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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Nel processo civile, iscritto al n. R.G. 5682/2022, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Massimiliano
Sacchi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 5682/2022 R.G.A.C., pendente tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti, dall'Avv. Pompeo Demitri (C.F.:
); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore, dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna CP_2
TI (C.F.: , giusta procura come in atti;
C.F._3 APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo fornitura merce;
appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni:
per l'appellante: “.. riformare l'impugnata Sentenza n.59/2022 del Giudice di Pace di Lecce .. accertando e dichiarando che
- l'appellante non ha alcun debito nei confronti del Parte_1
in relazione alle pretese oggetto di causa, avendo egli pagato CP_1
per contanti tutte le fatture poste a base dell'inesistente credito azionato dal;
Parte_2
- venga condannato l'appellato al pagamento di spese, diritti e CP_1
onorari di causa, oltre spese generali (forfetizzate 15%) ed accessori secondo legge (Cassa Avv. 4%), in favore del Procuratore antistatario sottoscritto;
.. - venga altresì condannato il , giusta l'art. 96 cpc, CP_1
a corrispondere all'Appellante la somma di 1.000,00€uro per ogni grado di giudizio -e così complessivamente la somma di 2.000€uro- per la temerarietà del ricorso alla tutela giudiziaria e della resistenza in giudizio”.
Per l'appellato: “.. rigettare l'appello proposto da perché Parte_1
totalmente infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, quindi, del decreto ingiuntivo opposto n. 509/2020 del Giudice di Pace di Lecce e vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 11 § 1.
Con ricorso ex artt. 633 seguenti c.p.c., il ha Controparte_1
chiesto, al Giudice di Pace di Lecce, volersi ingiungere, a Pt_1
, il pagamento di euro 2.642,15, quale corrispettivo di 11 fatture
[...]
analiticamente indicate nel ricorso inerenti alla fornitura, in favore della controparte, di frutta e verdura.
L'adito Giudice ha emesso, in data 6.3.2020, il decreto ingiuntivo n.
509/20, con il quale ha ordinato al ES il pagamento dell'importo richiesto, oltre interessi e spese processuali della fase monitoria.
Avverso tale decreto, ad esso notificato in data 22.6.2020, il ES ha proposto opposizione, dinanzi allo stesso Ufficio, con atto notificato in data 5.8.2020, con il quale, per quanto ancora rileva ai fini in esame, ne ha sollecitato la revoca sul presupposto dell'avvenuto pagamento per contanti delle fatture sottese alla domanda.
Si è costituito il che, nel resistere Controparte_1
all'opposizione, ha negato l'avvenuto pagamento, rilevando l'assenza di quietanze sulle fatture azionate e deducendo che, invece, su altre fatture, pure emesse dalla in bonis a carico del , era presente la CP_3 Pt_1
quietanza, ragione per la quale aveva, in relazione a siffatte fatture, desistito dall'agire giudizialmente.
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace ha pronunciato la sentenza n.
59/22, depositata in data 11.1.2022, con la quale ha rigettato l'opposizione, condannando il ES a rifondere, alla curatela, anche le spese del giudizio di opposizione.
Pag. 3 di 11 § 2.
Avverso questa sentenza, il , con citazione notificata in data Pt_1
8.7.2022, ha proposto appello, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi trascritte.
Si è costituita la , contestando la Controparte_4
fondatezza dell'appello e sollecitandone il rigetto.
Il G.I., all'esito della prima udienza celebrata nella forma della trattazione scritta, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.06.2024, successivamente differita ad altra udienza per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.10.2025, il fascicolo è stato rimesso allo scrivente quale Magistrato applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. n.
117/2025.
Con proprio provvedimento del 20.10.2025, lo scrivente ha disposto “..
a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 10.11.2025, per il deposito di sintetiche note conclusionali e fino alle ore 09.00 del giorno 25.11.2025, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze
e conclusioni ed eventuali brevi repliche alle avverse conclusionali”.
Depositate dalle parti le comparse conclusionali e le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., scaduto il termine accordato alle stesse, questo Giudice ha deciso la causa.
Pag. 4 di 11 § 3.
Il Giudice di Pace, nel respingere l'opposizione, ha rilevato che
“l'opposizione .. è infondata in quanto nessuna delle fatture prodotte in copia dall'attore opponente risulta quietanzata o comunque onorata … nel caso in esame, l'attore sostanziale, ossia l'opposto, ha provato di aver fornito la merce indicata nelle fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo ..; di contro non ha provato l'asserito fatto Parte_1
estintivo dell'obbligazione, fatto che era dimostrabile solo attraverso la prova documentale del pagamento, prova che, come detto, avrebbe potuto essere rappresentata dalla quietanza posta in calce alle singole fatture ovvero da assegni bancari regolarmente pagati di importi pari alle fatture
o, ancora, con bonifici di importo equivalente a una o più fatture purché specificamente indicate nella causale di pagamento ..”.
Secondo il Giudice di primo grado, in particolare, la prova del pagamento non poteva essere desunta dalle annotazioni, presenti sulle fatture, valorizzate dall'opponente, inerenti al tipo di fattura, indicata come immediata, alla voce relativa al codice pagamenti, riportato per tutte come per contanti, alla voce descrizione pagamento, per tutte indicato come per contanti alla consegna, alla voce spese incasso, indicata pari a 0,20 centesimi per ogni fattura. Infatti, secondo il Giudice, il pagamento avrebbe potuto dimostrarsi solo mediante il documentato rilascio, da parte del fornitore, di una quietanza, circostanza, questa, che, nella specie, non poteva ritenersi ricorrente.
§ 4.
Pag. 5 di 11 Con un unico motivo, il ha impugnato la sentenza, sostenendo Pt_1
che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che le fatture, prodotte dalla Curatela, se da un lato erano idonee a dimostrare la consegna della merce, dall'altra non integravano la prova del pagamento.
Reiterando le medesime argomentazioni già svolte in primo grado,
l'appellante ha sostenuto che la prova dell'avvenuto pagamento, da parte del ES, di tutte le azionate fatture avrebbe potuto trarsi dalle annotazioni riportate sui predetti documenti e, in specie, dai seguenti dati: “.. a. tutte le fatture vengono commercialmente e fiscalmente definite sotto la voce “tipo di documento” come << FATTURA IMMEDIATA >>; b. sotto la voce “cod. pag.” (i.e. “codice pagamento”) esse recano tutte la dicitura <> (cioè << contanti >>); c. alla voce “descrizione pagamento”, tutte le fatture recano poi la dicitura << contanti alla consegna >>: inequivocabile e definitiva, perché in questo documento che proviene da lui, il creditore incarta una dichiarazione Controparte_1
contra se. d. Infine, in calce a tutti i documenti – accanto allo spazio “netto merce”- vi è un box dedicato alle “spese incasso” che costano all'acquirente
20 centesimi cioè <<,20>>, sicchè il “totale imponibile” risulta maggiorato in ciascuna fattura dei 20ç per le spese di incasso. Questa voce di spesa per
l'acquirente consiste -all'evidenza- in una maggiorazione imposta dal venditore (per indennità di cassa, maneggio di denaro, necessità del successivo deposito in banca, etc.) proprio a cagione del mezzo di pagamento -il denaro contante- scelto dall'acquirente ..”.
Peraltro, secondo l'appellante, ulteriore riprova del pagamento per contanti alla consegna dovrebbe trarsi dal rilievo per cui le fatture in
Pag. 6 di 11 questione recavano la dicitura “assolve art. 62 c.1 DL 1/12 conv. Con mod.
l.24/3/12 n. 27”, riferimento dal quale poteva desumersi che “in questo settore di mercato, il rivenditore non ha necessità del ricorso alla tutela giurisdizionale del suo credito, perché ha un potere coercitivo enorme nei confronti dei suoi acquirenti, sol rivolgendosi all'Autorità amministrativa.
Ma per il nostro caso, la locuzione “assolve … all'art. 62 comma 1, DL
1/2012”, conferma che il pagamento è stato contestuale -com'era già usuale e documentato in ogni fattura- al ritiro della merce”.
Ed ancora, non andrebbe sottaciuta la circostanza che il pagamento delle fatture veniva richiesto dalla Curatela, mentre alcuna istanza in tal senso era stata formulata dalla fallita quando era in bonis.
§ 5.
L'appello è infondato, in quanto le argomentazioni addotte dall'appellante a fondamento del gravame consistono nella mera reiterazione dei motivi di opposizione che il primo Giudice, con motivazione logica e corretta sul piano giuridico, aveva già ampiamente disatteso.
Ne segue che le ragioni indicate dall'appellante, pur confrontandosi con l'impianto argomentativo della sentenza, si rivelano assolutamente inidonee a superare i condivisibili rilievi svolti dal primo Giudice.
Del resto, ad ulteriore confutazione dell'assunto difensivo dell'appellante, secondo cui la mera indicazione, sulle fatture, dei dati relativi al tipo di documento, alle modalità di pagamento, alle spese di incasso, dovrebbe valere, nonostante il difetto di una quietanza apposta
Pag. 7 di 11 dal venditore, ad integrare la prova del pagamento, merita rimarcare che, come condivisibilmente rilevato dalla difesa del fallimento, in effetti, su altre fatture, diverse da quelle azionate, che l'opposta, in primo grado, aveva depositato, risulta presente la quietanza sottoscritta dalla quando ancora era in bonis (si vedano le copie delle fatture n. CP_1
14218 del 20.11.2012, su cui è riportata la dicitura “pagato contanti” e n. 14331 del 22.11.2012, ove è indicato “pagato”, allegate al fascicolo telematico dell'appellato).
Quanto appena osservato smentisce, quindi, recisamente la tesi dell'appellante, in quanto comprova che, laddove un pagamento per contanti era effettivamente avvenuto, la società fornitrice lo aveva riportato, apponendo la quietanza sul documento. Ne segue che la pacifica carenza, su tutte le fatture azionate con il ricorso monitorio, di una quietanza sottoscritta, sia, di per sé, incompatibile con il solo eccepito (ma affatto provato) pagamento per contanti.
Peraltro, in aggiunta a quanto osservato dinanzi, deve soggiungersi che, finanche laddove le fatture fossero state quietanzate, il pagamento, ove eseguito per contanti, non avrebbe potuto ritenersi, nei confronti della curatela, assolutamente certo, potendo la stessa contestarne la rilevanza probatoria e farne valere il carattere eventualmente simulato al fine di recuperare il credito all'attivo fallimentare (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez.
1, Sentenza n. 14481 del 09/07/2005: “In tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare, dalla anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al fallimento non può ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento quietanzato, giacché solo dalla
Pag. 8 di 11 certezza dell'avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili (anche alla luce della legislazione antiriciclaggio, che impone cautele e formalità particolari ove vengano trasferiti valori superiori ad un certo importo), può trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell'atto di autonomia privata, idoneo al trasferimento del bene”; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21258 del 08/10/2014 : “La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui la stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza. Ne consegue che, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere
l'adempimento dell'obbligazione, la suddetta quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo”; Sez. 3, Sentenza n. 7263 del 22/03/2013).
Ne segue che, a maggior ragione quando, come nella specie, una quietanza manchi, il dedotto pagamento per contanti non possa fondatamente invocarsi nei confronti della . Controparte_4
Pag. 9 di 11 In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
§ 6.
Al rigetto dell'appello segue la condanna del ES alla rifusione, in favore della Curatela, delle spese processuali del giudizio di gravame, la cui liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, nel quale rientra il disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, previsti dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, n. 59/22,
[...]
depositata in data 11.1.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 [...]
delle spese processuali del giudizio di appello, che Controparte_1
liquida in euro 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
Pag. 10 di 11 per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) da atto che sussistono i presupposti previsti dal d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, il 25.11.2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Sacchi
Pag. 11 di 11
Nel processo civile, iscritto al n. R.G. 5682/2022, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Massimiliano
Sacchi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 5682/2022 R.G.A.C., pendente tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti, dall'Avv. Pompeo Demitri (C.F.:
); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore, dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna CP_2
TI (C.F.: , giusta procura come in atti;
C.F._3 APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo fornitura merce;
appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni:
per l'appellante: “.. riformare l'impugnata Sentenza n.59/2022 del Giudice di Pace di Lecce .. accertando e dichiarando che
- l'appellante non ha alcun debito nei confronti del Parte_1
in relazione alle pretese oggetto di causa, avendo egli pagato CP_1
per contanti tutte le fatture poste a base dell'inesistente credito azionato dal;
Parte_2
- venga condannato l'appellato al pagamento di spese, diritti e CP_1
onorari di causa, oltre spese generali (forfetizzate 15%) ed accessori secondo legge (Cassa Avv. 4%), in favore del Procuratore antistatario sottoscritto;
.. - venga altresì condannato il , giusta l'art. 96 cpc, CP_1
a corrispondere all'Appellante la somma di 1.000,00€uro per ogni grado di giudizio -e così complessivamente la somma di 2.000€uro- per la temerarietà del ricorso alla tutela giudiziaria e della resistenza in giudizio”.
Per l'appellato: “.. rigettare l'appello proposto da perché Parte_1
totalmente infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, quindi, del decreto ingiuntivo opposto n. 509/2020 del Giudice di Pace di Lecce e vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 11 § 1.
Con ricorso ex artt. 633 seguenti c.p.c., il ha Controparte_1
chiesto, al Giudice di Pace di Lecce, volersi ingiungere, a Pt_1
, il pagamento di euro 2.642,15, quale corrispettivo di 11 fatture
[...]
analiticamente indicate nel ricorso inerenti alla fornitura, in favore della controparte, di frutta e verdura.
L'adito Giudice ha emesso, in data 6.3.2020, il decreto ingiuntivo n.
509/20, con il quale ha ordinato al ES il pagamento dell'importo richiesto, oltre interessi e spese processuali della fase monitoria.
Avverso tale decreto, ad esso notificato in data 22.6.2020, il ES ha proposto opposizione, dinanzi allo stesso Ufficio, con atto notificato in data 5.8.2020, con il quale, per quanto ancora rileva ai fini in esame, ne ha sollecitato la revoca sul presupposto dell'avvenuto pagamento per contanti delle fatture sottese alla domanda.
Si è costituito il che, nel resistere Controparte_1
all'opposizione, ha negato l'avvenuto pagamento, rilevando l'assenza di quietanze sulle fatture azionate e deducendo che, invece, su altre fatture, pure emesse dalla in bonis a carico del , era presente la CP_3 Pt_1
quietanza, ragione per la quale aveva, in relazione a siffatte fatture, desistito dall'agire giudizialmente.
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace ha pronunciato la sentenza n.
59/22, depositata in data 11.1.2022, con la quale ha rigettato l'opposizione, condannando il ES a rifondere, alla curatela, anche le spese del giudizio di opposizione.
Pag. 3 di 11 § 2.
Avverso questa sentenza, il , con citazione notificata in data Pt_1
8.7.2022, ha proposto appello, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi trascritte.
Si è costituita la , contestando la Controparte_4
fondatezza dell'appello e sollecitandone il rigetto.
Il G.I., all'esito della prima udienza celebrata nella forma della trattazione scritta, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.06.2024, successivamente differita ad altra udienza per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.10.2025, il fascicolo è stato rimesso allo scrivente quale Magistrato applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. n.
117/2025.
Con proprio provvedimento del 20.10.2025, lo scrivente ha disposto “..
a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 10.11.2025, per il deposito di sintetiche note conclusionali e fino alle ore 09.00 del giorno 25.11.2025, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze
e conclusioni ed eventuali brevi repliche alle avverse conclusionali”.
Depositate dalle parti le comparse conclusionali e le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., scaduto il termine accordato alle stesse, questo Giudice ha deciso la causa.
Pag. 4 di 11 § 3.
Il Giudice di Pace, nel respingere l'opposizione, ha rilevato che
“l'opposizione .. è infondata in quanto nessuna delle fatture prodotte in copia dall'attore opponente risulta quietanzata o comunque onorata … nel caso in esame, l'attore sostanziale, ossia l'opposto, ha provato di aver fornito la merce indicata nelle fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo ..; di contro non ha provato l'asserito fatto Parte_1
estintivo dell'obbligazione, fatto che era dimostrabile solo attraverso la prova documentale del pagamento, prova che, come detto, avrebbe potuto essere rappresentata dalla quietanza posta in calce alle singole fatture ovvero da assegni bancari regolarmente pagati di importi pari alle fatture
o, ancora, con bonifici di importo equivalente a una o più fatture purché specificamente indicate nella causale di pagamento ..”.
Secondo il Giudice di primo grado, in particolare, la prova del pagamento non poteva essere desunta dalle annotazioni, presenti sulle fatture, valorizzate dall'opponente, inerenti al tipo di fattura, indicata come immediata, alla voce relativa al codice pagamenti, riportato per tutte come per contanti, alla voce descrizione pagamento, per tutte indicato come per contanti alla consegna, alla voce spese incasso, indicata pari a 0,20 centesimi per ogni fattura. Infatti, secondo il Giudice, il pagamento avrebbe potuto dimostrarsi solo mediante il documentato rilascio, da parte del fornitore, di una quietanza, circostanza, questa, che, nella specie, non poteva ritenersi ricorrente.
§ 4.
Pag. 5 di 11 Con un unico motivo, il ha impugnato la sentenza, sostenendo Pt_1
che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che le fatture, prodotte dalla Curatela, se da un lato erano idonee a dimostrare la consegna della merce, dall'altra non integravano la prova del pagamento.
Reiterando le medesime argomentazioni già svolte in primo grado,
l'appellante ha sostenuto che la prova dell'avvenuto pagamento, da parte del ES, di tutte le azionate fatture avrebbe potuto trarsi dalle annotazioni riportate sui predetti documenti e, in specie, dai seguenti dati: “.. a. tutte le fatture vengono commercialmente e fiscalmente definite sotto la voce “tipo di documento” come << FATTURA IMMEDIATA >>; b. sotto la voce “cod. pag.” (i.e. “codice pagamento”) esse recano tutte la dicitura <
contra se. d. Infine, in calce a tutti i documenti – accanto allo spazio “netto merce”- vi è un box dedicato alle “spese incasso” che costano all'acquirente
20 centesimi cioè <<,20>>, sicchè il “totale imponibile” risulta maggiorato in ciascuna fattura dei 20ç per le spese di incasso. Questa voce di spesa per
l'acquirente consiste -all'evidenza- in una maggiorazione imposta dal venditore (per indennità di cassa, maneggio di denaro, necessità del successivo deposito in banca, etc.) proprio a cagione del mezzo di pagamento -il denaro contante- scelto dall'acquirente ..”.
Peraltro, secondo l'appellante, ulteriore riprova del pagamento per contanti alla consegna dovrebbe trarsi dal rilievo per cui le fatture in
Pag. 6 di 11 questione recavano la dicitura “assolve art. 62 c.1 DL 1/12 conv. Con mod.
l.24/3/12 n. 27”, riferimento dal quale poteva desumersi che “in questo settore di mercato, il rivenditore non ha necessità del ricorso alla tutela giurisdizionale del suo credito, perché ha un potere coercitivo enorme nei confronti dei suoi acquirenti, sol rivolgendosi all'Autorità amministrativa.
Ma per il nostro caso, la locuzione “assolve … all'art. 62 comma 1, DL
1/2012”, conferma che il pagamento è stato contestuale -com'era già usuale e documentato in ogni fattura- al ritiro della merce”.
Ed ancora, non andrebbe sottaciuta la circostanza che il pagamento delle fatture veniva richiesto dalla Curatela, mentre alcuna istanza in tal senso era stata formulata dalla fallita quando era in bonis.
§ 5.
L'appello è infondato, in quanto le argomentazioni addotte dall'appellante a fondamento del gravame consistono nella mera reiterazione dei motivi di opposizione che il primo Giudice, con motivazione logica e corretta sul piano giuridico, aveva già ampiamente disatteso.
Ne segue che le ragioni indicate dall'appellante, pur confrontandosi con l'impianto argomentativo della sentenza, si rivelano assolutamente inidonee a superare i condivisibili rilievi svolti dal primo Giudice.
Del resto, ad ulteriore confutazione dell'assunto difensivo dell'appellante, secondo cui la mera indicazione, sulle fatture, dei dati relativi al tipo di documento, alle modalità di pagamento, alle spese di incasso, dovrebbe valere, nonostante il difetto di una quietanza apposta
Pag. 7 di 11 dal venditore, ad integrare la prova del pagamento, merita rimarcare che, come condivisibilmente rilevato dalla difesa del fallimento, in effetti, su altre fatture, diverse da quelle azionate, che l'opposta, in primo grado, aveva depositato, risulta presente la quietanza sottoscritta dalla quando ancora era in bonis (si vedano le copie delle fatture n. CP_1
14218 del 20.11.2012, su cui è riportata la dicitura “pagato contanti” e n. 14331 del 22.11.2012, ove è indicato “pagato”, allegate al fascicolo telematico dell'appellato).
Quanto appena osservato smentisce, quindi, recisamente la tesi dell'appellante, in quanto comprova che, laddove un pagamento per contanti era effettivamente avvenuto, la società fornitrice lo aveva riportato, apponendo la quietanza sul documento. Ne segue che la pacifica carenza, su tutte le fatture azionate con il ricorso monitorio, di una quietanza sottoscritta, sia, di per sé, incompatibile con il solo eccepito (ma affatto provato) pagamento per contanti.
Peraltro, in aggiunta a quanto osservato dinanzi, deve soggiungersi che, finanche laddove le fatture fossero state quietanzate, il pagamento, ove eseguito per contanti, non avrebbe potuto ritenersi, nei confronti della curatela, assolutamente certo, potendo la stessa contestarne la rilevanza probatoria e farne valere il carattere eventualmente simulato al fine di recuperare il credito all'attivo fallimentare (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez.
1, Sentenza n. 14481 del 09/07/2005: “In tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare, dalla anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al fallimento non può ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento quietanzato, giacché solo dalla
Pag. 8 di 11 certezza dell'avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili (anche alla luce della legislazione antiriciclaggio, che impone cautele e formalità particolari ove vengano trasferiti valori superiori ad un certo importo), può trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell'atto di autonomia privata, idoneo al trasferimento del bene”; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21258 del 08/10/2014 : “La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui la stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza. Ne consegue che, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere
l'adempimento dell'obbligazione, la suddetta quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo”; Sez. 3, Sentenza n. 7263 del 22/03/2013).
Ne segue che, a maggior ragione quando, come nella specie, una quietanza manchi, il dedotto pagamento per contanti non possa fondatamente invocarsi nei confronti della . Controparte_4
Pag. 9 di 11 In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
§ 6.
Al rigetto dell'appello segue la condanna del ES alla rifusione, in favore della Curatela, delle spese processuali del giudizio di gravame, la cui liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, nel quale rientra il disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, previsti dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, n. 59/22,
[...]
depositata in data 11.1.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 [...]
delle spese processuali del giudizio di appello, che Controparte_1
liquida in euro 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
Pag. 10 di 11 per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) da atto che sussistono i presupposti previsti dal d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, il 25.11.2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Sacchi
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