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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/06/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 522/2025 vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Elia De Rosa, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI
E
(c.f. ); CP_1 C.F._3
INTERDICENDA
con l'intervento del P.M. in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: interdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2025 e , nella qualità di genitori della Parte_3 Parte_2
figlia nata a [...] il [...], generalizzata in atti, avanzavano CP_1
domanda di interdizione nei suoi confronti deducendo che la medesima fosse affetta da disabilità mentale a causa del disturbo dello spettro autistico, con pregressa aggressività eterodiretta, tale da renderla totalmente incapace di provvedere autonomamente e personalmente alla cura dei propri interessi personali ed economici. Chiedevano, pertanto, all' Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)previa nomina del giudice istruttore e comunicazione del ricorso al Pubblico
Ministero, DISPONGA l'udienza di comparizione delle parti, assegnando al ricorrente termine per la notifica della domanda;
b)dichiari l'interdizione ex art. 414 e ss. c.c. di , nata a [...]
Nocera Inferiore (SA) il 7.1.2007 e residente in [...], C.F.
, provvedendo alla nomina della madre sig.ra quale tutore, anche C.F._3 Parte_2 provvisoria nelle more della procedura, e del padre quale protutore.”. Parte_1
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 21.5.2025, giusto decreto del
19.2.2025,sentite le parti, constatata l'evidenza delle condizioni psico fisiche dell'interdicenda, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, giusta ordinanza del 9.6.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, ad avviso del Collegio non si ritiene necessario procedere alla interdizione del soggetto debole così come richiesto in ricorso, potendo i suoi interessi essere adeguatamente tutelati attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, com'è noto, consente di ritagliare sulla persona incapace un intervento di protezione e di sostegno che l'assista e l'affianchi in quelle aree ed in quei momenti in cui ciò appaia necessario, caratterizzandosi il decreto del giudice tutelare per la flessibilità del contenuto adattabile e funzionale alle specifiche esigenze di protezione della persona.
Quanto ai criteri distintivi tra gli istituti di protezione, il Tribunale condivide, appieno, i principi espressi nella sentenza n. 13584/2006 dalla Suprema Corte, che, partendo dalla finalità della legge n.
9/2004, secondo quanto indicato dall'art. 1 (“la presente legge ha la finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”), individua nell'istituto dell'amministrazione di sostegno il fulcro degli istituti di protezione a tutela del disabile, mentre attribuisce all'interdizione e all'inabilitazione un ruolo ed un'applicazione nettamente residuali. L'art. 414 c.c. è stato, dunque, riformulato in termini restrittivi, non solo perchè è venuto meno (nella rubrica e nel testo) il riferimento alle persone che "devono" essere interdette (cfr. anche l'art. 415 c.c. in ordine alle persone che "possono" essere inabilitate), ma soprattutto perché non potrà pronunciarsi l'interdizione quando sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva misura di tutela, da individuarsi in linea generale nell'amministrazione di sostegno.
Ciò premesso in diritto, si osserva che, nel caso di specie, gli interessi dell'interdicenda possono essere adeguatamente tutelati attraverso l'istituto dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo alle condizioni di vita e personali del soggetto.
Considerato che
l'interdicenda è affetta dal disturbo dello spettro autistico, con difficoltà nella comunicazione, (cfr. certificazione medica allegata al ricorso); ravvisandosi, dunque, l'urgenza di tutelare la persona per la cura della sua salute, appare necessario, al fine di evitare vuoti di tutela, disporre, in via d'urgenza, la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, da individuarsi nella madre, , nata a [...] il Parte_2
12.12.1974 – dichiaratasi disponibile a ricoprire l'ufficio di tutore nell'interesse della figlia, essendo la persona che si occupa prevalentemente e quotidianamente delle esigenze della medesima – autorizzandola a compiere gli atti urgenti relativi alla gestione, in nome e per conto della figlia, dei rapporti con gli istituti di cura della salute della persona beneficiaria, nonché ad occuparsi delle questioni che riguardano la salute, le cure mediche, le prescrizioni sanitarie della medesima, oltre che gli aspetti economici inerenti la predetta.
Il ricorso di interdizione deve, pertanto, essere rigettato e deve essere disposta la trasmissione del procedimento al giudice tutelare per le ulteriori determinazioni di competenza.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta nei confronti di , nata a [...] CP_1
Inferiore (SA) il 7.1.2007, così provvede: rigetta la domanda di interdizione;
nomina amministratore di sostegno provvisorio, nell'interesse dell'amministrata, la madre Pt_2
nata a [...] il [...];
[...]
autorizza il nominato amministratore di sostegno provvisorio a: provvedere all'acquisto dei beni essenziali per la cura e le esigenze quotidiane della beneficiaria, facendo, altresì, fronte alle spese sanitarie;
gestire il patrimonio della medesima, valutando eventuali istanze da rivolgere alle P.A. a titolo di integrazione e sostegno del reddito;
prestare il consenso per le cure mediche necessarie per la tutela della salute della beneficiaria, previo parere dei sanitari specialisti;
l'amministratore di sostegno provvisorio intratterrà, in nome e per conto della beneficiaria, rapporti con l'amministrazione finanziaria o altri enti pubblici, come l'INPS, ed in particolare con le strutture sanitarie ed è autorizzato a richiedere le prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie cui abbia diritto;
l'amministratore di sostegno provvisorio avrà il potere di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, i seguenti atti: rappresentanza processuale attiva e passiva;
riscossione di pensioni e atti connessi e conseguenziali, apertura conto/libretto bancario/postale intestato in via esclusiva alla beneficiaria, con contestuale chiusura di ulteriori eventuali conti esistenti, cointestati con la medesima, con vincolo tutelare, con facoltà di esso amministratore, nella qualità, di operare prelievi e versamenti su detto libretto/conto, ove farà canalizzare tutto il denaro della persona beneficiaria;
l'amministratore di sostegno provvisorio dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per gli atti indicati negli articoli 374, 375 e 376 del codice civile;
dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare ai sensi dell'art. 418, comma 3 c.c. per le ulteriori determinazioni di competenza.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 522/2025 vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Elia De Rosa, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI
E
(c.f. ); CP_1 C.F._3
INTERDICENDA
con l'intervento del P.M. in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: interdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2025 e , nella qualità di genitori della Parte_3 Parte_2
figlia nata a [...] il [...], generalizzata in atti, avanzavano CP_1
domanda di interdizione nei suoi confronti deducendo che la medesima fosse affetta da disabilità mentale a causa del disturbo dello spettro autistico, con pregressa aggressività eterodiretta, tale da renderla totalmente incapace di provvedere autonomamente e personalmente alla cura dei propri interessi personali ed economici. Chiedevano, pertanto, all' Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)previa nomina del giudice istruttore e comunicazione del ricorso al Pubblico
Ministero, DISPONGA l'udienza di comparizione delle parti, assegnando al ricorrente termine per la notifica della domanda;
b)dichiari l'interdizione ex art. 414 e ss. c.c. di , nata a [...]
Nocera Inferiore (SA) il 7.1.2007 e residente in [...], C.F.
, provvedendo alla nomina della madre sig.ra quale tutore, anche C.F._3 Parte_2 provvisoria nelle more della procedura, e del padre quale protutore.”. Parte_1
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 21.5.2025, giusto decreto del
19.2.2025,sentite le parti, constatata l'evidenza delle condizioni psico fisiche dell'interdicenda, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, giusta ordinanza del 9.6.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, ad avviso del Collegio non si ritiene necessario procedere alla interdizione del soggetto debole così come richiesto in ricorso, potendo i suoi interessi essere adeguatamente tutelati attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, com'è noto, consente di ritagliare sulla persona incapace un intervento di protezione e di sostegno che l'assista e l'affianchi in quelle aree ed in quei momenti in cui ciò appaia necessario, caratterizzandosi il decreto del giudice tutelare per la flessibilità del contenuto adattabile e funzionale alle specifiche esigenze di protezione della persona.
Quanto ai criteri distintivi tra gli istituti di protezione, il Tribunale condivide, appieno, i principi espressi nella sentenza n. 13584/2006 dalla Suprema Corte, che, partendo dalla finalità della legge n.
9/2004, secondo quanto indicato dall'art. 1 (“la presente legge ha la finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”), individua nell'istituto dell'amministrazione di sostegno il fulcro degli istituti di protezione a tutela del disabile, mentre attribuisce all'interdizione e all'inabilitazione un ruolo ed un'applicazione nettamente residuali. L'art. 414 c.c. è stato, dunque, riformulato in termini restrittivi, non solo perchè è venuto meno (nella rubrica e nel testo) il riferimento alle persone che "devono" essere interdette (cfr. anche l'art. 415 c.c. in ordine alle persone che "possono" essere inabilitate), ma soprattutto perché non potrà pronunciarsi l'interdizione quando sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva misura di tutela, da individuarsi in linea generale nell'amministrazione di sostegno.
Ciò premesso in diritto, si osserva che, nel caso di specie, gli interessi dell'interdicenda possono essere adeguatamente tutelati attraverso l'istituto dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo alle condizioni di vita e personali del soggetto.
Considerato che
l'interdicenda è affetta dal disturbo dello spettro autistico, con difficoltà nella comunicazione, (cfr. certificazione medica allegata al ricorso); ravvisandosi, dunque, l'urgenza di tutelare la persona per la cura della sua salute, appare necessario, al fine di evitare vuoti di tutela, disporre, in via d'urgenza, la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, da individuarsi nella madre, , nata a [...] il Parte_2
12.12.1974 – dichiaratasi disponibile a ricoprire l'ufficio di tutore nell'interesse della figlia, essendo la persona che si occupa prevalentemente e quotidianamente delle esigenze della medesima – autorizzandola a compiere gli atti urgenti relativi alla gestione, in nome e per conto della figlia, dei rapporti con gli istituti di cura della salute della persona beneficiaria, nonché ad occuparsi delle questioni che riguardano la salute, le cure mediche, le prescrizioni sanitarie della medesima, oltre che gli aspetti economici inerenti la predetta.
Il ricorso di interdizione deve, pertanto, essere rigettato e deve essere disposta la trasmissione del procedimento al giudice tutelare per le ulteriori determinazioni di competenza.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta nei confronti di , nata a [...] CP_1
Inferiore (SA) il 7.1.2007, così provvede: rigetta la domanda di interdizione;
nomina amministratore di sostegno provvisorio, nell'interesse dell'amministrata, la madre Pt_2
nata a [...] il [...];
[...]
autorizza il nominato amministratore di sostegno provvisorio a: provvedere all'acquisto dei beni essenziali per la cura e le esigenze quotidiane della beneficiaria, facendo, altresì, fronte alle spese sanitarie;
gestire il patrimonio della medesima, valutando eventuali istanze da rivolgere alle P.A. a titolo di integrazione e sostegno del reddito;
prestare il consenso per le cure mediche necessarie per la tutela della salute della beneficiaria, previo parere dei sanitari specialisti;
l'amministratore di sostegno provvisorio intratterrà, in nome e per conto della beneficiaria, rapporti con l'amministrazione finanziaria o altri enti pubblici, come l'INPS, ed in particolare con le strutture sanitarie ed è autorizzato a richiedere le prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie cui abbia diritto;
l'amministratore di sostegno provvisorio avrà il potere di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, i seguenti atti: rappresentanza processuale attiva e passiva;
riscossione di pensioni e atti connessi e conseguenziali, apertura conto/libretto bancario/postale intestato in via esclusiva alla beneficiaria, con contestuale chiusura di ulteriori eventuali conti esistenti, cointestati con la medesima, con vincolo tutelare, con facoltà di esso amministratore, nella qualità, di operare prelievi e versamenti su detto libretto/conto, ove farà canalizzare tutto il denaro della persona beneficiaria;
l'amministratore di sostegno provvisorio dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per gli atti indicati negli articoli 374, 375 e 376 del codice civile;
dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare ai sensi dell'art. 418, comma 3 c.c. per le ulteriori determinazioni di competenza.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire