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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott. ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott. ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 821 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso, dall'avv. DE GIORGIO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Montepaone (CZ), alla Via I Maggio n. 21;
E
( , rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2
in calce al ricorso, dall'avv. DIMASI PAOLA, presso il quale elettivamente domicilia in
Monasterace (RC), alla C.da Lambrosi s.n.c.;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/05/2024, e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio a Nettuno, il 20/05/2006 e che dalla unione sono nate due figlie, (21.08.2010) e (28.03.2006), riferivano che tra le parti, in seguito a Per_1 Per_2
comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 15.03.2023, era intervenuta separazione in forza di decreto di Omologa n. 2764/2023 del 18.04.2023, resa nel procedimento RG
n. 2321/2022 e chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. L'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie resterà comune ad entrambi i coniugi;
2. Le figlie rimarranno affidate ad entrambi i genitori, i quali concordano che le minori restino collocate presso l'abitazione della madre e con lei risiederanno in Guardavalle (CZ) alla via R.
Salerno n 301/2.
3. La casa familiare sita in Guardavalle (CZ) alla via R. Salerno n. 301/2 resterà assegnata alla sig.ra con il godimento dei mobili che la corredano;
Parte_1
4. Le due figlie minori trascorreranno con il padre il secondo ed il quarto fine settimana di ogni mese (dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica), dal 23 al 29 dicembre e dal giovedì alla domenica di pasqua degli anni pari e dal 30 dicembre degli anni dispari al 6 gennaio dell'anno successivo;
nonché dal lunedì dell'Angelo al mercoledì sempre degli anni dispari, oltre che per i primi 15 giorni del mese di Luglio o Agosto di ogni anno, salvo diverso accordo tra la sig.ra ed . In ogni caso le figlie saranno libere di frequentare il padre, _1 Controparte_2
previo accordo anche telefonico con la madre, e di restare con lui a loro piacimento , compatibilmente con i loro impegni scolastici.
5. Le decisioni relative all'educazione anche scolastica o comunque di importanza particolare per le figlie saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori;
6. Il sig. corrisponderà, entro il 05 di ogni mese alla sig.ra un Controparte_1 Parte_2 assegno di mantenimento per le figlie pari ad €. 150,00 per ciascuna figlia per un importo complessivo di euro 300,00 mensili da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT fino
2 alla data del 31 dicembre 2024, poichè fino a tale data il sig. dovrà pagare le rate mensili CP_1
del finanziamento accesso in costanza del matrimonio. A far data dal 01/01/2025 il sig. CP_1
corrisponderà, entro il 05 di ogni mese alla sig.ra un assegno di
[...] Parte_1
mantenimento per le figlie pari ad €. 175,00 per ciascuna figlia per un importo complessivo di euro
350,00 mensili da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT.
7. I sig. si impegna, altresì, a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie, CP_1
che saranno preventivamente concordate tra le parti, in particolare a quelle mediche, scolastiche e ludiche che si renderanno necessarie per le figlie;
8. L'intero importo dell'assegno unico per i figli verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra _1
.
[...]
9. Il veicolo Fiat seicento targato CP098NE, già in uso esclusivo del sig. , Controparte_1
resterà di esclusiva proprietà del medesimo sig. CP_1
10. l1 veicolo Fiat Lancia Ypsilon targato FA276NZ, già in uso esclusivo della sig.ra _1
, resterà di esclusiva proprietà della medesima sig.ra .
[...] _1
11. Nessuno dei coniugi potrà portare all'estero le figlie senza il consenso dell'altro coniuge;
12. I coniugi rinunciano reciprocamente per se stessi ad ogni pretesa e richiesta di mantenimento od assegno familiare”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
3 provvede:
• pronunzia, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NETTUNO il
20/05/2006 (atto n.15, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NETTUNO, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio in data 5.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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