Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - X sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 17071/20 riservata in decisione all'udienza del 21.11.2024 vertente
TRA (P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rapp.to e Parte_1 P.IVA_1 difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Roberto Buonanno, presso il cui studio elett.te domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Celle, 2;
ATTORE
E
(P. IVA ); CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: pagamento.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO Con ricorso depositato in data 11.09.2020, conveniva in giudizio la , Parte_1 Controparte_2 esponendo:
1. Di essere autorizzata allo svolgimento di “prestazioni di assistenza specialistica” in regime ambulatoriale;
Cont
2. Di avere sottoscritto con la di anno in anno, a partire dal 2010 e fino al 2015, dei contratti per regolare i volumi e le tipologie delle predette prestazioni;
3. Di avere erogato le prestazioni in osservanza degli accordi intercorsi;
4. Che tali prestazioni sono state pagate in ritardo, facendo così maturare il diritto agli interessi di mora.
Su tali premesse, chiedeva la condanna della resistente al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs n. 231 del 2002, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento previsto contrattualmente, quantificati nella somma complessiva di € 46.601,55, oltre interessi successivi. L non si è costituita. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia della regolarmente citata e non costituita. Controparte_2
La domanda ha ad oggetto il pagamento di interessi di mora, in conseguenza del ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, pertanto, i suoi fatti costitutivi sono l'esistenza del debito e la mora del debitore, la sussistenza dei quali, a norma dell'art. 2697 c.c., deve essere provata dall'attore e verificata d'ufficio dal giudice a prescindere dalla mancanza di eccezioni del convenuto al riguardo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4476 del 20/05/1997).
In particolare, la ricorrente rivendica il pagamento delle fatture di seguito indicate:
ANNO 2010: fattura n. 17 del 04.03.2010; fattura n. 39 del 01.04.2010; fattura n. 68 del 03.05.2010; fattura n.128 del 01.06.2010; fattura n.169 del 01.07.2010; fattura n.217 del 02.08.2010; fattura n.
291 del 01.09.2010; fattura n. 342 del 01.10.2010;
ANNO 2011: fattura n. 88 del 02.02.2011; fattura n. 172 del 03.03.2011; fattura n. 323 del
01.04.2011; fattura n. 508 del 05.05.2011; fattura n. 641 del 04.06.2011; fattura n. 800 del
0.10.2011; fattura n. 1337 del 02.11.2011; fattura n. 1479 del 01.12.2011; ANNO 2012: fattura n. 293 del 06.02. 2012; fattura n. 468 del 02.03. 2012; fattura n. 738 del 03.04.
2012; fattura n. 961 del 04.05. 2012; fattura n. 1276 del 05.06. 2012; fattura n. 1523 del 03.07. 2012; fattura n. 1774 del 02.08. 2012; fattura n. 1896 del 03.09. 2012; fattura n. 2183 del 02.10.2012; fattura n. 2529 del 06.11.2012;
ANNO 2013: fattura n. 255 del 01.02.2013; fattura n. 506 del 04.03.2013; fattura n. 790 del 02.04.2013; fattura n. 1068 del 06.05.2013; fattura n. 1329 del 04.06.2013; fattura n. 1619 del
02.07.2013; fattura n. 1889 del 02.08.2013; fattura n. 2073 del 03.09.2013; fattura n. 2374 del
01.10.2013; fattura n. 2885 del 02.11.2013;
ANNO 2014: fattura n. 391 del 03.02.2014; fattura n. 751 del 03.03.2014; fattura n. 1105 del
01.04.2014; fattura n. 1434 del 02.05.2014; fattura n. 1857 del 04.06.2014; fattura n. 2220 del 01.07.2014; fattura n. 2580 del 01.08.2014; fattura n. 2687 del 01.09.2014; fattura n. 3184 del
06.10.2014;
ANNO 2015: fattura n. 378 del 03.02.2015; fattura n. 741del 02.03.2015; fattura n. 1192 del
01.04.2015; fattura n. 2 del 07.05.2015; fattura n. 3 del 08.06.2015; fattura n. 4 del 07.07.2015; fattura n. 5 del 05.08.2015.
Tanto premesso, va evidenziato che alla ricorrente nulla spetta in relazione ai pagamenti asseritamente tardivi degli importi oggetto delle fatture che non ha provato di avere Parte_1 Cont Cont trasmesso alla resistente, perché i contratti per gli anni 2010/2015 prevedono che l' avrebbe dovuto pagare l'acconto del corrispettivo in misura percentuale del fatturato mensile. Pertanto, in Cont assenza di invio delle fatture, l' è stata nella impossibilità di quantificare il proprio debito, con la conseguente inesigibilità del pagamento. Analogamente, deve dirsi per i pagamenti a saldo. Si tratta:
1) di tutte le fatture dell'anno 2010, tranne che la n. 291/2010;
2) di tutte le fatture dell'anno 2011;
3) delle fatture dei mesi da gennaio a maggio 2012;
4) della fattura 3139/13 (che non si rinviane in atti);
5) delle fatture dei mesi da aprile a luglio 2015.
Cont Infatti, su tali documenti non c'è l'attestazione di ricezione della Né la parte ricorrente ha provato diversamente la data di trasmissione delle fatture.
Cont Per ciò che riguarda le altre fatture che, invece, risultano trasmesse alla alle date riportate in Cont calce alle stesse, ove è apposto il timbro di ricezione della c'è la prova dei ritardati pagamenti desunta dai bonifici versati in atti.
Pertanto, alla ricorrente spettano le somme richieste a titolo di interessi moratori che sono dovuti a decorrere dalle scadenze di pagamento fissate dai contratti per gli anni 2010/2015, depositati in atti, nella misura fissata dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, trattandosi di transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 2 del citato d.lgs. n. 231/02 (Sez. U - , Sentenza n. 35092 del 14/12/2023 ).
I relativi importi sono quelli quantificati nella relazione depositata telematicamente in data 22.1.2024 dal CTU dott. , alla quale integralmente si rimanda, condividendone il contenuto. Persona_1 Cont Pertanto, la somma dovuta complessivamente dalla è pari ad € 14.177,83 (€ 790,27 anno 2010 + € 1.075,04 anno 2012 + € 7.812,65 anno 2013 + € 1.741,92 anno 2014 + € 2.757,95 anno 2015), al netto dei corrispettivi (non dovuti) portati nelle fatture indicate sub 1-5).
In contrario, non sono condivisibili i rilievi mossi dalla difesa della ricorrente, nella memoria depositata il 25.1.2024 e ribaditi in comparsa conclusionale, secondo cui l'ausiliare:
1) non avrebbe rispettato i criteri di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1194 c.c.;
2) avrebbe calcolato gli interessi al tasso legale, anziché ai sensi degli artt. 4 e ss. d. lgs.
231/2002.
Il rilievo sub 1) è generico, perché non spiega perché e per quali poste non sarebbero stati rispettati i criteri di imputazione ex art. 1194 c.c. Anche il rilievo sub 2) è generico, perché non censura specificamente i singoli importi calcolati dal CTU in relazione alle varie fatture, dimostrando la dedotta erroneità dei calcoli fatti dall'ausiliare. Anzi, i prospetti contenenti i diversi conteggi fatti dalla difesa del ricorrente (depositati il 25.1.2024), che quantificano in € 81.676,55 gli interessi moratori rivendicati, evidenziano un chiaro errore. Tale errore è consistito nel calcolare gli interessi moratori per migliaia di giorni intercorsi, ininterrottamente, dalla data di scadenza contrattuale di pagamento del rateo della singola fattura fino al 4.12.2023 (data di elaborazione dei conteggi). Ad es., ma l'errore è ripetuto per ogni posta creditoria, per la fattura n. 291/10, avente data contrattuale Cont di pagamento del 29.9.2010, gli interessi sono stati calcolati per 4581 gg. di ritardo, benchè l' abbia pagato con bonifico del 20.5.2011 (cioè con circa 8 mesi di ritardo). Viceversa, alla società ricorrente spettano gli interessi moratori, ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, per il periodo che va dalla scadenza del termine di pagamento alla data del pagamento stesso. Per il periodo successivo, gli interessi sono dovuti sulla somma innanzi determinata in € 14.177,83, dalla domanda, cioè dal 25.3.2021 (data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio), al saldo, nella stessa misura di cui al citato art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.
*****
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda proposta da e condanna la al pagamento in Parte_1 CP_1 suo favore della somma di € 14.177,83 oltre interessi come in motivazione;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di liquidate CP_1 Parte_1 in € 286,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, con attribuzione all'Avv. Roberto Buonanno dichiaratosi anticipatario;
Cont
-pone le spese di CTU definitivamente a carico della . CP_1
Così deciso in Napoli il 25.2.2025. Il Giudice
Francesco Pastore