TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 12/02/2025, nella causa R.G. n. 44294/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
(10/02/1934) rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Candeloro e dall'avv. Parte_1
Giandomenico d'Ambra, per procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 03.12.2024, l'istante in epigrafe ha convenuto in giudizio l chiedendo all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del
CP_1 lavoro, di accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente a beneficare dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980 e quindi di condannare l
CP_1 al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi della predetta prestazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Alle esposte conclusioni, parte ricorrente ha premesso che con decreto di omologa del 01/07/2024 (RG n. 38682/2023) il Tribunale Ordinario di Roma adito ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla stessa ricorrente, dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 19/06/2023; che detto decreto di omologa è stato ritualmente notificato all'Ente in data 04/07/2024 e che in data 31/07/2024 è stato altresì inviato all il modello AP/70
CP_1 relativo ai dati socioeconomici per beneficiare della prestazione di cui è causa ma che, decorsi i termini di legge, l' non ha provveduto all'erogazione di quanto dovuto.
CP_1
Pertanto, la sig.ra a adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna dell' al Pt_1 CP_1 pagamento di quanto di spettanza. Nonostante la rituale vocatio in ius, l'Ente previdenziale è rimasto contumace. All'odierna udienza, il Giudice, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, letti gli atti e i documenti depositati dalla parte ricorrente ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito va osservato che dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince che la parte ricorrente ha correttamente adempiuto a tutti gli oneri sulla stessa incombenti. Più nello specifico, il decreto di omologa sopracitato è stato correttamente e CP_ tempestivamente notificato all' in data 04/07/2024; in data 31/07/2024 è stato altresì CP_ inviato alla competente sede il modello AP/70, con allegato il decreto di omologa, la relazione medico legale, la dichiarazione di non ricovero e le coordinate bancarie necessarie per ricevere l'erogazione delle somme dovute e per il pagamento del beneficio mensile. Sono altresì ampiamente decorsi i termini ex lege previsti per l'adempimento e decorrenti dalla notifica del provvedimento di omologa e della consulenza tecnica. Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto, sussistendo tutti i requisiti previsti per l'erogazione del beneficio, il ricorso merita integrale accoglimento. Pertanto, l
[...]
è condannato a corrispondere, in favore di parte ricorrente, gli importi arretrati CP_2
e dovuti a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 19/06/2023 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i., con la maggiorazione prevista dall'art. 4 co. 1 bis dello stesso D.M. n. 55/2014 per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali nella redazione dell'atto introduttivo del presente giudizio che ne agevolano la consultazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente provvedimento:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato nel decreto di omologa R.G. n. 38682/2023, emesso in data 01.07.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, a percepire gli importi arretrati dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 19.06.2023 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 co. 1 bis dello stesso D.M. n. 55/2014 e di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 12/02/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, funzionario addetto UPP
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 12/02/2025, nella causa R.G. n. 44294/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
(10/02/1934) rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Candeloro e dall'avv. Parte_1
Giandomenico d'Ambra, per procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 03.12.2024, l'istante in epigrafe ha convenuto in giudizio l chiedendo all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del
CP_1 lavoro, di accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente a beneficare dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980 e quindi di condannare l
CP_1 al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi della predetta prestazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Alle esposte conclusioni, parte ricorrente ha premesso che con decreto di omologa del 01/07/2024 (RG n. 38682/2023) il Tribunale Ordinario di Roma adito ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla stessa ricorrente, dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 19/06/2023; che detto decreto di omologa è stato ritualmente notificato all'Ente in data 04/07/2024 e che in data 31/07/2024 è stato altresì inviato all il modello AP/70
CP_1 relativo ai dati socioeconomici per beneficiare della prestazione di cui è causa ma che, decorsi i termini di legge, l' non ha provveduto all'erogazione di quanto dovuto.
CP_1
Pertanto, la sig.ra a adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna dell' al Pt_1 CP_1 pagamento di quanto di spettanza. Nonostante la rituale vocatio in ius, l'Ente previdenziale è rimasto contumace. All'odierna udienza, il Giudice, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, letti gli atti e i documenti depositati dalla parte ricorrente ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito va osservato che dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince che la parte ricorrente ha correttamente adempiuto a tutti gli oneri sulla stessa incombenti. Più nello specifico, il decreto di omologa sopracitato è stato correttamente e CP_ tempestivamente notificato all' in data 04/07/2024; in data 31/07/2024 è stato altresì CP_ inviato alla competente sede il modello AP/70, con allegato il decreto di omologa, la relazione medico legale, la dichiarazione di non ricovero e le coordinate bancarie necessarie per ricevere l'erogazione delle somme dovute e per il pagamento del beneficio mensile. Sono altresì ampiamente decorsi i termini ex lege previsti per l'adempimento e decorrenti dalla notifica del provvedimento di omologa e della consulenza tecnica. Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto, sussistendo tutti i requisiti previsti per l'erogazione del beneficio, il ricorso merita integrale accoglimento. Pertanto, l
[...]
è condannato a corrispondere, in favore di parte ricorrente, gli importi arretrati CP_2
e dovuti a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 19/06/2023 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i., con la maggiorazione prevista dall'art. 4 co. 1 bis dello stesso D.M. n. 55/2014 per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali nella redazione dell'atto introduttivo del presente giudizio che ne agevolano la consultazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente provvedimento:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato nel decreto di omologa R.G. n. 38682/2023, emesso in data 01.07.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, a percepire gli importi arretrati dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 19.06.2023 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 co. 1 bis dello stesso D.M. n. 55/2014 e di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 12/02/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, funzionario addetto UPP