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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 06.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, CP_ lette le note depositate dalla parte ricorrente e dall' all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2962/2024 R.G. Previdenza
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Maddalena Salvatore ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/04/2024, la società ricorrente ha esposto che con nota di rettifica del 25.06.2023 l' richiamando la denuncia mensile DM – 2013 di competenza 12/2022, con saldo CP_1 di € 152.903,00, accertava, sulla base dei dati forniti dal flusso un credito a proprio favore di CP_2
€ 4.173,68 e che, tuttavia, in data 03.04.2024 trasmetteva un invito a regolarizzare nel quale poneva a debito della società l'importo di cui sopra, maggiorato di sanzioni, annotando a margine “compensazione indebita da nota di rettifica non definita”.
Dedotta l'illegittimità dell'invito a regolarizzare, ha chiesto di dichiarare non dovuto l'importo richiesto di € 4.173,68, con vittoria di spese. CP_ Regolare la notifica, l' si è costituito deducendo che al momento della compensazione, avvenuta in data 14/06/2023, la nota di rettifica non era stata ancora definita e che a seguito della sua definizione Pag. 1 di 4 l'inadempienza richiesta con invito a regolarizzare del 03/04/2024 è stata chiusa e il RC istruito con esito regolare. Ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va evidenziato che il procuratore della parte ricorrente, in sede di note di trattazione scritta per l'odierna udienza, si è associato alla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo però sulla condanna dell'istituto al pagamento delle spese del giudizio e distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime,
Pag. 2 di 4 Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Ciò posto, può dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che l'accertamento dell'inadempienza della società ricorrente, a seguito della definizione della nota di rettifica, è situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti con la conseguenza che è cessata ogni posizione di contrasto e può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
La questione delle spese va regolata, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui, il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
L'accertamento dell'inadempienza in sede amministrativa fa concludere per l'accoglimento della domanda giudiziale laddove non fosse stata accertata la cessazione della materia del contendere. CP_ Ciò posto, va considerato che l' ha provveduto dopo il deposito del ricorso;
dunque, se da un lato deve ritenersi che parte ricorrente è stata “costretta” a proporre la domanda giudiziale, dall'altro lato, va comunque valorizzato il comportamento processuale dell'istituto che si è attivato e ha provveduto ad accertare l'inadempienza della società senza attendere l'esito del giudizio, il che comprova l'effettiva volontà di evitare ulteriori lungaggini processuali, potendosi definire la controversia con una cessata materia del contendere. Tanto appare sufficiente per compensare della metà le spese del giudizio. La restante parte segue la regola della soccombenza e va posta a carico della parte resistente. E' determinata in applicazione del DM 55/2014, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa della metà le spese del giudizio e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del residuo che liquida in complessivi € 850,00 oltre iva e cpa se dovuti, nonché rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi
Pag. 3 di 4 antistatario.
SI COMUNICHI.
Nola, 06/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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