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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. IA ES PA Presidente dott. ON RU Consigliere relatore dott. Grazia IA Bagella Consigliere ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 232 del ruolo generale per l'anno 2025, promosso da:
nato in [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
residente in [...], presso lo studio dell'avv. IA Laura Randaccio, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Mannironi che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso;
RECLAMANTE contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - MINISTERO
DELL'INTERNO, contumace
RECLAMATO
e con l'intervento del
Procuratore Generale, intervenuto
*****
Con ricorso depositato il 31.05.2025, ha proposto Parte_1
tempestivo reclamo avverso il decreto del 27.05.2025 emesso dal Tribunale di Cagliari nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2979/2025 R.G., recante il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari del 18.10.2024, che aveva a sua volta rigettato l'istanza di protezione dallo stesso proposta per manifesta infondatezza.
Il Tribunale, dopo aver evidenziato che nel ricorso non erano state rappresentate situazioni nuove o allegati fatti sopravvenuti e differenti rispetto a quelli esposti dal ricorrente in sede di audizione, ha affermato che:
- le “gravi e circostanziate ragioni” di cui all'art. 35 bis, comma 4, D.lgs. n.
25/2008, come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 convertito in legge n. 46/17, giustificanti la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, non possono identificarsi nel pericolo di rimpatrio del ricorrente di per sé considerato, risolvendosi un'opposta soluzione in un'interpretatio abrogans della disposizione sopra citata;
- dalle dichiarazioni del ricorrente non era emerso il pericolo di danno grave ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007, lett. a) e b);
- sulla base dei dati raccolti da fonti attendibili e attuali non ricorrevano, inoltre, nel Paese di origine del richiedente, il Senegal, condizioni tali da configurare una situazione di “violenza indiscriminata” nel contesto di un
“conflitto armato interno” riconducibile alla previsione dell'art. 14, lett. c),
D. lgs. n. 251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria;
- infine, non erano ravvisabili profili individualizzanti atti a superare le valutazioni espresse dalla Commissione Territoriale nel provvedimento impugnato in riferimento ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno relativo alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n.
286/1998, così come modificato dal D.L. n. 20 del 2023, convertito con modificazioni nella legge n. 50 del 2023, considerata l'assenza di elementi sufficienti per ritenere che egli si fosse integrato nel tessuto economico- sociale in misura tale che un rimpatrio potesse costituire una violazione del proprio diritto alla vita privata o familiare;
infatti il ricorrente non aveva un lavoro, e pertanto non risultavano sufficienti ai fini di una positiva valutazione del processo integrativo né la documentazione lavorativa riferita ad un solo contratto a tempo determinato di pochi mesi (dal 29.11.2024 all'08.01.2025), né la mera proposta di assunzione presso il Panificio-Pasticceria CO F. di
CO TR rilasciata in data 9.5.2025 (allegata agli atti), né la dichiarazione di ospitalità rilasciata in favore del ricorrente in data 28.4.2025 e il certificato di iscrizione al corso di alfabetizzazione della lingua italiana.
Non costituitosi il Ministero dell'Interno, all'udienza del 6 giugno
2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo è fondato su un articolato motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 28.2.1990 n.39 e successive modificazioni in relaz. Art. 3 commi 1 e 3 D. L.vo n. 251/07. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione”.
Con la prima articolazione del motivo il reclamante censura il provvedimento laddove il Tribunale aveva sostenuto che non sarebbero “state neppure allegate circostanze tali da cui desumere una situazione di effettiva integrazione del ricorrente nello stato ospitante”, non valutando adeguatamente le produzioni documentali che consentivano di poter affermare che fossero stati offerti elementi da cui desumere la sua effettiva integrazione.
La censura è fondata.
Pare in primo luogo importante chiarire che “Il d.l. nr. 130 del 2020 convertito, con modifiche, con l. nr. 173 del 2020 - dopo l'abrogazione della protezione c.d. umanitaria – ha ampliato le fattispecie di applicazione del non refoulement, come chiarito da Sez.Un. n.242413/2021: da un lato «con la reintroduzione, nell'art. 5 T.U. Imm., della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato il decreto legge n. 130/2020 ha rinforzato l'attuazione del diritto costituzionale di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost.», richiamo cui «non può attribuirsi altro senso, se non lo si voglia degradare a mero orpello retorico, che quello di segnalare la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal decreto legge n. 113/2018
e incrementate dallo stesso decreto legge n. 130/2020»; dall'altro, «con
l'inserimento, nell'art. 19, comma 1.1., T.U. Imm., del divieto di respingimento od espulsione nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del diritto dello straniero al rispetto della vita privata e familiare», il quale afferma che «Non sono, altresì, ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare […]. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine». Con il che il legislatore «ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, Ric. 2020 n. 10188 sez. SU
- ud. 25-05- 2021 -16- superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
«di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute» (così Sez. Un. cit., in motivazione)” (così Cass., n. 12765/2025).
L'integrazione lavorativa, sociale e familiare in Italia del richiedente
- in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art. 8 della
CEDU - “va valutata in modo effettivo, complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente. Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve anche considerarsi il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto, alla sua età ed al tratto di esistenza vissuto in Italia, soprattutto – come nella specie - dopo una lunga lontananza dal paese d'origine, dal momento che l'assenza di legami in tale paese è un altro dei parametri normativi espressamente indicati nell'art. 19 c.
1.1. ratione temporis applicabile, e può evidenziare come l'effettiva ed unica forma di radicamento territoriale e sociale sia nel paese di accoglienza, onde l'allontanamento coattivo determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata in relazione al totale sradicamento familiare e sociale in caso di rientro (v. in proposito Cass. n. 8400/2023)” (così Cass., n. 12765/2025).
Tanto premesso, la Corte ritiene che il ricorrente abbia offerto elementi sufficienti da cui desumere, in una prospettiva dinamica, non tanto il livello di integrazione raggiunto attualmente – peraltro già dotato di una certa rilevanza - ma piuttosto il processo in cui egli si è inserito e, pertanto, il percorso svolto sino ad oggi e le prospettive del suo sviluppo.
Il Tribunale ha di fatto valutato solo l'indice di integrazione costituito dall'attività lavorativa, “senza, tuttavia, tener conto del fatto che la mancanza di documentazione e la discontinuità dell'attività lavorativa, era legata – come rappresentato dal ricorrente - alla difficoltà oggettiva di documentarla laddove non sia accompagnata da un regolare contratto di lavoro che, come noto, presuppone il permesso di soggiorno, che il ricorrente richiede perché – appunto- non ha; (così Cass., n. 12765/2025). Occorre considerare che il ricorrente, che è arrivato in Italia nel 2023, davanti alla
Commissione ha dichiarato che egli lavorava nei campi in agricoltura a
Faenza e di essere arrivato nel mese di settembre 2024 in Sardegna. Egli ha comprovato di aver regolarmente lavorato dal 29.11.2024 all'8.1.2025, quale lavoratore a tempo determinato e di avere una proposta di assunzione del 9 maggio 2025 presso il Panificio-Pasticceria CO F. di CO TR.
Altro indice di radicamento sul territorio è la situazione alloggiativa, risultando essa non affidata alle strutture di accoglienza, essendo provato in atti che egli è ospitato a tempo indeterminato da un connazionale in una casa da costui condotta in affitto con il consenso del proprietario nonché
l'iscrizione nel corso di alfabetizzazione della lingua italiana (doc. n. 18).
Tali circostanze, complessivamente considerate, anche alla luce della pronuncia più volte richiamata della Suprema Corte n. 12765/2025, costituiscono, nello specifico caso concreto, forti indici di un principio di integrazione e del serio impegno profuso dall'istante in tal senso, tenuto conto che la permanenza nel territorio italiano risale solo a circa due anni, atti ad assicurare al ricorrente un'esistenza libera e dignitosa, la cui recisione con il ritorno nel Paese d'origine renderebbe probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata (cfr., da ultimo, Cass. n. 21960/2024 con i richiami ivi contenuti).
I descritti elementi paiono, in conclusione, idonei al Collegio a fondare, nella presente sede sommaria, una prognosi positiva in ordine al progressivo consolidarsi del processo di integrazione del richiedente ed al riconoscimento, in futuro, della protezione speciale, tale da giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione al fine di assicurare l'effettività dell'eventuale decisione assunta all'esito del giudizio di merito.
Rimangono assorbite le ulteriori censure sviluppate dal reclamante.
La Corte ritiene di non dover statuire alcunché sulle spese processuali poiché, avendo il reclamo ad oggetto un provvedimento cautelare adottato nel corso del procedimento principale, su di esse dovrà provvedere il giudice di primo grado con la pronuncia conclusiva del giudizio di merito
(cfr. Cass. n. 8432/2020; Cass. n. 9433/23);
P.Q.M.
La Corte, decidendo nel procedimento iscritto al n. 232/2025 R.G.:
- in accoglimento del reclamo proposto, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 18.10.2024, che ha rigettato l'istanza di nato il [...] in [...]; Parte_1
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello di Cagliari del 6 giugno 2025.
Il Presidente
IA ES PA
Il Consigliere estensore
ON RU