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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4061 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa LA BL Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2019/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 2.12.2025 vertente
TRA
con l'Avv. Augusto Colatei e Parte_1
l'Avv. Graziano De Giovanni
-appellante-
E
con l'Avv. Roberto De Martino CP_1
-appellato-
CP_2
-appellato contumace-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 313/2023 del Tribunale di
Tivoli, pubblicata il 1.3.2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 1.8.2023, il Parte_1 ha proposto gravame avverso la sentenza n. 313/2023 del
[...]
Tribunale di Tivoli emessa il 1.3.2023, a definizione del giudizio iscritto con n. 1409/2019 R.G., nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese nei confronti dell' CP_1
L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro adito, contrariis reiectis, in riforma parziale della sentenza impugnata condannare, in via principale, l' alla refusione delle spese di primo CP_1 grado nella misura pari a 31.696,00 euro (come da nota spese a suo tempo depositata e redatta nel rispetto delle tariffe di legge) ovvero, in subordine, nella stessa misura liquidata in sentenza a favore dell' nei confronti del Sig. , ovvero ancora in via CP_1 CP_2 ulteriormente subordinata alla diversa somma ritenuta giusta e/o equa, in ogni caso distraendo dette spese in favore dei procuratori antistatari.
In estremo subordine, voglia il Collegio, sempre in riforma della sentenza impugnata, disporre al più la “compensazione parziale” delle spese di lite di primo grado e liquidare per l'effetto le stesse a favore dell'appellante nella misura ritenuta giusta da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Con vittoria anche di spese relative al presente grado di giudizio e sempre con distrazione delle stesse ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
2 nonostante la regolarità della notifica è rimasto CP_2 contumace.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
La possibilità di compensare le spese di lite è prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della
Corte costituzionale i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SS.UU. n. 2572 del 22/02/2012 e Cass.
n. 2883 del 10/2/2014).
3 Tanto premesso, si osserva che, a sostegno della disposta compensazione, la sentenza di primo grado afferma: “Le spese di lite devono invece essere integralmente compensate tra l' ed il CP_1
, in considerazione del fatto che quest'ultimo era stato Parte_1 originariamente individuato come resistente in virtù della sentenza del
Tribunale penale di Tivoli n. 495/2017, che statuiva che il CP_2 ricopriva la carica di amministratore unico del stesso ed Parte_1 individuava in quest'ultimo l'ente che aveva messo il macchinario nella materiale disponibilità della società datrice del ricorrente;
soltanto con la pronuncia di appello, depositata successivamente rispetto all'instaurazione del giudizio, tale affermazione è stata smentita ed il coinvolgimento del escluso, con statuizione ormai definitiva. Parte_1
A riguardo, è appena il caso di osservare che è irrilevante come la sentenza penale di primo grado non fosse ancora passata in giudicato al momento dell'instaurazione del giudizio, né facesse stato nei confronti del , in quanto l'accertamento svolto in questa sede Parte_1
è autonomo rispetto a quello compiuto in sede penale, e gli atti del procedimento penale costituiscono nel presente giudizio meri elementi di prova, sicché deve ritenersi, per quanto qui interessa, che la richiamata sentenza fosse del tutto idonea ad individuare il Parte_1 come legittimato passivo al momento dell'instaurazione della lite, ed essendo emersa l'infondatezza nel merito della domanda avanzata nei suoi confronti soltanto in corso di causa”.
Ad avviso di questo collegio tale regolamentazione non è condivisibile, non essendo idonea a integrare la sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, in deroga al generale criterio della soccombenza, la compensazione delle spese di lite.
Deve osservarsi che l' ha proceduto ad azionare l'azione di CP_1 regresso anche nei confronti del , in quanto la sentenza Parte_1 penale di primo grado nel giudizio per lesioni in danno del lavoratore aveva individuato il quale Controparte_3 CP_2
4 amministratore del in tale veste imputato Parte_1
e poi riconosciuto responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore.
La sentenza emessa in sede di appello, nel confermare la responsabilità del ha tuttavia chiarito che il in realtà non era CP_2 CP_2 amministratore del , bensì della società Parte_1 Controparte_4 consorziata - ma soggetto giuridico del tutto distinto dal -, Parte_1 la quale aveva messo a disposizione della Servizio ambiente cooperativa sociale il macchinario difettoso, causa del grave infortunio occorso all'operaio dipendente della cooperativa.
Vero è che solo con la sentenza penale di appello è stato precisato che il non era amministratore del , ma amministratore CP_2 Parte_1 della e tuttavia non può non rilevarsi come se da un Controparte_4 lato l' per avviare l'azione di rivalsa non era tenuto ad aspettare il CP_1 passaggio in giudicato della sentenza di primo grado del procedimento penale, dall'altro deve altresì considerarsi che lo stesso ente, nell'avviare l'azione civilistica di regresso avrebbe potuto e dovuto compiere i necessari accertamenti - nella specie eseguibili semplicemente attraverso l'esame di una visura camerale della società
- per rendersi conto che la domanda non poteva essere intrapresa nei confronti del sul presupposto che il fosse Parte_1 CP_2
l'amministratore unico del odierno appellante.
Dall'esame della visura camerale si evince che il non era CP_2
l'Amministratore Unico del Il medesimo, Parte_1 come si legge dalla sentenza di appello del procedimento penale ricopriva la carica di amministratore unico di altra società consorziata.
Diversamente opinando si concluderebbe per far ricadere sul Parte_1
l'errore commesso nel primo grado del giudizio penale reiterato dall'istituto in sede di individuazione del contraddittore in sese civile.
Dunque, in considerazione del difetto di legittimazione passiva del
, risultato interamente vittorioso nel giudizio di primo grado, Parte_1
l'appello deve essere accolto, con condanna dell' al rimborso delle CP_1 spese di lite del primo grado, liquidate come da dispositivo, secondo lo
5 scaglione indeterminabile di bassa complessità (attenendo la questione controversa alla carenza di legittimazione passiva già accertata in sede penale), da distrarsi.
In base al medesimo principio della soccombenza, vanno poste a carico dell' anche le spese del grado in favore dell'appellante., da CP_5 distrarsi.
Nulla va disposto in ordine alla posizione del rimasto CP_2 contumace.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna al rimborso in favore del CP_1 Parte_1 delle spese del doppio grado che liquida in complessivi €. 3.291,00 per il primo grado, ed €. 3.473,00 per il presente grado di giudizio oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del Parte_1
- nulla sulle spese quanto alla posizione di . CP_2
Roma, 2.12.2025
Il Presidente Estensore
LA BL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa LA BL Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2019/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 2.12.2025 vertente
TRA
con l'Avv. Augusto Colatei e Parte_1
l'Avv. Graziano De Giovanni
-appellante-
E
con l'Avv. Roberto De Martino CP_1
-appellato-
CP_2
-appellato contumace-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 313/2023 del Tribunale di
Tivoli, pubblicata il 1.3.2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 1.8.2023, il Parte_1 ha proposto gravame avverso la sentenza n. 313/2023 del
[...]
Tribunale di Tivoli emessa il 1.3.2023, a definizione del giudizio iscritto con n. 1409/2019 R.G., nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese nei confronti dell' CP_1
L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro adito, contrariis reiectis, in riforma parziale della sentenza impugnata condannare, in via principale, l' alla refusione delle spese di primo CP_1 grado nella misura pari a 31.696,00 euro (come da nota spese a suo tempo depositata e redatta nel rispetto delle tariffe di legge) ovvero, in subordine, nella stessa misura liquidata in sentenza a favore dell' nei confronti del Sig. , ovvero ancora in via CP_1 CP_2 ulteriormente subordinata alla diversa somma ritenuta giusta e/o equa, in ogni caso distraendo dette spese in favore dei procuratori antistatari.
In estremo subordine, voglia il Collegio, sempre in riforma della sentenza impugnata, disporre al più la “compensazione parziale” delle spese di lite di primo grado e liquidare per l'effetto le stesse a favore dell'appellante nella misura ritenuta giusta da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Con vittoria anche di spese relative al presente grado di giudizio e sempre con distrazione delle stesse ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
2 nonostante la regolarità della notifica è rimasto CP_2 contumace.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
La possibilità di compensare le spese di lite è prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della
Corte costituzionale i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SS.UU. n. 2572 del 22/02/2012 e Cass.
n. 2883 del 10/2/2014).
3 Tanto premesso, si osserva che, a sostegno della disposta compensazione, la sentenza di primo grado afferma: “Le spese di lite devono invece essere integralmente compensate tra l' ed il CP_1
, in considerazione del fatto che quest'ultimo era stato Parte_1 originariamente individuato come resistente in virtù della sentenza del
Tribunale penale di Tivoli n. 495/2017, che statuiva che il CP_2 ricopriva la carica di amministratore unico del stesso ed Parte_1 individuava in quest'ultimo l'ente che aveva messo il macchinario nella materiale disponibilità della società datrice del ricorrente;
soltanto con la pronuncia di appello, depositata successivamente rispetto all'instaurazione del giudizio, tale affermazione è stata smentita ed il coinvolgimento del escluso, con statuizione ormai definitiva. Parte_1
A riguardo, è appena il caso di osservare che è irrilevante come la sentenza penale di primo grado non fosse ancora passata in giudicato al momento dell'instaurazione del giudizio, né facesse stato nei confronti del , in quanto l'accertamento svolto in questa sede Parte_1
è autonomo rispetto a quello compiuto in sede penale, e gli atti del procedimento penale costituiscono nel presente giudizio meri elementi di prova, sicché deve ritenersi, per quanto qui interessa, che la richiamata sentenza fosse del tutto idonea ad individuare il Parte_1 come legittimato passivo al momento dell'instaurazione della lite, ed essendo emersa l'infondatezza nel merito della domanda avanzata nei suoi confronti soltanto in corso di causa”.
Ad avviso di questo collegio tale regolamentazione non è condivisibile, non essendo idonea a integrare la sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, in deroga al generale criterio della soccombenza, la compensazione delle spese di lite.
Deve osservarsi che l' ha proceduto ad azionare l'azione di CP_1 regresso anche nei confronti del , in quanto la sentenza Parte_1 penale di primo grado nel giudizio per lesioni in danno del lavoratore aveva individuato il quale Controparte_3 CP_2
4 amministratore del in tale veste imputato Parte_1
e poi riconosciuto responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore.
La sentenza emessa in sede di appello, nel confermare la responsabilità del ha tuttavia chiarito che il in realtà non era CP_2 CP_2 amministratore del , bensì della società Parte_1 Controparte_4 consorziata - ma soggetto giuridico del tutto distinto dal -, Parte_1 la quale aveva messo a disposizione della Servizio ambiente cooperativa sociale il macchinario difettoso, causa del grave infortunio occorso all'operaio dipendente della cooperativa.
Vero è che solo con la sentenza penale di appello è stato precisato che il non era amministratore del , ma amministratore CP_2 Parte_1 della e tuttavia non può non rilevarsi come se da un Controparte_4 lato l' per avviare l'azione di rivalsa non era tenuto ad aspettare il CP_1 passaggio in giudicato della sentenza di primo grado del procedimento penale, dall'altro deve altresì considerarsi che lo stesso ente, nell'avviare l'azione civilistica di regresso avrebbe potuto e dovuto compiere i necessari accertamenti - nella specie eseguibili semplicemente attraverso l'esame di una visura camerale della società
- per rendersi conto che la domanda non poteva essere intrapresa nei confronti del sul presupposto che il fosse Parte_1 CP_2
l'amministratore unico del odierno appellante.
Dall'esame della visura camerale si evince che il non era CP_2
l'Amministratore Unico del Il medesimo, Parte_1 come si legge dalla sentenza di appello del procedimento penale ricopriva la carica di amministratore unico di altra società consorziata.
Diversamente opinando si concluderebbe per far ricadere sul Parte_1
l'errore commesso nel primo grado del giudizio penale reiterato dall'istituto in sede di individuazione del contraddittore in sese civile.
Dunque, in considerazione del difetto di legittimazione passiva del
, risultato interamente vittorioso nel giudizio di primo grado, Parte_1
l'appello deve essere accolto, con condanna dell' al rimborso delle CP_1 spese di lite del primo grado, liquidate come da dispositivo, secondo lo
5 scaglione indeterminabile di bassa complessità (attenendo la questione controversa alla carenza di legittimazione passiva già accertata in sede penale), da distrarsi.
In base al medesimo principio della soccombenza, vanno poste a carico dell' anche le spese del grado in favore dell'appellante., da CP_5 distrarsi.
Nulla va disposto in ordine alla posizione del rimasto CP_2 contumace.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna al rimborso in favore del CP_1 Parte_1 delle spese del doppio grado che liquida in complessivi €. 3.291,00 per il primo grado, ed €. 3.473,00 per il presente grado di giudizio oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del Parte_1
- nulla sulle spese quanto alla posizione di . CP_2
Roma, 2.12.2025
Il Presidente Estensore
LA BL
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