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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/12/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor NT AT, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1415/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca De Marco Parte_1
-RICORRENTE- contro
Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso
[...] CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Carmela Filice
- RESISTENTE- oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 20.10.2021 il ricorrente in epigrafe deduceva: di essere stato ristretto presso la Casa circondariale di Paola dal Gennaio 2016 all'agosto 2018 e di aver, in detto periodo, svolto attività lavorativa per l'amministrazione penitenziaria;
che, in particolare, dall'01.02.2016 al 30.04.2017 aveva svolto mansioni di inserviente nel reparto cucina
(pulizia e lavaggio piatti), con inquadramento Cat. C del CCNL del settore turismo e pubblici esercizi, e dall'01.05.2017 al 30.08.2018 era stato adibito a mansioni di addetto alla cucina, con inquadramento prima Cat. B/6S (da ottobre 2017 al 30 marzo 2018) e
1 Cat. A/5 (dal primo aprile 2018 al 30 agosto 2018) dello stesso CCLN;
che, in detto periodo, aveva lavorato 7 giorni su 7, comprese domeniche e festivi, con orario dalle 6,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 17,30, svolgendo di fatto 5 ore di straordinario settimanale e 7 ore e 30 minuti di lavoro domenicale e festivo;
che, dunque, non aveva ricevuto la corretta remunerazione in ragione delle ore di lavoro di fatto svolte vantando un credito per lavoro dipendente pari ad € 17.008,32. Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del
Tribunale di Paola chiedendogli di accertare lo svolgimento delle ore di lavoro in esubero e conseguentemente di condannare il al pagamento di € Controparte_1
17.008,32 a titolo di differenze retributive, ricalcolo del TFR, con regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell' , oltre interessi e rivalutazione monetaria. CP_3
Con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio il eccependo preliminarmente Controparte_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro antecedenti la data del
22.02.2017, calcolata sulla base della notifica del ricorso avvenuta in data 22.02.2022 e, nel merito, contestando lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario pattuito, confermando il corretto pagamento di quanto spettante a titolo di remunerazione. Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari.
Si è costituito in giudizio l' , che, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte CP_3 ricorrente, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, assunte le prove per testi per come richieste ed ammesse, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
Sul punto, si ricorda che: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va
2 considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo
o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus.” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 28/09/2025, n. 26300).
Conseguentemente, alcuna prescrizione dei crediti retributivi rivendicati in questa sede dal ricorrente può dirsi maturata, considerato che dalla data di cessazione del rapporto di lavoro in carcere (30.08.2018) a quella di notifica dell'atto giudiziale di interruzione della prescrizione (24.02.2022) non è decorso un quinquennio.
2.2. Nel merito, parte ricorrente non ha dato dimostrazione della fondatezza della propria pretesa.
In particolare, si deve sottolineare che in tema di differenze retributive l'onere probatorio
è diversificato in relazione alle causali indicate nei conteggi.
Per principio generale, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo - cioè il contratto - graverà poi sul debitore la prova di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza o che il termine di adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001
n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003;
Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. Lavoro straordinario e/o supplementare;
2. Maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. Permessi retribuiti non goduti e non pagati. 3 Calando tali coordinate al caso di specie deve preliminarmente osservarsi che, trattandosi di controversia avente ad oggetto differenze retributive per lavoro supplementare e/o straordinario asseritamente svolto oltre l'orario di lavoro formalmente pattuito, l'onere probatorio gravava interamente sulla parte ricorrente, chiamata a dimostrare l'effettivo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l'orario formalmente concordato.
In particolare, come ribadito dalla Suprema Corte con Sentenza n. 16150 del 19.06.2018, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento delle parti possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
Tale orientamento trova conferma in numerose pronunce di merito. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6326 del 29.07.2021, ha ribadito che incombe sul lavoratore il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato.
In ragione di ciò al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito.
La ratio di tale rigoroso orientamento è da rinvenirsi nella necessità che il lavoratore fornisca la prova sia dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia oltre tale orario, come anche l'articolazione della stessa. Il giudice, infatti, non può ovviare a carenze probatorie mediante valutazioni equitative, le quali possono venire in rilievo solo rispetto alla liquidazione del quantum debeatur, ove sia stato rigorosamente provato l'an della pretesa.
Orientamento giurisprudenziale costante vuole che “la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il Giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici” (Cassa., 3 marzo 1987 n. 2241; Cass. 16 febbraio 2009 n. 3714).
4 In definitiva, dunque, nel caso de quo sarebbe stato onere della parte ricorrente allegare e provare che, nel concreto svolgimento del rapporto lavorativo, l'orario di lavoro seguito era stato superiore a quello contrattualmente fissato.
Detta prova, tuttavia, è mancata.
In particolare, le dichiarazioni di – dirigente della Polizia Testimone_1
Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Paola nel periodo oggetto di contestazione – rivelano una conoscenza superficiale dell'attività e degli orari effettivamente praticati dal ricorrente: “lo vedevo lavorare in cucina però tecnicamente non so che mansioni svolgesse. Ricordo che in cucina vi erano 5 o 6 detenuti. Ogni tanto lo vedevo che portava il carrello con il cibo nei reparti. Come orari corrispondono”; allo stesso modo, generiche appaiono le dichiarazioni rese da – collega di Testimone_2 lavoro del ricorrente nel periodo oggetto di contestazione – il quale ha dichiarato genericamente “Confermo gli orari. Erano gli stessi orari che facevo io.” (cfr. verbale udienza del 13/07/2023).
In definitiva, dunque, è evidente che la prova dello svolgimento di un rapporto di lavoro secondo le tempistiche indicate in ricorso è mancata, essendo del tutto generiche ed insufficienti le dichiarazioni acquisite nel corso dell'istruzione della causa.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato.
3. La natura della controversia, la qualità delle parti e l'andamento processuale inducono il giudicante a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi. Paola, 09.12.2025.
Il Giudice
NT AT
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