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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 2/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Piera Del Gaudio
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
[...]
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Infortunio sul lavoro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che dall'infortunio sul lavoro occorso a in data Parte_1
14.03.2022 è derivato un danno biologico permanente consistente in:
“Protrusioni discali plurime rachide lombo-sacrale (L4-L5 e L5-S1), radicolopatia
pagina 1 di 5 territorio di L5 ed esiti di intervento di stabilizzazione L4 - L5 per stenosi del canale lombare”.
2. Per l'effetto, condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a corrispondere CP_1 in favore di l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a), Parte_1 prima parte, D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione all'integrità psico-fisica di cui sub 1) pari al 12% della totale, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, detratto quanto già corrisposto.
3. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente CP_1 le spese processuali liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
4. Pone le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 3.01.2024, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, chiedendo al Tribunale adito di accertare che, dall'infortunio sul lavoro subito il 14.03.2022, in cui riportava “protusioni discali plurime rachide lombare a modico impegno funzionale”, è derivata una menomazione permanente della sua integrità psico-fisica in misura maggiore rispetto all'8% riconosciuto dall' Precisa CP_1 di avere proposto opposizione avverso il predetto provvedimento, ai sensi dell'art. 104 TU, e che l'Istituto, con lettera del 2.03.2023, le comunicava che non avrebbe dato seguito alla visita collegiale. Sulla base di tale premessa, chiede al Tribunale di
Velletri di accertare e dichiarare che a seguito dell'evento infortunistico di cui innanzi ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16% o a quella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare l' a CP_1 costituire la rendita o a corrisponderle l'indennizzo corrispondente al grado di menomazione accertato. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto ed in diritto. Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e a mezzo
Ctu medico-legale. All'odierna udienza dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
pagina 2 di 5 Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Giova premettere che, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la
"causa violenta", quale prevista dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, consiste in un evento che, agisca -in occasione di lavoro (nel senso di una derivazione eziologica, anche se indiretta o riflessa, dell'evento dall'attività lavorativa)- dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente. Peraltro in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. Sez. L 15470/2009).
Nel caso di specie l' ha riconosciuto la natura lavorativo-professionale CP_1 dell'infortunio occorso alla ricorrente il 14.03.2022, per cui il thema decidendum del presente giudizio riguarda solo l'accertamento del danno biologico che ne è conseguito in termini di Inabilità Permanente.
Orbene, all'esito delle operazioni peritali il CT dell'Ufficio, Dr. , previo Per_1 esame di tutta la documentazione sanitaria in atti, e dopo avere sottoposto l'assicurata a vista medico-legale, pone la diagnosi di: “Protrusioni discali plurime rachide lombo-sacrale (L4-L5 e L5-S1), radicolopatia territorio di L5 ed esiti di intervento di stabilizzazione L4 - L5 per stenosi del canale lombare”.
Ciò posto, premette che la valutazione operata dal sanitario dell' utilizzando CP_1 come riferimento tabellare il cod. 204.1: “Protrusioni discali plurime rachide lombare a modico impegno funzionale” non è confacente al caso in oggetto in quanto si è in presenza di protrusioni discali plurime con radicolopatia dimostrata strumentalmente.
Evidenzia, inoltre, che si è reso necessario sottoporre l'assicurato ad un intervento chirurgico di stabilizzazione L4 - L5 ovvero di artrodesi posteriore. Per tale ragione, e ritenuto altresì che il deficit funzionale che ne è derivato non appare modico bensì medio-grave, afferma che la valutazione più corrispondente è quella riferibile al codice 213 ovvero “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi
pagina 3 di 5 persistenti”, che ha una percentuale di tabellazione sino al 12%. Conclude, quindi, che la ricorrente ha riportato una inabilità permanente ai sensi del Dlg. 38/2000 nella misura del 12% della totale, con decorrenza della valutazione operata dall' CP_1
In risposta alle osservazioni fatte pervenire dal procuratore dell' resistente, il CP_1 quale rileva che la ricorrente ha chiesto l'aggravamento della patologia originariamente denunciata consistente in “Protrusioni discali multiple della colonna lombo-sacrale (L4-L5 e L5-S1)”, e non già il riconoscimento di altra patologia, precisa di avere confermato la diagnosi posta dai sanitari dell' ma di avere fatto CP_1 riferimento, ai soli fini della valutazione dell'IP, ad un diverso codice menomativo da cui è derivata una valutazione diversa e superiore rispetto a quella stabilita dai sanitari dell' resistente. CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto, e precisato inoltre che, come risulta dalla piana lettura delle conclusioni di cui al ricorso, l'assicurata non ha chiesto l'accertamento dell'aggravamento dei postumi permanenti conseguiti all'infortunio del 14.03.2022, bensì la valutazione degli stessi in percentuale superiore rispetto a quella riconosciuta dall' (indipendentemente dal codice tabellare di riferimento), osserva questo CP_1 giudicante che non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle suddette conclusioni del CTU, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, logico esaustivo e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
L' in persona del l.r. pro-tempore, deve essere, quindi, condannato a CP_1 corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) prima parte D.lgs. n. 38/2000, per il danno biologico permanente pari al 12% di cui innanzi, oltre interessi legali dal dì della maturazione al saldo, detratto quanto già corrisposto.
In conclusione l' in persona del l.r. pro-tempore, può essere condannato a CP_1 corrispondere in favore di l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 Parte_1 lett. a), prima parte, D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione all'integrità psico-fisica di cui sub 1) pari al 12% della totale, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, detratto quanto già corrisposto
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
pagina 4 di 5 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del l' CP_1
Velletri, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 2/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Piera Del Gaudio
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
[...]
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Infortunio sul lavoro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che dall'infortunio sul lavoro occorso a in data Parte_1
14.03.2022 è derivato un danno biologico permanente consistente in:
“Protrusioni discali plurime rachide lombo-sacrale (L4-L5 e L5-S1), radicolopatia
pagina 1 di 5 territorio di L5 ed esiti di intervento di stabilizzazione L4 - L5 per stenosi del canale lombare”.
2. Per l'effetto, condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a corrispondere CP_1 in favore di l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a), Parte_1 prima parte, D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione all'integrità psico-fisica di cui sub 1) pari al 12% della totale, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, detratto quanto già corrisposto.
3. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente CP_1 le spese processuali liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
4. Pone le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 3.01.2024, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, chiedendo al Tribunale adito di accertare che, dall'infortunio sul lavoro subito il 14.03.2022, in cui riportava “protusioni discali plurime rachide lombare a modico impegno funzionale”, è derivata una menomazione permanente della sua integrità psico-fisica in misura maggiore rispetto all'8% riconosciuto dall' Precisa CP_1 di avere proposto opposizione avverso il predetto provvedimento, ai sensi dell'art. 104 TU, e che l'Istituto, con lettera del 2.03.2023, le comunicava che non avrebbe dato seguito alla visita collegiale. Sulla base di tale premessa, chiede al Tribunale di
Velletri di accertare e dichiarare che a seguito dell'evento infortunistico di cui innanzi ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16% o a quella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare l' a CP_1 costituire la rendita o a corrisponderle l'indennizzo corrispondente al grado di menomazione accertato. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto ed in diritto. Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e a mezzo
Ctu medico-legale. All'odierna udienza dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
pagina 2 di 5 Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Giova premettere che, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la
"causa violenta", quale prevista dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, consiste in un evento che, agisca -in occasione di lavoro (nel senso di una derivazione eziologica, anche se indiretta o riflessa, dell'evento dall'attività lavorativa)- dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente. Peraltro in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. Sez. L 15470/2009).
Nel caso di specie l' ha riconosciuto la natura lavorativo-professionale CP_1 dell'infortunio occorso alla ricorrente il 14.03.2022, per cui il thema decidendum del presente giudizio riguarda solo l'accertamento del danno biologico che ne è conseguito in termini di Inabilità Permanente.
Orbene, all'esito delle operazioni peritali il CT dell'Ufficio, Dr. , previo Per_1 esame di tutta la documentazione sanitaria in atti, e dopo avere sottoposto l'assicurata a vista medico-legale, pone la diagnosi di: “Protrusioni discali plurime rachide lombo-sacrale (L4-L5 e L5-S1), radicolopatia territorio di L5 ed esiti di intervento di stabilizzazione L4 - L5 per stenosi del canale lombare”.
Ciò posto, premette che la valutazione operata dal sanitario dell' utilizzando CP_1 come riferimento tabellare il cod. 204.1: “Protrusioni discali plurime rachide lombare a modico impegno funzionale” non è confacente al caso in oggetto in quanto si è in presenza di protrusioni discali plurime con radicolopatia dimostrata strumentalmente.
Evidenzia, inoltre, che si è reso necessario sottoporre l'assicurato ad un intervento chirurgico di stabilizzazione L4 - L5 ovvero di artrodesi posteriore. Per tale ragione, e ritenuto altresì che il deficit funzionale che ne è derivato non appare modico bensì medio-grave, afferma che la valutazione più corrispondente è quella riferibile al codice 213 ovvero “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi
pagina 3 di 5 persistenti”, che ha una percentuale di tabellazione sino al 12%. Conclude, quindi, che la ricorrente ha riportato una inabilità permanente ai sensi del Dlg. 38/2000 nella misura del 12% della totale, con decorrenza della valutazione operata dall' CP_1
In risposta alle osservazioni fatte pervenire dal procuratore dell' resistente, il CP_1 quale rileva che la ricorrente ha chiesto l'aggravamento della patologia originariamente denunciata consistente in “Protrusioni discali multiple della colonna lombo-sacrale (L4-L5 e L5-S1)”, e non già il riconoscimento di altra patologia, precisa di avere confermato la diagnosi posta dai sanitari dell' ma di avere fatto CP_1 riferimento, ai soli fini della valutazione dell'IP, ad un diverso codice menomativo da cui è derivata una valutazione diversa e superiore rispetto a quella stabilita dai sanitari dell' resistente. CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto, e precisato inoltre che, come risulta dalla piana lettura delle conclusioni di cui al ricorso, l'assicurata non ha chiesto l'accertamento dell'aggravamento dei postumi permanenti conseguiti all'infortunio del 14.03.2022, bensì la valutazione degli stessi in percentuale superiore rispetto a quella riconosciuta dall' (indipendentemente dal codice tabellare di riferimento), osserva questo CP_1 giudicante che non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle suddette conclusioni del CTU, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, logico esaustivo e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
L' in persona del l.r. pro-tempore, deve essere, quindi, condannato a CP_1 corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) prima parte D.lgs. n. 38/2000, per il danno biologico permanente pari al 12% di cui innanzi, oltre interessi legali dal dì della maturazione al saldo, detratto quanto già corrisposto.
In conclusione l' in persona del l.r. pro-tempore, può essere condannato a CP_1 corrispondere in favore di l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 Parte_1 lett. a), prima parte, D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione all'integrità psico-fisica di cui sub 1) pari al 12% della totale, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, detratto quanto già corrisposto
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
pagina 4 di 5 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del l' CP_1
Velletri, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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