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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
EA RL – Presidente.
Alessandra Pesci – Giudice
AR IG – Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 2542/2025, promossa con ricorso depositato in data 17/05/2025;
da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MURADOR CLAUDIA ed elettivamente domiciliato in
VIA POSTUMIA CENTRO 53 SAN BIAGIO DI CALLALTA presso lo studio del difensore,
- RICORRENTE -
contro
, CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO EX LEGE -
Causa rimessa alla decisione del collegio all'udienza del 16/12/2025 sulle seguenti conclusioni della parte costituita:
Il ricorrente chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/05/2025, ha esposto: Parte_1
a) che in data 14/11/2009 aveva contratto matrimonio concordatario con
[...]
CP_1
b) che dalla loro unione erano nati i figli (cod. fisc. Persona_1
, nata il [...] a [...] e C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. ), nato l'[...] a [...], i quali vivono
[...] C.F._2
con il padre;
c) che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati ed era intervenuta separazione, omologata dal Tribunale di Treviso con decreto n. cronol. 4855/2019 del 05/03/2019.
Egli ha chiesto quindi pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio ed una serie di domande ulteriori.
La resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorrente è comparso all'udienza del 16.12.25, in cui ha esposto di non avere più
contatti con la resistente, che, talora incontra soltanto la figlia maggiore.
Egli ha chiesto quindi la pronuncia sullo status.
Il giudice, adottati i provvedimenti temporanei, si è riservato di riferire al Collegio per la pronuncia di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Dall'estratto dell'atto di matrimonio risulta che le parti abbiano contratto matrimonio in
TREVISO in data 14/11/2009, e che l'atto è stato trascritto al n. 153 parte I Anno 2009 del relativo registro.
Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non ci sono più riconciliate nè hanno convissuto dopo la separazione personale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma secondo, lett. b, legge 1
dicembre 1970 n. 898, per procedere alla pronuncia di sciolgimento del matrimonio,
perché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 citato ed è decorso il periodo di tempo previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
TREVISO è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che la parte ha svolto una serie di domande contrastanti in ordine alle ulteriori questioni e che la causa non è istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a TREVISO in data 14/11/2009,
tra , n. a NIGERIA il 25/10/1982 e n. a Parte_1 CP_1
NIGERIA il 24/04/1981, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al n. 153, parte I, anno 2009;
3 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TREVISO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Treviso, 16/12/2025
Il Presidente
EA RL
Il Giudice est.
AR IG
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
EA RL – Presidente.
Alessandra Pesci – Giudice
AR IG – Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 2542/2025, promossa con ricorso depositato in data 17/05/2025;
da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MURADOR CLAUDIA ed elettivamente domiciliato in
VIA POSTUMIA CENTRO 53 SAN BIAGIO DI CALLALTA presso lo studio del difensore,
- RICORRENTE -
contro
, CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO EX LEGE -
Causa rimessa alla decisione del collegio all'udienza del 16/12/2025 sulle seguenti conclusioni della parte costituita:
Il ricorrente chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/05/2025, ha esposto: Parte_1
a) che in data 14/11/2009 aveva contratto matrimonio concordatario con
[...]
CP_1
b) che dalla loro unione erano nati i figli (cod. fisc. Persona_1
, nata il [...] a [...] e C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. ), nato l'[...] a [...], i quali vivono
[...] C.F._2
con il padre;
c) che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati ed era intervenuta separazione, omologata dal Tribunale di Treviso con decreto n. cronol. 4855/2019 del 05/03/2019.
Egli ha chiesto quindi pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio ed una serie di domande ulteriori.
La resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorrente è comparso all'udienza del 16.12.25, in cui ha esposto di non avere più
contatti con la resistente, che, talora incontra soltanto la figlia maggiore.
Egli ha chiesto quindi la pronuncia sullo status.
Il giudice, adottati i provvedimenti temporanei, si è riservato di riferire al Collegio per la pronuncia di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Dall'estratto dell'atto di matrimonio risulta che le parti abbiano contratto matrimonio in
TREVISO in data 14/11/2009, e che l'atto è stato trascritto al n. 153 parte I Anno 2009 del relativo registro.
Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non ci sono più riconciliate nè hanno convissuto dopo la separazione personale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma secondo, lett. b, legge 1
dicembre 1970 n. 898, per procedere alla pronuncia di sciolgimento del matrimonio,
perché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 citato ed è decorso il periodo di tempo previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
TREVISO è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che la parte ha svolto una serie di domande contrastanti in ordine alle ulteriori questioni e che la causa non è istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a TREVISO in data 14/11/2009,
tra , n. a NIGERIA il 25/10/1982 e n. a Parte_1 CP_1
NIGERIA il 24/04/1981, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al n. 153, parte I, anno 2009;
3 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TREVISO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Treviso, 16/12/2025
Il Presidente
EA RL
Il Giudice est.
AR IG
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