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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1005/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VETTORI GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. RONDINELLI MICHELE
APPELLATA
avverso la sentenza n. 241/2020 emessa dal Tribunale di AREZZO pubblicata il
19/03/2020
CONCLUSIONI
In data 28/04/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 15 Contro Per la parte appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 241/2020 pubblicata il 19/03/2020 in esito al giudizio RG n. 1002/2016: senza accettazione del contraddittorio su domande nuove e/o modificate e/o rinunciate così conclude: rigettare le domande attrici, con vittoria di spese ed onorari.
In linea istruttoria, chiede che venga richiamato il CTU, affinché, secondo le osservazioni sollevate dal CTP Dott. ed allegate alla Per_1
CTU del Dott. voglia provvedere a are i conteggi, Per_2 verificando prioritariamente la prescrizione delle competenze contestate, più risalenti nel tempo. Qualora rinvenga una o più rimesse solutorie sufficienti, consideri tali rimesse come pagamenti prescritti e pertanto consolidi al saldo sia la rimessa solutoria che le competenze pagate con tale rimessa e provveda a ripetere il medesimo processo fino a che trovi le rimesse solutorie o si ricada nel decennio escluso dalla prescrizione.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi, salva la compensazione totale o parziale nella misura che risulterà in accoglimento del quarto motivo di appello.
Condannare il procuratore antistatario Prof. Avv. Michele Rondinelli, procuratore dichiaratosi antistatario, alla restituzione dell'importo riscosso a titolo di rimborso spese legali del primo grado”.
Per la parte appellata e appellante incidentale
[...]
CP_1
IN VIA PRELIMINARE: Contr 1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto da ai sensi del combinato disposto degli artt. 342, 348 bis e 348 te .c., per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. Dichiarare l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. dell'appellante alle parti della sentenza non impugnate con conseguente rinuncia ex art. 346 c.p.c. alle domande, eccezioni ed istanze avversarie respinte dal Tribunale di Arezzo e non specificatamente riproposte ex adverso, per le ragioni e nei limiti indicati in narrativa.
NEL MERITO:
pagina 2 di 15
3. Rigettare nel merito l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di I grado nei limiti dei motivi di gravame proposti ex adverso.
IN VIA INCIDENTALE, IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA N. 241/2020 DEL TRIBUNALE DI AREZZO
a. accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale dei contratti di c/c e apercredito per cui è causa per i motivi di cui in narrativa;
b. pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
c. accertare la mancata pattuizione dell'anatocismo trimestrale ai rapporti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex SU 24418/2010;
d. dichiarare non dovute le c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa e/o per indeterminatezza;
e. rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa al 28.2.2014 per il c/c 63232649 e collegate linee di credito (compreso il c/a 7152.22) e al 31.12.2014 per il c/c n. 2338940 e le collegate linee di credito (compreso il c/a 29153.44), ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni economiche come in narrativa;
f. rigettare l'eccezione di prescrizione ex adverso formulata per tutti i motivi di cui in narrativa.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso all'appellante delle spese di ctp, ctu e mediazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La (di seguito anche solo o attrice o Controparte_1 CP_1 appellata o appellante incidentale) citava in giudizio la Parte_1
pagina 3 di 15 Contr (di seguito anche solo o banca o appellante) Parte_1 per chiedere di “accertare e dichiarare la nullità/ annullabilità totale e / o parziale dei rapporti per cui è causa per i motivi di cui in narrativa”, e conseguentemente di pronunciarsi sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali. Per l'effetto l'attrice chiedeva di rideterminare il “dare ed avere” tra le parti con condanna dell'Istituto bancario alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto dovuto eventualmente alla Banca.
Contr Nello specifico, deduceva di avere intrattenuto con CP_1 quattro distinti rapporti di conto:
− c/c n. 63232649;
− c/c n. 2338940;
− c/anticipi n. 29153.44;
− c/anticipi n. 7152.22.
Premesso che non erano mai stati consegnati alla cliente i contratti regolatori dei rapporti predetti, l'attrice lamentava vari profili di nullità, illegittimità ed illiceità nei rapporti in questione e, in particolare:
− nullità per mancata redazione in forma scritta;
− la ravvisabilità di profili usurari negli addebiti operati sul conto in questione, sotto il profilo sia dell'usura oggettiva che soggettiva;
− l'indebita applicazione di anatocismo;
− la nullità delle commissioni di massimo scoperto (comunque da prendere in considerazione ai fini del calcolo del TEG).
pagina 4 di 15 In sede di precisazione delle conclusioni, comunque, la parte attrice rinunciava alla domanda di condanna alla restituzione delle somme indebite.
Contr Si costituiva in giudizio la quale contestava la fondatezza della domanda avversaria ed eccepiva la prescrizione delle domande.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e tramite una consulenza tecnico contabile per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 241/2020 pubblicata il 19/03/2020 il Tribunale di
AREZZO così statuiva:
1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da parte attrice accerta e dichiara che: Controparte_1
• il saldo del C/C N. 632326.49 risulta, alla data del 28.2.2014, pari ad €
603.129,89 a credito della correntista Controparte_1
• il saldo del C/C N. 23389.40 risulta, alla data del 31.12.2014, pari ad €
73.267,45 a credito della correntista Controparte_1
2) condanna parte convenuta a Parte_1 rifondere a parte attrice le spese di lite, che Controparte_1 vengono liquidate in complessivi € 13.430,00 per compenso (di cui €
2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, €
5.400,00 per la fase istruttoria, € 4.050,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre a:
• IVA e CPA come per legge;
• € 535,00 per spese di procedura;
• € 9.398,50 per spese di CTP (comprensive di IVA per € 1.694,00);
• € 61,00 per spese di mediazione;
pagina 5 di 15 • € 4.956,42 per spese di CTU;
il tutto con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
In particolare, il giudice, richiamando i risultati delle operazioni peritali:
- escludeva che nei rapporti dedotti fossero stati pattuiti interessi usurari, sul presupposto della rilevanza della sola usura c.d. originaria;
- riteneva illegittimo l'anatocismo fino all'1.7.2000, in quanto la banca si era successivamente adeguata al disposto della delibera CICR del
9.2.2000, pur senza una specifica pattuizione scritta;
- rigettava l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta, stante l'irrilevanza della mancata consegna della copia al cliente e dell'assenza della sottoscrizione del correntista;
- rigettava l'eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto;
- tenuto conto delle rimesse prescritte, in quanto di natura solutoria, rideterminava il saldo a favore della correntista in complessivi €
676.397,34.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello Controparte_1
(di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Primo motivo di appello: la domanda esplorativa ed il difetto di allegazione e prova che rendevano inammissibile la CTU esplorativa;
pagina 6 di 15 2) Secondo motivo di appello: la mancata produzione da parte di di contratti, estratti conto, decreti ministeriali con CP_1 violazione dell'art. 2697 c.c.;
3) Terzo motivo di appello: la errata formulazione del quesito al CTU ed i conseguenti errori metodologici del Consulente;
4) Quarto motivo di appello: sulla errata decisione in merito all'anatocismo;
5) Quinto motivo di appello: sulle spese.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, CP_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, avanzando a sua volta appello incidentale, e chiedendo la riforma della pronuncia per i seguenti motivi:
1) ricalcolo ex lege in mancanza di contratti scritti;
2) tasso applicabile nel periodo con pattuizioni;
3) nullità clausola CMS e delle spese;
4) illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori post 2000;
5) accertamento dell'usura;
6) rigetto dell'eccezione di prescrizione;
7) sulla liquidazione delle spese di lite.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del 27.2.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 7 di 15 In data 23.7.2024, questa Corte d'Appello con sentenza non definitiva n.
1344/2024 così disponeva:
“La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e sull'appello incidentale Controparte_1 avanzato da quest'ultima avverso la sentenza n. 241/2020 emessa dal
Tribunale di Arezzo e pubblicata il 19/03/2020, così provvede:
1. accoglie nei limiti precisati in parte motiva;
2. rigetta gli altri motivi di appello principale ed incidentale;
3. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per
l'ulteriore istruttoria;
4. rimette all'esito la regolamentazione delle spese di lite”.
La Corte, in particolare, accoglieva in parte i primi due motivi di appello principale, evidenziando che la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati doveva essere fornita dal correntista, per cui il Tribunale aveva errato nell'applicare il tasso BOT al conto 7152 per il solo fatto che non era stato prodotto il contratto.
La Corte riteneva, altresì, parzialmente fondato il terzo motivo di appello, relativo alla prescrizione, evidenziando che le rimesse annotate, in assenza di prova del fido, dovevano considerarsi di natura solutoria e non ripristinatoria.
Accoglieva altresì il quarto motivo di appello incidentale, relativo - così come il quarto motivo di appello principale - al tema dell'anatocismo, affermando che per il periodo successivo al 2000 fosse necessaria una pagina 8 di 15 espressa pattuizione della capitalizzazione del rispetto del requisito di reciprocità.
Venivano, invece, rigettati tutti gli altri motivi di gravame.
Il Collegio rimetteva quindi sul ruolo la causa al fine di accertare quale fosse il corretto saldo dare avere mantenendo per il c/c n. 7158 (già c/c
635226.49) ed il c/c n. 7152.22 il tasso di interesse applicato, spese e competenze anche per il periodo antecedente alla pattuizione prodotta in giudizio ed espungendo gli effetti della capitalizzazione degli interessi fino al momento della specifica pattuizione scritta successiva al 2000, tenuto comunque conto degli effetti della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione del contenuto della sentenza non definitiva già pronunciata, sulle cui statuizioni si è formato il giudicato interno, residua esclusivamente l'esame delle risultanze della CTU, al fine di rideterminare il rapporto dare/avere sulla base dei principi enunciati.
Il Consulente tecnico ha eseguito i rilievi con modalità che questo
Collegio reputa conformi alle indicazioni ricevute.
In particolare, il lavoro del consulente ha riguardato unicamente il cc n.
7158, nuova numerazione assunta dal c/c 635226.49, ed il relativo cc collegato n. 7152; il risultato è stato articolato in un solo capitolo, relativo al saldo finale del cc ordinario n. 7158, tenendo però conto degli effetti sullo stesso derivanti dal cc collegato 7152, le cui competenze trimestrali venivano addebitate sul cc ordinario appunto a cadenza trimestrale, senza operare quindi una distinta capitalizzazione. I consulenti di parte e le parti stesse nulla hanno obiettato al riguardo. Il
CTU però, considerando che nel giudizio di primo grado la consulenza tecnica aveva riguardato anche il cc ordinario n. 23389.40 ed il relativo pagina 9 di 15 conto collegato, nelle conclusioni ha riepilogato il saldo tenendo conto anche di quest'altra risultanza – di cui si farà menzione anche nella presente sentenza ai soli fini di completezza.
Il consulente, secondo le indicazioni del Collegio, ha ricostruito il conto rideterminando interessi, CMS e oneri vari così come pattuiti una volta depurato il conto stesso dalla capitalizzazione illegittima degli interessi.
Su questa base, sono state poi individuate le rimesse solutorie.
Sulla base di questi calcoli, il CTU arrivava a individuare il nuovo saldo ricostruito in € 194.768,61 a credito del correntista e le competenze prescritte pari a euro 78.675,54. Il saldo del correntista, al netto delle competenze prescritte, è stato quindi indicato dal consulente tecnico in
116.093,07 euro.
Contr Il consulente di parte di ha sollevato le seguenti obiezioni:
1) l'incompletezza degli estratti conto inficia la validità del conteggio, per cui dovrebbe aversi riguardo ai soli EC completi;
2) prima della delibera CICR gli interessi attivi venivano capitalizzati annualmente, mentre quelli passivi venivano liquidati trimestralmente;
e, dunque, la capitalizzazione post-CICR era sicuramente una modifica migliorativa per il cliente;
3) considerata l'assenza di alcuni EC ante decennio, tutte le rimesse dovrebbero considerarsi di natura solutoria;
sempre sulla prescrizione, ha domandato di voler operare sul saldo depurato dalle competenze illegittime addebitate dalla ma via via incrementato degli importi Pt_1 delle competenze via via coperte da rimesse solutorie, che quindi risulterebbero pagate e non ripetibili;
5) infine, sarebbe stata corretta la ricostruzione utilizzando il c.d. “saldo banca”. pagina 10 di 15 Il CTP di parte appellata ha, invece, avanzato i seguenti CP_1 appunti:
1) l'uso del saldo valuta ai fini della qualificazione delle rimesse, se ripristinatorie o solutorie, determina uno stravolgimento del conteggio del fido disponibile;
2) le operazioni relative a giroconto non sono qualificabili come rimesse solutorie, e la consulenza tecnica avrebbe invece erroneamente indicato quali rimesse solutorie anche dei giroconti;
3) il ctu avrebbe erroneamente effettuato l'accertamento per il periodo dal 1980 al 1993 come privo di affidamenti, quando in realtà vi era affidamento e il limite, quando anche non presente, poteva essere individuato nel massimo scoperto consentito.
Nelle memorie conclusionali, le parti hanno ripreso le osservazioni dei
CTP.
I rilievi non convincono, essendo corretto il percorso logico seguito dal
CTU.
In particolare, si sottolinea che la questione della valutazione in concreto della variazione contrattuale in tema di capitalizzazione degli interessi era già stata risolta con la sentenza non definitiva, e pertanto non è possibile rivalutarla.
La lamentata incompletezza degli estratti conto, poi, è minima (solo il quarto trimestre 1992 per il cc 7152), ed il CTU fa notare che la differenza è stata comunque “sterilizzata” e che in ogni caso dal
2.12.1990 il saldo del cc 7158 è sempre a credito per il correntista e l'indebito calcolato risulta comunque pagato.
Sul tema della prescrizione, dal 2.12.1990 in avanti la ricostruzione del saldo 7158 è sempre a credito per la società correntista e quindi da tale pagina 11 di 15 data in avanti non ci possono essere rimesse solutorie, e quindi tutto l'indebito precedente risulta comunque pagato con rimesse aventi natura solutoria.
Il “criterio iterativo” di ricalcolo proposto dal consulente della banca non
è condivisibile, perché andrebbe a confondere l'azione di ripetizione dell'indebito, che è prescrittibile, con l'azione di nullità che invece non è prescrittibile.
Il principio secondo cui la valutazione delle rimesse prescritte deve essere fatto a valle della rettifica, quindi della espunzione degli addebiti nulli, comporta anche, nella sua valutazione contabile, una procedura particolare per cui l'espunzione degli addebiti nulli deve necessariamente precedere la valutazione delle rimesse prescritte. Questo in quanto, se l'addebito è nullo, esso deve essere eliminato ex tunc. Il criterio proposto non solo falserebbe il calcolo, ma sarebbe anche contrastante con i dettami della suprema corte al riguardo, ben compendiati nelle pronunce Cass. 7721/2023 e Cass. 9141/2020.
Il ricorso al c.d. “saldo banca” sarebbe contrario alla giurisprudenza dominante.
Quanto alle critiche del consulente di l'uso del saldo valuta CP_1 per la qualificazione delle rimesse appare corretto, essendo quello adoperato dalla banca per il conteggio delle competenze e le operazioni di giroconto devono necessariamente essere ricomprese nel riconteggio delle rimesse.
Non è poi possibile estendere il quesito all'ulteriore conto, in quanto la relativa tematica è stata esaurita dalla sentenza non definitiva.
Si deve, quindi, concludere, concordando con il consulente tecnico, che il nuovo saldo contabile per il cc n. 7158 alla data del 28.2.2014 era pari pagina 12 di 15 ad euro 116.093,07 a credito del correntista, dedotta ogni rimessa prescritta. Tenuto conto di quanto già giudicato riguardo all'altro conto corrente, n. 23389,40, il cui saldo, dedotte le rimesse prescritte, è pari a euro 73.267,45.
Il totale dare-avere è quindi pari a 189.360,52 euro a credito di
CP_1
Con riferimento alle spese di lite, va rammentato che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta d'ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006; conforme Cass. Sez.
3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008).
Inoltre, “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021)
Nel presente giudizio la pretesa attorea è stata accolta in parte, e purtuttavia è stata notevolmente ridimensionata dal giudizio di appello, passando da un saldo pari a 676.397,34 euro a credito per il correntista concessi in primo grado ad un saldo pari a euro 189.360,52 a credito per il correntista come esito del secondo grado.
Tale risultato, pur non configurando tecnicamente un'ipotesi di soccombenza reciproca, giustifica comunque una parziale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, che può essere individuata in misura di due terzi, con condanna di
[...]
, che nel giudizio di soccombenza riveste una Parte_1
pagina 13 di 15 posizione deteriore, al pagamento del restante terzo a favore di ai sensi del D.M. 55/2014 come Controparte_1 modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri di valore indeterminabile e complessità media.
Le spese legali devolute in favore della per il grado di CP_1 appello devono però essere ridotte in misura pari al 10%, in considerazione di quanto detto in via preliminare nella sentenza non definitiva n. 1344/2024 con riferimento alla tecnica di redazione dell'atto, non rispettosa dei criteri di sinteticità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 241/2020 emessa Controparte_1 dal Tribunale di AREZZO e pubblicata il 19/03/2020, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, riforma parzialmente la sentenza impugnata e per l'effetto dichiara che il saldo dare-avere del CC n. 7158 (già
632326.49) alla data del 28.2.2014 era pari a euro 116.093,07 a credito della correntista anziché ad Euro Controparte_1
603.129,89;
2. dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, che il totale dare- avere fra le parti è quindi pari a 189.360,52 euro a credito della correntista Controparte_1
3. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di due terzi condannando Parte_1 Parte_1 al pagamento del restante terzo a favore di CP_1 pagina 14 di 15 delle spese, che liquida per l'intero per il primo CP_1 grado di giudizio in euro 10.860,00 e per il grado di appello in euro 12.156,00, per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1005/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VETTORI GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. RONDINELLI MICHELE
APPELLATA
avverso la sentenza n. 241/2020 emessa dal Tribunale di AREZZO pubblicata il
19/03/2020
CONCLUSIONI
In data 28/04/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 15 Contro Per la parte appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 241/2020 pubblicata il 19/03/2020 in esito al giudizio RG n. 1002/2016: senza accettazione del contraddittorio su domande nuove e/o modificate e/o rinunciate così conclude: rigettare le domande attrici, con vittoria di spese ed onorari.
In linea istruttoria, chiede che venga richiamato il CTU, affinché, secondo le osservazioni sollevate dal CTP Dott. ed allegate alla Per_1
CTU del Dott. voglia provvedere a are i conteggi, Per_2 verificando prioritariamente la prescrizione delle competenze contestate, più risalenti nel tempo. Qualora rinvenga una o più rimesse solutorie sufficienti, consideri tali rimesse come pagamenti prescritti e pertanto consolidi al saldo sia la rimessa solutoria che le competenze pagate con tale rimessa e provveda a ripetere il medesimo processo fino a che trovi le rimesse solutorie o si ricada nel decennio escluso dalla prescrizione.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi, salva la compensazione totale o parziale nella misura che risulterà in accoglimento del quarto motivo di appello.
Condannare il procuratore antistatario Prof. Avv. Michele Rondinelli, procuratore dichiaratosi antistatario, alla restituzione dell'importo riscosso a titolo di rimborso spese legali del primo grado”.
Per la parte appellata e appellante incidentale
[...]
CP_1
IN VIA PRELIMINARE: Contr 1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto da ai sensi del combinato disposto degli artt. 342, 348 bis e 348 te .c., per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. Dichiarare l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. dell'appellante alle parti della sentenza non impugnate con conseguente rinuncia ex art. 346 c.p.c. alle domande, eccezioni ed istanze avversarie respinte dal Tribunale di Arezzo e non specificatamente riproposte ex adverso, per le ragioni e nei limiti indicati in narrativa.
NEL MERITO:
pagina 2 di 15
3. Rigettare nel merito l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di I grado nei limiti dei motivi di gravame proposti ex adverso.
IN VIA INCIDENTALE, IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA N. 241/2020 DEL TRIBUNALE DI AREZZO
a. accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale dei contratti di c/c e apercredito per cui è causa per i motivi di cui in narrativa;
b. pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
c. accertare la mancata pattuizione dell'anatocismo trimestrale ai rapporti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex SU 24418/2010;
d. dichiarare non dovute le c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa e/o per indeterminatezza;
e. rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa al 28.2.2014 per il c/c 63232649 e collegate linee di credito (compreso il c/a 7152.22) e al 31.12.2014 per il c/c n. 2338940 e le collegate linee di credito (compreso il c/a 29153.44), ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni economiche come in narrativa;
f. rigettare l'eccezione di prescrizione ex adverso formulata per tutti i motivi di cui in narrativa.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso all'appellante delle spese di ctp, ctu e mediazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La (di seguito anche solo o attrice o Controparte_1 CP_1 appellata o appellante incidentale) citava in giudizio la Parte_1
pagina 3 di 15 Contr (di seguito anche solo o banca o appellante) Parte_1 per chiedere di “accertare e dichiarare la nullità/ annullabilità totale e / o parziale dei rapporti per cui è causa per i motivi di cui in narrativa”, e conseguentemente di pronunciarsi sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali. Per l'effetto l'attrice chiedeva di rideterminare il “dare ed avere” tra le parti con condanna dell'Istituto bancario alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto dovuto eventualmente alla Banca.
Contr Nello specifico, deduceva di avere intrattenuto con CP_1 quattro distinti rapporti di conto:
− c/c n. 63232649;
− c/c n. 2338940;
− c/anticipi n. 29153.44;
− c/anticipi n. 7152.22.
Premesso che non erano mai stati consegnati alla cliente i contratti regolatori dei rapporti predetti, l'attrice lamentava vari profili di nullità, illegittimità ed illiceità nei rapporti in questione e, in particolare:
− nullità per mancata redazione in forma scritta;
− la ravvisabilità di profili usurari negli addebiti operati sul conto in questione, sotto il profilo sia dell'usura oggettiva che soggettiva;
− l'indebita applicazione di anatocismo;
− la nullità delle commissioni di massimo scoperto (comunque da prendere in considerazione ai fini del calcolo del TEG).
pagina 4 di 15 In sede di precisazione delle conclusioni, comunque, la parte attrice rinunciava alla domanda di condanna alla restituzione delle somme indebite.
Contr Si costituiva in giudizio la quale contestava la fondatezza della domanda avversaria ed eccepiva la prescrizione delle domande.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e tramite una consulenza tecnico contabile per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 241/2020 pubblicata il 19/03/2020 il Tribunale di
AREZZO così statuiva:
1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da parte attrice accerta e dichiara che: Controparte_1
• il saldo del C/C N. 632326.49 risulta, alla data del 28.2.2014, pari ad €
603.129,89 a credito della correntista Controparte_1
• il saldo del C/C N. 23389.40 risulta, alla data del 31.12.2014, pari ad €
73.267,45 a credito della correntista Controparte_1
2) condanna parte convenuta a Parte_1 rifondere a parte attrice le spese di lite, che Controparte_1 vengono liquidate in complessivi € 13.430,00 per compenso (di cui €
2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, €
5.400,00 per la fase istruttoria, € 4.050,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre a:
• IVA e CPA come per legge;
• € 535,00 per spese di procedura;
• € 9.398,50 per spese di CTP (comprensive di IVA per € 1.694,00);
• € 61,00 per spese di mediazione;
pagina 5 di 15 • € 4.956,42 per spese di CTU;
il tutto con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
In particolare, il giudice, richiamando i risultati delle operazioni peritali:
- escludeva che nei rapporti dedotti fossero stati pattuiti interessi usurari, sul presupposto della rilevanza della sola usura c.d. originaria;
- riteneva illegittimo l'anatocismo fino all'1.7.2000, in quanto la banca si era successivamente adeguata al disposto della delibera CICR del
9.2.2000, pur senza una specifica pattuizione scritta;
- rigettava l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta, stante l'irrilevanza della mancata consegna della copia al cliente e dell'assenza della sottoscrizione del correntista;
- rigettava l'eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto;
- tenuto conto delle rimesse prescritte, in quanto di natura solutoria, rideterminava il saldo a favore della correntista in complessivi €
676.397,34.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello Controparte_1
(di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Primo motivo di appello: la domanda esplorativa ed il difetto di allegazione e prova che rendevano inammissibile la CTU esplorativa;
pagina 6 di 15 2) Secondo motivo di appello: la mancata produzione da parte di di contratti, estratti conto, decreti ministeriali con CP_1 violazione dell'art. 2697 c.c.;
3) Terzo motivo di appello: la errata formulazione del quesito al CTU ed i conseguenti errori metodologici del Consulente;
4) Quarto motivo di appello: sulla errata decisione in merito all'anatocismo;
5) Quinto motivo di appello: sulle spese.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, CP_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, avanzando a sua volta appello incidentale, e chiedendo la riforma della pronuncia per i seguenti motivi:
1) ricalcolo ex lege in mancanza di contratti scritti;
2) tasso applicabile nel periodo con pattuizioni;
3) nullità clausola CMS e delle spese;
4) illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori post 2000;
5) accertamento dell'usura;
6) rigetto dell'eccezione di prescrizione;
7) sulla liquidazione delle spese di lite.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del 27.2.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 7 di 15 In data 23.7.2024, questa Corte d'Appello con sentenza non definitiva n.
1344/2024 così disponeva:
“La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e sull'appello incidentale Controparte_1 avanzato da quest'ultima avverso la sentenza n. 241/2020 emessa dal
Tribunale di Arezzo e pubblicata il 19/03/2020, così provvede:
1. accoglie nei limiti precisati in parte motiva;
2. rigetta gli altri motivi di appello principale ed incidentale;
3. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per
l'ulteriore istruttoria;
4. rimette all'esito la regolamentazione delle spese di lite”.
La Corte, in particolare, accoglieva in parte i primi due motivi di appello principale, evidenziando che la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati doveva essere fornita dal correntista, per cui il Tribunale aveva errato nell'applicare il tasso BOT al conto 7152 per il solo fatto che non era stato prodotto il contratto.
La Corte riteneva, altresì, parzialmente fondato il terzo motivo di appello, relativo alla prescrizione, evidenziando che le rimesse annotate, in assenza di prova del fido, dovevano considerarsi di natura solutoria e non ripristinatoria.
Accoglieva altresì il quarto motivo di appello incidentale, relativo - così come il quarto motivo di appello principale - al tema dell'anatocismo, affermando che per il periodo successivo al 2000 fosse necessaria una pagina 8 di 15 espressa pattuizione della capitalizzazione del rispetto del requisito di reciprocità.
Venivano, invece, rigettati tutti gli altri motivi di gravame.
Il Collegio rimetteva quindi sul ruolo la causa al fine di accertare quale fosse il corretto saldo dare avere mantenendo per il c/c n. 7158 (già c/c
635226.49) ed il c/c n. 7152.22 il tasso di interesse applicato, spese e competenze anche per il periodo antecedente alla pattuizione prodotta in giudizio ed espungendo gli effetti della capitalizzazione degli interessi fino al momento della specifica pattuizione scritta successiva al 2000, tenuto comunque conto degli effetti della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione del contenuto della sentenza non definitiva già pronunciata, sulle cui statuizioni si è formato il giudicato interno, residua esclusivamente l'esame delle risultanze della CTU, al fine di rideterminare il rapporto dare/avere sulla base dei principi enunciati.
Il Consulente tecnico ha eseguito i rilievi con modalità che questo
Collegio reputa conformi alle indicazioni ricevute.
In particolare, il lavoro del consulente ha riguardato unicamente il cc n.
7158, nuova numerazione assunta dal c/c 635226.49, ed il relativo cc collegato n. 7152; il risultato è stato articolato in un solo capitolo, relativo al saldo finale del cc ordinario n. 7158, tenendo però conto degli effetti sullo stesso derivanti dal cc collegato 7152, le cui competenze trimestrali venivano addebitate sul cc ordinario appunto a cadenza trimestrale, senza operare quindi una distinta capitalizzazione. I consulenti di parte e le parti stesse nulla hanno obiettato al riguardo. Il
CTU però, considerando che nel giudizio di primo grado la consulenza tecnica aveva riguardato anche il cc ordinario n. 23389.40 ed il relativo pagina 9 di 15 conto collegato, nelle conclusioni ha riepilogato il saldo tenendo conto anche di quest'altra risultanza – di cui si farà menzione anche nella presente sentenza ai soli fini di completezza.
Il consulente, secondo le indicazioni del Collegio, ha ricostruito il conto rideterminando interessi, CMS e oneri vari così come pattuiti una volta depurato il conto stesso dalla capitalizzazione illegittima degli interessi.
Su questa base, sono state poi individuate le rimesse solutorie.
Sulla base di questi calcoli, il CTU arrivava a individuare il nuovo saldo ricostruito in € 194.768,61 a credito del correntista e le competenze prescritte pari a euro 78.675,54. Il saldo del correntista, al netto delle competenze prescritte, è stato quindi indicato dal consulente tecnico in
116.093,07 euro.
Contr Il consulente di parte di ha sollevato le seguenti obiezioni:
1) l'incompletezza degli estratti conto inficia la validità del conteggio, per cui dovrebbe aversi riguardo ai soli EC completi;
2) prima della delibera CICR gli interessi attivi venivano capitalizzati annualmente, mentre quelli passivi venivano liquidati trimestralmente;
e, dunque, la capitalizzazione post-CICR era sicuramente una modifica migliorativa per il cliente;
3) considerata l'assenza di alcuni EC ante decennio, tutte le rimesse dovrebbero considerarsi di natura solutoria;
sempre sulla prescrizione, ha domandato di voler operare sul saldo depurato dalle competenze illegittime addebitate dalla ma via via incrementato degli importi Pt_1 delle competenze via via coperte da rimesse solutorie, che quindi risulterebbero pagate e non ripetibili;
5) infine, sarebbe stata corretta la ricostruzione utilizzando il c.d. “saldo banca”. pagina 10 di 15 Il CTP di parte appellata ha, invece, avanzato i seguenti CP_1 appunti:
1) l'uso del saldo valuta ai fini della qualificazione delle rimesse, se ripristinatorie o solutorie, determina uno stravolgimento del conteggio del fido disponibile;
2) le operazioni relative a giroconto non sono qualificabili come rimesse solutorie, e la consulenza tecnica avrebbe invece erroneamente indicato quali rimesse solutorie anche dei giroconti;
3) il ctu avrebbe erroneamente effettuato l'accertamento per il periodo dal 1980 al 1993 come privo di affidamenti, quando in realtà vi era affidamento e il limite, quando anche non presente, poteva essere individuato nel massimo scoperto consentito.
Nelle memorie conclusionali, le parti hanno ripreso le osservazioni dei
CTP.
I rilievi non convincono, essendo corretto il percorso logico seguito dal
CTU.
In particolare, si sottolinea che la questione della valutazione in concreto della variazione contrattuale in tema di capitalizzazione degli interessi era già stata risolta con la sentenza non definitiva, e pertanto non è possibile rivalutarla.
La lamentata incompletezza degli estratti conto, poi, è minima (solo il quarto trimestre 1992 per il cc 7152), ed il CTU fa notare che la differenza è stata comunque “sterilizzata” e che in ogni caso dal
2.12.1990 il saldo del cc 7158 è sempre a credito per il correntista e l'indebito calcolato risulta comunque pagato.
Sul tema della prescrizione, dal 2.12.1990 in avanti la ricostruzione del saldo 7158 è sempre a credito per la società correntista e quindi da tale pagina 11 di 15 data in avanti non ci possono essere rimesse solutorie, e quindi tutto l'indebito precedente risulta comunque pagato con rimesse aventi natura solutoria.
Il “criterio iterativo” di ricalcolo proposto dal consulente della banca non
è condivisibile, perché andrebbe a confondere l'azione di ripetizione dell'indebito, che è prescrittibile, con l'azione di nullità che invece non è prescrittibile.
Il principio secondo cui la valutazione delle rimesse prescritte deve essere fatto a valle della rettifica, quindi della espunzione degli addebiti nulli, comporta anche, nella sua valutazione contabile, una procedura particolare per cui l'espunzione degli addebiti nulli deve necessariamente precedere la valutazione delle rimesse prescritte. Questo in quanto, se l'addebito è nullo, esso deve essere eliminato ex tunc. Il criterio proposto non solo falserebbe il calcolo, ma sarebbe anche contrastante con i dettami della suprema corte al riguardo, ben compendiati nelle pronunce Cass. 7721/2023 e Cass. 9141/2020.
Il ricorso al c.d. “saldo banca” sarebbe contrario alla giurisprudenza dominante.
Quanto alle critiche del consulente di l'uso del saldo valuta CP_1 per la qualificazione delle rimesse appare corretto, essendo quello adoperato dalla banca per il conteggio delle competenze e le operazioni di giroconto devono necessariamente essere ricomprese nel riconteggio delle rimesse.
Non è poi possibile estendere il quesito all'ulteriore conto, in quanto la relativa tematica è stata esaurita dalla sentenza non definitiva.
Si deve, quindi, concludere, concordando con il consulente tecnico, che il nuovo saldo contabile per il cc n. 7158 alla data del 28.2.2014 era pari pagina 12 di 15 ad euro 116.093,07 a credito del correntista, dedotta ogni rimessa prescritta. Tenuto conto di quanto già giudicato riguardo all'altro conto corrente, n. 23389,40, il cui saldo, dedotte le rimesse prescritte, è pari a euro 73.267,45.
Il totale dare-avere è quindi pari a 189.360,52 euro a credito di
CP_1
Con riferimento alle spese di lite, va rammentato che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta d'ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006; conforme Cass. Sez.
3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008).
Inoltre, “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021)
Nel presente giudizio la pretesa attorea è stata accolta in parte, e purtuttavia è stata notevolmente ridimensionata dal giudizio di appello, passando da un saldo pari a 676.397,34 euro a credito per il correntista concessi in primo grado ad un saldo pari a euro 189.360,52 a credito per il correntista come esito del secondo grado.
Tale risultato, pur non configurando tecnicamente un'ipotesi di soccombenza reciproca, giustifica comunque una parziale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, che può essere individuata in misura di due terzi, con condanna di
[...]
, che nel giudizio di soccombenza riveste una Parte_1
pagina 13 di 15 posizione deteriore, al pagamento del restante terzo a favore di ai sensi del D.M. 55/2014 come Controparte_1 modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri di valore indeterminabile e complessità media.
Le spese legali devolute in favore della per il grado di CP_1 appello devono però essere ridotte in misura pari al 10%, in considerazione di quanto detto in via preliminare nella sentenza non definitiva n. 1344/2024 con riferimento alla tecnica di redazione dell'atto, non rispettosa dei criteri di sinteticità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 241/2020 emessa Controparte_1 dal Tribunale di AREZZO e pubblicata il 19/03/2020, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, riforma parzialmente la sentenza impugnata e per l'effetto dichiara che il saldo dare-avere del CC n. 7158 (già
632326.49) alla data del 28.2.2014 era pari a euro 116.093,07 a credito della correntista anziché ad Euro Controparte_1
603.129,89;
2. dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, che il totale dare- avere fra le parti è quindi pari a 189.360,52 euro a credito della correntista Controparte_1
3. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di due terzi condannando Parte_1 Parte_1 al pagamento del restante terzo a favore di CP_1 pagina 14 di 15 delle spese, che liquida per l'intero per il primo CP_1 grado di giudizio in euro 10.860,00 e per il grado di appello in euro 12.156,00, per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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