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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 17 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1205.25 Reg. Gen. Sez. Lavoro, e vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa, giusto mandato a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso introduttivo, dagli avvocati Antonio Panico ed Emilia Di Palma, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Scafati, alla via Mario Alison n° 15
Ricorrente
E
TR
Resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento delle differenze retributive a titolo di indennità giornaliere per i giorni di ferie goduti e corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del 21.5.2018 per le festività infrasettimanali lavorate quale turnista
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 22 febbraio 2025, la ricorrente esponeva di essere dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria OO. Controparte_2 dal 26.8.2022, con qualifica di Operatore Socio-Sanitario; precisava di essere turnista, per cui la sua prestazione lavorativa era articolata, come evincibile dai cedolini che allegava al ricorso, su tre turni giornalieri per sei giorni lavorativi su sette. Piu nello specifico il turno mattutino si svolgeva dalle ore 06.55 alle ore 14.05, quello pomeridiano dalle ore 13.55 alle ore 20.05 e quello di notturno dalle ore 19.55 alle ore 06.55. Tale articolazione della prestazione lavorativa assicurava che il servizio, presso cui era addetta, fosse operativo H24.
Evidenziava che per le prestazioni del proprio profilo percepiva, tra la altre, a livello giornaliero sia l'indennità di turno che l'indennità di terapia intensiva e sala operatoria, ma che alla luce della documentazione che allegava al ricorso (buste paga e cartellini marcatempo) risultava evidente che tali indennità erano state escluse in sede di calcolo del trattamento economico per le ferie;
lamentava che ciò fosse in contrasto con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, la quale aveva ribadito che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze Robinson ST del 2006; FF e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17), che aveva inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, fosse sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Parte ricorrente chiedeva poi la corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001 poiché nei giorni festivi infrasettimanali, la normativa applicabile espressamente prevedeva il diritto dei lavoratori a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
lamentava tuttavia che la resistente, per le prestazioni lavorative in esame, nei periodi indicati analiticamente nel ricorso, nulla riconosceva all'istante: né il riposo compensativo, né il compenso per lavoro straordinario, come si desumeva dalla documentazione che produceva;
la ricorrente sottolineava che le sue richieste erano legittimate dall'art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999, nonché da ultimo dalla sentenza del 25 gennaio 2021, n..1505/2021 della Corte di cassazione;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di ” A. in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle norme contrattuali richiamate in diritto e precisamente l'art.44 comma 3 e 6/a del CCNL 1994/1997, l'art.86 comma 3 e comma 6 a del CCNL 2016/2018, l'art.106 comma 2 del CCNL 2019/2021, l'art 107 comma 2 CCNL 2019/2022 nella parte in cui non includono le indennità giornaliere godute dal ricorrente, per l'effetto condannare l' in persona del Dirigente p.t. Controparte_3 al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 922,34, per il periodo 2019-2022, di cui al conteggio che costituisce parte integrante del ricorso ovvero in un diverso importo maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà equo e giusto il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificare;
B. in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanali, cosi come risulta dai cedolini paga, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente Amministrazione –
[...]
in persona del Dirigente p.t. al pagamento in favore del Controparte_3 ricorrente per il periodo 2019 - 2022 dell'importo di € 2.109,19, cosi come da prospetto di calcolo che costituisce parte integrante del presente ricorso, oltre interessi da quantificarsi;
C. solo in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, cosi come risultante dai cedolini paga o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario, di cui al conteggio sopra calcolato;
D. Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio , l' convenuta non si costituiva . TR
Ritenuta la causa documentalmente provata , all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
******
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' resistente la quale , sebbene TR regolarmente convenuta in giudizio , non si è costituita , né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante . E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa ( Cass. 12.7.2006 n.15777) , ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. 20.2.2006 n.3601).
Ebbene , con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese , ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha consentito di ritenere provate le circostanze di fatto narrate in ricorso .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che la ricorrente lamenta la inadeguatezza di quanto percepito a titolo di retribuzione feriale per la illegittima decurtazione, da parte dell' , di talune indennità , che , in conformità a quanto stabilito TR contrattualmente , vengono corrisposte nei soli giorni di presenza in servizio dei lavoratori.
Come accertato , dall'esame della documentazione prodotta , la ricorrente , nel periodo oggetto di causa , hanno svolto la propria attività lavorativa osservando turni rotativi sulle 24 ore ed hanno perciò percepito la indennità di turno prevista dall'art. 86 , comma 3, CCNL del 21.5.2018 , nella misura giornaliera di € 4, 49 , confermata anche dal vigente CCNL Comparto Sanità del 2.11.2022 nella misura di € 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro . Detta indennità , infatti ,non è stata corrisposta nei soli mesi di luglio e agosto 2020 , durante i quali la ricorrente si è assentata per malattia , e nel mese di settembre 2020 , quando , rientrata al lavoro , ha lavorato quasi esclusivamente nel turno mattutino . Già dal mese di ottobre 2020 ,tuttavia , la ricorrente ha ripreso a lavorare regolarmente su tre turni giornaliri .
La ricorrente , inoltre , documenta di aver percepito , per ogni giornata di effettivo lavoro , la indennità per particolari condizioni di lavoro , prevista dall'art. 86 , comma 4 , CCNL Comparto Sanità del 21.5.2018 in € 4,13 e confermata dal CCNL del 2.11.2022 che , all'art. 107 , riconosce la indennità per l'operatività in particolari UO/ Servizi per un importo giornaliero di € 5,00 .
Tali indennità , tuttavia , non vengono computate nella retribuzione feriale , sìcche nei giorni di assenza per ferie la lavorative ha percepito una retribuzione considerevolmente inferiore a quella che avrebbe percepito se fosse rimasta al lavoro . Ella , pertanto , chiede che l' convenuta sia CP_1 condannata a pagare , per ogni giorno di ferie maturato nell'ultimo quinquennio , le indennità sopra richiamate e la domanda appare meritevole di accoglimento alla luce delle argomentazioni già espresse da altri giudizi di merito , cui questo giudicante intendere aderire , richiamandone , ex art. 118 disp.att. c.p.c. , il percorso motivazionale .
Ritiene, in particolare, il tribunale di condividere quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. -15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_1 retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più Persona_2 incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve Per_3 essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_3 collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_3
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dai ricorrenti.
Va, in primo luogo, rilevato che le predetta indennità giornaliera e di sala operatoria risultano pacificamente erogate ai ricorrenti con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga. Per la verità , correttamente i ricorrenti hanno calcolato la retribuzione spettantegli nei periodi di ferie considerando le indennità sopra dette per i soli periodi in cui risultano effettivamente corrisposte .
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità giornaliera di turno è regolata fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Per il periodo successivo, ovvero a far data dall'1-1-2023, tale indennità è regolamentata dall'art. 106 CCNL 2019 – 2021, che prevede al 2° comma “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”.
L'indennità di terapia intensiva è regolata sino al 31-12-2022 dall'art. 86, comma 6, del CCNL 2016
– 2018: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”. Per il periodo successivo (dall'1-1-2023) tale indennità è regolata dal CCNL 2019 – 202, che all'art. 107, 2° comma, prescrive:
“Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub- intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5,00 Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto: 1,50 Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene il giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali
– di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale o Operatore Socio Sanitario , per particolari condizioni di lavoro (lavoro su turni o in reparto di terapia intensiva o in sala operatoria ); connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL quale “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e l'art. 107 del successivo CCNL quale “Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi”.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi tracciati dalla giurisprudenza eurocomunitaria.
Solo per completezza , comunque , va evidenziato che di recente la Suprema Corte di Cassazione ( Cass. Ord. . 17495/2025) è intervenuta anche sul punto relativo alla misura in cui il mancato riconoscimento nella retribuzione per ferie di una determinata indennità può avere effetto dissuasivo ed ha affermato che “ ben può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata anche nella specie con riferimento alla percentuale del 6% sul trattamento economico giornaliero , dal momento che , per il lavoratore dipendente , la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferire potrebbe bensì derivare dal ridimensionamento di tale misura ( non irrisoria
) della retribuzione che ogni mese , e quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita .
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3, 4 e 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Merita accoglimento , inoltre , anche la domanda di pagamento di differenze retributive per le festività lavorate .
Tale conclusione si impone alla luce dell'orientamento ormai unanime della locale Corte d'Appello che , recependo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1505/2021 e con le ordinanze n. 2006/2022, n. 23380/2022, n. 20743/2023, ha la accolto analoghe richieste formulate da dipendenti del settore sanitario .
Nelle predette pronunce la Corte afferma: “la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» ( art. 5)”; “il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva»”;
“in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui « per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore»”; “l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo»”; “infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo»”;
“all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità”; “la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui «per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di C 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore »)”;
“quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista”; così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' secondo cui CP_1
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17)”; inoltre “la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti”;
“la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”;
“la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”;
non si può “estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo”;
“viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa”; nemmeno “può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 cod. proc. civ., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”; in definitiva, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. ….”;
“Del tutto irrilevante, in questo contesto, è anche la mancata presentazione di domande per il recupero, giacchè è evidente che, trascorso il breve termine entro il quale tale recupero può servire al ristoro di maggiori energie spese, ha ragion d'essere il solo compenso economico. In altri termini, spettava invero al datore di lavoro verificare tempestivamente il rispetto del debito orario (per imporre al dipendente il completamento dell'intero orario di lavoro) e controllare sollecitamente altresì l'avvenuta formulazione o meno della opzione (consentendo entro un arco di tempo ragionevole la fruizione dei riposi compensativi eventualmente chiesti dal lavoratore o provvedendo alla loro programmazione)….., con la conseguenza che, una volta appurata la mancata fruizione di fatto del riposo compensativo, la maggiore onerosità della prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali non può che essere remunerata mediante l'altra modalità rimasta, cioè il ristoro economico. Trattasi invero di un'obbligazione alternativa dal lato del creditore, per la quale peraltro il termine di 30 giorni, pure previsto dagli artt. 9 e 29 del CCNL più volte citati, non può essere inteso quale termine di decadenza o quale termine estintivo del diritto in danno del lavoratore, in mancanza di espressa previsione in tal senso ad opera della contrattazione collettiva. Ai sensi dell'art. 1287, comma 2, cod. civ. “Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo”. Nel caso di specie, mancando la manifestazione Parte di volontà del lavoratore, la avrebbe dovuto esercitare la propria facoltà di scelta, ma non lo ha fatto. Ne consegue che, in mancanza di espressa previsione di decadenza del lavoratore per difetto di opzione entro i 30 giorni di cui agli artt. 9 e 29 del CCNL, e risultando non più possibile la fruizione del riposo compensativo, spetta a parte appellata il compenso oggetto di lite per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali dedotto in giudizio (peraltro, in ordine al quantum dovuto, si osserva che i parametri di calcolo adottati dal dipendente nel conteggio di parte - percentuale applicabile ex art. 34 del CCNL, numero di giorni festivi infrasettimanali lavorati negli anni oggetto di causa - non Parte sono stati confutati nemmeno specificamente dalla .
E' appena il caso di rilevare, infine:
- che anche vasta parte della giurisprudenza di merito è orientata favorevolmente alla tesi dei lavoratori (cfr. C. app. Napoli sent. n. 3484/2023; C. app. Ancona sent. n. 216/2021 R.G.); - che anche l' ha dato atto che la nuova contrattazione collettiva è stata adesivamente CP_4 aggiornata “a seguito della giurisprudenza consolidatasi nel tempo alla quale le del Parte_3 comparto della sanità si erano già dovute adeguare”, e ciò in riferimento “ad ogni turno programmato in giorno festivo infrasettimanale sia esso concorrente al debito orario mensile sia esso ulteriore rispetto al medesimo debito”;
che tale evoluzione si è avuta perfino nel diverso settore delle Regioni ed altri Enti locali, nel quale pure con il contratto del 16.11.2022 è stata prevista la c.d. “paga doppia” per il giorno festivo infrasettimanale in favore del personale turnista”.
Ed è proprio alla luce di tali precedenti giurisprudenziali che questo giudicante ha ritenuto di dover modificare il proprio precedente orientamento .
Pur senza avere efficacia vincolante, infatti , il precedente ha un'indubbia valenza anche all'interno del nostro ordinamento: ciò soprattutto se l'iter logico-argomentativo dei giudici è particolarmente persuasivo o se la pronuncia proviene da organi autorevoli come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Lo stesso art. 360 bis c.p.c., nella sua formulazione attuale, prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione “quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte” e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento espresso.Pur non rinnegando il cambiamento, inevitabile e quantomai necessario, ogni ordinamento giuridico cela infatti in sé un'innata esigenza di stabilità, che a sua volta affonda le proprie radici nel principio di certezza del diritto e nella tutela dell'affidamento. Ciascun individuo ha infatti il diritto di conoscere in anticipo le conseguenze giuridiche delle proprie azioni, senza dover sottostare a continue inversioni di rotta della giurisprudenza che spesso pregiudicano il diritto di difesa, scoraggiando possibili iniziative giudiziarie a causa dell'esito incerto del giudizio o penalizzando chi ha fatto affidamento su un certo orientamento.
E dunque , proprio valorizzando l'importanza del precedente giudiziario ai fini della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento , questo giudice ha ritenuto di doversi conformare alle pronunce ormai unanimi rese dalla locale Corte d'Appello , con il conseguente accoglimento della domanda attorea .
Conclusivamente, va riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi computato, nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità in esame per i periodi indicati in ricorso e va altresì riconosciuto il diritto a vedersi remunerate le ore di lavoro prestate in turni festivi con le maggiorazioni previste per lo straordinario festivo , oltre alla maggiorazione per intessi legali, o in alternativa se maggiore per rivalutazione monetaria, dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, applicandosi ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020).
Per quanto riguarda la quantificazione delle pretese , si può affermare che la documentazione allegata
, considerata unitamente alla mancata contestazione da parte dell' rimasta TR contumace , sia sufficiente a suffragare la domanda per come formulata .
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico dell'Azienda convenuta nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione, al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno , in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Anna Maria D'Antonio,
, così decide:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l' TR
, in persona del legale rapp.te p.t. , a pagare in favore della ricorrente la
[...] somma di € 922,34, quale differenza sulla retribuzione percepita nel periodo di ferie dall'anno 2019 al 2022 , nonché la somma di € 2.109,19 , a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario festivo per il lavoro festivo svolto in turno nel periodo 2019-2022 , oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
c) Compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente , come TR rappresentata , , al pagamento della restante parte che liquida in euro 329,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , rimborso contributo unificato per € 49,00 IVA, CPA come per legge, con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 17 settembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio