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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9800 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 19204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa NG Porfidia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19204 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
(C.F. in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ZERELLA
LUCA, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 C.F._2 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. TRAMONTANO FRANCESCO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPOSTO
Conclusioni per : “-in via preliminare: ▪ accertare e dichiarare Parte_1
l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Velletri quale foro del consumatore e per l'effetto annullare, revocare e/o comunque dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo N. 1693/2024 D.I. emesso dal Tribunale di Roma in data 5.2.2024 all'esito del giudizio monitorio N. 2895/2024 R.G.; ▪ rigettare, ove richiesta dal convenuto, la domanda di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale:
Tribunale di Roma – R.G. 19204/2024 ▪ accertare e dichiarare l'inesistenza del credito fatto valere in monitorio dall'Arch.
[...] per inadempimento contrattuale allo stesso imputabile da liquidarsi nella misura di CP_1 euro 15.000,00, o comunque nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, o, in ogni caso da liquidarsi in via equitativa e per l'effetto annullare, revocare e/o comunque dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo N. 1693/2024 D.I. emesso dal Tribunale di Roma in data 5.2.2024 all'esito del giudizio monitorio N. 2895/2024 R.G.; - nel merito, in via gradata:▪ accertare e dichiarare che per le ragioni esposte in narrativa, l'inesistenza, ancorché parziale, del credito fatto valere in monitorio dall'Arch. ed in ogni caso disporne la CP_1 compensazione con il maggior credito dell'attrice conseguente al diritto al risarcimento del danno connesso all'inadempimento contrattuale dell'Arch. e per l'effetto annullare, revocare CP_1
e/o comunque dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo N. 1693/2024 D.I. emesso dal
Tribunale di Roma in data 5.2.2024 all'esito del giudizio monitorio N. 2895/2024 R.G. ▪ accertare e dichiarare, in relazione ai fatti ed alle vicende descritte in atti, l'inadempimento contrattuale dell'Arch. nell'adempimento delle obbligazioni, per l'effetto accertare e CP_1 dichiarare il diritto dell'attrice a rifiutare ai sensi dell'art. 1460 c.c. la prestazione di pagamento del corrispettivo;
▪ in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata di parte opposta per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno in favore dell'attrice da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Conclusioni per : “1) In via principale rigettare la Controparte_1 proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la competenza del Giudice adito e il decreto opposto, ritenendo l'inconferenza, inammissibilità e infondatezza delle eccezioni avanzate;
2) Per l'effetto rigettare anche la domanda, da qualificarsi come riconvenzionale, per l'inammissibilità e/o infondatezza della stessa derivante dalle eccezioni e deduzioni sopra avanzate. 3) In via subordinata, determinarsi comunque l'onorario dovuto, secondo la tariffa vigente, in ragione di €. 22.807,60. 4) Condannare la opponente alle spese ed onorari anche del presente giudizio.”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 1693/2024 (R.G. n. 2895/2024) emesso dal Tribunale di
Roma in data 05.02.2024 con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 22.807,60, oltre interessi e spese della procedura, in favore dell'architetto
. Controparte_1
Tribunale di Roma – R.G. 19204/2024 In via pregiudiziale, l'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Roma in favore di quello di Velletri essendo la consumatrice, Pt_1 residente in [...].
Nel merito ha dedotto la non debenza di alcuna somma in favore del ricorrente.
Più esattamente, l'opponente, nel premettere di essere proprietaria di un villino monofamiliare, ha precisato di avere conferito incarico all'arch.
[...]
, titolare dello Studio Associato D'Agostino, al fine di predisporre uno Per_1
“studio di prefattibilità” volto alla preliminare verifica della sussistenza delle condizioni per poter accedere agli incentivi fiscali previsti dall'art. 119, D.L.
34/2020, (cd. Superbonus 110%) per effettuare lavori di ristrutturazione del detto villino.
Dopo aver accertato la fattibilità dell'intervento, la si affidava all'opera dei Pt_1 professionisti per predisporre ogni pratica Controparte_2 amministrativa.
Il conferimento di incarico avveniva mediante accettazione di un prospetto di spesa e non con la formalizzazione di alcun contratto la cui sottoscrizione di quello prodotto ex adverso viene espressamente disconosciuta.
In corso d'opera emergeva il totale inadempimento dell'architetto il CP_1 quale, come Direttore dei Lavori, aveva consentito l'avvio dei lavori finalizzati all'efficientamento energetico, senza aver preliminarmente predisposto alcuna documentazione tecnico-progettuale.
Per effetto di tale inadempimento, l'opponente si è trovata di fronte alla interruzione dei lavori da parte della ditta incaricata dell'esecuzione delle opere con conseguente rallentamento dello svolgimento dei lavori e di ritardo della disponibilità della propria abitazione.
Per siffatti motivi ha interposto domanda riconvenzionale per danni conseguenti all'i per inadempimento contrattuale imputabile all'opposto, nella misura di €
15.000,00, o quella ritenuta di giustizia.
Ha così concluso per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo, oltre alla refusione delle spese di giudizio.
Con comparsa del 06.09.2024, si è costituito l'arch. il quale, nel CP_1 ribadire di avere ricevuto incarico con contratto del 25.05.2022, ha contestato ogni eccezione e ha dedotto di avere esattamente adempiuto ad ogni obbligazione inerente l'efficientamento energetico dell'immobile di proprietà della Pt_1
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
Tribunale di Roma – R.G. 19204/2024 Tanto precisato in fatto, deve esaminarsi la pregiudiziale eccezione di incompetenza per territorio, che appare fondata.
L'opponente deduce di essere residente, sin dall'epoca dei fatti, nel Comune di
AL ZI la cui circoscrizione rientra nell'ambito del Tribunale di Velletri e non in quello di Roma.
Nel procedimento per il recupero dei crediti professionali nei confronti del cliente, trova applicazione il foro esclusivo del consumatore (art. 33, comma 2, lett. u,
D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), in virtù del principio di prossimità del giudice.
Così ha statuito la Suprema Corte con l'ordinanza 11 maggio 2018, n. 11389.
Deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, è “consumatore” qualsiasi persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Orbene, sicuramente l'opponente ha agito nella vicenda de qua quale persona fisica per meri scopi personali, vertendosi in una controversia attinenti a lavori della propria abitazione privata, e, quindi, estranei qualsiasi attività imprenditoriale.
Per siffatte ragioni, attenendosi al principio espresso della Suprema Corte, deve dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale in favore di quello di Velletri.
A tale pronuncia consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
Per quanto concerne il regime delle spese, queste, in considerazione della mancata adesione all'eccezione di incompetenza, vengono poste a carico dell'opposto nella misura di cui al dispositivo, in ragione della assenza di istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Roma in favore di quello di Velletri;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. n. 1693/2024 (R.G. n. 2895/2024);
3) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 CP_3 competenze del giudizio che liquida in € 145,50 per spese non imponibili ed €
1.200,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15% e oneri di legge.
Così deciso in Roma, 03 giugno 2025
Il Giudice onorario d.ssa NG Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 19204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa NG Porfidia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19204 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
(C.F. in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ZERELLA
LUCA, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 C.F._2 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. TRAMONTANO FRANCESCO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPOSTO
Conclusioni per : “-in via preliminare: ▪ accertare e dichiarare Parte_1
l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Velletri quale foro del consumatore e per l'effetto annullare, revocare e/o comunque dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo N. 1693/2024 D.I. emesso dal Tribunale di Roma in data 5.2.2024 all'esito del giudizio monitorio N. 2895/2024 R.G.; ▪ rigettare, ove richiesta dal convenuto, la domanda di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale:
Tribunale di Roma – R.G. 19204/2024 ▪ accertare e dichiarare l'inesistenza del credito fatto valere in monitorio dall'Arch.
[...] per inadempimento contrattuale allo stesso imputabile da liquidarsi nella misura di CP_1 euro 15.000,00, o comunque nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, o, in ogni caso da liquidarsi in via equitativa e per l'effetto annullare, revocare e/o comunque dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo N. 1693/2024 D.I. emesso dal Tribunale di Roma in data 5.2.2024 all'esito del giudizio monitorio N. 2895/2024 R.G.; - nel merito, in via gradata:▪ accertare e dichiarare che per le ragioni esposte in narrativa, l'inesistenza, ancorché parziale, del credito fatto valere in monitorio dall'Arch. ed in ogni caso disporne la CP_1 compensazione con il maggior credito dell'attrice conseguente al diritto al risarcimento del danno connesso all'inadempimento contrattuale dell'Arch. e per l'effetto annullare, revocare CP_1
e/o comunque dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo N. 1693/2024 D.I. emesso dal
Tribunale di Roma in data 5.2.2024 all'esito del giudizio monitorio N. 2895/2024 R.G. ▪ accertare e dichiarare, in relazione ai fatti ed alle vicende descritte in atti, l'inadempimento contrattuale dell'Arch. nell'adempimento delle obbligazioni, per l'effetto accertare e CP_1 dichiarare il diritto dell'attrice a rifiutare ai sensi dell'art. 1460 c.c. la prestazione di pagamento del corrispettivo;
▪ in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata di parte opposta per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno in favore dell'attrice da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Conclusioni per : “1) In via principale rigettare la Controparte_1 proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la competenza del Giudice adito e il decreto opposto, ritenendo l'inconferenza, inammissibilità e infondatezza delle eccezioni avanzate;
2) Per l'effetto rigettare anche la domanda, da qualificarsi come riconvenzionale, per l'inammissibilità e/o infondatezza della stessa derivante dalle eccezioni e deduzioni sopra avanzate. 3) In via subordinata, determinarsi comunque l'onorario dovuto, secondo la tariffa vigente, in ragione di €. 22.807,60. 4) Condannare la opponente alle spese ed onorari anche del presente giudizio.”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 1693/2024 (R.G. n. 2895/2024) emesso dal Tribunale di
Roma in data 05.02.2024 con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 22.807,60, oltre interessi e spese della procedura, in favore dell'architetto
. Controparte_1
Tribunale di Roma – R.G. 19204/2024 In via pregiudiziale, l'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Roma in favore di quello di Velletri essendo la consumatrice, Pt_1 residente in [...].
Nel merito ha dedotto la non debenza di alcuna somma in favore del ricorrente.
Più esattamente, l'opponente, nel premettere di essere proprietaria di un villino monofamiliare, ha precisato di avere conferito incarico all'arch.
[...]
, titolare dello Studio Associato D'Agostino, al fine di predisporre uno Per_1
“studio di prefattibilità” volto alla preliminare verifica della sussistenza delle condizioni per poter accedere agli incentivi fiscali previsti dall'art. 119, D.L.
34/2020, (cd. Superbonus 110%) per effettuare lavori di ristrutturazione del detto villino.
Dopo aver accertato la fattibilità dell'intervento, la si affidava all'opera dei Pt_1 professionisti per predisporre ogni pratica Controparte_2 amministrativa.
Il conferimento di incarico avveniva mediante accettazione di un prospetto di spesa e non con la formalizzazione di alcun contratto la cui sottoscrizione di quello prodotto ex adverso viene espressamente disconosciuta.
In corso d'opera emergeva il totale inadempimento dell'architetto il CP_1 quale, come Direttore dei Lavori, aveva consentito l'avvio dei lavori finalizzati all'efficientamento energetico, senza aver preliminarmente predisposto alcuna documentazione tecnico-progettuale.
Per effetto di tale inadempimento, l'opponente si è trovata di fronte alla interruzione dei lavori da parte della ditta incaricata dell'esecuzione delle opere con conseguente rallentamento dello svolgimento dei lavori e di ritardo della disponibilità della propria abitazione.
Per siffatti motivi ha interposto domanda riconvenzionale per danni conseguenti all'i per inadempimento contrattuale imputabile all'opposto, nella misura di €
15.000,00, o quella ritenuta di giustizia.
Ha così concluso per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo, oltre alla refusione delle spese di giudizio.
Con comparsa del 06.09.2024, si è costituito l'arch. il quale, nel CP_1 ribadire di avere ricevuto incarico con contratto del 25.05.2022, ha contestato ogni eccezione e ha dedotto di avere esattamente adempiuto ad ogni obbligazione inerente l'efficientamento energetico dell'immobile di proprietà della Pt_1
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
Tribunale di Roma – R.G. 19204/2024 Tanto precisato in fatto, deve esaminarsi la pregiudiziale eccezione di incompetenza per territorio, che appare fondata.
L'opponente deduce di essere residente, sin dall'epoca dei fatti, nel Comune di
AL ZI la cui circoscrizione rientra nell'ambito del Tribunale di Velletri e non in quello di Roma.
Nel procedimento per il recupero dei crediti professionali nei confronti del cliente, trova applicazione il foro esclusivo del consumatore (art. 33, comma 2, lett. u,
D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), in virtù del principio di prossimità del giudice.
Così ha statuito la Suprema Corte con l'ordinanza 11 maggio 2018, n. 11389.
Deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, è “consumatore” qualsiasi persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Orbene, sicuramente l'opponente ha agito nella vicenda de qua quale persona fisica per meri scopi personali, vertendosi in una controversia attinenti a lavori della propria abitazione privata, e, quindi, estranei qualsiasi attività imprenditoriale.
Per siffatte ragioni, attenendosi al principio espresso della Suprema Corte, deve dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale in favore di quello di Velletri.
A tale pronuncia consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
Per quanto concerne il regime delle spese, queste, in considerazione della mancata adesione all'eccezione di incompetenza, vengono poste a carico dell'opposto nella misura di cui al dispositivo, in ragione della assenza di istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Roma in favore di quello di Velletri;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. n. 1693/2024 (R.G. n. 2895/2024);
3) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 CP_3 competenze del giudizio che liquida in € 145,50 per spese non imponibili ed €
1.200,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15% e oneri di legge.
Così deciso in Roma, 03 giugno 2025
Il Giudice onorario d.ssa NG Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 19204/2024