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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa AU ME
in esito all'udienza dell'11 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 410/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
AS (CT) via Spiaggia n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Gisella Incognito giusta procura allegata in atti. RICORRENTE
CONTRO
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro temporecon sede in Pavia via Roma n. 6, rappresentata e difesa dall'avv.
Paolo Alessandro Magnani, giusta procura allegata in atti. RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori e crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.1.2025 esponeva: Parte_1
- di essere stata assunta da parte convenuta il 2.5.2024 presso l'unità operativa di Giardini
Naxos (ME), via Vulcano n. 9, con contratto full-time (40 ore settimanali), a tempo determinato, con scadenza al 30.9.2024 e qualifica di impiegata “Receptionist Charter Yacht con compito di
Quality Assurance e Ispezione”, inquadrata al livello 4° del CCNL di categoria;
1 - che il contratto prevedeva l'inquadramento ad una qualifica che comprendeva anche “la mansione di coordinamento di tutte le attività necessarie per la sostenibilità dell'azienda, dal presidio degli aspetti di sviluppo commerciale a quelle normative, rispetto della compliance, a quelle operative di erogazione dei servizi e gestione dell'amministrazione”, con previsione di assistenza turistica ai clienti a terra e a bordo delle imbarcazioni ove necessario, di gestione delle manutenzioni, di gestione della conduzione delle unità controlli di qualità”;
- che, ancora, nel contratto era prevista la Clausola Quality Assurance e Ispezione che le aveva conferito un compito di responsabilità nel “garantire la corretta erogazione del servizio di yacht charted attraverso l'implementazione di procedure di controllo qualità e ispezione delle imbarcazioni e dei servizi offerti;
la verifica di conformità agli standard di sicurezza igiene manutenzione e qualità stabiliti dalla società sarà responsabile;
il monitoraggio continuo del servizio offerto durante il periodo di noleggio attraverso la comunicazione con i clienti l'analisi del feedback e l'identificazione di eventuali aree di miglioramento, l'obbligo di partecipare a sessioni di formazione continua per aggiornare le proprie competenze e conoscenze relative alla normative di settore le migliori pratiche di sicurezza e qualità nonché le specifiche tecniche delle imbarcazioni”;
- che il contratto prevedeva una retribuzione lorda, comprensiva di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per patto di non concorrenza ed incentivi, comunque non inferiore ad € 1.300,00 netti mensili per quattordicesima mensilità;
- di aver svolto la propria attività per gli orari contrattualmente previsti dal 2.5.2024 al
30.9.2024, specificando che dal 10 al 15 luglio aveva disimpegnato la propria mansione in trasferta a bordo del catamarano Bali 4,1 Alkimia, senza soluzione di continuità (data la reperibilità h. 24 quale servizio offerto ai clienti a bordo);
- di aver fruito di un periodo di malattia dal 10 al 19 settembre.
Ciò posto, lamentava di non aver ricevuto la retribuzione di settembre 2024 ed il T.F.R.
Ancora, denunziava di aver verificato, in esito alla consegna delle buste paga, la presenza di irregolarità e, segnatamente che: le era stato riconosciuto il livello 4° in luogo del 3°, spettante dato il ruolo di responsabilità affidatole in uno alla qualifica di Qualità Assurance e Ispezione;
erano state conteggiate un numero di ore inferiori a quelle risultanti dal registro turni (di cui produceva il relativo file excel), ovvero 60/70 ore mensili in luogo delle 40 settimanali;
nel mese di settembre erano state conteggiate solo 15 ore;
nel netto della busta paga la tredicesima
2 e la quattordicesima, l'indennità per il patto di non concorrenza (€ 200,00 mensili) ed il trattamento integrativo e dell'esonero retributivo, le indennità e le maggiorazioni per il lavoro domenicale nonché i turni festivi effettivamente inseriti e riconosciuti in busta erano stati computati come parte integrante il compenso di base e non come elementi integrativi, derogando in pejus al CCNL;
non erano stati conteggiati i trattamenti per le ex festività; nel cedolino di luglio non era stata computata la maggiorazione per la trasferta svolta dal 10 al 15 del mese presso il catamarano bali 4,1 nel settembre 2024 erano stati inseriti due giorni Pt_2 di riposo durante il periodo di malattia.
Richiamava la normativa di cui all'art. 36 della Costituzione ed all'art. 2099 del c.c., rilevando il proprio diritto all'applicabilità del CCNL Commercio e, nello specifico, dell'accordo integrativo del 28.3.2024, operativo dall'1.4.2024.
Quanto alla riconducibilità delle mansioni disimpegnate al superiore livello 3°, richiamava di essere stata tenuta, giusto obbligo contrattuale, ad effettuare delle sessioni di formazione continua per aggiornare le proprie competenze, avendo frequentato il corso di formazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in data 12.5.2024.
Eccepiva la nullità, o comunque l'inefficacia, di ogni clausola derogatoria di cui al contratto inter partes, in quanto dalle stesse era scaturito un trattamento peggiorativo di quello di cui al
CCNL.
Tanto premesso, chiedeva l'avversa condanna al pagamento, in proprio favore, del complessivo importo di € 9.342,14, o della diversa somma risultante dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
2. La si costituiva in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
21.3.2025, premettendo come controparte avesse attivato il presente giudizio nonostante al momento del deposito del ricorso fosse in essere un procedimento di negoziazione assistita.
Lamentava il difetto assoluto di prova delle avverse domande in quanto non era stato ex adverso prodotto il corretto CCNL, ovvero quello “Terziario Distribuzione e Servizi” del 22.3.2024, ma il diverso CCNL “Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi”.
Evidenziava che la ricorrente non aveva descritto le mansioni concretamente disimpegnate, sulla scorta delle quali avrebbe rivendicato l'inquadramento al superiore livello.
3 Disaminava dettagliatamente i compiti assegnati alla per dedurne come le mansioni Pt_1 fossero quelle tipiche di una hostess nel contesto navale, rientranti nella declaratoria del 4° livello del CCNL Commercio Terziario, essendo caratterizzate da una componente meramente operativa e non certo concettuale, in quanto priva di autonomia decisionale.
Chiariva che, invero, il corso indicato dalla ricorrente era quello obbligatorio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Precisava, quanto all'orario di lavoro, che lo stesso era stato variabile, fermo il limite massimo delle 40 ore settimanali, venendo organizzato in turni dai superiori della ovvero Pt_1
(responsabile sino al luglio) e (da agosto), sulla Persona_1 Testimone_1 base delle prenotazioni ricevute per il servizio di charter nautico;
rimarcava come il tutto fosse effettuato con congruo anticipo tramite predisposizione dei turni sul file excel depositato da controparte, precisando però che tale file non riportava le modifiche scaturenti da eventi sopraggiunti, come comprovato dal fatto che non era tracciata l'assenza per malattia della dal 10 al 19 settembre. Pt_1
Spiegava altresì come il compenso orario lordo pattuito era di € 10,32590, superiore al minimo retributivo di € 10,23 orari di cui al CCNL, con ulteriore garanzia, in favore di controparte, di un compenso netto mensile non inferiore ad € 1.300,00.
Quanto alle differenze retributive invocate dalla ricorrente, significava come alcune delle stesse fossero determinate da una gestione “migliorabile” delle buste paga da parte della Società ed a possibili errori privi di intenzionalità. Chiariva, tuttavia, come tali errori materiali fossero correlati al mancato pagamento del T.F.R. e della mensilità di settembre, dovuti per € 1.616,45 lordi, precisando di non essere mai venuta meno agli impegni contrattuali assunti verso la ricorrente.
Contestava il registro turni prodotto dalla in quanto non erano chiarite le identità delle Pt_1 persone ivi inserite, non potevano evincersi né l'anno di riferimento né le date delle prime due pagine, erano assenti le registrazioni del maggio 2024 nonché del periodo dall'1 al 6 giugno ed il documento era modificabile ed editabile dalla parte che lo aveva prodotto.
Deduceva la non dovutezza delle ulteriori voci retributive richieste, chiarendo, quanto agli importi dovuti come patto di non concorrenza, che gli stessi erano stati corrisposti nel corso del rapporto contrattuale, quantomeno sino all'agosto 2024, come da cedolini paga;
relativamente al rimborso dell'indennità di trasferta, deduceva che il CCNL prevedeva all'art. 179 la
4 possibilità -alternativa per il datore- di rimborsare a piè di lista le spese di vitto ed alloggio, per cui aveva corrisposto alla ricorrente € 250,00 per il periodo di trasferta dal 10 al 15 luglio.
Tanto premesso, offriva banco iudicis l'importo lordo di € 1.616,45 per le mensilità di settembre 2024 e per il T.F.R. e chiedeva per il resto per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. All'udienza dell'1.4.2025, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, veniva ordinato alla di corrispondere a la somma non Controparte_1 Parte_1 contestata di € 1.616,45.
La causa veniva istruita tramite prova per testi e all'udienza dell'11.11.2025, in esito al deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., la causa veniva decisa.
5. Preliminarmente, deve darsi atto della cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda attorea diretta al conseguimento della mensilità di settembre 2024 e del T.F.R..
Parte resistente, difatti, in uno alla propria memoria costitutiva, si è dichiarata debitrice dell'importo lordo di € 1.616,45 per tali titoli -offerto banco iudicis- e, in seguito all'ordinanza anticipatoria emessa ai sensi dell'art. 423 c.p.c. da questo Tribunale l'1.4.2025, ha provveduto al pagamento della somma, come da bonifico in atti. Parte ricorrente ha accettato l'importo senza contestazioni sull'ammontare.
6. Ancora in via preliminare, appare rilevante determinare il CCNL applicabile alla fattispecie, controvertendo le parti sull'applicabilità del CCNL “Terziario del Parte_3
22.3.2024 (invocato dalla ricorrente – Codice CNEL H02H) o di quello “Commercio, Terziario,
Distribuzione e Servizi” (richiamato dalla Società – Codice CNEL H011).
Nel silenzio del contratto d'assunzione individuale (documento che opera vago e generico riferimento al “vigente contratto collettivo nazionale Commercio attualmente applicato”), deve propendersi per la prospettazione di parte resistente, che ha diligentemente prodotto l' “Archivio del contratti collettivi nazionali di lavoro”, gestito dal CNEL giusto l'art. 17 della L. n.
936/1986, dal quale può verificarsi la corrispondenza fra il codice ATECO di parte resistente
(77.21.02) ed il codice del CCNL (Codice CNEL H011).
Le pretese della dunque, devono essere vagliate tenendo conto di tale ultimo Pt_1 contratto collettivo.
5 7. La ricorrente lamenta, in primo luogo, come le mansioni da ella disimpegnate siano ascrivibili al livello 3° in luogo del 4° di formale inquadramento.
Con riferimento all'onere della prova, giova premettere sul piano generale che costituisce ius receptum in giurisprudenza che: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti
a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (v., ex multis, già Cass. sentenza n. 8025/2003).
In ordine all'accertamento del superiore inquadramento, la Suprema Corte ha altresì chiarito che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass.
n.28284/2009).
Avuto riguardo al caso di specie, al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, giova rammentare come il CCNL applicabile ascriva al livello 3° invocato dalla i Pt_1
“…lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita…”, mentre ricomprenda all'inferiore livello 4° i “…i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
Risulta -quale tratto discretivo fra le due declaratorie- che il terzo livello vada riconosciuto a dipendenti espletanti compiti caratterizzati da autonomia operativa e per i quali è abbisognevole una approfondita preparazione teorica.
6 Ciò premesso, il contratto di assunzione descrive dettagliatamente le mansioni affidate alla stabilendo che “le sue mansioni saranno di Receptionist charter yacht e pertanto di Pt_1 coordinamento di tutte le attività necessarie per la sostenibilità dell'azienda, dal presidio degli aspetti di sviluppo commerciale e rispetto della compliance, a quelli operativi di erogazione dei servizi e gestione dell'amministrazione. In particolare potrà essere necessario erogare assistenza turistica ai clienti a terra e a bordo delle imbarcazioni ove necessario, gestione delle manutenzioni, gestione della conduzione delle unità, controlli di qualità”.
Al contratto è anche apposta la “Clausola di Quality Assurance e Ispezione” che affida alla la responsabilità “di garantire la corretta erogazione del servizio di yacht charter Pt_1 attraverso l'implementazione di procedure di controllo qualità e ispezione delle imbarcazioni
e dei servizi offerti. Sarà tenuto a condurre ispezioni regolari sulle imbarcazioni prima, durante
e dopo ogni noleggio al fine di verificare la conformità agli standard di sicurezza, igiene, manutenzione e qualità stabiliti dalla società. Sarà responsabile del monitoraggio continuo del servizio offerto durante il periodo di noleggio, attraverso la comunicazione con i clienti,
l'analisi dei feedback e l'identificazione di eventuali aree di miglioramento. In caso di identificazione di non conformità o problematiche durante le ispezioni o il monitoraggio del servizio, il dipendente è tenuto a segnalarle tempestivamente al responsabile designato/amministratore per l'adozione delle misure correttive necessarie. Il dipendente dovrà compilare rapporti dettagliati sulle ispezioni effettuate, sui risultati ottenuti e sulle azioni intraprese, garantendo una documentazione accurata e tempestiva delle attività svolte. Il dipendente si impegna a partecipare a sessioni di formazione continua per aggiornare le proprie competenze e conoscenze relative alle normative di settore, alle migliori pratiche di sicurezza e qualità, nonché alle specifiche tecniche delle imbarcazioni”.
Vagliando gli esiti dell'istruttoria alla luce delle coordinate appena disaminate, è emersa la rispondenza delle mansioni svolte a quelle contrattualmente assegnate nonché, contestualmente, la carenza di una vera e propria autonomia operativa in capo alla Pt_1
In tal senso, il teste (dipendente della Società) ha chiarito che dei Persona_1 controlli circa la sicurezza se ne occupava, invero, il comandante.
Ancora, i testi escussi (segnatamente, il già citato teste ed i testi e Per_1 Testimone_1
, anch'essi dipendenti dell' hanno recisamente escluso che la ricorrente Testimone_2 Pt_4 provvedesse ad acquistare i prodotti necessari a mantenere sempre fornita la cambusa;
soltanto
7 il teste (già dipendente della Società) si è espresso in termini differenti, Testimone_3 seppur marcatamente dubitativi e indubbiamente generici, avendo egli affermato che “…può essere accaduto in alcuni casi che abbia effettuato acquisti per i materiali mancanti”.
I testimoni hanno anche circoscritto l'attività ispettiva svolta dalla ricorrente, chiarendo come la stessa terminasse con una segnalazione ai superiori ed Persona_1 Tes_1
[...]
Anche il contenuto delle ulteriori mansioni risulta avere un tratto ben più operativo che concettuale: il teste ha precisato che ella “partecipava alle manovre di ormeggio e Tes_1 disormeggio;
prendere la boa, era stata istruita per effettuare tali pratiche marinaresche”, enfatizzando come ella facesse soltanto “da assistenza al comandante per tali pratiche”.
Analogamente, il menzionato testimone ha sì precisato che la ricorrente Testimone_3 garantiva “…la conformità di tutte le procedure di registrazione dei clienti, tramite verifica dell'identità degli ospiti e contestuale sottoscrizione del contratto relativo ai servizi offerti Cont dalla da parte del referente del gruppo…”, ma ha contestualmente rilevato come “la responsabilità ultima era sempre la mia;
venivo coadiuvato dalla ricorrente”.
Le ulteriori mansioni risultano essere d'ordine.
Risulta, dunque, l'indubitabile ascrivibilità delle mansioni disimpegnate dalla ricorrente al quarto livello, ossia al livello di formale inquadramento.
Corrobora la superiore conclusione anche la circostanza che alla non sia stata Pt_1 somministrata alcuna formazione, non potendosi ritenere tale il corso sulla sicurezza sul lavoro da ella frequentato.
La domanda rivolta all'accertamento di mansioni superiori deve, pertanto, essere rigettata.
8. Parte ricorrente lamenta, ancora, l'inesattezza della retribuzione, dolendosi in primo luogo dell'erroneità delle ore riportate nelle buste come lavorate. Produce, a sostegno dell'assunto, un file excel dal quale si desumerebbero gli orari da ella svolti.
Al fine di risolvere la questione controversa, occorre primariamente richiamarsi al contratto stipulato inter partes, ove alla sezione “Orario normale di lavoro” viene comunicato che “lo svolgimento del Suo orario normale di lavoro, fermo restando il limite settimanale di ore 40, avrà la seguente programmazione: … Fermo restando l'indicato limite settimanale, al
8 ricorrere di mutate esigenze aziendali, tale programmazione potrà essere riconsiderata”.
Ancora, rileva la successiva pattuizione “Importo iniziale della retribuzione”, dove si legge che
“La Sua retribuzione lorda sarà pari a €10,32590 oraria lorda complessiva per 14 mensilità e non potrà essere inferiore a € 1300,00 mensili netti comprensiva di rateo 13° e 14° mensilità, patto di non concorrenza, nonché di possibili incentivi e/o premio di produzione”.
Dall'interpretazione del contratto non può affatto desumersi un diritto allo svolgimento di 40 ore settimanali, essendo esplicitamente prevista una variabilità nell'orario di lavoro della dipendente al mutare delle esigenze aziendali. V'è conferma di quanto anzidetto sulla base dalla clausola sulla retribuzione minima garantita, la quale sarebbe assolutamente ineffettiva nel caso di garantito svolgimento di attività lavorativa per 40 ore settimanali.
Appare anche privo di rilievo dirimente, in senso contrario, il registro turni in atti perché non prova dettagliatamente lo svolgimento di attività lavorativa per 40 ore settimanali (ma, anzi, dimostra che gli orari erano stabiliti sulla base delle concrete prenotazioni del servizio charter).
I testi, comunque, hanno chiarito che lo stesso era “in continuo aggiornamento in base agli episodi” (teste ma anche che “poteva capitare in caso di modifiche all'ultimo minuto Tes_1 che venissero comunicate le modifiche di programmazione dei turni a voce, direttamente” (teste
. Tes_2
A confutazione di tali risultanze documentali (le ore indicate come lavorate in busta paga, riportate nel registro turni) la non ha offerto alcunché, avendo il teste Pt_1 [...]
(suo amico) dichiarato di non conoscere giorni ed ore lavorati dall'attrice. Tes_4
Neppure tale domanda può, quindi, trovare accoglimento.
9. Quanto al patto di non concorrenza, la domanda risulta parimenti destituita di fondamento in quanto dalla disamina delle buste paga in atti si evince la corresponsione della relativa indennità separatamente dalla retribuzione oraria.
La circostanza che tale indennità fosse inserita nella busta paga e concorresse al raggiungimento del limite minimo garantito di € 1.300,00 mensili netti non determina, ipso facto, che la stessa sia da considerarsi come componente incluso “…nella retribuzione di base e non aggiuntivi”.
La ricorrente, che deduce che il trattamento economico riconosciutole sarebbe peggiorativo di quello di cui al CCNL, avrebbe dovuto dimostrare che, per le ore effettivamente lavorate, la retribuzione lei mensilmente corrispostale era inferiore di quella spettante giusto il CCNL, e
9 tale onere probatorio non ha adempiuto. La fra l'altro, non ha -neanche labialmente- Pt_1 esposto che la retribuzione sarebbe insufficiente alla luce dell'effettiva prestazione oraria risultante come espletata dalle buste paga.
10. Relativamente al mancato inserimento, nel cedolino di luglio, della maggiorazione per la prestazione svolta in trasferta sul catamarano Bali 4,1 dal 10.7.2024 al 15.7.2024 deve Pt_2 condividersi la prospettazione di parte resistente, che ha richiamato l'art. 179 del CCNL applicabile, che prevede, per quanto di interesse, che “In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a pie di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale”, osservando di aver corrisposto, in uno alla busta paga di luglio, € 250,00 a titolo di “rimb. spese documentate”.
In difetto di controdeduzioni attoree, la trasferta svolta dal 10 al 15 luglio 2024 appare, quindi, oggetto di pedissequo rimborso.
11. La deduce, infine, come non sarebbero stati conteggiati i trattamenti per le ex Pt_1 festività previsti dal CCNL. Generica ed indeterminata risulta l doglianza che, come tale, va dichiarata inammissibile, impedendo di disporre un accertamento contabile che avrebbe finalità meramente esplorativa.
12. Le superiori considerazioni impongono, pertanto, di dichiarare cessata la matteria del contendere in relazione alla domanda diretta a conseguire la mensilità di settembre 2024 e il t.f.r., rigettando le testanti domande.
12. La limitata fondatezza delle pretese nei termini che precedono giustifica la compensazione tra le parti di tre quarti delle spese giudiziali. La rimanente quota si liquida in favore di Parte_1
come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto
[...] della natura lavoristica e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 27.1.2025 nei confronti della in Controparte_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
10 - dichiara cessata la materia del contendere quanto alla mensilità di settembre ed al t.f.r.;
- rigetta per il resto;
- condanna la in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione di un quarto delle spese di lite in favore di che liquida in € 673,50 per compensi professionali, oltre spese Parte_1 generali, c.p.a. e i.v.a., compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 12 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
AU ME
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