutata di retrocedere all'attore i beni citati, ma ha anche assunto il controllo e la gestione delle due società, estromettendo del tutto il e ponendo in essere Pt_1 atti di gestione inadeguati e idonei a compromettere la solidità finanziaria ed il futuro commerciale delle stesse.
2) Su queste basi, l'attore in via principale prospetta l'esistenza di un patto fiduciario, nei termini sopra descritti, in via subordinata la simulazione assoluta degli atti di cessione, in via ulteriormente subordinata la dissimulazione di donazioni che sarebbero nulle per vizio di forma.
3) La convenuta, regolarmente costituita, contesta integralmente la domanda.
In particolare, oltre a proporre una diversa ricostruzione della storia personale sua e del di Pt_3 quella delle due società interessate e della genesi dei brevetti citati, tutte circostanze che in verità interessano marginalmente la presente controversia, essa rappresenta che:
- ha regolarmente pagato le quote sociali citate, con i proventi della liquidazione delle attività che aveva in Russia, e che ha ceduto per seguire in Italia l'attore dopo essersene innamorata;
- ha sempre esercitato personalmente, ed in piena autonomia, tutti i diritti connessi al suo ruolo di socio di capitale delle due società;
- per quanto riguarda gli immobili, essi sono stati alienati alla dalla sig.ra ex CP_1 Per_3 moglie del che dunque sarebbe la sola legittima a far valere un qualche patto diverso;
Pt_1
- non è mai stato stipulato alcun patto fiduciario tra i coniugi, e questo, in ogni caso, per quanto riguarda gli immobili avrebbe dovuto avere forma scritta;
- riprova di questo si trae dal fatto che l'attore ha offerto alla di riacquistare le quote CP_1 sociali, al prezzo di un milione di euro, comportamento che non avrebbe avuto ragion d'essere se davvero fosse esistito un patto fiduciario.
Unica circostanza non contestata dalla è che il a partire dal 2014, abbia continuato di CP_1 Pt_1 fatto a svolgere di fatto il ruolo di amministratore delle società, pur essendo stato conferito pagina 4 di 7 formalmente l'incarico ad altri soggetti, scelta dovuta al fallimento di altra società da lui controllata,
Esjotech, e al timore di ripercussioni anche nei confronti di e di , nel caso vi Controparte_3 CP_2 avesse mantenuto ruoli formali.
In aggiunta, in via preliminare, sempre con riguardo agli immobili, eccepisce l'incompetenza funzionale di questa sezione specializzata in favore di quella del Tribunale Ordinario.
Rispetto alle domande subordinate di simulazione, invece, eccepisce il decorso della prescrizione decennale, e comunque le contesta nel merito per le stesse ragioni già illustrate.
4) Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., non sono state ammesse le prove orali richieste, tutte inammissibili e/o irrilevanti per le ragioni illustrate nell'ordinanza del 5.6.2023. All'esito del deposito delle memorie di trattazione, esperiti senza successo più tentativi di trovare una soluzione bonaria, le parti hanno precisato le conclusioni riportate sopra, e il 20.12.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5) L'eccezione di incompetenza funzionale è infondata, la competenza di questa Sezione attrae sicuramente anche la domanda relativa ai beni immobili, a norma dell'art. 3 co. 3 d.lgs. 168/2003, trattandosi di domande connesse per il titolo con quelle relative alla cessione delle quote sociali.
6) Nel merito, al netto delle molte accuse e rivendicazioni reciproche, tipiche del contenzioso tra coniugi ma irrilevanti nell'economia del giudizio, il tema della decisione è solo quello dell'esistenza di un patto fiduciario che preveda, in capo alla l'obbligo di restituire le quote sociali e i beni CP_1 immobili a lei ceduti.
7) Nella fattispecie, secondo la stessa rappresentazione della parte attrice, la prova della natura fiduciaria dei negozi di cessione delle quote sociali e degli immobili dovrebbe avere natura presuntiva, emergendo dai seguenti elementi indiziari:
“- il rapporto di coniugio che c'è tra gli stipulanti, mostra la sussistenza di quel rapporto fiduciario, che è elemento essenziale del negozio fiduciario;
- I negozi traslativi delle quote societarie, ed il conseguente comportamento della sig.ra Pt_4
alle modalità operative stabilite nel pactum fiduciae;
[...]
- L'atto di separazione del regime di coniugale dei beni, stipulato lo stesso giorno degli atti di cessione delle quote societarie;
- Il mancato pagamento degli importi determinati negli atti di compravendita”.
8) A questo punto, non pare davvero che gli elementi indiziari evidenziati dalla parte attrice siano sufficienti a dimostrare l'esistenza del patto fiduciario.
Al riguardo, può ritenersi ragionevolmente provata la gratuita degli atti di cessione in esame, se si considera che la parte attrice non ha offerto alcuna prova dei pagamenti, e che in generale degli stessi non vi è alcuna traccia documentale.
Questo, però, non è certo sufficiente a dimostrare il pactum fiduciae, proprio perché la gratuità è anche una caratteristica non certo eccezionale dei trasferimenti patrimoniali tra coniugi, rappresentandone anzi la causa o la concausa più comune (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24160 del
04/10/2018). L'intestazione di beni all'altro coniuge, infatti, spesso avviene a titolo gratuito, per la pagina 5 di 7 reciproca fiducia e affezione che caratterizza il rapporto, e nella convinzione che i beni da un lato siano acquisiti con il contributo almeno morale di entrambi, e dall'altro siano comunque destinati al soddisfacimento dei bisogni comuni e delle esigenze familiari. Questo, però, è ben diverso da un patto fiduciario, che prevede invece il diritto del fiduciante di ottenerne la restituzione ad nutum.
E' altrettanto priva di valenza indiziaria univoca la condizione di reciproca fiducia derivante dal rapporto coniugale, e questo per le stesse ragioni appena illustrate, così come il fatto di aver pattuito, contestualmente alla firma degli atti di cessione delle quote, il passaggio al regime patrimoniale della separazione dei beni, circostanza di cui per la verità non si comprende neppure in via teorica la rilevanza. Parimenti insignificante, infine, è il fatto che il abbia continuato ad esercitare il ruolo Pt_1 di amministratore di fatto, ruolo che è ben diverso da quello di socio.
Inoltre, è decisivo anche la circostanza che il omette del tutto di allegare quali sarebbero le Pt_1 ragioni della pretesa intestazione fiduciaria dei beni alla moglie, e pretende di evincere ragioni sufficienti solo dalla circostanza che le cessioni sono avvenute a titolo gratuito in favore della moglie, elemento di per sé del tutto equivoco.
Pertanto, e in conclusione, si tratta di elementi ben lontani dal possedere i requisiti di gravità e univocità richiesti alle prove indiziarie.
Le prove testimoniali dedotte, e non ammesse dal precedente G.I., nulla aggiungerebbero a queste considerazioni, perché, oltre ad essere in gran parte generiche e/o valutative, si concentrano essenzialmente sulla gratuità dei trasferimenti o sul ruolo di amministratore di fatto del cioè su Pt_1 circostanze che si è già osservato essere ininfluenti.
9) Per quanto riguarda le domande subordinate dirette all'accertamento della simulazione, assoluta o relativa, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione, trattandosi di domande di accertamento imprescrittibili.
In ogni caso, nel merito le domande sono sicuramente infondate, per le ragioni che possono essere così sinteticamente esposte:
- per quanto riguarda gli atti di cessione di quote sociali, tra le parti la prova della simulazione – assoluta o relativa - non può essere offerta per testimoni o presunzioni in ragione dei limiti previsti dagli artt. 2722 e 2729 c.c;
- per quanto riguarda gli atti di trasferimento degli immobili, c'è da dire che essi sono conclusi dalla come acquirente e da terzi come alienanti (rispettivamente Roberto NA CP_1
ON e , e che la prospettazione in fatto del è che i beni siano Persona_5 Pt_1 stati integralmente pagati da lui e intestati fiduciariamente alla convenuta;
- pertanto, non è in discussione il fatto che la abbia acquistato la proprietà dei beni dai CP_1 rispettivi venditori, e quindi la tesi della simulazione assoluta, che presupporrebbe che essi ne abbiano mantenuto la titolarità, è manifestamente smentita dalla stessa narrativa dell'attore;
- per quanto riguarda la tesi della simulazione relativa, l'attore si limita a rappresentare che gli atti dovrebbero dissimulare una donazione, senza analizzare e ricostruire sistematicamente il rapporto trilatero tra lui, la e gli alienanti;
CP_1
- quello che si comprende, in ogni caso, è che al più sarebbe ravvisabile una donazione indiretta avente ad oggetto la messa a disposizione della provvista necessaria per l'acquisto dei beni in esame;
pagina 6 di 7 - la domanda, però, ha ad oggetto solo la simulazione degli atti traslativi degli immobili, e la loro restituzione, e dunque non può essere accolta.
10) In conclusione, per tutti i motivi sin qui esposti le domande devono essere integralmente respinte.
11) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, in prossimità ai parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge tutte le domande.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 10.800, oltre Parte_1 Controparte_1
15% per spese generali, IVA e CPA
TO, 30.3.2025
Giudice rel.
Stefano Demontis
Presidente
Maria Luciana Dughetti
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