TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/07/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3045 dell'anno 2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025, avente ad oggetto responsabilità professionale, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catanzaro, Via Mario Greco n. 21, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Mancuso (C.F.
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 C.F._2 bis cod. proc. civ. attore
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Catanzaro, Via Pascali n. 6/A, presso lo studio dell'Avv. Massimo Scala (C.F.
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta convenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 perché, accertata e dichiarata la sua responsabilità professionale, questi venisse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal medesimo ricorrente;
in particolare, esponeva di avere conferito al convenuto un mandato professionale al fine di curare i propri adempimenti contabili e fiscali e che, ciononostante, in data 17.10.2017 gli veniva notificato avviso di accertamento n.
TDY01T201119/2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catanzaro - sul presupposto dell'omessa presentazione del modello dichiarativo UNICO PF 2012 per l'anno di imposta 2011 - gli irrogava sanzioni per € 61.630,20, determinando in via induttiva l'IRPEF in €
pagina 1 di 7 13.356,00, l'IRAP in € 2.687,00, IVA sui ricavi per € 34.239,00, nonché interessi e spese per €
11.323,20, per un totale di € 123.235,40.
Evidenziava, quindi, di aver immediatamente contattato sia per chiedere Controparte_1 delucidazioni che per reperire la documentazione necessaria per proporre accertamento con adesione al fine di supportare il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate in merito all'omissione contestata, tuttavia senza ricevere alcuna risposta.
Conclusosi negativamente il suddetto accertamento, proponeva, quindi, il presente giudizio chiedendo di “condannare -per le causali di cui in narrativa- il Rag. o al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 123.235,40 o di quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
Alla prima udienza del 27.12.2019, verificata la regolare evocazione in giudizio del resistente, non costituitosi, ne veniva dichiarata la contumacia e disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione.
Tuttavia, il convenuto si costituiva telematicamente con comparsa del 12.11.2020 chiedendo di essere rimesso in termini per omessa notifica del ricorso introduttivo del giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza del 18.6.2019; inoltre, chiedeva di essere autorizzato a poter chiamare in giudizio la propria Compagnia Assicuratrice e, comunque, nel merito chiedeva di rigettare la domanda attorea poiché infondata, non avendo l'attore mai conferitogli alcun formale mandato professionale, nonché la condanna di parte avversa ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. alla prima udienza celebrata in trattazione scritta, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e, successivamente, giuramento decisorio deferito al medesimo;
all'udienza del 3.6.2025 il giudizio, ormai istruito, veniva trattenuto in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti ai minimi di legge.
***
Orbene, la domanda attorea è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice ha proposto una domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno subito sul presupposto dell'inadempimento contrattuale del medesimo al rapporto di natura professionale che legava le parti medesime.
Più nel dettaglio, ha allegato l'esistenza di un contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, con il quale il convenuto aveva assunto gli obblighi di proprio consulente contabile;
tale allegazione si fonda, essenzialmente, in ragione dell'esistenza di un contratto verbale, privo di forma pagina 2 di 7 scritta, con il quale il avrebbe assunto l'obbligo, tra gli altri, di depositare il modello CP_1 dichiarativo unico persone fisiche relativo all'anno d'imposta 2011.
Obbligo, quest'ultimo, che il convenuto avrebbe omesso di adempiere e dalla cui omissione sarebbe scaturito un accertamento del reddito da parte dell'Agenzia dell'Entrate, eseguito con metodo induttivo, il quale, oltre a comportare l'aggravio di sanzioni e interessi, avrebbe determinato – proprio per le suddette modalità di accertamento – una maggiorazione del debito d'imposta effettivo.
A tal proposito, si osserva che, così come per l'azione volta ad ottenere pronuncia di condanna all'esatto adempimento, alla risoluzione o alla rescissione del contratto, anche per la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, ponendosi a carico del convenuto debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., da ultimo, Cass., S.U., n. 13533/2001).
Tuttavia, la peculiarità della domanda di risarcimento in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali si individua nell'onere del creditore-danneggiato di provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10050 del 29/03/2022).
La qualifica del professionista, inoltre, eleva il grado di esigibilità della prestazione o comunque dello sforzo adempitivo;
infatti, il professionista è tenuto – anche ai fini della prova liberatoria – ad adempiere secondo le proprie competenze tecniche ex art. 1176, c. 2 cod. civ., (in tal senso, Cass., n.
13007/2016).
Venendo, dunque, alla disamina del caso concreto, vale osservare che, quanto alla sussistenza del mandato professionale avente ad oggetto la consulenza fiscale o, comunque, le attività ad esse inerenti, come quella di presentazione del modello unico, benchè non documentalmente riscontrabile risulta sussistente all'esito dell'istruttoria e, in particolare, del deferito giuramento decisorio, reso dall'attore all'udienza del 10.11.2022.
Sul punto, va rammentato che la ratio legis dell'art. 233 cod. proc. civ. risiede nella circostanza che il giuramento decisorio - avente natura di dichiarazione di scienza - ha efficacia di prova legale tipizzata dal legislatore, i cui esiti, conseguentemente, sono vincolanti per il giudice. pagina 3 di 7 Tale strumento probatorio, infatti, come afferma la Suprema Corte, ha ad oggetto circostanze dalle quali dipende la decisione di uno o più capi della domanda, ossia circostanze tali che al giudice, previo accertamento sull'an iuratum sit, non resti altro che accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo (cfr. Cass., n. 13425/2007; Sez. 2, Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023).
Ebbene, stante l'ammissibilità del capitolo di prova, come formulato dal convenuto, l'attore, a cui è stato deferito, ha dichiarato: “Giuro di avere conferito incarico al dott. ai fini della redazione CP_1
e per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 fino all'anno 2016”.
Risulta, quindi, costituitasi una prova legale sull'esistenza dell'incarico professionale conferito al convenuto per quello specifico affare, in quanto tale, dunque, vincolante per il giudice chiamato a decidere sulla controversia.
L'esistenza del contratto – oltre alle conseguenze dannose lamentate e al nesso causale con il supposto inadempimento – si desume anche dalla produzione documentale offerta dall'attore.
Questi ha prodotto l'accertamento adottato dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2011, il quale si fonda proprio sul presupposto dell'omessa presentazione del modello dichiarativo UNICO PF
2012; con tale accertamento, l'amministrazione finanziaria ha irrogato sanzioni per € 61.630,20, determinando in via induttiva l'IRPEF in € 13.356,00, (comprensivo delle addizionali regionali e di quelle comunali), l'IRAP in € 2.687,00, l'IVA sui ricavi per € 34.239,00, nonché interessi e spese per complessivi € 11.323,20, per un totale di € 123.235,40 (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Accertamento che – secondo la prospettazione attorea – avrebbe comportato un maggior aggravio di spesa a fronte di un reddito complessivo di € 21.044,00 e di un credito d'imposta di € 6.103,00, come emerso dalla mail indirizzata dal convenuto all'attore il 3.12.2012 contenente il modello unico che il professionista avrebbe dovuto presentare all'Agenzia dell'Entrate nei termini di legge.
Invero, l'imputabilità al professionista della condotta omissiva – poi sanzionata dall'Agenzia delle
Entrate - può considerarsi accertata sulla base di quanto emergente dal processo verbale successivo alla presentazione di istanza di accertamento con adesione successiva alla notifica dell'accertamento n.
TDY01T2OIII912017 basato proprio sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi(cfr. doc.
2 delle produzioni di parte attrice), oltre che dal verbale redatto in data 2.2.2018 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte attrice), con cui veniva esitato negativamente il procedimento di accertamento con adesione (rigetto dovuto all'assenza di condizioni per la rideterminazione di quanto accertato, poiché il convenuto non aveva provveduto a trasmettere all'attore la documentazione contabile necessaria in tal senso).
pagina 4 di 7 Vi è prova in atti, peraltro, che si era anche attivato per eliminare o ridurre il danno Parte_1 potenzialmente derivante dalla definitività dell'accertamento, proponendo non solo accertamento con adesione ma anche richiedendo la documentazione al convenuto a mezzo pec (cfr. doc. 3 delle produzioni attoree); inoltre, è anche emerso che fosse il depositario delle scritture Controparte_1 contabili dell'attore a partire dal 29.10.2003 (cfr. all. 9 del fascicolo attoreo).
Sulla base di quanto finora esposto, risulta dimostrata la natura e l'oggetto dell'incarico conferito al convenuto nonché il dedotto inadempimento professionale consistente nella omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'annualità 2011.
Quanto al danno risarcibile, tuttavia, occorre evidenziare che parte attrice non ha dimostrato di aver corrisposto all'ente creditore la somma - in questa sede richiesta al convenuto - per i titoli tributari indicati nell'accertamento all'amministrazione finanziaria (IRPEF, IRES, IVA, sanzioni e interessi); ha, per converso, dedotto – anche nell'interrogatorio formale – di aver proposto impugnazione del predetto accertamento dinanzi al giudice tributario e che, tuttavia (respinta l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva), la valutazione risulta ancora sub iudice.
Stante la pendenza di un accertamento giudiziario in ordine alla dovutezza delle somme richieste dall'Agenzia dell'Entrate (cfr. motivi b, c e d del ricorso, come da allegato 6 alla memoria istruttoria del 19.4.2021), ad oggi non risulta possibile rilevare se l'attore abbia sostenuto l'aggravio patrimoniale derivante dalla condotta del o se lo sosterrà in termini di possibilità o elevata CP_1 probabilità.
Tale circostanza, per inciso, non consente a questo giudicante di adottare una pronuncia di condanna condizionale.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha più volte ammesso la possibilità di pronunciare sentenze di condanna condizionali ove l'elemento condizionante sia certo ed inequivoco, dovendo contenere tale tipo di pronuncia la caratteristica di “non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la circostanza [condizionante] si sia o meno verificata” (Sez. 3, Sentenza n. 21013 del 12/10/2010).
Diversamente, “Non è, per contro, consentito pronunciare una sentenza la cui efficacia sia subordinata ad un nuovo ed ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Sez. 3, Sentenza n. 16135 del 09/07/2009, Rv. 608810; Sez. 3, Sentenza n. 16621 del
19/06/2008, Rv. 603837; Sez. 3, Sentenza n. 19657 del 01/10/2004, Rv. 577467)”. (così in motivazione
Sez. 3, Sentenza n. 19895 del 2015, rel. Rossetti).
L'accertamento di merito in ordine alla esattezza del reddito accertato, quindi, preclude l'adozione di una pronuncia condizionata all'effettivo esborso del dovuto da parte dell'attore, dal momento che, contrariamente opinando, si rimetterebbe alla conclusione di un diverso giudizio la stessa verifica pagina 5 di 7 della condotta illecita del convenuto e, quindi, della natura del credito;
sarà il giudice tributario, infatti, ad accertare se il maggior reddito accertato corrispondeva o meno a quello realmente conseguito, rendendo, dunque, l'an del tutto incerto.
Esclusa, quindi, la possibilità di una pronuncia condizionata, e ribadito che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020), nel caso in esame l'attore non ha dimostrato di aver subito la deminutio patrimoniale e, quindi, il danno conseguenza, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito.
Invero, in primo luogo, l'attore non ha offerto elementi idonei a poter – nemmeno presuntivamente - ricostruire il reddito realmente prodotto nel 2011, non potendosi desumere da alcun dato che lo stesso sia corrispondente a quello indicato dal convenuto nella mail o, comunque, diverso da quello accertato induttivamente e, quindi, effettivamente dovuto all'Erario dall'attore; ove quello accertato corrispondesse a quello reale, il maggior dovuto – per omissione – sarebbe comunque stato potenzialmente accertato.
In secondo luogo, l'impugnazione dinanzi al giudice tributario del suddetto accertamento – sia per motivi di legittimità che di merito – non consente di poter individuare la sussistenza di una conseguenza pregiudizievole pur in presenza della prova della causalità materiale della condotta inadempiente;
in altri termini, l'impugnazione dell'accertamento tributario impedisce di ritenere dimostrato, seppur secondo il criterio del più probabile che non, il credito dell'ente creditore, potendo tale atto impositivo essere effettivamente annullato all'esito del giudizio tributario.
Peraltro, proprio la pendenza di tale giudizio non consente a questo giudice di effettuare una prognosi in ordine alla fondatezza o meno delle doglianze dell'attore ivi rappresentate.
Da ultimo, l'attore non ha in alcun modo dimostrato di aver sostenuto i maggiori costi richiesti con l'atto di accertamento (maggior IRPEF, IVA, IRES, sanzioni e interessi) e, quindi, il danno conseguenza;
a ciò si aggiunga che, in presenza della prova di un inadempimento del convenuto, non possono comunque essere liquidate all'attore le sanzioni e gli interessi inflitti con il contestato atto di accertamento, atteso che tali voci sono comunque, ex lege, computate in proporzione al quantum del debito tributario, ad oggi del tutto incerto.
In definitiva, l'assenza di prova del danno-conseguenza subito impone il rigetto della domanda. pagina 6 di 7 L'accertamento della condotta inadempiente del convenuto e la prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale, oltre che il comportamento processuale del medesimo – che si è costituito tardivamente insistendo per un'inammissibile richiesta di remissione in termini, depositando, peraltro, una comparsa conclusionale di contenuto identico alla comparsa di risposta, contenente anche la chiamata in causa del terzo, disconoscendo un rapporto che, invece, è documentalmente provato – consentono di ritenere sussistenti gravi ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa tra le parti le spese di lite tra le parti.
29.7.2025 (Provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle).
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3045 dell'anno 2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025, avente ad oggetto responsabilità professionale, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catanzaro, Via Mario Greco n. 21, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Mancuso (C.F.
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 C.F._2 bis cod. proc. civ. attore
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Catanzaro, Via Pascali n. 6/A, presso lo studio dell'Avv. Massimo Scala (C.F.
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta convenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 perché, accertata e dichiarata la sua responsabilità professionale, questi venisse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal medesimo ricorrente;
in particolare, esponeva di avere conferito al convenuto un mandato professionale al fine di curare i propri adempimenti contabili e fiscali e che, ciononostante, in data 17.10.2017 gli veniva notificato avviso di accertamento n.
TDY01T201119/2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catanzaro - sul presupposto dell'omessa presentazione del modello dichiarativo UNICO PF 2012 per l'anno di imposta 2011 - gli irrogava sanzioni per € 61.630,20, determinando in via induttiva l'IRPEF in €
pagina 1 di 7 13.356,00, l'IRAP in € 2.687,00, IVA sui ricavi per € 34.239,00, nonché interessi e spese per €
11.323,20, per un totale di € 123.235,40.
Evidenziava, quindi, di aver immediatamente contattato sia per chiedere Controparte_1 delucidazioni che per reperire la documentazione necessaria per proporre accertamento con adesione al fine di supportare il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate in merito all'omissione contestata, tuttavia senza ricevere alcuna risposta.
Conclusosi negativamente il suddetto accertamento, proponeva, quindi, il presente giudizio chiedendo di “condannare -per le causali di cui in narrativa- il Rag. o al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 123.235,40 o di quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
Alla prima udienza del 27.12.2019, verificata la regolare evocazione in giudizio del resistente, non costituitosi, ne veniva dichiarata la contumacia e disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione.
Tuttavia, il convenuto si costituiva telematicamente con comparsa del 12.11.2020 chiedendo di essere rimesso in termini per omessa notifica del ricorso introduttivo del giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza del 18.6.2019; inoltre, chiedeva di essere autorizzato a poter chiamare in giudizio la propria Compagnia Assicuratrice e, comunque, nel merito chiedeva di rigettare la domanda attorea poiché infondata, non avendo l'attore mai conferitogli alcun formale mandato professionale, nonché la condanna di parte avversa ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. alla prima udienza celebrata in trattazione scritta, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e, successivamente, giuramento decisorio deferito al medesimo;
all'udienza del 3.6.2025 il giudizio, ormai istruito, veniva trattenuto in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti ai minimi di legge.
***
Orbene, la domanda attorea è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice ha proposto una domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno subito sul presupposto dell'inadempimento contrattuale del medesimo al rapporto di natura professionale che legava le parti medesime.
Più nel dettaglio, ha allegato l'esistenza di un contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, con il quale il convenuto aveva assunto gli obblighi di proprio consulente contabile;
tale allegazione si fonda, essenzialmente, in ragione dell'esistenza di un contratto verbale, privo di forma pagina 2 di 7 scritta, con il quale il avrebbe assunto l'obbligo, tra gli altri, di depositare il modello CP_1 dichiarativo unico persone fisiche relativo all'anno d'imposta 2011.
Obbligo, quest'ultimo, che il convenuto avrebbe omesso di adempiere e dalla cui omissione sarebbe scaturito un accertamento del reddito da parte dell'Agenzia dell'Entrate, eseguito con metodo induttivo, il quale, oltre a comportare l'aggravio di sanzioni e interessi, avrebbe determinato – proprio per le suddette modalità di accertamento – una maggiorazione del debito d'imposta effettivo.
A tal proposito, si osserva che, così come per l'azione volta ad ottenere pronuncia di condanna all'esatto adempimento, alla risoluzione o alla rescissione del contratto, anche per la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, ponendosi a carico del convenuto debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., da ultimo, Cass., S.U., n. 13533/2001).
Tuttavia, la peculiarità della domanda di risarcimento in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali si individua nell'onere del creditore-danneggiato di provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10050 del 29/03/2022).
La qualifica del professionista, inoltre, eleva il grado di esigibilità della prestazione o comunque dello sforzo adempitivo;
infatti, il professionista è tenuto – anche ai fini della prova liberatoria – ad adempiere secondo le proprie competenze tecniche ex art. 1176, c. 2 cod. civ., (in tal senso, Cass., n.
13007/2016).
Venendo, dunque, alla disamina del caso concreto, vale osservare che, quanto alla sussistenza del mandato professionale avente ad oggetto la consulenza fiscale o, comunque, le attività ad esse inerenti, come quella di presentazione del modello unico, benchè non documentalmente riscontrabile risulta sussistente all'esito dell'istruttoria e, in particolare, del deferito giuramento decisorio, reso dall'attore all'udienza del 10.11.2022.
Sul punto, va rammentato che la ratio legis dell'art. 233 cod. proc. civ. risiede nella circostanza che il giuramento decisorio - avente natura di dichiarazione di scienza - ha efficacia di prova legale tipizzata dal legislatore, i cui esiti, conseguentemente, sono vincolanti per il giudice. pagina 3 di 7 Tale strumento probatorio, infatti, come afferma la Suprema Corte, ha ad oggetto circostanze dalle quali dipende la decisione di uno o più capi della domanda, ossia circostanze tali che al giudice, previo accertamento sull'an iuratum sit, non resti altro che accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo (cfr. Cass., n. 13425/2007; Sez. 2, Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023).
Ebbene, stante l'ammissibilità del capitolo di prova, come formulato dal convenuto, l'attore, a cui è stato deferito, ha dichiarato: “Giuro di avere conferito incarico al dott. ai fini della redazione CP_1
e per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 fino all'anno 2016”.
Risulta, quindi, costituitasi una prova legale sull'esistenza dell'incarico professionale conferito al convenuto per quello specifico affare, in quanto tale, dunque, vincolante per il giudice chiamato a decidere sulla controversia.
L'esistenza del contratto – oltre alle conseguenze dannose lamentate e al nesso causale con il supposto inadempimento – si desume anche dalla produzione documentale offerta dall'attore.
Questi ha prodotto l'accertamento adottato dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2011, il quale si fonda proprio sul presupposto dell'omessa presentazione del modello dichiarativo UNICO PF
2012; con tale accertamento, l'amministrazione finanziaria ha irrogato sanzioni per € 61.630,20, determinando in via induttiva l'IRPEF in € 13.356,00, (comprensivo delle addizionali regionali e di quelle comunali), l'IRAP in € 2.687,00, l'IVA sui ricavi per € 34.239,00, nonché interessi e spese per complessivi € 11.323,20, per un totale di € 123.235,40 (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Accertamento che – secondo la prospettazione attorea – avrebbe comportato un maggior aggravio di spesa a fronte di un reddito complessivo di € 21.044,00 e di un credito d'imposta di € 6.103,00, come emerso dalla mail indirizzata dal convenuto all'attore il 3.12.2012 contenente il modello unico che il professionista avrebbe dovuto presentare all'Agenzia dell'Entrate nei termini di legge.
Invero, l'imputabilità al professionista della condotta omissiva – poi sanzionata dall'Agenzia delle
Entrate - può considerarsi accertata sulla base di quanto emergente dal processo verbale successivo alla presentazione di istanza di accertamento con adesione successiva alla notifica dell'accertamento n.
TDY01T2OIII912017 basato proprio sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi(cfr. doc.
2 delle produzioni di parte attrice), oltre che dal verbale redatto in data 2.2.2018 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte attrice), con cui veniva esitato negativamente il procedimento di accertamento con adesione (rigetto dovuto all'assenza di condizioni per la rideterminazione di quanto accertato, poiché il convenuto non aveva provveduto a trasmettere all'attore la documentazione contabile necessaria in tal senso).
pagina 4 di 7 Vi è prova in atti, peraltro, che si era anche attivato per eliminare o ridurre il danno Parte_1 potenzialmente derivante dalla definitività dell'accertamento, proponendo non solo accertamento con adesione ma anche richiedendo la documentazione al convenuto a mezzo pec (cfr. doc. 3 delle produzioni attoree); inoltre, è anche emerso che fosse il depositario delle scritture Controparte_1 contabili dell'attore a partire dal 29.10.2003 (cfr. all. 9 del fascicolo attoreo).
Sulla base di quanto finora esposto, risulta dimostrata la natura e l'oggetto dell'incarico conferito al convenuto nonché il dedotto inadempimento professionale consistente nella omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'annualità 2011.
Quanto al danno risarcibile, tuttavia, occorre evidenziare che parte attrice non ha dimostrato di aver corrisposto all'ente creditore la somma - in questa sede richiesta al convenuto - per i titoli tributari indicati nell'accertamento all'amministrazione finanziaria (IRPEF, IRES, IVA, sanzioni e interessi); ha, per converso, dedotto – anche nell'interrogatorio formale – di aver proposto impugnazione del predetto accertamento dinanzi al giudice tributario e che, tuttavia (respinta l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva), la valutazione risulta ancora sub iudice.
Stante la pendenza di un accertamento giudiziario in ordine alla dovutezza delle somme richieste dall'Agenzia dell'Entrate (cfr. motivi b, c e d del ricorso, come da allegato 6 alla memoria istruttoria del 19.4.2021), ad oggi non risulta possibile rilevare se l'attore abbia sostenuto l'aggravio patrimoniale derivante dalla condotta del o se lo sosterrà in termini di possibilità o elevata CP_1 probabilità.
Tale circostanza, per inciso, non consente a questo giudicante di adottare una pronuncia di condanna condizionale.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha più volte ammesso la possibilità di pronunciare sentenze di condanna condizionali ove l'elemento condizionante sia certo ed inequivoco, dovendo contenere tale tipo di pronuncia la caratteristica di “non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la circostanza [condizionante] si sia o meno verificata” (Sez. 3, Sentenza n. 21013 del 12/10/2010).
Diversamente, “Non è, per contro, consentito pronunciare una sentenza la cui efficacia sia subordinata ad un nuovo ed ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Sez. 3, Sentenza n. 16135 del 09/07/2009, Rv. 608810; Sez. 3, Sentenza n. 16621 del
19/06/2008, Rv. 603837; Sez. 3, Sentenza n. 19657 del 01/10/2004, Rv. 577467)”. (così in motivazione
Sez. 3, Sentenza n. 19895 del 2015, rel. Rossetti).
L'accertamento di merito in ordine alla esattezza del reddito accertato, quindi, preclude l'adozione di una pronuncia condizionata all'effettivo esborso del dovuto da parte dell'attore, dal momento che, contrariamente opinando, si rimetterebbe alla conclusione di un diverso giudizio la stessa verifica pagina 5 di 7 della condotta illecita del convenuto e, quindi, della natura del credito;
sarà il giudice tributario, infatti, ad accertare se il maggior reddito accertato corrispondeva o meno a quello realmente conseguito, rendendo, dunque, l'an del tutto incerto.
Esclusa, quindi, la possibilità di una pronuncia condizionata, e ribadito che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020), nel caso in esame l'attore non ha dimostrato di aver subito la deminutio patrimoniale e, quindi, il danno conseguenza, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito.
Invero, in primo luogo, l'attore non ha offerto elementi idonei a poter – nemmeno presuntivamente - ricostruire il reddito realmente prodotto nel 2011, non potendosi desumere da alcun dato che lo stesso sia corrispondente a quello indicato dal convenuto nella mail o, comunque, diverso da quello accertato induttivamente e, quindi, effettivamente dovuto all'Erario dall'attore; ove quello accertato corrispondesse a quello reale, il maggior dovuto – per omissione – sarebbe comunque stato potenzialmente accertato.
In secondo luogo, l'impugnazione dinanzi al giudice tributario del suddetto accertamento – sia per motivi di legittimità che di merito – non consente di poter individuare la sussistenza di una conseguenza pregiudizievole pur in presenza della prova della causalità materiale della condotta inadempiente;
in altri termini, l'impugnazione dell'accertamento tributario impedisce di ritenere dimostrato, seppur secondo il criterio del più probabile che non, il credito dell'ente creditore, potendo tale atto impositivo essere effettivamente annullato all'esito del giudizio tributario.
Peraltro, proprio la pendenza di tale giudizio non consente a questo giudice di effettuare una prognosi in ordine alla fondatezza o meno delle doglianze dell'attore ivi rappresentate.
Da ultimo, l'attore non ha in alcun modo dimostrato di aver sostenuto i maggiori costi richiesti con l'atto di accertamento (maggior IRPEF, IVA, IRES, sanzioni e interessi) e, quindi, il danno conseguenza;
a ciò si aggiunga che, in presenza della prova di un inadempimento del convenuto, non possono comunque essere liquidate all'attore le sanzioni e gli interessi inflitti con il contestato atto di accertamento, atteso che tali voci sono comunque, ex lege, computate in proporzione al quantum del debito tributario, ad oggi del tutto incerto.
In definitiva, l'assenza di prova del danno-conseguenza subito impone il rigetto della domanda. pagina 6 di 7 L'accertamento della condotta inadempiente del convenuto e la prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale, oltre che il comportamento processuale del medesimo – che si è costituito tardivamente insistendo per un'inammissibile richiesta di remissione in termini, depositando, peraltro, una comparsa conclusionale di contenuto identico alla comparsa di risposta, contenente anche la chiamata in causa del terzo, disconoscendo un rapporto che, invece, è documentalmente provato – consentono di ritenere sussistenti gravi ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa tra le parti le spese di lite tra le parti.
29.7.2025 (Provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle).
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 7 di 7