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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/10/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 702/2024 RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da
(c.f , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/02/1980 e residente a [...], cittadino italiano, ed elettivamente domiciliato in Torino (TO), alla Via Stefano Clemente n. 27,
presso lo Studio dell'Avv. Guido Nobili, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- r i c o r r e n t e -
contro pagina 1 di 27 (C.F. , nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino
(TO), corso Duca degli Abruzzi n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Manuela Marotta e
SI MA RI che la rappresentano e difendono per procura in atti
- r e s i s t e n t e –
Con il curatore dei minori avv. , (C.F. ), in qualità di Curatrice Speciale Persona_1 C.F._3
nominata da questo Tribunale con Decreto 14/06/2024, della minore
[...]
nata a [...] il [...]. Per_2
Parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con Delibera del COA di
VR n.1213 del 2.07.2024 (protocollo n. 3004 del 26.06.2024).
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI
per parte ricorrente: Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiecits:
NEL MERITO
DISPORRE DIRETTAMENTE il come da Controparte_1
calendario proposto in narrativa del ricorso introduttivo al n. VI (si precisa che la
frequentazione era già stata oggetto di liberalizzazione, poi ostacolata di fatto dalla madre) od, in
subordine disporre il calendario visite padre-figlia alla presenza di nominando Educatore od, in
estremo subordine, disporre la prosecuzione di incontri padre-figlia in luogo neutro che
pagina 2 di 27 prevedano però almeno due incontri settimanali della durata di due ore ciascuno, nell'ottica di
una progressiva liberalizzazione;
in ogni caso garantendo la presenza del Sig. ai momenti di vita più significativi della Pt_1
minore (il primo giorno di scuola, le feste scolastiche, le gare, ecc.);
disporre la presa in carico della minore e del nucleo familiare presso il Centro per le
Famiglie istituito dalla Regione Piemonte ritenuto più idoneo od, in subordine, a Servizio
Territoriale comunque diverso dal Ccis 38 Cuorgnè, viste le precedenti gravi criticità che
hanno configurato la ingiustificata interruzione, per oltre un anno, di ogni rapporto – anche
telefonico – tra padre e figlia, con grave nocumento per gli interessi della minore;
Disporre l'avvio a favore di entrambi i genitori di un percorso di supporto alla genitorialità,
da svolgersi separatamente ma ad opera dello stesso professionista;
con precisa indicazione del
nominativo del professionista selezionato (ad esclusione della Dott.sa ; Per_3
DISPORRE la presa in carico della minore da parte del Controparte_2
;
[...]
Ordinare la ripresa della frequentazione della minore con il contesto paterno, arbitrariamente
interrotto dalla madre, all'uopo indicando le modalità ed il calendario di frequentazione di Per_2
con la nonna paterna, le cuginette paterne e gli zii;
AFFIDARE la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con dimora Persona_2
abituale presso la residenza materna, disponendo all'interno di tale dimora un intervento di
Educativa Territoriale che preveda almeno un passaggio settimanale, al fine di bonificare i
pagina 3 di 27 rilevanti disfunzionamenti di tale contesto, che incidono profondamente sul mondo interno della
minore;
AMMONIRE ex art. 473.bis.39 il genitore resistente per le gravi e Parte_3
documentate inadempienze poste in essere sotto la vigenza del Decreto emesso dal Tribunale di
VR in data 8.4.2021 (Dott. Balzani), arrecanti pregiudizio alla minore ed ostacolanti il corretto
svolgimento della responsabilità genitoriale, come descritto in narrativa del ricorso introduttivo
al n. I;
ANRE ex art. 473.bis.39 il genitore resistente al risarcimento Parte_3
dei danni in favore della figlia minore - mediante versamento su conto corrente Persona_2
intestato esclusivamente a di una somma non inferiore ad euro 80 (ottanta/00) Parte_4
o quella ritenuta di giustizia del Giudice per ogni giorno in cui alla minore è stato impedito di
vedere il padre a far data dal 25.6.2023 sino alla ripresa delle viste, al fine di attuare finalmente
concreta cessazione delle condotte pregiudizievoli per la minore medesima, come descritto in
narrativa del ricorso introduttivo al n. I;
INDIVIDUARE ex art. 473.bis.39 nella somma non inferiore ad euro 150
(centocinquanta/00) o quella ritenuta di giustizia del Giudice, con condanna nei confronti
dell'obbligata al pagamento su conto corrente intestato a per Parte_3 Persona_2
ogni violazione od inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione
dell'emanando provvedimento, al fine di attuare finalmente concreta cessazione delle condotte
pregiudizievoli per la minore medesima, come descritto in narrativa del ricorso introduttivo al n.
I;
pagina 4 di 27 DISPORRE ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile al fine di garantire, nel superiore
interesse della minore, L'EFFETTIVO esercizio della bigenitorialità, anche in considerazione del
grave conflitto di interessi tra la resistente sig.ra e la figlia minore Pt_2 Per_2
DISPORRE ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile al fine di garantire, nel superiore
interesse della minore, l'effettiva partecipazione di entrambi i genitori (ed in particolare della
madre) al lavoro clinico sotteso a garantire una genitorialità più adeguata alla minore, nonchè
volto in concreto ad eliminare le condotte ostative alla frequentazione padre-figlia poste in essere
dalla madre;
DISPORRE che il padre versi alla madre per il mantenimento di sino al di lei Per_2
raggiungimento dell'autonomia economica la somma non superiore ad euro 200 mensili entro il
15 di ciascun mese oltre 50% delle spese extra come da Protocollo del 24 giugno 2016 in essere in
materia presso il Tribunale di VR.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese;
ANRE parte resistente ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore del ricorrente di una
somma equitativamente determinata, in considerazione della manifesta infondatezza ex art. 337
quater c.c. nonché per aver resistito in giudizio con mala fede;
Si reiterano le istanze istruttorie non accolte (ivi compreso quella di cui all'art. 473 bis.6.
c.p.c.); si reitera la richiesta di declaratoria di nullità della CTU espletata.
per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione
nel merito
pagina 5 di 27 Disporre l'affido esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater comma III c.c. della minore
[...]
in capo alla madre presso la quale manterrà collocazione e residenza anagrafica, Per_2
disponendo espressamente che la madre possa assumere in via esclusiva anche le decisioni di
maggiore interesse per la figlia;
Confermare il contributo al mantenimento a carico del padre già disposto con decreto del
Tribunale di VR del 08.04.2021 nella misura di € 200,00 mensili, oggi rivalutati in € 228,99 e
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dalla decorrenza originaria, da versarsi entro
il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno con le modalità e nei termini
individuati dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Disporre che il padre possa incontrare la figlia in luoghi neutri, alla presenza di un operatore,
secondo tempistiche e modalità individuate dal Servizio Sociale incaricato;
Proseguire la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale con attivazione di un
progetto di sostegno alla genitorialità ove ritenuto opportuno;
Disporre la presa in carico della minore da parte del Servizio di Psicologia.
In ogni caso con vittoria di spese oltre accessori di legge ed esposti.”
per il curatore del minore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- Confermare la presa in carico della minore e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e
del Servizio di NPI Psicologia territorialmente competenti per l'attivazione di tutti i supporti
ritenuti utili a sostegno della minore e di entrambi i genitori;
pagina 6 di 27 - Demandare in particolare ai Servizi di Psicologia dell'Età̀ Evolutiva l'avvio a favore di
entrambi i genitori di un percorso di supporto alla genitorialità̀, da svolgersi (secondo le
indicazioni del perito d'Ufficio) separatamente ma ad opera dello stesso professionista;
- Disporre la presa in carico della minore da parte del Servizio di Psicologia dell'Età̀ Evolutiva e
da parte della Neuropsichiatria Infantile per l'attivazione di tutti i supporti necessari;
- Disporre l'affidamento esclusivo e rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., della figlia
[...]
alla madre disponendo che la stessa potrà prendere da sola tutte le decisioni, anche Per_2
quelle di maggiore interesse per la minore;
- Disporre la collocazione abituale e residenza della minore anche ai fini anagrafici presso la
madre;
- Disporsi che gli incontri padre/figlia avvengano allo stato esclusivamente in ambiente neutro e
alla presenza di personale educativo secondo le modalità e tempi individuati, tenuto conto delle
esigenze e dell''interesse della minore, degli orari lavorativi del padre e delle esigenze
organizzative dei Servizi, dai Servizi incaricati ai quali sia anche demandato il prudente
ampliamento del numero delle visite valutato l'andamento degli incontri, con possibilità, nel
tempo, di progressiva ma monitorata liberalizzazione, in funzione dell'andamento degli incontri,
del percorso genitoriale e del superiore interesse della minore.
-Demandare ai Servizi il compito di organizzare, previa richiesta da parte del padre da formulare
con dovuto preavviso, la presenza del Sig. insieme ad operatore, ai momenti di vita più Pt_1
significativi della minore (il primo giorno di scuola, il saggio di fine anno, le gare, ecc.).
pagina 7 di 27 -Disporre che possa incontrare la nonna paterna e gli zii paterni secondo le modalità e i Per_2
tempi individuati, tenuto conto dell'interesse e dei desideri della minore, dai Servizi incaricati,
prevedendosi che detti incontri potranno essere liberalizzati solo se e quando manifesterà̀ Per_2
un'autentica fiducia verso la nonna e gli zii paterni.
- Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con il versamento in favore della
madre, della somma mensile che verrà ritenuta equa e congrua tenuto conto della situazione
reddituale e patrimoniale dei genitori, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo d'intesa
in essere in materia.
- In ogni caso con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre accessori di legge, in favore dello
Stato, stante l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.”
per il P.M.-sede: “V° Il Pubblico Ministero si respinga il ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 11.03.2024, evocava in giudizio Parte_1
chiedendo la parziale modifica del decreto n.1269/2020 del Parte_2
8.04.2021 del Tribunale di VR ai sensi dell'art. 337 bis c.c. per la regolamentazione del regime di affido, calendario incontri e mantenimento della figlia minore. Dalla relazione tra le parti nasceva la figlia (nata il [...]). Il ricorrente ha richiesto di disporre Per_2
direttamente il calendario di visite padre-figlia come da lui proposto, oppure alla presenza del Curatore Speciale oppure nominando un Educatore e, in estremo subordine, disponendo il calendario di visite padre-figlia in luogo neutro. Il padre,
lamentando disservizi dei Servizi e soprattutto condotte ostacolanti della madre, ha pagina 8 di 27 anche chiesto disporre l'affido condiviso ma con collocazione come da risultanze della
CTU, l'ammonizione della madre per le asserite gravi inadempienze, di pregiudizio per la figlia, oltre che la condanna della stessa al risarcimento del danno e al pagamento di una somma di € 150,00 per ogni inadempienza successiva.
La convenuta si è costituita in giudizio respingendo tutti gli addebiti del ricorrente e chiedendo che, a modifica del regime di affido condiviso della minore ai genitori disposto con il citato decreto del Tribunale di VR, fosse stabilito l'affido esclusivo rafforzato di alla madre, avendo il padre assunto condotte inadeguate nei Per_2
confronti della figlia che quindi si rifiutava di incontrarlo.
All'udienza del 4.6.2024, nonostante l'ampia discussione ed il confronto, le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni, trovando solo un accordo provvisorio (ossia in attesa dei richiesti ulteriori approfondimenti9, nel senso di mantenere il regime di affido condiviso e collocazione prevalente della minore presso la madre, con contributo al mantenimento di € 200,00 (come attualizzato) oltre 50% spese extra e con assegno unico al 50% tra i genitori.
Nessun accordo, neanche in via provvisoria è stato invece raggiunto circa il calendario di incontri padre/figlia. Il padre ha chiesto che, in via urgente, fosse nominato un curatore speciale con poteri anche sostanziali tra cui quello di gestire l'organizzazione anche temporale ed il rispetto degli incontri padre-figlia con possibilità di ampliamento,
oltre che applicare immediatamente il calendario di incontri indicato in ricorso o, in subordine in presenza del Curatore o di un Educatore ed in estremo subordine in luogo pagina 9 di 27 neutro. La madre si è opposta all'adozione di tali provvedimenti, salvo rimettersi circa la nomina di un curatore speciale (purchè con costi a carico del richiedente).
Con decreto del 18.03.2024 è stata disposta la prosecuzione della presa in carico e di monitoraggio di adulti e minore da parte dei Servizi Sociali e Specialistici
territorialmente competenti, con mandato anche di effettuare indagini sulle condizioni di benessere e di vita della figlia presso ciascun genitore oltre che per interventi di sostegno sia sociale che psicologico.
Con ordinanza del 14.06.2024 alla luce della situazione di forte conflitto tra le parti e delle attuali condizioni psico-emotive di (come evidenziate dai Servizi incaricati), Per_2
nel superiore interesse della minore – su richiesta della difesa attorea – si è ritenuto di procedere alla nomina di un curatore speciale della minore, individuato nella persona dell'avv. . Persona_1
I Servizi Sociali e la Asl hanno trasmesso le richieste relazioni rispettivamente in data
15.5.2024 e 22.5.2024 riferendo tra l'altro che, fallito il tentativo di mediazione per mancanza dei relativi presupposti, il padre – che confutava la diagnosi di autismo che gli era stata resa - aveva preso ad assumere comportamenti inadeguati come ad es.
chiedere l'intervento dei Carabinieri per accertare che la figlia avesse realmente la febbre come comunicato dalla madre, a suo dire, solo per non consentirgli di vedere la figlia. Nel giugno 2023, i Servizi avevano disposto la sospensione degli incontri tra ed il padre per il rifiuto della prima, motivato con il timore di atteggiamenti Per_2
discontrollanti e rabbiosi del padre (anche nei confronti della madre); in concomitanza pagina 10 di 27 con la sospensione degli incontri, il padre aveva anche revocato il consenso alla prosecuzione del sostegno psicologico con la dott.ssa , ritenuta schierata a favore Per_3
della madre. Nell'ottobre 2023, pur ribadendo di non volere incontrare il padre, Per_2
aveva quantomeno accettato di scrivergli una lettera ma, essendosi il padre presentato comunque fuori scuola o al maneggio frequentato dalla bambina, la figlia aveva revocato la disponibilità agli incontri. Da quel momento, il padre aveva mostrato aperta sfiducia nei confronti dei Servizi e, quando contattato, imponeva sempre la presenza del suo avvocato, sebbene fosse stata sottolineata ad entrambi l'importanza di rapporti diretti con il genitore. Il percorso della madre proseguiva invece senza difficoltà.
Ricevuto nuovamente incarico nell'ambito del presente procedimento, era stato organizzato un incontro tra il padre e alla presenza di un operatore. Persistendo Per_2
la forte conflittualità tra i genitori, i Servizi comunicavano la loro valutazione di inutilità
di proseguire con l'incarico alla psicologa privata scelta dalle parti, suggerendo di procedere con la nomina di un CTU, valutazione che entrambi i genitori avevano dichiarato di condividere.
Entrambe le parti hanno chiesto disporsi CTU sulla capacità genitoriale e sulle condizioni di vita della figlia presso ciascun genitore. Vista la complessità e delicatezza della situazione del nucleo familiare, è stata disposta CTU conferendo l'incarico alla dott.ssa - psicologa-psicoterapeuta - di indagare la capacità genitoriale Persona_4
delle parti, eventuali inadeguatezze o criticità genitoriali ed i relativi rimedi,
pagina 11 di 27 evidenziando al contempo possibili criticità personologiche degli adulti che interferiscano sull'esercizio della bigenitorialità.
La dott.ssa all'esito della sua attività peritale (trasmessa il 21.01.2025) ha Per_4
affermato in merito ai quesiti proposti quanto segue:
- il manifesta delle sufficienti capacità di accudimento e di entrare in relazione Pt_1
con l'Altro significativo, ma queste vengono compromesse dalle criticità in merito al funzionamento di personalità. L'aspetto maggiormente critico è l'imprevedibilità del padre, che è sintomo di un mondo interiore instabile, che genera impulsività. Lo stesso presenta un deficit della funzione tutelante, ovvero della capacità di riuscire a non esporre a situazioni conflittuali la minore, evitandole così di provare un disagio psicologico. Tale deficit a sua volta è sotteso alla compromissione della funzione empatica;
infatti, nel momento in cui il sig. avverte la necessità di soddisfare Pt_1
un proprio bisogno, viene meno la capacità di sintonizzarsi sui bisogni dell'Altro
significativo. Il padre, inoltre, a causa di idee ossessive e pervasive, dovute al tratto ossessivo, si allontana emotivamente dalla relazione con l'Altro significativo, in quanto assorbito dall'intrusione di pensieri ossessivi.
Il AN non è consapevole delle sue criticità in quanto vengono negate, per effetto del relativo meccanismo di difesa poiché intollerabili per l'integrità del Sé, e proiettate sull'Altro: meccanismo questo che provoca all'uomo idee di tipo persecutorio. (cfr.
pagg. 197 e 198 della relazione peritale).
pagina 12 di 27 - Per quanto riguarda la sig.ra si è potuto rilevare una buona capacità Pt_2
empatica e di orientare la bambina, sollevandola da compiti e situazioni che non le competono;
la madre ha dimostrato di essere in grado di sintonizzarsi sui bisogni dell'Altro significativo. Sono presenti nella madre delle fragilità, in parte compensate,
che trovano espressione nel momento in cui la preoccupazione materna diventa fonte di ansia per la minore la quale si sente in dovere di proteggere il genitore. (cfr. pag. Per_2
198 dell'elaborato peritale).
-È auspicabile, quindi, che entrambi i genitori effettuino un lavoro clinico, in quanto solo attraverso l'elaborazione delle problematiche personali potranno offrire una genitorialità più adeguata alla minore.
-Si evidenzia che il quadro psicologico del sig. presenta delle criticità che Pt_1
influiscono negativamente in misura molto maggiore sulla sua genitorialità, rispetto alle fragilità della sig.ra Pt_2
-La è percepita dalla bambina come figura stabile, che consente alla stessa di Pt_2
allontanarsi ed esplorare il mondo circostante;
la madre, inoltre, non viene percepita come una figura paurosa e minacciosa, anche quando rimprovera, rinviando alla modalità di autorevolezza adottata dalla signora.
-Per quanto riguarda il padre, la bambina manifesta un autentico affetto e desiderio di vicinanza, tuttavia l'aspetto imprevedibile del sig. non ha consentito a Pt_1 Per_2
di interiorizzare una figura genitoriale paterna stabile, che invece ad oggi è percepita come profondamente imprevedibile, per cui fonte di ansia fino all'angoscia. La
pagina 13 di 27 bambina confonde lo stato angoscioso con la paura, verbalizzando di conseguenza di avere paura del padre e di volerlo vedere solo alla presenza di un terzo. Verso il padre la minore adotta un comportamento contenitivo e tutelante oltre che compiacente, nel tentativo di contenere anche la propria ansia. In tal modo, si verifica un'inversione di ruoli che genera disagio nella piccola e alimenta la sua angoscia.
-Tutto quanto ora rappresentato espone a un rischio evolutivo, in quanto può Per_2
involvere nello sviluppare un disturbo di personalità e/o depressione. È necessario,
quindi, che sia supportata dal punto di vista psicologico. In proposito si Per_2
suggerisce il prosieguo della presa in carico da parte del Controparte_2
e la presa in carico da parte della Infantile. (cfr. pagg. 199 e
[...] Controparte_3
200 dell'elaborato peritale).
-È fondamentale che le Parti inizino un percorso di supporto alla genitorialità, ma separatamente, seppure ad opera dello stesso professionista, in quanto diversamente i genitori non riuscirebbero a riflettere sulle proprie problematiche in presenza dell'altro/a: il sig. a causa dei suoi spunti persecutori e la sig.ra a Pt_1 Pt_2
causa del bisogno di proteggere un Sé Ideale, solo in un momento successivo le Parti
potranno affrontare questo tipo di percorso congiuntamente. Tutto ciò deve essere monitorato da parte del Servizio Sociale territorialmente competente. È auspicabile,
tuttavia, che in un primo momento il supporto alla genitorialità sia a carico del Servizio
, in quanto l'individuare un eventuale professionista Controparte_2
pagina 14 di 27 privato potrebbe essere fonte di disaccordo tra i genitori, ritardando la loro presa in carico. (cfr. pag. 201 della perizia).
-Si specifica che dalle risultanze della Consulenza Tecnica la minore non prova Per_2
un rifiuto verso il padre, ma sentimenti ambivalenti in cui la bambina desidera vedere il signore in quanto prova un affetto autentico verso lo stesso;
tuttavia, prova anche un senso di malessere al solo pensiero di incontrare il genitore, in quanto è una figura del tutto imprevedibile e instabile, per cui fonte di angoscia.
-Il sig. dal canto suo è totalmente inconsapevole di quanto i suoi Pt_1
comportamenti siano destabilizzanti per la figlia, fino alla negazione dello stato di malessere di in quanto tale meccanismo gli consente indirettamente di negare le Per_2
sue criticità genitoriali, a favore dell'integrità del proprio Sé, ma a scapito di quello della minore.
- La pediatra ha confermato che il padre si è sempre opposto alle cure mediche ed al supporto psicologico della figlia, soprattutto dopo la diagnosi di sintomi psico-somatici.
-Tutto quanto rappresentato orienta nell'indicare che ad oggi l'affido condiviso non è
praticabile, ma lo si può porre come obiettivo.
-La sig.ra presenta a livello genitoriale delle fragilità, ma non si può non Pt_2
considerare che è comunque riuscita a fornire alla figlia un'immagine genitoriale stabile e autorevole, oltre che affettuosa;
oltre a ciò la madre ha sempre garantito le dovute cure mediche.
pagina 15 di 27 -In riferimento a quanto indicato si suggerisce l'affido esclusivo rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater c.c. alla sig.ra in quanto nel momento in cui il sig. Pt_2 Pt_1
supererà le sue criticità si potrà ripristinare l'affido condiviso.
-La gestione dell'affido esclusivo da parte della sig.ra dovrà essere monitorata Pt_2
dal Servizio Sociale territorialmente competente e qualora la madre dovesse utilizzare tale affido per escludere il padre dalla vita della figlia, si suggerisce di passare all'affido al Servizio Sociale. Quest'ultimo è da valutare anche se la sig.ra dovesse Pt_2
interrompere per futili motivi il supporto alla genitorialità.
-Per quanto riguarda la collocazione, la minore deve continuare a essere collocata presso la madre.
-Per quanto riguarda la frequentazione del padre, si suggerisce il proseguo dei luoghi neutri alla presenza di un operatore, e come già disposto dal Giudice, gestiti dal
Servizio Sociale.
L'aumento del tempo e la futura liberalizzazione sono subordinati al superamento da parte del sig. delle sue criticità genitoriali, in quanto diversamente risulterebbe Pt_1
fonte di angoscia per Per_2
-Nel caso in cui i familiari del sig. accettino le modalità per il ripristino dei Pt_1
rapporti con la minore si suggerisce quanto segue: Per_2
-un primo incontro con l'Assistente Sociale e la famiglia paterna, a cui andrà
spiegato che quelli successivi e futuri avverranno tra loro e la piccola senza la presenza del sig. Pt_1
pagina 16 di 27 -un incontro preliminare in luogo neutro alla presenza di un operatore tra la bambina e la nonna paterna,
-un altrettanto incontro preliminare in luogo neutro alla presenza di un operatore tra la bambina e gli zii paterni (è loro discrezione se in quella sede porteranno o meno le cugine di . Per_2
-Se questi incontri si svolgeranno serenamente, si potrà prevedere uno o due incontri al mese, tenendo in considerazione gli impegni della minore, presso l'abitazione della zia paterna, alla presenza di un operatore, dove potrà esserci anche la nonna paterna.
- Appare necessaria la presenza paterna, affiancata da un Operatore, nei momenti più
importanti della vita della minore, che dovranno dalla madre essere segnalati ai Servizi
per la calendarizzazione (cfr. pagg. 202, 203, 204 dell'elaborato peritale).
Le valutazioni e le conclusioni rese dalla CTU sono assolutamente condivisibili alla luce dell'esaustività dell'indagine svolta e della metodologia utilizzata, che hanno condotto ad esiti immuni da vizi logici, così come è esente da censure la metodologia utilizzata dalla dott.ssa Le conclusioni rese, in ragione della intrinseca persuasività delle Per_4
motivazioni che le sorreggono e della esaustività delle risposte ai rilievi mossi dai CTP,
appaiono assolutamente logiche e condivisibili, per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove lo stesso si sia già fatto carico di rispondere alle contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi,( cfr. Cass.
civ. sez. 1 sentenza n. 8355 del 2007, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 282 del 2009, Cass. civ.
pagina 17 di 27 sez. 1 sentenza n. 14471 del 2014, Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 1815 del 2015).
Sicuramente da respingere l'istanza di declaratoria di nullità della CTU formulata dalla difesa del ricorrente.
In data 22.5.2025 è stata trasmessa dai Servizi Sociali relazione di aggiornamento, nella quale si riporta che permane la difficoltà della coppia di trovare spazi di genitorialità
condivisa, la necessità sentita dalla figlia che gli incontri proseguano in luogo neutro, la tendenza della madre a non avere fiducia nel padre ed il persistente atteggiamento del padre di anteporre le sue esigenze a quelle della figlia;
i Servizi ritengono dunque necessario mantenere le modalità di incontro come strutturate e un percorso di sostegno psicologico individuale per i genitori, che deve necessariamente precedere la mediazione (richiesta dal padre ma già fallita in passato). Inoltre, il Servizio ha espresso forti dubbi rispetto al regime di di affidamento condiviso, in quanto in alcune occasioni i genitori non sono riusciti a trovare accordi per il benessere della minore e la situazione attuale non pare deporre per un miglioramento concreto.
In data 28.5.2025, è stata trasmessa dalla ASL TO/4 relazione di aggiornamento nella quale si riportano le seguenti conclusioni: “La scrivente psicologa, alla luce del confronto
anche con il Servizio Sociale, ritiene che la modalità di incontro attuale con la presenza della
figura dell'educatore sia quella che al momento preservi maggiormente la relazione padre-figlia
permettendone la continuità. La cornice di un terzo presente permette a di vivere il padre Per_2
più serenamente sapendo che egli verrà aiutato a regolarsi nelle sue reazioni emotive e permette
al padre stesso un confronto immediato e un contenimento ancora fortemente necessario. Per_2
pagina 18 di 27 pare consapevole delle caratteristiche del padre avendo sperimentato in diverse occasioni
situazioni di discontrollo da parte del genitore e, al momento, vista la sua età, non è ancora di
grado di fronteggiarlo in autonomia pena il suo necessario allontanamento, come unica modalità
difensiva a lei possibile in tale fase evolutiva. La presa in carico individuale della minore
proseguirà a giudizio del clinico e sulla base delle necessità della minore stessa.”
Il collegio, alla luce del tenore complessivo degli atti e dei documenti allegati dalle parti,
delle condivisibili valutazioni e conclusioni della CTU e degli esiti degli approfondimenti commissionati ai Servizi, ritiene necessario, nel superiore interesse della minore, modificare il regime di affido in atto, disponendo l'affido esclusivo cd.
“rafforzato” della minore alla madre, con collocazione e residenza presso la stessa. Del
resto, sia la CTU sia l'avv. , Curatore Speciale della minore, hanno suggerito Per_1
entrambe tale modello di affidamento in quanto unico rispondente al superiore interesse della minore sottolineando come risulti importante evitare paralisi decisionali e l'esposizione della minore a pregiudizio (ipotesi già concretizzatosi con la sospensione della cura psicologica per revoca del consenso paterno) e a conflitto ulteriore. In linea con le condivisibili osservazioni e motivazioni poste dalla C.T.U a base delle proprie conclusioni sull'affidamento (“Tutto quanto rappresentato orienta nell'indicare che ad oggi
l'affido condiviso non è praticabile”), il Tribunale ritiene, quindi necessario – a tutela della figlia – disporre l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
della minore alla madre, con attribuzione a quest'ultima della facoltà di assumere pagina 19 di 27 autonomamente in via esclusiva tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse per la minore in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale ecc..
Alla luce delle criticità sopra riportate, non appare sufficiente neanche disporre l'affido esclusivo della figlia alla madre, poiché riproporrebbe, con pregiudizio per la minore, le fortissime criticità già manifestatesi, ostacolando ed impedendo una gestione adeguata e tempestiva delle esigenze di Per_2
Gli incontri padre/figlia dovranno avvenire secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate dai Servizi tutti già attivati per il nucleo familiare, nel rispetto delle esigenze e dei desideri già più volte manifestati dalla minore e dei suoi tempi di acquisizione di fiducia anche nella figura paterna.
Sempre secondo le indicazioni dei Servizi (che terranno conto delle modalità suggerite anche dalla CTU) si potrà dar corso anche ad un progetto di riavvicinamento della minore alla nonna ed alla famiglia paterna;
in ogni caso, i Servizi dovranno tenere prioritariamente conto delle esigenze e dei desideri di già tanto emotivamente Per_2
coinvolta nel prioritario progetto di riprendere un adeguato rapporto con il padre.
Per la minore appare necessario come da relazione della CTU, alla luce dei perduranti stati di ansia, onde scongiurare lo sviluppo di un disturbo di personalità e/o depressione, disporre il prosieguo della presa in carico da parte del
[...]
e la presa in carico da parte della Neuropsichiatria Controparte_2
. Utile anche l'intervento dell'Educativa, eventualmente anche per garantire la CP_4
presenza di un terzo agli incontri padre/figlia.
pagina 20 di 27 Si reputa necessario disporre per entrambi i genitori un percorso di supporto alla genitorialità, ma separatamente, seppure ad opera dello stesso professionista (per le ragioni esplicitate nella CTU come in precedenza riportate).
I Servizi incaricati tutti dovranno proseguire con l'attività di monitoraggio e coordinazione in tempi adeguati a rispondere agli interessi della minore, fino a quando ritenuto utile o necessario, segnalando in ogni caso al P.M. presso il Tribunale per
Minori territorialmente competente, situazioni di gravissimo pregiudizio per la figlia.
Nessuno dei genitori ha chiesto la revisione dell'assetto economico stabilito nel decreto
1269/2020 del 8.04.2021; anzi, le parti, prima in via provvisoria e poi nelle conclusioni hanno sostanzialmente chiesto di confermare la somma prevista a tale titolo di € 200,00,
come attualizzata in base all'indice ISTAT.
Il padre ha chiesto anche in sede di conclusioni definitive, ex art. 473 bis 39 c.p.c.,
lamentando condotte inadeguate della madre fonte di asserito grave pregiudizio per la figlia, anche in quanto ostacolanti il rapporto padre/figlia, l'ammonimento della convenuta alla cessazione delle stesse e la sua condanna al risarcimento del danno in favore della minore, oltre che la condanna al pagamento di una somma non inferiore ad
€ 150,00 per ogni violazione o inosservanza successiva dell'emanando provvedimento.
Tali domande non sono assolutamente accoglibili, non ravvisandosi il presupposto su cui le stesse si fondano dal momento che da alcuno degli approfondimenti posti in essere sono emerse condotte della madre tali da arrecare un gravissimo pregiudizio alla figlia. Ed invero, le criticità rilevate nella madre sono sicuramente minori di quelle pagina 21 di 27 osservate nel padre, queste ultime foriere in passato di pregiudizio per la figlia nella misura in cui si sono anche tradotte in ostacoli alle necessità di cura della bambina. Del
resto, all'esito di tutti gli approfondimenti peritali e delle indagini dei Servizi incaricati,
è emersa chiara la necessità di tutelare la minore attraverso l'affido esclusivo cd.
“rafforzato” alla madre, che si è mostrata collaborativa ed ha comunque saputo garantire alla figlia cura ed accudimento adeguati, ponendosi come figura di riferimento stabile e rassicurante. L'opzione per tale forma di affido costituisce ulteriore riscontro dell'assenza da parte della madre di condotte di pregiudizio per la figlia.
L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni valutazione sulle altre questioni pure sollevate dalle parti.
Il giudice si è già pronunciato sulle istanze istruttorie con provvedimento del 14 giugno
2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, non essendo stati neanche evidenziati elementi nuovi che possano giustificare una valutazione diversa. In
particolare, va richiamato quanto già ritenuto sull'ascolto della minore, istanza rispetto alla quale peraltro il ricorrente era stato già recessivo (e la convenuta si era fermamente opposta). In ogni caso, non sono stati sottolineati dal ricorrente e nemmeno sono emersi dagli approfondimenti commissionati, elementi idonei a far ritenere che la minore, di soli 9 anni (essendo nata nel 2016) abbia una maturità tale da consentirne senza pregiudizio l'ascolto.
pagina 22 di 27 Non sono certamente ravvisabili neanche i presupposti per la condanna della convenuta alle spese ex art. 96 c.p.c., pure richiesta dal ricorrente, non essendo la stessa risultata soccombente e nemmeno essendo emerso che abbia agito in malafede.
Le spese del giudizio, in considerazione della soccombenza del ricorrente in relazione alle domande di affido, calendario di incontri padre/figlia, domande ex art. 473 bis.39
c.p.c. ed ex art. 96 c.p.c., vanno poste a carico del Si ritiene che, trattandosi di Pt_1
causa di valore indeterminato sicuramente non rilevante, gli importi vanno individuati ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento del 10.3.2014 come modificato dal D.L. 149
del 2022 (con riferimento all'epoca di ultimazione dell'attività processuale) di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, in misura non superiore ai valori medi tabellarmente previsti, ridotti alla metà per la sola fase istruttoria (in assenza di espletamento di prove orali); tale importo viene determinato come in dispositivo, sulla base di quanto sopra indicato.
Devono, invece, porsi a carico di Parte ricorrente le spese afferenti all'Ufficio del
Curatore per il principio di causalità; ed invero il ricorrente aveva chiesto persino la nomina di un curatore speciale sostanziale, istanza tuttavia respinta. Più in particolare deve dunque disporsi che sia condannato a rifondere le Parte_1
spese di lite sopportate dal Curatore del Minore nei seguenti valori (ex art 4 c. 4 bis DM
55/2014 e successivo D.L. 147/2022 giudizi ordinari contenziosi avanti al Tribunale
scaglione di valore indeterminabile tra € 26.000,01 e € 52.000,00 valori da dimidiarsi per la sola fase istruttoria in assenza di prove orali) con condanna al versamento a favore pagina 23 di 27 dello Stato ex art 133 TUSG e con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
Con separato contestuale provvedimento, si procederà – ai sensi dell'art. 83 comma 3
bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al avv. Curatrice speciale del minore (ammessa al patrocinio a spese Per_1
dello Stato).
Vanno poste in via definitiva in misura del 50% in capo a ciascuno nei rapporti interni tra i genitori (che ne hanno entrambi fatto richiesta), ferma la solidarietà dell'obbligo nei confronti della CTU, le spese che saranno liquidate al CTU con separato contestuale provvedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di VR, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., a parziale modifica del decreto n. 1269/2020 in data 8.04.2021 del Tribunale di
VR, così provvede:
- DISPONE l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato”, ai sensi del art. 337 quater c.c.,
della figlia alla madre disponendo che la stessa potrà prendere da sola Persona_2
tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse per la minore in ogni campo, in ambito scolastico, sanitario, di residenza, di rilascio documenti ecc..
- DISPONE la collocazione abituale e residenza della minore anche ai fini anagrafici presso la madre.
pagina 24 di 27 - DISPONE che gli incontri padre/figlia avvengano allo stato esclusivamente in ambiente neutro e alla presenza di personale educativo secondo le modalità e tempi individuati, tenuto conto delle esigenze e dell'interesse della minore, degli orari lavorativi del padre e delle esigenze organizzative dei Servizi, dai Servizi incaricati ai quali è anche demandato il prudente ampliamento del numero delle visite valutato l'andamento degli incontri, con possibilità, nel tempo, di progressiva ma monitorata liberalizzazione, in funzione dell'andamento degli incontri, del percorso genitoriale e del superiore interesse della minore.
- DISPONE che possa incontrare la nonna paterna e gli zii paterni secondo le Per_2
modalità e i tempi individuati, tenuto conto dell'interesse e dei desideri della minore,
dai Servizi incaricati, prevedendosi che detti incontri potranno essere liberalizzati solo se e quando manifesterà̀ un'autentica fiducia verso la nonna e gli zii paterni. Per_2
- CONFERMA la presa in carico della minore e del nucleo familiare da parte del
Servizio Sociale e del Servizio di NPI Psicologia territorialmente competenti per l'attivazione di tutti i supporti ritenuti utili a sostegno della minore e di entrambi i genitori.
- DEMANDA in particolare ai Servizi di Psicologia dell'Età̀ Evolutiva l'avvio a favore di entrambi i genitori di un percorso di supporto alla genitorialità, da svolgersi (secondo le indicazioni del perito d'Ufficio) separatamente ma ad opera dello stesso professionista.
pagina 25 di 27 - DISPONE la presa in carico della minore da parte del Servizio di Psicologia della Età̀
Evolutiva e da parte della Neuropsichiatria Infantile per l'attivazione di tutti i supporti necessari.
- CONFERMA il contributo al mantenimento a carico del padre già disposto con decreto del Tribunale di VR del 08.04.2021 nella misura di € 200,00 mensili, come oggi rivalutati e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dalla decorrenza originaria, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno con le modalità e nei termini individuati dal Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale.
Conferma nel resto l'indicato provvedimento.
- DISATTENDE tutte le domande avanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis 39
c.p.c..
- AN il ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite,
spese che si liquidano nel complessivo importo di € 6.713,00, oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
- RIGETTA la domanda avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
- AN il ricorrente a rifondere le spese sopportate dal Curatore del Minore
nella misura di € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie
IVA e CPA come per legge disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
pagina 26 di 27 - PONE definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50% le somme che saranno liquidate al CTU con contestuale separato provvedimento, ferma la solidarietà
dell'obbligo nei confronti del CTU.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in VR, in data 23 ottobre 2025
GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 702/2024 RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da
(c.f , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/02/1980 e residente a [...], cittadino italiano, ed elettivamente domiciliato in Torino (TO), alla Via Stefano Clemente n. 27,
presso lo Studio dell'Avv. Guido Nobili, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- r i c o r r e n t e -
contro pagina 1 di 27 (C.F. , nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino
(TO), corso Duca degli Abruzzi n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Manuela Marotta e
SI MA RI che la rappresentano e difendono per procura in atti
- r e s i s t e n t e –
Con il curatore dei minori avv. , (C.F. ), in qualità di Curatrice Speciale Persona_1 C.F._3
nominata da questo Tribunale con Decreto 14/06/2024, della minore
[...]
nata a [...] il [...]. Per_2
Parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con Delibera del COA di
VR n.1213 del 2.07.2024 (protocollo n. 3004 del 26.06.2024).
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI
per parte ricorrente: Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiecits:
NEL MERITO
DISPORRE DIRETTAMENTE il come da Controparte_1
calendario proposto in narrativa del ricorso introduttivo al n. VI (si precisa che la
frequentazione era già stata oggetto di liberalizzazione, poi ostacolata di fatto dalla madre) od, in
subordine disporre il calendario visite padre-figlia alla presenza di nominando Educatore od, in
estremo subordine, disporre la prosecuzione di incontri padre-figlia in luogo neutro che
pagina 2 di 27 prevedano però almeno due incontri settimanali della durata di due ore ciascuno, nell'ottica di
una progressiva liberalizzazione;
in ogni caso garantendo la presenza del Sig. ai momenti di vita più significativi della Pt_1
minore (il primo giorno di scuola, le feste scolastiche, le gare, ecc.);
disporre la presa in carico della minore e del nucleo familiare presso il Centro per le
Famiglie istituito dalla Regione Piemonte ritenuto più idoneo od, in subordine, a Servizio
Territoriale comunque diverso dal Ccis 38 Cuorgnè, viste le precedenti gravi criticità che
hanno configurato la ingiustificata interruzione, per oltre un anno, di ogni rapporto – anche
telefonico – tra padre e figlia, con grave nocumento per gli interessi della minore;
Disporre l'avvio a favore di entrambi i genitori di un percorso di supporto alla genitorialità,
da svolgersi separatamente ma ad opera dello stesso professionista;
con precisa indicazione del
nominativo del professionista selezionato (ad esclusione della Dott.sa ; Per_3
DISPORRE la presa in carico della minore da parte del Controparte_2
;
[...]
Ordinare la ripresa della frequentazione della minore con il contesto paterno, arbitrariamente
interrotto dalla madre, all'uopo indicando le modalità ed il calendario di frequentazione di Per_2
con la nonna paterna, le cuginette paterne e gli zii;
AFFIDARE la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con dimora Persona_2
abituale presso la residenza materna, disponendo all'interno di tale dimora un intervento di
Educativa Territoriale che preveda almeno un passaggio settimanale, al fine di bonificare i
pagina 3 di 27 rilevanti disfunzionamenti di tale contesto, che incidono profondamente sul mondo interno della
minore;
AMMONIRE ex art. 473.bis.39 il genitore resistente per le gravi e Parte_3
documentate inadempienze poste in essere sotto la vigenza del Decreto emesso dal Tribunale di
VR in data 8.4.2021 (Dott. Balzani), arrecanti pregiudizio alla minore ed ostacolanti il corretto
svolgimento della responsabilità genitoriale, come descritto in narrativa del ricorso introduttivo
al n. I;
ANRE ex art. 473.bis.39 il genitore resistente al risarcimento Parte_3
dei danni in favore della figlia minore - mediante versamento su conto corrente Persona_2
intestato esclusivamente a di una somma non inferiore ad euro 80 (ottanta/00) Parte_4
o quella ritenuta di giustizia del Giudice per ogni giorno in cui alla minore è stato impedito di
vedere il padre a far data dal 25.6.2023 sino alla ripresa delle viste, al fine di attuare finalmente
concreta cessazione delle condotte pregiudizievoli per la minore medesima, come descritto in
narrativa del ricorso introduttivo al n. I;
INDIVIDUARE ex art. 473.bis.39 nella somma non inferiore ad euro 150
(centocinquanta/00) o quella ritenuta di giustizia del Giudice, con condanna nei confronti
dell'obbligata al pagamento su conto corrente intestato a per Parte_3 Persona_2
ogni violazione od inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione
dell'emanando provvedimento, al fine di attuare finalmente concreta cessazione delle condotte
pregiudizievoli per la minore medesima, come descritto in narrativa del ricorso introduttivo al n.
I;
pagina 4 di 27 DISPORRE ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile al fine di garantire, nel superiore
interesse della minore, L'EFFETTIVO esercizio della bigenitorialità, anche in considerazione del
grave conflitto di interessi tra la resistente sig.ra e la figlia minore Pt_2 Per_2
DISPORRE ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile al fine di garantire, nel superiore
interesse della minore, l'effettiva partecipazione di entrambi i genitori (ed in particolare della
madre) al lavoro clinico sotteso a garantire una genitorialità più adeguata alla minore, nonchè
volto in concreto ad eliminare le condotte ostative alla frequentazione padre-figlia poste in essere
dalla madre;
DISPORRE che il padre versi alla madre per il mantenimento di sino al di lei Per_2
raggiungimento dell'autonomia economica la somma non superiore ad euro 200 mensili entro il
15 di ciascun mese oltre 50% delle spese extra come da Protocollo del 24 giugno 2016 in essere in
materia presso il Tribunale di VR.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese;
ANRE parte resistente ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore del ricorrente di una
somma equitativamente determinata, in considerazione della manifesta infondatezza ex art. 337
quater c.c. nonché per aver resistito in giudizio con mala fede;
Si reiterano le istanze istruttorie non accolte (ivi compreso quella di cui all'art. 473 bis.6.
c.p.c.); si reitera la richiesta di declaratoria di nullità della CTU espletata.
per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione
nel merito
pagina 5 di 27 Disporre l'affido esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater comma III c.c. della minore
[...]
in capo alla madre presso la quale manterrà collocazione e residenza anagrafica, Per_2
disponendo espressamente che la madre possa assumere in via esclusiva anche le decisioni di
maggiore interesse per la figlia;
Confermare il contributo al mantenimento a carico del padre già disposto con decreto del
Tribunale di VR del 08.04.2021 nella misura di € 200,00 mensili, oggi rivalutati in € 228,99 e
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dalla decorrenza originaria, da versarsi entro
il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno con le modalità e nei termini
individuati dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Disporre che il padre possa incontrare la figlia in luoghi neutri, alla presenza di un operatore,
secondo tempistiche e modalità individuate dal Servizio Sociale incaricato;
Proseguire la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale con attivazione di un
progetto di sostegno alla genitorialità ove ritenuto opportuno;
Disporre la presa in carico della minore da parte del Servizio di Psicologia.
In ogni caso con vittoria di spese oltre accessori di legge ed esposti.”
per il curatore del minore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- Confermare la presa in carico della minore e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e
del Servizio di NPI Psicologia territorialmente competenti per l'attivazione di tutti i supporti
ritenuti utili a sostegno della minore e di entrambi i genitori;
pagina 6 di 27 - Demandare in particolare ai Servizi di Psicologia dell'Età̀ Evolutiva l'avvio a favore di
entrambi i genitori di un percorso di supporto alla genitorialità̀, da svolgersi (secondo le
indicazioni del perito d'Ufficio) separatamente ma ad opera dello stesso professionista;
- Disporre la presa in carico della minore da parte del Servizio di Psicologia dell'Età̀ Evolutiva e
da parte della Neuropsichiatria Infantile per l'attivazione di tutti i supporti necessari;
- Disporre l'affidamento esclusivo e rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., della figlia
[...]
alla madre disponendo che la stessa potrà prendere da sola tutte le decisioni, anche Per_2
quelle di maggiore interesse per la minore;
- Disporre la collocazione abituale e residenza della minore anche ai fini anagrafici presso la
madre;
- Disporsi che gli incontri padre/figlia avvengano allo stato esclusivamente in ambiente neutro e
alla presenza di personale educativo secondo le modalità e tempi individuati, tenuto conto delle
esigenze e dell''interesse della minore, degli orari lavorativi del padre e delle esigenze
organizzative dei Servizi, dai Servizi incaricati ai quali sia anche demandato il prudente
ampliamento del numero delle visite valutato l'andamento degli incontri, con possibilità, nel
tempo, di progressiva ma monitorata liberalizzazione, in funzione dell'andamento degli incontri,
del percorso genitoriale e del superiore interesse della minore.
-Demandare ai Servizi il compito di organizzare, previa richiesta da parte del padre da formulare
con dovuto preavviso, la presenza del Sig. insieme ad operatore, ai momenti di vita più Pt_1
significativi della minore (il primo giorno di scuola, il saggio di fine anno, le gare, ecc.).
pagina 7 di 27 -Disporre che possa incontrare la nonna paterna e gli zii paterni secondo le modalità e i Per_2
tempi individuati, tenuto conto dell'interesse e dei desideri della minore, dai Servizi incaricati,
prevedendosi che detti incontri potranno essere liberalizzati solo se e quando manifesterà̀ Per_2
un'autentica fiducia verso la nonna e gli zii paterni.
- Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con il versamento in favore della
madre, della somma mensile che verrà ritenuta equa e congrua tenuto conto della situazione
reddituale e patrimoniale dei genitori, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo d'intesa
in essere in materia.
- In ogni caso con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre accessori di legge, in favore dello
Stato, stante l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.”
per il P.M.-sede: “V° Il Pubblico Ministero si respinga il ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 11.03.2024, evocava in giudizio Parte_1
chiedendo la parziale modifica del decreto n.1269/2020 del Parte_2
8.04.2021 del Tribunale di VR ai sensi dell'art. 337 bis c.c. per la regolamentazione del regime di affido, calendario incontri e mantenimento della figlia minore. Dalla relazione tra le parti nasceva la figlia (nata il [...]). Il ricorrente ha richiesto di disporre Per_2
direttamente il calendario di visite padre-figlia come da lui proposto, oppure alla presenza del Curatore Speciale oppure nominando un Educatore e, in estremo subordine, disponendo il calendario di visite padre-figlia in luogo neutro. Il padre,
lamentando disservizi dei Servizi e soprattutto condotte ostacolanti della madre, ha pagina 8 di 27 anche chiesto disporre l'affido condiviso ma con collocazione come da risultanze della
CTU, l'ammonizione della madre per le asserite gravi inadempienze, di pregiudizio per la figlia, oltre che la condanna della stessa al risarcimento del danno e al pagamento di una somma di € 150,00 per ogni inadempienza successiva.
La convenuta si è costituita in giudizio respingendo tutti gli addebiti del ricorrente e chiedendo che, a modifica del regime di affido condiviso della minore ai genitori disposto con il citato decreto del Tribunale di VR, fosse stabilito l'affido esclusivo rafforzato di alla madre, avendo il padre assunto condotte inadeguate nei Per_2
confronti della figlia che quindi si rifiutava di incontrarlo.
All'udienza del 4.6.2024, nonostante l'ampia discussione ed il confronto, le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni, trovando solo un accordo provvisorio (ossia in attesa dei richiesti ulteriori approfondimenti9, nel senso di mantenere il regime di affido condiviso e collocazione prevalente della minore presso la madre, con contributo al mantenimento di € 200,00 (come attualizzato) oltre 50% spese extra e con assegno unico al 50% tra i genitori.
Nessun accordo, neanche in via provvisoria è stato invece raggiunto circa il calendario di incontri padre/figlia. Il padre ha chiesto che, in via urgente, fosse nominato un curatore speciale con poteri anche sostanziali tra cui quello di gestire l'organizzazione anche temporale ed il rispetto degli incontri padre-figlia con possibilità di ampliamento,
oltre che applicare immediatamente il calendario di incontri indicato in ricorso o, in subordine in presenza del Curatore o di un Educatore ed in estremo subordine in luogo pagina 9 di 27 neutro. La madre si è opposta all'adozione di tali provvedimenti, salvo rimettersi circa la nomina di un curatore speciale (purchè con costi a carico del richiedente).
Con decreto del 18.03.2024 è stata disposta la prosecuzione della presa in carico e di monitoraggio di adulti e minore da parte dei Servizi Sociali e Specialistici
territorialmente competenti, con mandato anche di effettuare indagini sulle condizioni di benessere e di vita della figlia presso ciascun genitore oltre che per interventi di sostegno sia sociale che psicologico.
Con ordinanza del 14.06.2024 alla luce della situazione di forte conflitto tra le parti e delle attuali condizioni psico-emotive di (come evidenziate dai Servizi incaricati), Per_2
nel superiore interesse della minore – su richiesta della difesa attorea – si è ritenuto di procedere alla nomina di un curatore speciale della minore, individuato nella persona dell'avv. . Persona_1
I Servizi Sociali e la Asl hanno trasmesso le richieste relazioni rispettivamente in data
15.5.2024 e 22.5.2024 riferendo tra l'altro che, fallito il tentativo di mediazione per mancanza dei relativi presupposti, il padre – che confutava la diagnosi di autismo che gli era stata resa - aveva preso ad assumere comportamenti inadeguati come ad es.
chiedere l'intervento dei Carabinieri per accertare che la figlia avesse realmente la febbre come comunicato dalla madre, a suo dire, solo per non consentirgli di vedere la figlia. Nel giugno 2023, i Servizi avevano disposto la sospensione degli incontri tra ed il padre per il rifiuto della prima, motivato con il timore di atteggiamenti Per_2
discontrollanti e rabbiosi del padre (anche nei confronti della madre); in concomitanza pagina 10 di 27 con la sospensione degli incontri, il padre aveva anche revocato il consenso alla prosecuzione del sostegno psicologico con la dott.ssa , ritenuta schierata a favore Per_3
della madre. Nell'ottobre 2023, pur ribadendo di non volere incontrare il padre, Per_2
aveva quantomeno accettato di scrivergli una lettera ma, essendosi il padre presentato comunque fuori scuola o al maneggio frequentato dalla bambina, la figlia aveva revocato la disponibilità agli incontri. Da quel momento, il padre aveva mostrato aperta sfiducia nei confronti dei Servizi e, quando contattato, imponeva sempre la presenza del suo avvocato, sebbene fosse stata sottolineata ad entrambi l'importanza di rapporti diretti con il genitore. Il percorso della madre proseguiva invece senza difficoltà.
Ricevuto nuovamente incarico nell'ambito del presente procedimento, era stato organizzato un incontro tra il padre e alla presenza di un operatore. Persistendo Per_2
la forte conflittualità tra i genitori, i Servizi comunicavano la loro valutazione di inutilità
di proseguire con l'incarico alla psicologa privata scelta dalle parti, suggerendo di procedere con la nomina di un CTU, valutazione che entrambi i genitori avevano dichiarato di condividere.
Entrambe le parti hanno chiesto disporsi CTU sulla capacità genitoriale e sulle condizioni di vita della figlia presso ciascun genitore. Vista la complessità e delicatezza della situazione del nucleo familiare, è stata disposta CTU conferendo l'incarico alla dott.ssa - psicologa-psicoterapeuta - di indagare la capacità genitoriale Persona_4
delle parti, eventuali inadeguatezze o criticità genitoriali ed i relativi rimedi,
pagina 11 di 27 evidenziando al contempo possibili criticità personologiche degli adulti che interferiscano sull'esercizio della bigenitorialità.
La dott.ssa all'esito della sua attività peritale (trasmessa il 21.01.2025) ha Per_4
affermato in merito ai quesiti proposti quanto segue:
- il manifesta delle sufficienti capacità di accudimento e di entrare in relazione Pt_1
con l'Altro significativo, ma queste vengono compromesse dalle criticità in merito al funzionamento di personalità. L'aspetto maggiormente critico è l'imprevedibilità del padre, che è sintomo di un mondo interiore instabile, che genera impulsività. Lo stesso presenta un deficit della funzione tutelante, ovvero della capacità di riuscire a non esporre a situazioni conflittuali la minore, evitandole così di provare un disagio psicologico. Tale deficit a sua volta è sotteso alla compromissione della funzione empatica;
infatti, nel momento in cui il sig. avverte la necessità di soddisfare Pt_1
un proprio bisogno, viene meno la capacità di sintonizzarsi sui bisogni dell'Altro
significativo. Il padre, inoltre, a causa di idee ossessive e pervasive, dovute al tratto ossessivo, si allontana emotivamente dalla relazione con l'Altro significativo, in quanto assorbito dall'intrusione di pensieri ossessivi.
Il AN non è consapevole delle sue criticità in quanto vengono negate, per effetto del relativo meccanismo di difesa poiché intollerabili per l'integrità del Sé, e proiettate sull'Altro: meccanismo questo che provoca all'uomo idee di tipo persecutorio. (cfr.
pagg. 197 e 198 della relazione peritale).
pagina 12 di 27 - Per quanto riguarda la sig.ra si è potuto rilevare una buona capacità Pt_2
empatica e di orientare la bambina, sollevandola da compiti e situazioni che non le competono;
la madre ha dimostrato di essere in grado di sintonizzarsi sui bisogni dell'Altro significativo. Sono presenti nella madre delle fragilità, in parte compensate,
che trovano espressione nel momento in cui la preoccupazione materna diventa fonte di ansia per la minore la quale si sente in dovere di proteggere il genitore. (cfr. pag. Per_2
198 dell'elaborato peritale).
-È auspicabile, quindi, che entrambi i genitori effettuino un lavoro clinico, in quanto solo attraverso l'elaborazione delle problematiche personali potranno offrire una genitorialità più adeguata alla minore.
-Si evidenzia che il quadro psicologico del sig. presenta delle criticità che Pt_1
influiscono negativamente in misura molto maggiore sulla sua genitorialità, rispetto alle fragilità della sig.ra Pt_2
-La è percepita dalla bambina come figura stabile, che consente alla stessa di Pt_2
allontanarsi ed esplorare il mondo circostante;
la madre, inoltre, non viene percepita come una figura paurosa e minacciosa, anche quando rimprovera, rinviando alla modalità di autorevolezza adottata dalla signora.
-Per quanto riguarda il padre, la bambina manifesta un autentico affetto e desiderio di vicinanza, tuttavia l'aspetto imprevedibile del sig. non ha consentito a Pt_1 Per_2
di interiorizzare una figura genitoriale paterna stabile, che invece ad oggi è percepita come profondamente imprevedibile, per cui fonte di ansia fino all'angoscia. La
pagina 13 di 27 bambina confonde lo stato angoscioso con la paura, verbalizzando di conseguenza di avere paura del padre e di volerlo vedere solo alla presenza di un terzo. Verso il padre la minore adotta un comportamento contenitivo e tutelante oltre che compiacente, nel tentativo di contenere anche la propria ansia. In tal modo, si verifica un'inversione di ruoli che genera disagio nella piccola e alimenta la sua angoscia.
-Tutto quanto ora rappresentato espone a un rischio evolutivo, in quanto può Per_2
involvere nello sviluppare un disturbo di personalità e/o depressione. È necessario,
quindi, che sia supportata dal punto di vista psicologico. In proposito si Per_2
suggerisce il prosieguo della presa in carico da parte del Controparte_2
e la presa in carico da parte della Infantile. (cfr. pagg. 199 e
[...] Controparte_3
200 dell'elaborato peritale).
-È fondamentale che le Parti inizino un percorso di supporto alla genitorialità, ma separatamente, seppure ad opera dello stesso professionista, in quanto diversamente i genitori non riuscirebbero a riflettere sulle proprie problematiche in presenza dell'altro/a: il sig. a causa dei suoi spunti persecutori e la sig.ra a Pt_1 Pt_2
causa del bisogno di proteggere un Sé Ideale, solo in un momento successivo le Parti
potranno affrontare questo tipo di percorso congiuntamente. Tutto ciò deve essere monitorato da parte del Servizio Sociale territorialmente competente. È auspicabile,
tuttavia, che in un primo momento il supporto alla genitorialità sia a carico del Servizio
, in quanto l'individuare un eventuale professionista Controparte_2
pagina 14 di 27 privato potrebbe essere fonte di disaccordo tra i genitori, ritardando la loro presa in carico. (cfr. pag. 201 della perizia).
-Si specifica che dalle risultanze della Consulenza Tecnica la minore non prova Per_2
un rifiuto verso il padre, ma sentimenti ambivalenti in cui la bambina desidera vedere il signore in quanto prova un affetto autentico verso lo stesso;
tuttavia, prova anche un senso di malessere al solo pensiero di incontrare il genitore, in quanto è una figura del tutto imprevedibile e instabile, per cui fonte di angoscia.
-Il sig. dal canto suo è totalmente inconsapevole di quanto i suoi Pt_1
comportamenti siano destabilizzanti per la figlia, fino alla negazione dello stato di malessere di in quanto tale meccanismo gli consente indirettamente di negare le Per_2
sue criticità genitoriali, a favore dell'integrità del proprio Sé, ma a scapito di quello della minore.
- La pediatra ha confermato che il padre si è sempre opposto alle cure mediche ed al supporto psicologico della figlia, soprattutto dopo la diagnosi di sintomi psico-somatici.
-Tutto quanto rappresentato orienta nell'indicare che ad oggi l'affido condiviso non è
praticabile, ma lo si può porre come obiettivo.
-La sig.ra presenta a livello genitoriale delle fragilità, ma non si può non Pt_2
considerare che è comunque riuscita a fornire alla figlia un'immagine genitoriale stabile e autorevole, oltre che affettuosa;
oltre a ciò la madre ha sempre garantito le dovute cure mediche.
pagina 15 di 27 -In riferimento a quanto indicato si suggerisce l'affido esclusivo rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater c.c. alla sig.ra in quanto nel momento in cui il sig. Pt_2 Pt_1
supererà le sue criticità si potrà ripristinare l'affido condiviso.
-La gestione dell'affido esclusivo da parte della sig.ra dovrà essere monitorata Pt_2
dal Servizio Sociale territorialmente competente e qualora la madre dovesse utilizzare tale affido per escludere il padre dalla vita della figlia, si suggerisce di passare all'affido al Servizio Sociale. Quest'ultimo è da valutare anche se la sig.ra dovesse Pt_2
interrompere per futili motivi il supporto alla genitorialità.
-Per quanto riguarda la collocazione, la minore deve continuare a essere collocata presso la madre.
-Per quanto riguarda la frequentazione del padre, si suggerisce il proseguo dei luoghi neutri alla presenza di un operatore, e come già disposto dal Giudice, gestiti dal
Servizio Sociale.
L'aumento del tempo e la futura liberalizzazione sono subordinati al superamento da parte del sig. delle sue criticità genitoriali, in quanto diversamente risulterebbe Pt_1
fonte di angoscia per Per_2
-Nel caso in cui i familiari del sig. accettino le modalità per il ripristino dei Pt_1
rapporti con la minore si suggerisce quanto segue: Per_2
-un primo incontro con l'Assistente Sociale e la famiglia paterna, a cui andrà
spiegato che quelli successivi e futuri avverranno tra loro e la piccola senza la presenza del sig. Pt_1
pagina 16 di 27 -un incontro preliminare in luogo neutro alla presenza di un operatore tra la bambina e la nonna paterna,
-un altrettanto incontro preliminare in luogo neutro alla presenza di un operatore tra la bambina e gli zii paterni (è loro discrezione se in quella sede porteranno o meno le cugine di . Per_2
-Se questi incontri si svolgeranno serenamente, si potrà prevedere uno o due incontri al mese, tenendo in considerazione gli impegni della minore, presso l'abitazione della zia paterna, alla presenza di un operatore, dove potrà esserci anche la nonna paterna.
- Appare necessaria la presenza paterna, affiancata da un Operatore, nei momenti più
importanti della vita della minore, che dovranno dalla madre essere segnalati ai Servizi
per la calendarizzazione (cfr. pagg. 202, 203, 204 dell'elaborato peritale).
Le valutazioni e le conclusioni rese dalla CTU sono assolutamente condivisibili alla luce dell'esaustività dell'indagine svolta e della metodologia utilizzata, che hanno condotto ad esiti immuni da vizi logici, così come è esente da censure la metodologia utilizzata dalla dott.ssa Le conclusioni rese, in ragione della intrinseca persuasività delle Per_4
motivazioni che le sorreggono e della esaustività delle risposte ai rilievi mossi dai CTP,
appaiono assolutamente logiche e condivisibili, per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove lo stesso si sia già fatto carico di rispondere alle contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi,( cfr. Cass.
civ. sez. 1 sentenza n. 8355 del 2007, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 282 del 2009, Cass. civ.
pagina 17 di 27 sez. 1 sentenza n. 14471 del 2014, Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 1815 del 2015).
Sicuramente da respingere l'istanza di declaratoria di nullità della CTU formulata dalla difesa del ricorrente.
In data 22.5.2025 è stata trasmessa dai Servizi Sociali relazione di aggiornamento, nella quale si riporta che permane la difficoltà della coppia di trovare spazi di genitorialità
condivisa, la necessità sentita dalla figlia che gli incontri proseguano in luogo neutro, la tendenza della madre a non avere fiducia nel padre ed il persistente atteggiamento del padre di anteporre le sue esigenze a quelle della figlia;
i Servizi ritengono dunque necessario mantenere le modalità di incontro come strutturate e un percorso di sostegno psicologico individuale per i genitori, che deve necessariamente precedere la mediazione (richiesta dal padre ma già fallita in passato). Inoltre, il Servizio ha espresso forti dubbi rispetto al regime di di affidamento condiviso, in quanto in alcune occasioni i genitori non sono riusciti a trovare accordi per il benessere della minore e la situazione attuale non pare deporre per un miglioramento concreto.
In data 28.5.2025, è stata trasmessa dalla ASL TO/4 relazione di aggiornamento nella quale si riportano le seguenti conclusioni: “La scrivente psicologa, alla luce del confronto
anche con il Servizio Sociale, ritiene che la modalità di incontro attuale con la presenza della
figura dell'educatore sia quella che al momento preservi maggiormente la relazione padre-figlia
permettendone la continuità. La cornice di un terzo presente permette a di vivere il padre Per_2
più serenamente sapendo che egli verrà aiutato a regolarsi nelle sue reazioni emotive e permette
al padre stesso un confronto immediato e un contenimento ancora fortemente necessario. Per_2
pagina 18 di 27 pare consapevole delle caratteristiche del padre avendo sperimentato in diverse occasioni
situazioni di discontrollo da parte del genitore e, al momento, vista la sua età, non è ancora di
grado di fronteggiarlo in autonomia pena il suo necessario allontanamento, come unica modalità
difensiva a lei possibile in tale fase evolutiva. La presa in carico individuale della minore
proseguirà a giudizio del clinico e sulla base delle necessità della minore stessa.”
Il collegio, alla luce del tenore complessivo degli atti e dei documenti allegati dalle parti,
delle condivisibili valutazioni e conclusioni della CTU e degli esiti degli approfondimenti commissionati ai Servizi, ritiene necessario, nel superiore interesse della minore, modificare il regime di affido in atto, disponendo l'affido esclusivo cd.
“rafforzato” della minore alla madre, con collocazione e residenza presso la stessa. Del
resto, sia la CTU sia l'avv. , Curatore Speciale della minore, hanno suggerito Per_1
entrambe tale modello di affidamento in quanto unico rispondente al superiore interesse della minore sottolineando come risulti importante evitare paralisi decisionali e l'esposizione della minore a pregiudizio (ipotesi già concretizzatosi con la sospensione della cura psicologica per revoca del consenso paterno) e a conflitto ulteriore. In linea con le condivisibili osservazioni e motivazioni poste dalla C.T.U a base delle proprie conclusioni sull'affidamento (“Tutto quanto rappresentato orienta nell'indicare che ad oggi
l'affido condiviso non è praticabile”), il Tribunale ritiene, quindi necessario – a tutela della figlia – disporre l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
della minore alla madre, con attribuzione a quest'ultima della facoltà di assumere pagina 19 di 27 autonomamente in via esclusiva tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse per la minore in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale ecc..
Alla luce delle criticità sopra riportate, non appare sufficiente neanche disporre l'affido esclusivo della figlia alla madre, poiché riproporrebbe, con pregiudizio per la minore, le fortissime criticità già manifestatesi, ostacolando ed impedendo una gestione adeguata e tempestiva delle esigenze di Per_2
Gli incontri padre/figlia dovranno avvenire secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate dai Servizi tutti già attivati per il nucleo familiare, nel rispetto delle esigenze e dei desideri già più volte manifestati dalla minore e dei suoi tempi di acquisizione di fiducia anche nella figura paterna.
Sempre secondo le indicazioni dei Servizi (che terranno conto delle modalità suggerite anche dalla CTU) si potrà dar corso anche ad un progetto di riavvicinamento della minore alla nonna ed alla famiglia paterna;
in ogni caso, i Servizi dovranno tenere prioritariamente conto delle esigenze e dei desideri di già tanto emotivamente Per_2
coinvolta nel prioritario progetto di riprendere un adeguato rapporto con il padre.
Per la minore appare necessario come da relazione della CTU, alla luce dei perduranti stati di ansia, onde scongiurare lo sviluppo di un disturbo di personalità e/o depressione, disporre il prosieguo della presa in carico da parte del
[...]
e la presa in carico da parte della Neuropsichiatria Controparte_2
. Utile anche l'intervento dell'Educativa, eventualmente anche per garantire la CP_4
presenza di un terzo agli incontri padre/figlia.
pagina 20 di 27 Si reputa necessario disporre per entrambi i genitori un percorso di supporto alla genitorialità, ma separatamente, seppure ad opera dello stesso professionista (per le ragioni esplicitate nella CTU come in precedenza riportate).
I Servizi incaricati tutti dovranno proseguire con l'attività di monitoraggio e coordinazione in tempi adeguati a rispondere agli interessi della minore, fino a quando ritenuto utile o necessario, segnalando in ogni caso al P.M. presso il Tribunale per
Minori territorialmente competente, situazioni di gravissimo pregiudizio per la figlia.
Nessuno dei genitori ha chiesto la revisione dell'assetto economico stabilito nel decreto
1269/2020 del 8.04.2021; anzi, le parti, prima in via provvisoria e poi nelle conclusioni hanno sostanzialmente chiesto di confermare la somma prevista a tale titolo di € 200,00,
come attualizzata in base all'indice ISTAT.
Il padre ha chiesto anche in sede di conclusioni definitive, ex art. 473 bis 39 c.p.c.,
lamentando condotte inadeguate della madre fonte di asserito grave pregiudizio per la figlia, anche in quanto ostacolanti il rapporto padre/figlia, l'ammonimento della convenuta alla cessazione delle stesse e la sua condanna al risarcimento del danno in favore della minore, oltre che la condanna al pagamento di una somma non inferiore ad
€ 150,00 per ogni violazione o inosservanza successiva dell'emanando provvedimento.
Tali domande non sono assolutamente accoglibili, non ravvisandosi il presupposto su cui le stesse si fondano dal momento che da alcuno degli approfondimenti posti in essere sono emerse condotte della madre tali da arrecare un gravissimo pregiudizio alla figlia. Ed invero, le criticità rilevate nella madre sono sicuramente minori di quelle pagina 21 di 27 osservate nel padre, queste ultime foriere in passato di pregiudizio per la figlia nella misura in cui si sono anche tradotte in ostacoli alle necessità di cura della bambina. Del
resto, all'esito di tutti gli approfondimenti peritali e delle indagini dei Servizi incaricati,
è emersa chiara la necessità di tutelare la minore attraverso l'affido esclusivo cd.
“rafforzato” alla madre, che si è mostrata collaborativa ed ha comunque saputo garantire alla figlia cura ed accudimento adeguati, ponendosi come figura di riferimento stabile e rassicurante. L'opzione per tale forma di affido costituisce ulteriore riscontro dell'assenza da parte della madre di condotte di pregiudizio per la figlia.
L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni valutazione sulle altre questioni pure sollevate dalle parti.
Il giudice si è già pronunciato sulle istanze istruttorie con provvedimento del 14 giugno
2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, non essendo stati neanche evidenziati elementi nuovi che possano giustificare una valutazione diversa. In
particolare, va richiamato quanto già ritenuto sull'ascolto della minore, istanza rispetto alla quale peraltro il ricorrente era stato già recessivo (e la convenuta si era fermamente opposta). In ogni caso, non sono stati sottolineati dal ricorrente e nemmeno sono emersi dagli approfondimenti commissionati, elementi idonei a far ritenere che la minore, di soli 9 anni (essendo nata nel 2016) abbia una maturità tale da consentirne senza pregiudizio l'ascolto.
pagina 22 di 27 Non sono certamente ravvisabili neanche i presupposti per la condanna della convenuta alle spese ex art. 96 c.p.c., pure richiesta dal ricorrente, non essendo la stessa risultata soccombente e nemmeno essendo emerso che abbia agito in malafede.
Le spese del giudizio, in considerazione della soccombenza del ricorrente in relazione alle domande di affido, calendario di incontri padre/figlia, domande ex art. 473 bis.39
c.p.c. ed ex art. 96 c.p.c., vanno poste a carico del Si ritiene che, trattandosi di Pt_1
causa di valore indeterminato sicuramente non rilevante, gli importi vanno individuati ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento del 10.3.2014 come modificato dal D.L. 149
del 2022 (con riferimento all'epoca di ultimazione dell'attività processuale) di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, in misura non superiore ai valori medi tabellarmente previsti, ridotti alla metà per la sola fase istruttoria (in assenza di espletamento di prove orali); tale importo viene determinato come in dispositivo, sulla base di quanto sopra indicato.
Devono, invece, porsi a carico di Parte ricorrente le spese afferenti all'Ufficio del
Curatore per il principio di causalità; ed invero il ricorrente aveva chiesto persino la nomina di un curatore speciale sostanziale, istanza tuttavia respinta. Più in particolare deve dunque disporsi che sia condannato a rifondere le Parte_1
spese di lite sopportate dal Curatore del Minore nei seguenti valori (ex art 4 c. 4 bis DM
55/2014 e successivo D.L. 147/2022 giudizi ordinari contenziosi avanti al Tribunale
scaglione di valore indeterminabile tra € 26.000,01 e € 52.000,00 valori da dimidiarsi per la sola fase istruttoria in assenza di prove orali) con condanna al versamento a favore pagina 23 di 27 dello Stato ex art 133 TUSG e con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
Con separato contestuale provvedimento, si procederà – ai sensi dell'art. 83 comma 3
bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al avv. Curatrice speciale del minore (ammessa al patrocinio a spese Per_1
dello Stato).
Vanno poste in via definitiva in misura del 50% in capo a ciascuno nei rapporti interni tra i genitori (che ne hanno entrambi fatto richiesta), ferma la solidarietà dell'obbligo nei confronti della CTU, le spese che saranno liquidate al CTU con separato contestuale provvedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di VR, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., a parziale modifica del decreto n. 1269/2020 in data 8.04.2021 del Tribunale di
VR, così provvede:
- DISPONE l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato”, ai sensi del art. 337 quater c.c.,
della figlia alla madre disponendo che la stessa potrà prendere da sola Persona_2
tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse per la minore in ogni campo, in ambito scolastico, sanitario, di residenza, di rilascio documenti ecc..
- DISPONE la collocazione abituale e residenza della minore anche ai fini anagrafici presso la madre.
pagina 24 di 27 - DISPONE che gli incontri padre/figlia avvengano allo stato esclusivamente in ambiente neutro e alla presenza di personale educativo secondo le modalità e tempi individuati, tenuto conto delle esigenze e dell'interesse della minore, degli orari lavorativi del padre e delle esigenze organizzative dei Servizi, dai Servizi incaricati ai quali è anche demandato il prudente ampliamento del numero delle visite valutato l'andamento degli incontri, con possibilità, nel tempo, di progressiva ma monitorata liberalizzazione, in funzione dell'andamento degli incontri, del percorso genitoriale e del superiore interesse della minore.
- DISPONE che possa incontrare la nonna paterna e gli zii paterni secondo le Per_2
modalità e i tempi individuati, tenuto conto dell'interesse e dei desideri della minore,
dai Servizi incaricati, prevedendosi che detti incontri potranno essere liberalizzati solo se e quando manifesterà̀ un'autentica fiducia verso la nonna e gli zii paterni. Per_2
- CONFERMA la presa in carico della minore e del nucleo familiare da parte del
Servizio Sociale e del Servizio di NPI Psicologia territorialmente competenti per l'attivazione di tutti i supporti ritenuti utili a sostegno della minore e di entrambi i genitori.
- DEMANDA in particolare ai Servizi di Psicologia dell'Età̀ Evolutiva l'avvio a favore di entrambi i genitori di un percorso di supporto alla genitorialità, da svolgersi (secondo le indicazioni del perito d'Ufficio) separatamente ma ad opera dello stesso professionista.
pagina 25 di 27 - DISPONE la presa in carico della minore da parte del Servizio di Psicologia della Età̀
Evolutiva e da parte della Neuropsichiatria Infantile per l'attivazione di tutti i supporti necessari.
- CONFERMA il contributo al mantenimento a carico del padre già disposto con decreto del Tribunale di VR del 08.04.2021 nella misura di € 200,00 mensili, come oggi rivalutati e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dalla decorrenza originaria, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno con le modalità e nei termini individuati dal Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale.
Conferma nel resto l'indicato provvedimento.
- DISATTENDE tutte le domande avanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis 39
c.p.c..
- AN il ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite,
spese che si liquidano nel complessivo importo di € 6.713,00, oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
- RIGETTA la domanda avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
- AN il ricorrente a rifondere le spese sopportate dal Curatore del Minore
nella misura di € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie
IVA e CPA come per legge disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
pagina 26 di 27 - PONE definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50% le somme che saranno liquidate al CTU con contestuale separato provvedimento, ferma la solidarietà
dell'obbligo nei confronti del CTU.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in VR, in data 23 ottobre 2025
GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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