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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/09/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 170/2025
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e sistiti e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Michela Casartelli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_1
Ricorrente
e
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1
Resistente contumace
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI: per parti ricorrenti: In via principale:
-accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo dei Signori e Parte_1 Parte_2 sul bene sito in Gorizia, Via Cocevia 15, contraddist r Parte_3 intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 e s.s., 1146 c.c., per averlo i ricorrenti posseduto come proprietari assoluti ed esclusivi, per oltre venti anni, in maniera pubblica, continua, ininterrotta e pacifica.
-ordinare, per l'effetto, all'agenzia del Territorio di Gorizia - Uffici provinciali del Catasto e della Conservatoria dei Registri immobiliari nonché agli altri uffici eventualmente competenti, di effettuare la trascrizione dell'emananda sentenza.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 09/03/2025 i ricorrenti hanno allegato: a) di essere proprietari dell'immobile sito in Gorizia, Via Cocevia 15 (individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Gorizia al Foglio 18, subb. 1,2,3,4,5, p.c. 619/1 e tavolarmente individuato al Comune Censuario di Gorizia, P.T. WEB 6300), giusta successione di b) Persona_1 che tale immobile risulta essere un'abitazione civile posta su tre piani e c no si trova un locale soffitta (identificata nella particella catastale n. 5287 e tavolarmente individuata al Comune Censuario di Gorizia, P.T. 1178, c.t. I1) di fatto inglobata nel suddetto immobile, il quale costituisce unica via di accesso alla stessa;
c) che la particella catastale risulta ad oggi tavolarmente ancora intestata al Signor fu SO
, deceduto in Gorizia nel 1885 e già proprietario dell'intero immobile;
d) che nel Per_3 tempo si sono susseguiti diversi atti in cui la soffitta in questione non è mai stata presa in considerazione;
e) di aver posseduto in modo pacifico ed interrotto la soffitta identificata alla particella 5287; f) che veniva esperita, senza esito positivo, la procedura di mediazione.
Sulla scorta di tali allegazioni, allegando come l'eredità di fu SO
sia devoluta allo Stato, i ricorrenti hanno domandato l'accertamento Per_3 dell'intervenuta usucapione sul bene.
All'udienza del 28/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. La domanda delle parti ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
Come è noto, l'istituto dell'usucapione, che affonda le proprie radici nel Diritto Romano e trova consacrazione, per quanto riguarda i beni immobili, nell'art. 1158 c.c., costituisce un modo d'acquisto a titolo originario della proprietà finalizzato a garantire le maggiori esigenze di certezza del diritto e tutelare la posizione di chi esercita un potere di fatto sulla cosa, gestendola economicamente. Recependo l'istituto di risalente tradizione, il legislatore codicistico ha infatti voluto dare alla situazione di mero fatto protratta nel tempo una veste di legittimazione giuridica stabile piena e definitiva, al fine di renderla opponibile erga omnes.
Ai fini della realizzazione dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., secondo giurisprudenza granitica, è richiesta la prova:
a) dal punto di vista oggettivo, della durata ventennale del possesso sul bene, che si caratterizza quale potere di fatto sulla cosa, esercitato uti dominus, continuo, pacifico, pubblico e non interrotto che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà, comprendenti tutte le forme di utilizzazione e disposizione del bene.
b) dal punto di vista soggettivo, la volontà (il c.d. animus possidendi) del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario del bene, disponendone e godendone come se fosse il proprio. Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui questo Giudice aderisce, la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie documentali risulta provato come la soffitta facente parte del bene immobile sito in Gorizia, Via Cocevia n. 15 – tavolarmente identificato presso il Comune Censuario di Gorizia, soffitta in P.T. 1178, c.t. 3, p.c.e. 5287– attualmente intavolato a nome di fu , sia stato posseduto per più di vent'anni da Controparte_2 Per_3
e in modo incompatibile con l'esistenza di un diritto Pt_1 Parte_2 domenicale altrui.
In particolare, i ricorrenti hanno dettagliatamente documentato come la soffitta in questione sia da parecchio tempo accessibile unicamente dall'immobile di loro proprietà
2 (sempre sito in Gorizia, Via Cocevia n. 15 e tavolarmente identificato presso il Comune Censuario di Gorizia, e da sempre in uso agli stessi;
si osserva poi come la C.F._4 porzione di unità n tastata in quanto precedentemente inglobata nelle planimetrie dell'immobile di proprietà dei ricorrenti ed attualmente rappresentata in tratteggio nel sub 3 dell'immobile stesso.
Di contro, il soggetto che risulta tavolarmente proprietario della soffitta risulta essere deceduto da oltre 150 anni. In particolare, dalle risultanze documentali, emerge come lo stesso fu era stato proprietario del bene di attuale Controparte_2 Per_3 proprie uto per la successione del nonno Persona_1 e che, a seguito della di lui successione, l'immobile costituente la soffitta continuava a rimanere tavolarmente intavolato allo stesso (forse per errore o dimenticanza), pur continuando a seguire le sorti del bene principale. Si osserva inoltre come nel ventennio precedente alla presentazione dell'odierna istanza, non risulta trascritta alcuna domanda giudiziale diretta a rivendicare la soffitta.
Pertanto, risulta accertato che i ricorrenti hanno acquisito, per intervenuta usucapione, la proprietà dell'immobile in Gorizia, Via Cocevia n. 15, tavolarmente ancora intestate a fu e deve essere di conseguenza affermato che gli stessi, Controparte_2 Per_3 allo stato, sono proprietari ciascuno per la quota indivisa di 1/2 su detto immobile;
3. La mancanza di contestazione della domanda da parte di tutti i convenuti esclude la soccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Accerta e dichiara che e ciascuno per pari ed Parte_1 Parte_2 indivisa quota, sono di u tennale dell'immobile costituente soffitta in Gorizia, Via Cocevia n. 15, così individuato:
• Libro Fondiario in U.T. di Gorizia, C.C. Cormons, P.T. 1178, c.t. 3, p.c.e. 5287, limitatamente alla soffitta, tavolarmente ancora intestata a fu Controparte_2
; Per_3
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso Gorizia in data 22/09/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 170/2025
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e sistiti e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Michela Casartelli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_1
Ricorrente
e
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1
Resistente contumace
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI: per parti ricorrenti: In via principale:
-accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo dei Signori e Parte_1 Parte_2 sul bene sito in Gorizia, Via Cocevia 15, contraddist r Parte_3 intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 e s.s., 1146 c.c., per averlo i ricorrenti posseduto come proprietari assoluti ed esclusivi, per oltre venti anni, in maniera pubblica, continua, ininterrotta e pacifica.
-ordinare, per l'effetto, all'agenzia del Territorio di Gorizia - Uffici provinciali del Catasto e della Conservatoria dei Registri immobiliari nonché agli altri uffici eventualmente competenti, di effettuare la trascrizione dell'emananda sentenza.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 09/03/2025 i ricorrenti hanno allegato: a) di essere proprietari dell'immobile sito in Gorizia, Via Cocevia 15 (individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Gorizia al Foglio 18, subb. 1,2,3,4,5, p.c. 619/1 e tavolarmente individuato al Comune Censuario di Gorizia, P.T. WEB 6300), giusta successione di b) Persona_1 che tale immobile risulta essere un'abitazione civile posta su tre piani e c no si trova un locale soffitta (identificata nella particella catastale n. 5287 e tavolarmente individuata al Comune Censuario di Gorizia, P.T. 1178, c.t. I1) di fatto inglobata nel suddetto immobile, il quale costituisce unica via di accesso alla stessa;
c) che la particella catastale risulta ad oggi tavolarmente ancora intestata al Signor fu SO
, deceduto in Gorizia nel 1885 e già proprietario dell'intero immobile;
d) che nel Per_3 tempo si sono susseguiti diversi atti in cui la soffitta in questione non è mai stata presa in considerazione;
e) di aver posseduto in modo pacifico ed interrotto la soffitta identificata alla particella 5287; f) che veniva esperita, senza esito positivo, la procedura di mediazione.
Sulla scorta di tali allegazioni, allegando come l'eredità di fu SO
sia devoluta allo Stato, i ricorrenti hanno domandato l'accertamento Per_3 dell'intervenuta usucapione sul bene.
All'udienza del 28/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. La domanda delle parti ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
Come è noto, l'istituto dell'usucapione, che affonda le proprie radici nel Diritto Romano e trova consacrazione, per quanto riguarda i beni immobili, nell'art. 1158 c.c., costituisce un modo d'acquisto a titolo originario della proprietà finalizzato a garantire le maggiori esigenze di certezza del diritto e tutelare la posizione di chi esercita un potere di fatto sulla cosa, gestendola economicamente. Recependo l'istituto di risalente tradizione, il legislatore codicistico ha infatti voluto dare alla situazione di mero fatto protratta nel tempo una veste di legittimazione giuridica stabile piena e definitiva, al fine di renderla opponibile erga omnes.
Ai fini della realizzazione dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., secondo giurisprudenza granitica, è richiesta la prova:
a) dal punto di vista oggettivo, della durata ventennale del possesso sul bene, che si caratterizza quale potere di fatto sulla cosa, esercitato uti dominus, continuo, pacifico, pubblico e non interrotto che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà, comprendenti tutte le forme di utilizzazione e disposizione del bene.
b) dal punto di vista soggettivo, la volontà (il c.d. animus possidendi) del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario del bene, disponendone e godendone come se fosse il proprio. Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui questo Giudice aderisce, la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie documentali risulta provato come la soffitta facente parte del bene immobile sito in Gorizia, Via Cocevia n. 15 – tavolarmente identificato presso il Comune Censuario di Gorizia, soffitta in P.T. 1178, c.t. 3, p.c.e. 5287– attualmente intavolato a nome di fu , sia stato posseduto per più di vent'anni da Controparte_2 Per_3
e in modo incompatibile con l'esistenza di un diritto Pt_1 Parte_2 domenicale altrui.
In particolare, i ricorrenti hanno dettagliatamente documentato come la soffitta in questione sia da parecchio tempo accessibile unicamente dall'immobile di loro proprietà
2 (sempre sito in Gorizia, Via Cocevia n. 15 e tavolarmente identificato presso il Comune Censuario di Gorizia, e da sempre in uso agli stessi;
si osserva poi come la C.F._4 porzione di unità n tastata in quanto precedentemente inglobata nelle planimetrie dell'immobile di proprietà dei ricorrenti ed attualmente rappresentata in tratteggio nel sub 3 dell'immobile stesso.
Di contro, il soggetto che risulta tavolarmente proprietario della soffitta risulta essere deceduto da oltre 150 anni. In particolare, dalle risultanze documentali, emerge come lo stesso fu era stato proprietario del bene di attuale Controparte_2 Per_3 proprie uto per la successione del nonno Persona_1 e che, a seguito della di lui successione, l'immobile costituente la soffitta continuava a rimanere tavolarmente intavolato allo stesso (forse per errore o dimenticanza), pur continuando a seguire le sorti del bene principale. Si osserva inoltre come nel ventennio precedente alla presentazione dell'odierna istanza, non risulta trascritta alcuna domanda giudiziale diretta a rivendicare la soffitta.
Pertanto, risulta accertato che i ricorrenti hanno acquisito, per intervenuta usucapione, la proprietà dell'immobile in Gorizia, Via Cocevia n. 15, tavolarmente ancora intestate a fu e deve essere di conseguenza affermato che gli stessi, Controparte_2 Per_3 allo stato, sono proprietari ciascuno per la quota indivisa di 1/2 su detto immobile;
3. La mancanza di contestazione della domanda da parte di tutti i convenuti esclude la soccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Accerta e dichiara che e ciascuno per pari ed Parte_1 Parte_2 indivisa quota, sono di u tennale dell'immobile costituente soffitta in Gorizia, Via Cocevia n. 15, così individuato:
• Libro Fondiario in U.T. di Gorizia, C.C. Cormons, P.T. 1178, c.t. 3, p.c.e. 5287, limitatamente alla soffitta, tavolarmente ancora intestata a fu Controparte_2
; Per_3
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso Gorizia in data 22/09/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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