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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/6223
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 6223/2023 promossa da: ata il 24/05/1921 a MO, (Uruguay); Parte_1 Controparte_1
nato a [...], il [...]; nata a [...]
[...] Persona_1
(Uruguay), il 15/08/1970; nato a [...], l'[...]; Controparte_2
nata a [...], il [...]; nato a Controparte_3 Parte_2
MO (Uruguay), il 28/05/1996; nata a [...], Parte_3
l'08/05/1998 e nata a [...], il [...] tutti Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Fiorentino (C.F. ) e dall'Avv. C.F._1
Barbara Vivanti (C.F. ), entrambi del Foro di Roma, posta certificata C.F._2
e come da procura in atti Email_1 Email_2
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare che i Signori Parte_1
, nata il [...] a [...], (Uruguay), nato a [...]
[...] Controparte_1
(Uruguay), il 22/04/1947, nata a [...], il [...], Persona_1
nato a [...], l'[...], , nata a [...]_1 Controparte_3
MO (Uruguay), il 04/08/1994, nato a [...], il Parte_2
28/05/1996, nata a [...], l'[...] e Parte_3 Parte_4
nata a [...], il [...] sono cittadini italiani e, per l'effetto ordinare al
[...] e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_4
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di onorari, competenze e spese da distrarsi in favore delle procuratrici che si dichiarano antistatarie.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , Persona_2
nato il [...] a [...], figlio di e (cfr. Persona_3 Persona_4
doc. in atti n. 1), emigrato in Uruguay, dove contraeva matrimonio con il Persona_5
05/08/1911 (cfr. doc. in atti n. 2) per poi morire in Uruguay il 16/03/1993 (cfr. doc. in atti n. 4) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino uruguaiano come dimostrato dal certificato rilasciato agli eredi dalla Commissione Elettorale della Repubblica dell'Uruguay prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Attesta, che richiesto il certificato della cittadinanza uruguaiana per naturalizzazione di o o Persona_2 Persona_2 [...]
o nato in [...]_5 Controparte_5
Uzzone, Cunio, Italia, il giorno 10 giugno 1877, figlio di o Persona_6 [...]
e figlio di o infatti l'ufficio di cittadinanza Per_3 Persona_4 Persona_7
uruguaiana per naturalizzazione, rende noto che dagli archivi custoditi da questa Commissione non risulta che lo stesso abbia ottenuto la cittadinanza per naturalizzazione, né esiste il registro di avere inoltrato i procedimenti al fine di potere ottenerla” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 7.3.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'avo e nasceva la Persona_2 Persona_5
ricorrente data 24/05/1921 a MO – Uruguay (cfr. doc. in atti Parte_1
n. 5), la quale si sposava in Uruguay con in data 23/09/1939 (cfr. doc. in atti Persona_8
n. 6);
- dalla loro unione nasceva il ricorrente il 22/04/1947 a MO – Uruguay Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 7), il quale si sposava in Uruguay con il 15/10/1969 (cfr. Persona_9
doc. in atti n. 8), dalla cui unione nascevano i ricorrenti:
1. , a MO il 15/08/1970 (cfr. doc. in atti n. 9), coniugata in prime nozze con Per_1 [...]
n data 27/09/1991 (cfr. doc. in atti n. 10) ed in seconde nozze con CP_6 Controparte_7
in data 18/11/2015 (cfr. doc. in atti n. 11). In particolare, dal primo matrimonio di
[...] Per_1
con ascevano a MO (Uruguay) tre figli, odierni ricorrenti: CP_6 Parte_2 il 28/05/1996 (cfr. doc. in atti n. 12); l'08/05/1998 (cfr. doc. in
[...] Parte_3
atti n. 13); il 21/05/2000 (cfr. doc. in atti n. 14); Parte_4
2. a MO (Uruguay), l'11/03/1972 (cfr. doc. in atti n. 15), che si sposava con CP_2
il 22/03/1994 in Uruguay (cfr. doc. in atti n. 16) e dalla loro unione nasceva Persona_10
la ricorrente nata a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n.17). Controparte_3
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di morte nel Persona_2 quale si legge che fosse“di sesso maschile, italiano, nato a [...], Italia, di anni 61” (cfr. doc. in atti n. 4). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la Persona_2
cittadinanza alla figlia nata in [...] - Uruguay in data 24/05/1921 Persona_11
(cfr. doc. in atti n. 5), la quale si univa in matrimonio in Uruguay con in data CP_3 Persona_8
23/09/1939 (cfr. doc. in atti n. 6).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_2 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure Persona_11
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del Persona_11
cittadino italiano trasmetteva a sua volta alla propria figlia e anche Persona_2
ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1
,
[...] Controparte_1 Persona_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_3
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza
[...] Parte_4
interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata il [...] a [...], (Uruguay); ato a MO Controparte_1
(Uruguay), il 22/04/1947; nata a [...], il [...]; Persona_1 nato a [...], l'[...]; nata Controparte_2 Controparte_3
a MO (Uruguay), il 04/08/1994; nato a [...], il Parte_2
28/05/1996; nata a [...], l'[...] e Parte_3 Parte_4
nata a [...], il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...]
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_8
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 12.3.2025
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 6223/2023 promossa da: ata il 24/05/1921 a MO, (Uruguay); Parte_1 Controparte_1
nato a [...], il [...]; nata a [...]
[...] Persona_1
(Uruguay), il 15/08/1970; nato a [...], l'[...]; Controparte_2
nata a [...], il [...]; nato a Controparte_3 Parte_2
MO (Uruguay), il 28/05/1996; nata a [...], Parte_3
l'08/05/1998 e nata a [...], il [...] tutti Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Fiorentino (C.F. ) e dall'Avv. C.F._1
Barbara Vivanti (C.F. ), entrambi del Foro di Roma, posta certificata C.F._2
e come da procura in atti Email_1 Email_2
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare che i Signori Parte_1
, nata il [...] a [...], (Uruguay), nato a [...]
[...] Controparte_1
(Uruguay), il 22/04/1947, nata a [...], il [...], Persona_1
nato a [...], l'[...], , nata a [...]_1 Controparte_3
MO (Uruguay), il 04/08/1994, nato a [...], il Parte_2
28/05/1996, nata a [...], l'[...] e Parte_3 Parte_4
nata a [...], il [...] sono cittadini italiani e, per l'effetto ordinare al
[...] e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_4
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di onorari, competenze e spese da distrarsi in favore delle procuratrici che si dichiarano antistatarie.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , Persona_2
nato il [...] a [...], figlio di e (cfr. Persona_3 Persona_4
doc. in atti n. 1), emigrato in Uruguay, dove contraeva matrimonio con il Persona_5
05/08/1911 (cfr. doc. in atti n. 2) per poi morire in Uruguay il 16/03/1993 (cfr. doc. in atti n. 4) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino uruguaiano come dimostrato dal certificato rilasciato agli eredi dalla Commissione Elettorale della Repubblica dell'Uruguay prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Attesta, che richiesto il certificato della cittadinanza uruguaiana per naturalizzazione di o o Persona_2 Persona_2 [...]
o nato in [...]_5 Controparte_5
Uzzone, Cunio, Italia, il giorno 10 giugno 1877, figlio di o Persona_6 [...]
e figlio di o infatti l'ufficio di cittadinanza Per_3 Persona_4 Persona_7
uruguaiana per naturalizzazione, rende noto che dagli archivi custoditi da questa Commissione non risulta che lo stesso abbia ottenuto la cittadinanza per naturalizzazione, né esiste il registro di avere inoltrato i procedimenti al fine di potere ottenerla” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 7.3.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'avo e nasceva la Persona_2 Persona_5
ricorrente data 24/05/1921 a MO – Uruguay (cfr. doc. in atti Parte_1
n. 5), la quale si sposava in Uruguay con in data 23/09/1939 (cfr. doc. in atti Persona_8
n. 6);
- dalla loro unione nasceva il ricorrente il 22/04/1947 a MO – Uruguay Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 7), il quale si sposava in Uruguay con il 15/10/1969 (cfr. Persona_9
doc. in atti n. 8), dalla cui unione nascevano i ricorrenti:
1. , a MO il 15/08/1970 (cfr. doc. in atti n. 9), coniugata in prime nozze con Per_1 [...]
n data 27/09/1991 (cfr. doc. in atti n. 10) ed in seconde nozze con CP_6 Controparte_7
in data 18/11/2015 (cfr. doc. in atti n. 11). In particolare, dal primo matrimonio di
[...] Per_1
con ascevano a MO (Uruguay) tre figli, odierni ricorrenti: CP_6 Parte_2 il 28/05/1996 (cfr. doc. in atti n. 12); l'08/05/1998 (cfr. doc. in
[...] Parte_3
atti n. 13); il 21/05/2000 (cfr. doc. in atti n. 14); Parte_4
2. a MO (Uruguay), l'11/03/1972 (cfr. doc. in atti n. 15), che si sposava con CP_2
il 22/03/1994 in Uruguay (cfr. doc. in atti n. 16) e dalla loro unione nasceva Persona_10
la ricorrente nata a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n.17). Controparte_3
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di morte nel Persona_2 quale si legge che fosse“di sesso maschile, italiano, nato a [...], Italia, di anni 61” (cfr. doc. in atti n. 4). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la Persona_2
cittadinanza alla figlia nata in [...] - Uruguay in data 24/05/1921 Persona_11
(cfr. doc. in atti n. 5), la quale si univa in matrimonio in Uruguay con in data CP_3 Persona_8
23/09/1939 (cfr. doc. in atti n. 6).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_2 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure Persona_11
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del Persona_11
cittadino italiano trasmetteva a sua volta alla propria figlia e anche Persona_2
ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1
,
[...] Controparte_1 Persona_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_3
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza
[...] Parte_4
interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata il [...] a [...], (Uruguay); ato a MO Controparte_1
(Uruguay), il 22/04/1947; nata a [...], il [...]; Persona_1 nato a [...], l'[...]; nata Controparte_2 Controparte_3
a MO (Uruguay), il 04/08/1994; nato a [...], il Parte_2
28/05/1996; nata a [...], l'[...] e Parte_3 Parte_4
nata a [...], il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...]
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_8
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 12.3.2025
Il giudice unico
Tiziana De Fazio