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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 40/2025 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi promosso
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 entrambi presso lo studio dell'Avv. Roberta Contrino che la rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, regolarmente avvisato
Oggetto: Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.1.2025, ha chiesto che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la separazione personale dal coniuge , nonché la cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio con questi contratto il 19.7.1995 ad Agrigento, con atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Agrigento al n. 49, Parte II, Serie B, Anno 1995. A sostegno della domanda, la ricorrente rappresentava che l'unione, dalla quale erano nati due figli ( di anni 27, e Claudia, di anni 16) si fosse da tempo deteriorata, atteso il Per_1 venir meno dell'affectio coniugalis tra le parti, e che non esisteva più possibilità alcuna di ricostruire l'unità familiare;
chiedeva, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore Claudia, con collocazione prevalente presso la stessa nella ex casa coniugale, nonché la fissazione a carico del di in un contributo mensile di mantenimento in CP_1 favore della figlia per l'importo di € 300,00 o per la diversa somma ritenuta dal Tribunale più opportuna.
Ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il convenuto, indi all'udienza del 5.5.2025, sentita il ricorrente e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del coniuge, regolarmente citato, ne veniva preliminarmente dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 16.5.2025 a scioglimento della riserva, il giudice disponeva l'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederla previo accordo tra le parti, e comunque nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano genitoriale allegato dalla ricorrente e poneva a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore nella misura di € Controparte_1
250,00 mensili rivalutabili, nonché a rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie da questa sostenute nell'interesse della stessa.
La causa veniva rinviata per la decisione, in assenza di richieste istruttorie, all'udienza cartolare dell'1.10.2025, e a tale udienza, non oppostosi il P.M., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni scritte di parte ricorrente.
Così delineato sinteticamente l'oggetto del giudizio, va preliminarmente ritenuta fondata la domanda volta a dichiarare la separazione personale dei coniugi che deve, pertanto, essere accolta, considerate l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti e il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze allegate da parte del ricorrente, oltre che dalla mancata opposizione del convenuto.
Emergono, inoltre, dalle allegazioni documentali di parte ricorrente e dalle dichiarazioni rese da questa in udienza di comparizione, elementi che giustificano la conferma dei provvedimenti già resi con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 16.5.2025, essendo risultata la stessa economicamente autosufficiente, in quanto assunta come educatrice professionale in comunità alloggio per minori e svolgendo anche un secondo lavoro come cameriera di sala, mentre il resistente svolge, comunque da breve tempo, l'attività di CP_1 carpentiere in Sardegna.
Nessuna domanda di addebito della separazione, di assegnazione della ex casa coniugale, già di esclusiva proprietà della ricorrente - in quanto cessionaria, a titolo gratuito, della quota precedentemente in comproprietà del convenuto (vedasi dichiarazioni verbale) -, nonché di condanna al versamento di contributi economici in suo favore è stata, invece, specificamente articolata, di talché non devono essere adottate ulteriori statuizioni.
In ordine, invece, alla spiegata domanda di cessazione deli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente cumulativamente a quella separazione, la stessa non è allo stato procedibile, stante il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
dovendosi allo scopo rimettere la causa sul ruolo del Giudice, unitamente alla pronuncia in ordine alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, viste le conclusioni rese dalla parte ricorrente e non oppostosi il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
AR (Agrigento) il 19.7.1973, e , nato a [...] il Controparte_1
30.4.1967, i quali hanno contratto matrimonio il 19.7.1995 ad Agrigento, con atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Agrigento al n. 49, Parte II, Serie B, Anno 1995;
- DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore con Persona_2 collocazione della stessa presso la madre, la quale con ella continuerà ad abitare presso la ex casa coniugale sita in AR (Agrigento), Via Onorevole Giuseppe Sinesio n. 44, di proprietà esclusiva della ricorrente, e con facoltà per il padre di vederla previo accordo tra le parti, e comunque nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano genitoriale allegato dalla ricorrente;
- PONE a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della minore nella misura di € 250,00 mensili, da rivalutarsi Persona_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie da questa sostenute da intendersi quelle non preventivabili, (es. spese mediche per interventi non coperti dal SSN, ecc.), comunque attestate e documentate, nell'interesse della minore;
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del Giudice con separata ordinanza;
- DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 40/2025 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi promosso
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 entrambi presso lo studio dell'Avv. Roberta Contrino che la rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, regolarmente avvisato
Oggetto: Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.1.2025, ha chiesto che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la separazione personale dal coniuge , nonché la cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio con questi contratto il 19.7.1995 ad Agrigento, con atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Agrigento al n. 49, Parte II, Serie B, Anno 1995. A sostegno della domanda, la ricorrente rappresentava che l'unione, dalla quale erano nati due figli ( di anni 27, e Claudia, di anni 16) si fosse da tempo deteriorata, atteso il Per_1 venir meno dell'affectio coniugalis tra le parti, e che non esisteva più possibilità alcuna di ricostruire l'unità familiare;
chiedeva, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore Claudia, con collocazione prevalente presso la stessa nella ex casa coniugale, nonché la fissazione a carico del di in un contributo mensile di mantenimento in CP_1 favore della figlia per l'importo di € 300,00 o per la diversa somma ritenuta dal Tribunale più opportuna.
Ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il convenuto, indi all'udienza del 5.5.2025, sentita il ricorrente e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del coniuge, regolarmente citato, ne veniva preliminarmente dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 16.5.2025 a scioglimento della riserva, il giudice disponeva l'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederla previo accordo tra le parti, e comunque nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano genitoriale allegato dalla ricorrente e poneva a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore nella misura di € Controparte_1
250,00 mensili rivalutabili, nonché a rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie da questa sostenute nell'interesse della stessa.
La causa veniva rinviata per la decisione, in assenza di richieste istruttorie, all'udienza cartolare dell'1.10.2025, e a tale udienza, non oppostosi il P.M., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni scritte di parte ricorrente.
Così delineato sinteticamente l'oggetto del giudizio, va preliminarmente ritenuta fondata la domanda volta a dichiarare la separazione personale dei coniugi che deve, pertanto, essere accolta, considerate l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti e il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze allegate da parte del ricorrente, oltre che dalla mancata opposizione del convenuto.
Emergono, inoltre, dalle allegazioni documentali di parte ricorrente e dalle dichiarazioni rese da questa in udienza di comparizione, elementi che giustificano la conferma dei provvedimenti già resi con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 16.5.2025, essendo risultata la stessa economicamente autosufficiente, in quanto assunta come educatrice professionale in comunità alloggio per minori e svolgendo anche un secondo lavoro come cameriera di sala, mentre il resistente svolge, comunque da breve tempo, l'attività di CP_1 carpentiere in Sardegna.
Nessuna domanda di addebito della separazione, di assegnazione della ex casa coniugale, già di esclusiva proprietà della ricorrente - in quanto cessionaria, a titolo gratuito, della quota precedentemente in comproprietà del convenuto (vedasi dichiarazioni verbale) -, nonché di condanna al versamento di contributi economici in suo favore è stata, invece, specificamente articolata, di talché non devono essere adottate ulteriori statuizioni.
In ordine, invece, alla spiegata domanda di cessazione deli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente cumulativamente a quella separazione, la stessa non è allo stato procedibile, stante il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
dovendosi allo scopo rimettere la causa sul ruolo del Giudice, unitamente alla pronuncia in ordine alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, viste le conclusioni rese dalla parte ricorrente e non oppostosi il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
AR (Agrigento) il 19.7.1973, e , nato a [...] il Controparte_1
30.4.1967, i quali hanno contratto matrimonio il 19.7.1995 ad Agrigento, con atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Agrigento al n. 49, Parte II, Serie B, Anno 1995;
- DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore con Persona_2 collocazione della stessa presso la madre, la quale con ella continuerà ad abitare presso la ex casa coniugale sita in AR (Agrigento), Via Onorevole Giuseppe Sinesio n. 44, di proprietà esclusiva della ricorrente, e con facoltà per il padre di vederla previo accordo tra le parti, e comunque nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano genitoriale allegato dalla ricorrente;
- PONE a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della minore nella misura di € 250,00 mensili, da rivalutarsi Persona_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie da questa sostenute da intendersi quelle non preventivabili, (es. spese mediche per interventi non coperti dal SSN, ecc.), comunque attestate e documentate, nell'interesse della minore;
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del Giudice con separata ordinanza;
- DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori