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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 12/11/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 433/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Riccardo De VI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa di primo grado iscritta in RG al n. 433 del 2025, promossa da
(P IVA , nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiana Gervasi in virtù di procura notificata unitamente all'atto di appello
appellante
contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Pinna Controparte_1 C.F._1 in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
appellata
Conclusioni:
Parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE Riformare la sentenza n. 568/2024, pronunciata e depositata in cancelleria in data
14.11.2024, nel procedimento iscritto a ruolo con l'Rg. n. 795/2023, dal Giudice di Pace di Nuoro, nella persona della
Dott.ssa Antonella Goddi, nei capi in cui il Giudice, accogliendo parzialmente l'opposizione del Signor , Controparte_1
1 R.G. n. 433/2025
ha dichiarato nulla e/o non valida la notifica della cartella di pagamento n. 07420180004852204000, del preavviso di fermo ad essa relativo n. 07480219000001418000, e della cartella di pagamento n. 07420190001201125000 e, conseguentemente, inesigibili per prescrizione i crediti azionati tramite dette cartelle, affermando che, in realtà, come comprovato dalla documentazione prodotta da la cartella n. 07420180004852204000 è stata validamente e CP_2 regolarmente notificata al contribuente in data 10.01.2019, il preavviso di fermo ad essa relativo n.
07480219000001418000 è stato validamente e regolarmente notificato al contribuente in data 22.10.2019, la cartella di pagamento n. 07420190001201125000 è stata validamente e regolarmente notificata al contribuente in data
04.04.2019 e, conseguentemente, considerati anche gli anni cui si riferiscono le pretese portate nelle suddette cartelle e l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla notifica al contribuente dei suddetti atti, nonché dalla notifica, in data
12.09.2023, dell'intimazione di pagamento 07420239000841272000, che i crediti portati nelle cartelle n.
07420180004852204000 e n. 07420190001201125000 ed il diritto di di procedere al loro recupero non si CP_2 sono prescritti, ma risultano ancora oggi perfettamente validi, legittimi, sussistenti ed esigibili, così come valida, per la parte che le riguarda, risulta l'intimazione di pagamento 07420239000841272000, rigettando, per l'effetto, la proposta opposizione e ogni avversa domanda e/o pretesa. II – IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Parte appellata:
1- rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte confermando la sentenza del primo grado del giudizio e per l'effetto: In via principale dichiarare, la nullità e/o comunque l'inefficacia, per tutte le motivazioni suddette, dell'intimazione di pagamento n. 074 2023 9000841272/000 e delle relative cartelle n.
07420180004852204000, n. 07420190001201125000 e di tutti gli atti ad esse presupposti, consequenziali e connessi
e/o comunque dichiarare non dovute le somme ivi indicate per tutte le ragioni sopra esposte;
dichiarare la prescrizione degli asseriti crediti portati negli atti impugnati e sopra specificati e/o la decadenza dall'azione di riscossione;
2- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 318 e 281 decies c.p.c., depositato il 3 ottobre 2023 presso il Giudice di Pace di Nuoro
e notificato ad il 7 dicembre 2023, propose Controparte_3 Controparte_1 opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento n. 07420239000841272/000, notificata l'11 settembre 2023, per un importo complessivo di € 6.979,61, relativo a cartelle concernenti tasse automobilistiche e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Nelle conclusioni,
l'opponente chiedeva che il Giudice di Pace di Nuoro volesse “dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia, per tutte le motivazioni suddette, dell'intimazione di pagamento n. 07420239000841272/000
e delle relative cartelle n. 07420180004852204000, n. 07420190001201125000, n.
2 R.G. n. 433/2025
07420190003121874000, n. Firmato Da: Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Email_1
Signature CA Serial#: 36d92f 4 07420200000034156000 e n. 07420210000883469000 e di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi e/o comunque dichiarare non dovute le somme ivi indicate per tutte le ragioni sopra esposte;
3) dichiarare la prescrizione degli asseriti crediti portati negli atti impugnati e sopra specificati e/o la decadenza dall'azione di riscossione;
In ogni caso 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle conclusioni, il ricorrente deduceva: 1) la prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 209
C.d.S., per decorso del termine quinquennale in assenza di atti interruttivi, posto che le notifiche delle cartelle dovevano reputarsi nulle;
2) la genericità dell'intimazione di pagamento, priva di riferimenti sufficientemente precisi alle pretese creditorie.
Incardinatosi il contraddittorio, si costituiva eccependo in primo luogo l'inammissibilità dei motivi CP_2 da dedursi con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dal momento che l'opposizione avverso l'intimazione era stata proposta oltre il termine di venti giorni, e l'infondatezza infondatezza delle eccezioni di prescrizione e nullità, sostenendo la regolare notifica delle cartelle e, dunque, la presenza di atti interruttivi.
Con sentenza n. 568 del 2024, il Giudice di Pace di Nuoro accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarando inesigibili per prescrizione i soli crediti delle cartelle n. 07420180004852204000 e n.
07420190001201125000 e accertando il diritto di di procedere a esecuzione in relazione ai crediti CP_2 portati dalle cartelle n. 07420190003121874000, n. 07420200000034156000 e n. 07420210000883469. Le spese di lite venivano compensate.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, propone appello avverso i capi della CP_2 decisione relativi alla prescrizione dei crediti, deducendo: l'erronea declaratoria della prescrizione per aver il giudice, in violazione di norme di legge (artt. 139, 140 c.p.c., 60 dPR 600 del 1972 e 26 del dPR 602 del
1973), ritenute nulle e comunque non valide le notifiche delle cartelle esattoriale e dei preavvisi di fermo, atti idonei a interrompere la prescrizione quinquennale ed evitare la prescrizione dei crediti. L'appellante ribadisce anche l'errore in cui è incorso il giudice nel non aver rilevato, a monte, l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e chiede, in conseguenza della riforma della sentenza, la riforma anche del capo relativo alla compensazione delle spese. Rassegna le seguenti conclusioni: IN VIA
PRINCIPALE Riformare la sentenza n. 568/2024, pronunciata e depositata in cancelleria in data 14.11.2024, nel procedimento iscritto a ruolo con l'Rg. n. 795/2023, dal Giudice di Pace di Nuoro, nella persona della Dott.ssa Antonella
Goddi, nei capi in cui il Giudice, accogliendo parzialmente l'opposizione del Signor , ha dichiarato nulla Controparte_1
e/o non valida la notifica della cartella di pagamento n. 07420180004852204000, del preavviso di fermo ad essa relativo
n. 07480219000001418000, e della cartella di pagamento n. 07420190001201125000 e, conseguentemente, inesigibili per prescrizione i crediti azionati tramite dette cartelle, affermando che, in realtà, come comprovato dalla documentazione prodotta da la cartella n. 07420180004852204000 è stata validamente e regolarmente notificata al contribuente CP_2
3 R.G. n. 433/2025
in data 10.01.2019, il preavviso di fermo ad essa relativo n. 07480219000001418000 è stato validamente e regolarmente notificato al contribuente in data 22.10.2019, la cartella di pagamento n. 07420190001201125000 è stata validamente
e regolarmente notificata al contribuente in data 04.04.2019 e, conseguentemente, considerati anche gli anni cui si riferiscono le pretese portate nelle suddette cartelle e l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla notifica al contribuente dei suddetti atti, nonché dalla notifica, in data 12.09.2023, dell'intimazione di pagamento 07420239000841272000, che i crediti portati nelle cartelle n. 07420180004852204000 e n. 07420190001201125000 ed il diritto di di CP_2 procedere al loro recupero non si sono prescritti, ma risultano ancora oggi perfettamente validi, legittimi, sussistenti ed esigibili, così come valida, per la parte che le riguarda, risulta l'intimazione di pagamento 07420239000841272000, rigettando, per l'effetto, la proposta opposizione e ogni avversa domanda e/o pretesa. II – IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Costituitosi nel giudizio, contesta i motivi di appello e argomenta in diritto sulla Controparte_1 legittimità della pronuncia e sull'omessa, irrituale e/o comunque nulla notifica degli atti interruttivi.
L'appellato ha così concluso:
1- rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte confermando la sentenza del primo grado del giudizio e per l'effetto: In via principale dichiarare, la nullità e/o comunque l'inefficacia, per tutte le motivazioni suddette, dell'intimazione di pagamento n. 074 2023
9000841272/000 e delle relative cartelle n. 07420180004852204000, n. 07420190001201125000 e di tutti gli atti ad esse presupposti, consequenziali e connessi e/o comunque dichiarare non dovute le somme ivi indicate per tutte le ragioni sopra esposte;
dichiarare la prescrizione degli asseriti crediti portati negli atti impugnati e sopra specificati e/o la decadenza dall'azione di riscossione;
2- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
All'udienza del 30 ottobre 2025, in assenza di istanze istruttorie, entrambi le parti, invitate a discutere ex art. 281 sexies c.p.c., si riportano alle conclusioni dei relativi atti e chiedono al giudice di trattenere la causa in decisione.
Il giudice trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
L'appello può essere accolto solo parzialmente.
Il credito oggetto della cartella n. 07420180004852204000 non risulta prescritto al momento della notificazione, in data 11 settembre 2023, della intimazione di pagamento opposta. Va osservato, infatti, che non è contestato in atti che il credito si riferisca a sanzioni per violazioni di disposizioni del Codice della Strada e che la violazione si avvenuta nel 2017. Orbene, prima del decorrere del quinquennio, e precisamente in data 22 ottobre 2019, è stato notificato a il preavviso di fermo n. Controparte_1
074802019000001418000, con cui la prescrizione è stata senza dubbio interrotta, a prescindere dalla irritualità della notifica della cartella in data 10 gennaio 2019. Erroneamente il Giudice di Pace di Nuoro ha ritenuto non ritualmente notificato tale atto, sulla base del seguente ragionamento: “Non risulta neppure validamente notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 074802019000001418000, che sollecita la richiesta di pagamento della cartella sopra indicata, la seconda raccomandata, relativa all'avviso
4 R.G. n. 433/2025
CP_ di deposito presso la Comunale è fatta a un soggetto diverso dal destinatario (ossia CP_5 senza alcuna indicazione della qualifica del ricevente. Tale notifica pertanto si ritiene non valida poiché anche l'avviso di avvenuto deposito se non è fatto a mani del destinatario deve essere indicata la qualifica di chi riceve (cfr. Cassazione n. 28093/2023)”. Il ragionamento, a ben vedere, si regge su un travisamento di quanto affermato dalla medesima sentenza di legittimità citata (Cass. Civ. 28093 del 2023), la quale, al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata, rileva che la raccomandata informativa
“contenente la notizia dell'avvenuta notificazione […] non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (v. Cass. nn. 24899/22 e 19795/17)”.
Il credito di cui alla cartella n. 07420180004852204000, pertanto, non risulta prescritto poiché consta che il termine quinquennale di prescrizione (art. 209 CdS) sia stato interrotto dalla notifica dei due seguenti atti interruttivi: preavviso di fermo n. 074802019000001418000, la cui notifica si è perfezionata il 22 ottobre 2019; intimazione di pagamento n. 07420239000841272000, notificata l'11 settembre 2023. In riforma della sentenza impugnata, pertanto, deve essere accertato il diritto di a procedere a CP_2 esecuzione in relazione al credito oggetto della cartella già menzionata.
Discorso diverso, viceversa, deve essere svolto in relazione al credito oggetto della cartella
07420190001201125000. Sul punto, i motivi di appello di non paiono fondati. Va osservato che, CP_2 anche in questo caso, il credito scaturisce da una sanzione per violazione del codice della strada occorsa nel 2017. L'unico atto potenzialmente interruttivo della prescrizione quinquennale è rappresentato dalla cartella stessa, ma, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non risulta che tale cartella sia stata ritualmente notificata.
La conclusione merita una premessa in diritto. L'art. 60 del dPR 600 del 1973, in relazione alle notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli 137 e ss. del Codice di procedura civile, prevendendo, tuttavia, specifiche aggiunte.
Nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte – come nella vicenda per cui è causa – è sancito che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto.
È inoltre prescritto – lett. b) bis, introdotta nel 2006 – quanto segue: “Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto…Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera
5 R.G. n. 433/2025
raccomandata”. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità più approfondita, il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come adempimento essenziale del procedimento di notifica. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale
n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4) e n. 3 del 2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - ha deciso che nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto
D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 26, u.c. e art. 60, comma 1, alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014 (Rv. 634229)” (Cass.
Civ. 2867 del 2017 e successive conformi). Tale orientamento, che richiede oltre alla prova della spedizione anche la prova della ricezione della comunicazione di avvenuta notifica, è confermato specificamente da recente pronuncia di legittimità, la quale prevede testualmente che l'invio della raccomandata informativa “è, dunque, un adempimento essenziale del procedimento di notifica, per cui
è necessario, ai fini del suo perfezionamento, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cass. Civ. 14089 del 2025).
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, dunque, ai fini del perfezionamento delle notifiche delle cartelle era necessario non solo la spedizione della raccomandata informativa, ma anche
“il riscontro dell'avvenuto ricevimento dell'avviso o in caso di assenza del destinatario del deposito presso la casa comunale” (cfr. p. 4 della sentenza di primo grado).
Sulla base dei documenti depositati nel fascicolo di primo grado, infatti, consta che
07420190001201125000 è state notificata dal messo a mani della madre di e 4 aprile 2019 Controparte_1
e che, a tale consegna a mani di familiare convivente, ha fatto seguito invio di raccomandata informativa tramite Nexive. Non è tuttavia provata né la ricezione di tale raccomandata (o il decorso del termine di dieci giorni), né – a ben guardare – l'effettiva spedizione della raccomandata medesima.
Sul punto, pertanto, la sentenza merita conferma.
Il parziale accoglimento dell'appello induce a conferma della pronuncia del capo della sentenza di primo grado che ha compensato le spese, del resto non specificamente impugnato da CP_2
Anche le spese di secondo grado, per il medesimo motivo inerente al parziale accoglimento dell'appello, devono essere oggetto di compensazione.
PQM
6 R.G. n. 433/2025
Il Tribunale di Nuoro, nella causa d'appello avverso la avverso la sentenza 568 del 2024 del Giudice di
Pace di Nuoro, pubblicata il 14 novembre 2024, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in Controparte_6 riforma dello specifico della sentenza impugnata, accerta il diritto di Parte_1
di procedere a esecuzione in relazione al credito oggetto della cartella n.
[...]
07420180004852204000 e rigetta sul punto l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 07420239000841272/000, notificata l'11 settembre 2023;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata, rigettando l'appello in relazione agli altri punti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Nuoro, 12 novembre 2025
Il giudice
Riccardo De VI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Riccardo De VI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa di primo grado iscritta in RG al n. 433 del 2025, promossa da
(P IVA , nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiana Gervasi in virtù di procura notificata unitamente all'atto di appello
appellante
contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Pinna Controparte_1 C.F._1 in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
appellata
Conclusioni:
Parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE Riformare la sentenza n. 568/2024, pronunciata e depositata in cancelleria in data
14.11.2024, nel procedimento iscritto a ruolo con l'Rg. n. 795/2023, dal Giudice di Pace di Nuoro, nella persona della
Dott.ssa Antonella Goddi, nei capi in cui il Giudice, accogliendo parzialmente l'opposizione del Signor , Controparte_1
1 R.G. n. 433/2025
ha dichiarato nulla e/o non valida la notifica della cartella di pagamento n. 07420180004852204000, del preavviso di fermo ad essa relativo n. 07480219000001418000, e della cartella di pagamento n. 07420190001201125000 e, conseguentemente, inesigibili per prescrizione i crediti azionati tramite dette cartelle, affermando che, in realtà, come comprovato dalla documentazione prodotta da la cartella n. 07420180004852204000 è stata validamente e CP_2 regolarmente notificata al contribuente in data 10.01.2019, il preavviso di fermo ad essa relativo n.
07480219000001418000 è stato validamente e regolarmente notificato al contribuente in data 22.10.2019, la cartella di pagamento n. 07420190001201125000 è stata validamente e regolarmente notificata al contribuente in data
04.04.2019 e, conseguentemente, considerati anche gli anni cui si riferiscono le pretese portate nelle suddette cartelle e l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla notifica al contribuente dei suddetti atti, nonché dalla notifica, in data
12.09.2023, dell'intimazione di pagamento 07420239000841272000, che i crediti portati nelle cartelle n.
07420180004852204000 e n. 07420190001201125000 ed il diritto di di procedere al loro recupero non si CP_2 sono prescritti, ma risultano ancora oggi perfettamente validi, legittimi, sussistenti ed esigibili, così come valida, per la parte che le riguarda, risulta l'intimazione di pagamento 07420239000841272000, rigettando, per l'effetto, la proposta opposizione e ogni avversa domanda e/o pretesa. II – IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Parte appellata:
1- rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte confermando la sentenza del primo grado del giudizio e per l'effetto: In via principale dichiarare, la nullità e/o comunque l'inefficacia, per tutte le motivazioni suddette, dell'intimazione di pagamento n. 074 2023 9000841272/000 e delle relative cartelle n.
07420180004852204000, n. 07420190001201125000 e di tutti gli atti ad esse presupposti, consequenziali e connessi
e/o comunque dichiarare non dovute le somme ivi indicate per tutte le ragioni sopra esposte;
dichiarare la prescrizione degli asseriti crediti portati negli atti impugnati e sopra specificati e/o la decadenza dall'azione di riscossione;
2- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 318 e 281 decies c.p.c., depositato il 3 ottobre 2023 presso il Giudice di Pace di Nuoro
e notificato ad il 7 dicembre 2023, propose Controparte_3 Controparte_1 opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento n. 07420239000841272/000, notificata l'11 settembre 2023, per un importo complessivo di € 6.979,61, relativo a cartelle concernenti tasse automobilistiche e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Nelle conclusioni,
l'opponente chiedeva che il Giudice di Pace di Nuoro volesse “dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia, per tutte le motivazioni suddette, dell'intimazione di pagamento n. 07420239000841272/000
e delle relative cartelle n. 07420180004852204000, n. 07420190001201125000, n.
2 R.G. n. 433/2025
07420190003121874000, n. Firmato Da: Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Email_1
Signature CA Serial#: 36d92f 4 07420200000034156000 e n. 07420210000883469000 e di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi e/o comunque dichiarare non dovute le somme ivi indicate per tutte le ragioni sopra esposte;
3) dichiarare la prescrizione degli asseriti crediti portati negli atti impugnati e sopra specificati e/o la decadenza dall'azione di riscossione;
In ogni caso 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle conclusioni, il ricorrente deduceva: 1) la prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 209
C.d.S., per decorso del termine quinquennale in assenza di atti interruttivi, posto che le notifiche delle cartelle dovevano reputarsi nulle;
2) la genericità dell'intimazione di pagamento, priva di riferimenti sufficientemente precisi alle pretese creditorie.
Incardinatosi il contraddittorio, si costituiva eccependo in primo luogo l'inammissibilità dei motivi CP_2 da dedursi con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dal momento che l'opposizione avverso l'intimazione era stata proposta oltre il termine di venti giorni, e l'infondatezza infondatezza delle eccezioni di prescrizione e nullità, sostenendo la regolare notifica delle cartelle e, dunque, la presenza di atti interruttivi.
Con sentenza n. 568 del 2024, il Giudice di Pace di Nuoro accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarando inesigibili per prescrizione i soli crediti delle cartelle n. 07420180004852204000 e n.
07420190001201125000 e accertando il diritto di di procedere a esecuzione in relazione ai crediti CP_2 portati dalle cartelle n. 07420190003121874000, n. 07420200000034156000 e n. 07420210000883469. Le spese di lite venivano compensate.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, propone appello avverso i capi della CP_2 decisione relativi alla prescrizione dei crediti, deducendo: l'erronea declaratoria della prescrizione per aver il giudice, in violazione di norme di legge (artt. 139, 140 c.p.c., 60 dPR 600 del 1972 e 26 del dPR 602 del
1973), ritenute nulle e comunque non valide le notifiche delle cartelle esattoriale e dei preavvisi di fermo, atti idonei a interrompere la prescrizione quinquennale ed evitare la prescrizione dei crediti. L'appellante ribadisce anche l'errore in cui è incorso il giudice nel non aver rilevato, a monte, l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e chiede, in conseguenza della riforma della sentenza, la riforma anche del capo relativo alla compensazione delle spese. Rassegna le seguenti conclusioni: IN VIA
PRINCIPALE Riformare la sentenza n. 568/2024, pronunciata e depositata in cancelleria in data 14.11.2024, nel procedimento iscritto a ruolo con l'Rg. n. 795/2023, dal Giudice di Pace di Nuoro, nella persona della Dott.ssa Antonella
Goddi, nei capi in cui il Giudice, accogliendo parzialmente l'opposizione del Signor , ha dichiarato nulla Controparte_1
e/o non valida la notifica della cartella di pagamento n. 07420180004852204000, del preavviso di fermo ad essa relativo
n. 07480219000001418000, e della cartella di pagamento n. 07420190001201125000 e, conseguentemente, inesigibili per prescrizione i crediti azionati tramite dette cartelle, affermando che, in realtà, come comprovato dalla documentazione prodotta da la cartella n. 07420180004852204000 è stata validamente e regolarmente notificata al contribuente CP_2
3 R.G. n. 433/2025
in data 10.01.2019, il preavviso di fermo ad essa relativo n. 07480219000001418000 è stato validamente e regolarmente notificato al contribuente in data 22.10.2019, la cartella di pagamento n. 07420190001201125000 è stata validamente
e regolarmente notificata al contribuente in data 04.04.2019 e, conseguentemente, considerati anche gli anni cui si riferiscono le pretese portate nelle suddette cartelle e l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla notifica al contribuente dei suddetti atti, nonché dalla notifica, in data 12.09.2023, dell'intimazione di pagamento 07420239000841272000, che i crediti portati nelle cartelle n. 07420180004852204000 e n. 07420190001201125000 ed il diritto di di CP_2 procedere al loro recupero non si sono prescritti, ma risultano ancora oggi perfettamente validi, legittimi, sussistenti ed esigibili, così come valida, per la parte che le riguarda, risulta l'intimazione di pagamento 07420239000841272000, rigettando, per l'effetto, la proposta opposizione e ogni avversa domanda e/o pretesa. II – IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Costituitosi nel giudizio, contesta i motivi di appello e argomenta in diritto sulla Controparte_1 legittimità della pronuncia e sull'omessa, irrituale e/o comunque nulla notifica degli atti interruttivi.
L'appellato ha così concluso:
1- rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte confermando la sentenza del primo grado del giudizio e per l'effetto: In via principale dichiarare, la nullità e/o comunque l'inefficacia, per tutte le motivazioni suddette, dell'intimazione di pagamento n. 074 2023
9000841272/000 e delle relative cartelle n. 07420180004852204000, n. 07420190001201125000 e di tutti gli atti ad esse presupposti, consequenziali e connessi e/o comunque dichiarare non dovute le somme ivi indicate per tutte le ragioni sopra esposte;
dichiarare la prescrizione degli asseriti crediti portati negli atti impugnati e sopra specificati e/o la decadenza dall'azione di riscossione;
2- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
All'udienza del 30 ottobre 2025, in assenza di istanze istruttorie, entrambi le parti, invitate a discutere ex art. 281 sexies c.p.c., si riportano alle conclusioni dei relativi atti e chiedono al giudice di trattenere la causa in decisione.
Il giudice trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
L'appello può essere accolto solo parzialmente.
Il credito oggetto della cartella n. 07420180004852204000 non risulta prescritto al momento della notificazione, in data 11 settembre 2023, della intimazione di pagamento opposta. Va osservato, infatti, che non è contestato in atti che il credito si riferisca a sanzioni per violazioni di disposizioni del Codice della Strada e che la violazione si avvenuta nel 2017. Orbene, prima del decorrere del quinquennio, e precisamente in data 22 ottobre 2019, è stato notificato a il preavviso di fermo n. Controparte_1
074802019000001418000, con cui la prescrizione è stata senza dubbio interrotta, a prescindere dalla irritualità della notifica della cartella in data 10 gennaio 2019. Erroneamente il Giudice di Pace di Nuoro ha ritenuto non ritualmente notificato tale atto, sulla base del seguente ragionamento: “Non risulta neppure validamente notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 074802019000001418000, che sollecita la richiesta di pagamento della cartella sopra indicata, la seconda raccomandata, relativa all'avviso
4 R.G. n. 433/2025
CP_ di deposito presso la Comunale è fatta a un soggetto diverso dal destinatario (ossia CP_5 senza alcuna indicazione della qualifica del ricevente. Tale notifica pertanto si ritiene non valida poiché anche l'avviso di avvenuto deposito se non è fatto a mani del destinatario deve essere indicata la qualifica di chi riceve (cfr. Cassazione n. 28093/2023)”. Il ragionamento, a ben vedere, si regge su un travisamento di quanto affermato dalla medesima sentenza di legittimità citata (Cass. Civ. 28093 del 2023), la quale, al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata, rileva che la raccomandata informativa
“contenente la notizia dell'avvenuta notificazione […] non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (v. Cass. nn. 24899/22 e 19795/17)”.
Il credito di cui alla cartella n. 07420180004852204000, pertanto, non risulta prescritto poiché consta che il termine quinquennale di prescrizione (art. 209 CdS) sia stato interrotto dalla notifica dei due seguenti atti interruttivi: preavviso di fermo n. 074802019000001418000, la cui notifica si è perfezionata il 22 ottobre 2019; intimazione di pagamento n. 07420239000841272000, notificata l'11 settembre 2023. In riforma della sentenza impugnata, pertanto, deve essere accertato il diritto di a procedere a CP_2 esecuzione in relazione al credito oggetto della cartella già menzionata.
Discorso diverso, viceversa, deve essere svolto in relazione al credito oggetto della cartella
07420190001201125000. Sul punto, i motivi di appello di non paiono fondati. Va osservato che, CP_2 anche in questo caso, il credito scaturisce da una sanzione per violazione del codice della strada occorsa nel 2017. L'unico atto potenzialmente interruttivo della prescrizione quinquennale è rappresentato dalla cartella stessa, ma, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non risulta che tale cartella sia stata ritualmente notificata.
La conclusione merita una premessa in diritto. L'art. 60 del dPR 600 del 1973, in relazione alle notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli 137 e ss. del Codice di procedura civile, prevendendo, tuttavia, specifiche aggiunte.
Nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte – come nella vicenda per cui è causa – è sancito che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto.
È inoltre prescritto – lett. b) bis, introdotta nel 2006 – quanto segue: “Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto…Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera
5 R.G. n. 433/2025
raccomandata”. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità più approfondita, il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come adempimento essenziale del procedimento di notifica. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale
n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4) e n. 3 del 2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - ha deciso che nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto
D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 26, u.c. e art. 60, comma 1, alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014 (Rv. 634229)” (Cass.
Civ. 2867 del 2017 e successive conformi). Tale orientamento, che richiede oltre alla prova della spedizione anche la prova della ricezione della comunicazione di avvenuta notifica, è confermato specificamente da recente pronuncia di legittimità, la quale prevede testualmente che l'invio della raccomandata informativa “è, dunque, un adempimento essenziale del procedimento di notifica, per cui
è necessario, ai fini del suo perfezionamento, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cass. Civ. 14089 del 2025).
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, dunque, ai fini del perfezionamento delle notifiche delle cartelle era necessario non solo la spedizione della raccomandata informativa, ma anche
“il riscontro dell'avvenuto ricevimento dell'avviso o in caso di assenza del destinatario del deposito presso la casa comunale” (cfr. p. 4 della sentenza di primo grado).
Sulla base dei documenti depositati nel fascicolo di primo grado, infatti, consta che
07420190001201125000 è state notificata dal messo a mani della madre di e 4 aprile 2019 Controparte_1
e che, a tale consegna a mani di familiare convivente, ha fatto seguito invio di raccomandata informativa tramite Nexive. Non è tuttavia provata né la ricezione di tale raccomandata (o il decorso del termine di dieci giorni), né – a ben guardare – l'effettiva spedizione della raccomandata medesima.
Sul punto, pertanto, la sentenza merita conferma.
Il parziale accoglimento dell'appello induce a conferma della pronuncia del capo della sentenza di primo grado che ha compensato le spese, del resto non specificamente impugnato da CP_2
Anche le spese di secondo grado, per il medesimo motivo inerente al parziale accoglimento dell'appello, devono essere oggetto di compensazione.
PQM
6 R.G. n. 433/2025
Il Tribunale di Nuoro, nella causa d'appello avverso la avverso la sentenza 568 del 2024 del Giudice di
Pace di Nuoro, pubblicata il 14 novembre 2024, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in Controparte_6 riforma dello specifico della sentenza impugnata, accerta il diritto di Parte_1
di procedere a esecuzione in relazione al credito oggetto della cartella n.
[...]
07420180004852204000 e rigetta sul punto l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 07420239000841272/000, notificata l'11 settembre 2023;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata, rigettando l'appello in relazione agli altri punti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Nuoro, 12 novembre 2025
Il giudice
Riccardo De VI
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