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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9690 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 13492/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Daniela Della Riscia, con studio in Stradella (PV), Via Cesare Battisti n. 28, presso il quale ha eletto domicilio nei confronti di
(C.F.: , assistita e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avvocati Maddalena Boselli ed Enrica Danila Pinna, con studio in Milano, Via Alberico
Albricci n. 8, presso il quale ha eletto domicilio atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
pagina 1 di 10 OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
(pronunciate all'udienza ex art. 473bis.21 del 25.11.2025 a seguito di discussione orale)
Per parte attrice:
“insisto per l'accoglimento elle domande formulate in ricorso, anche istruttorie in quanto rilevanti per determinare il patrimonio della signora”
Per parte convenuta:
“insisto per il rigetto della domanda di modifica per tutte le considerazioni già svolte in atti”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Milano il Parte_1 Controparte_1
06.12.1970.
Le parti hanno divorziato con sentenza n. 3560/2011 emessa dal Tribunale di Milano in data 16.02.2011, che ha previsto l'obbligo a carico del sig. di versare alla ex Parte_1 moglie un assegno divorzile dell'importo di € 450,00, tenuto conto della disponibilità del primo a consentire alla seconda di continuare a occupare un immobile di sua esclusiva proprietà, sito in via Lorenteggio n. 163 a Milano, senza oneri di locazione.
Successivamente, con decreto n. 812/2020 emesso il 25.11.2019, il Tribunale di Milano ha recepito gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo, per quanto di rilevo in questa sede, un aumento dell'importo dell'assegno divorzile ad € 900,00 mensili a fronte della restituzione della casa di via Lorenteggio al sig.
Parte_1
pagina 2 di 10 Infine, nel gennaio 2023, parte ricorrente ha radicato un nuovo giudizio per chiedere la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile, conclusosi con decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Milano in data 26.09.2023.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 07.04.2025, ha Parte_1 chiesto, a ulteriore modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio sopra citata, come modificata dal successivo decreto n. 812/2020, la revoca dell'assegno divorzile o, in subordine, la rideterminazione dello stesso nella misura ritenuta di giustizia.
Con atto depositato in data 17.07.2025, parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni cagionati per mala fede o colpa grave nell'instaurazione del giudizio.
In data 04.09.2025 si è celebrata udienza innanzi al GOT al fine di tentare una composizione condivisa della lite;
le parti hanno reso ampie dichiarazioni, da intendersi in questa sede richiamate e trascritte, ma non sono riuscite ad addivenire a un accordo.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 25.11.2025, fallito un nuovo tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
I difensori delle parti hanno concluso come in epigrafe indicato e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio, che l'ha discussa e decisa alla camera di consiglio del
26.11.2025.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio
Parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile o, in subordine, la riduzione dell'ammontare dello stesso, allegando le seguenti circostanze di fatto.
1. Il grave peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente:
pagina 3 di 10 Alla fine del 2024, l'invalidità del sig. è passata dal 70% al 100%. Parte_1
Tale sopravvenienza avrebbe inciso non solo sul piano personale, ma anche su quello economico, a causa delle ingenti spese per presidi e visite mediche, condizionando altresì
l'attività lavorativa della moglie, che spesso sarebbe costretta a variazione di orari o chiusure della propria attività per curare il marito o per accompagnarlo alle visite mediche.
2. L'erosione dei risparmi e l'esposizione debitoria del nucleo familiare formato dal ricorrente e dalla sua attuale moglie:
Parte ricorrente ha ripercorso le principali vicende economiche che lo hanno coinvolto negli ultimi anni, in particolare la vendita del proprio patrimonio immobiliare. Il ricavato di tale messa a reddito gli avrebbe consentito di acquistare la casa di Stradella dove vive con l'attuale moglie e far fronte alla relativa ristrutturazione, di sostenere l'attività imprenditoriale dell'attuale moglie nel corso della crisi economica dovuta al Covid, di provvedere alle proprie esigenze familiari e al pagamento dell'assegno divorzile. Tali risparmi, tuttavia, si sarebbero attualmente esauriti.
Parallelamente, di recente l'attuale moglie del ricorrente avrebbe stipulato diversi finanziamenti, circostanza che dimostra la situazione di difficoltà economica in cui versa il nucleo.
3. La solida posizione economica di parte convenuta
Secondo la prospettazione del ricorrente, la convenuta godrebbe, invece, di una condizione economica ben più solida, potendo contare, oltre che sulla propria pensione di circa 800 € netti mensili, anche sui suoi considerevoli risparmi derivanti dal versamento dell'assegno divorzile per lungo tempo e per importi considerevoli.
La convenuta, inoltre, avrebbe acquistato un appartamento a Milano, per il quale sostiene un mutuo, intestato alla figlia, di circa € 533 mensili: ciò a differenza del ricorrente, che non è titolare di alcun immobile.
Ne discende un notevole divario tra le posizioni economiche degli ex coniugi, che giustificherebbe una revisione delle condizioni di divorzio.
pagina 4 di 10 La convenuta ha contestato la ricostruzione proposta dalla controparte, evidenziando che, con decreto n. 13450/2023, il Tribunale di Milano aveva già rigettato analoga domanda del ricorrente;
da allora, non si sarebbe verificato alcun cambiamento in ordine alla situazione reddituale o patrimoniale delle parti.
Così ricostruite le allegazioni delle parti, giova preliminarmente richiamare i principi che regolano la revisione delle statuizioni economiche stabilite in sede di divorzio.
Il provvedimento di revisione postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche, ma altresì l'idoneità di tali sopravvenienze a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
Di conseguenza, “il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale. (così Cass., Sez. 1, ord. n. 18608 del 30/06/2021; nello stesso senso v. anche
Cass. Sez. 1, sent. n. 10133 del 02/05/2007).
Ne discende, in primo luogo, che in sede di revisione il giudice deve astenersi dall'effettuare una nuova valutazione rispetto alla sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile e all'adeguatezza dell'importo originariamente stabilito.
In secondo luogo, dai richiamati principi di diritto emerge che non è sufficiente, ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, allegare e documentare un mutamento della situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi, ma occorre provare il rapporto eziologico tra tale sopravvenienza e l'alterazione dell'equilibrio economico in precedenza stabilito.
pagina 5 di 10 Tornando alla vicenda in esame, in primo luogo occorre rilevare che non vi sono stati mutamenti reddituali rilevanti tra l'ultima pronuncia emessa dal Tribunale nei confronti delle parti e il deposito del presente ricorso.
Per l'anno di imposta 2021, l'ultimo preso in considerazione dal decreto del Tribunale di
Milano del 2023, è riconducibile a parte ricorrente un imponibile di circa € 27.000 e un reddito complessivo di circa € 38.000 (cfr. doc. 3 fasc. att.); dalla documentazione relativa all'anno di imposta 2024, si evince un reddito sia complessivo che imponibile di circa €
31.000 (cfr. doc. 42 fasc. att.).
Lo stesso è a dirsi per parte convenuta, che per l'anno di imposta 2021 ha percepito un reddito imponibile di circa € 24.000 e per l'anno 2024 un reddito imponibile di circa €
26.000, in entrambi i casi comprensivo dell'assegno divorzile (cfr. doc. 24 fasc. conv.).
Passando, nello specifico, alle allegazioni del ricorrente, dagli atti di causa è possibile ricostruire le principali vicende economiche che hanno riguardato le parti in seguito alla disgregazione del rapporto coniugale: la vendita nel 2001 dell'ex casa familiare, sita in Via
Albino a Milano, di proprietà di entrambe le parti, da cui ciascuna ha ricavato l'importo di
€ 125.000; la vendita nel mese di marzo 2020 dell'immobile di Milano, via Lorenteggio n.
163, di proprietà del ricorrente, da cui questi ha ricavato il complessivo importo di
198.000,00 (cfr. doc. 14bis fasc. att.); l'acquisto, sempre nel mese di marzo 2020, della casa di Stradella (PV) al prezzo di € 177.000,00 (cfr. doc. 13 fasc. att.), intestata all'attuale moglie del sig. per cui quest'ultima ha contratto un mutuo con rata di € 700 al Parte_1 mese;
la vendita nel luglio 2020 dell'immobile di Chignolo Po, di proprietà del ricorrente, per l'importo di € 85.000,00 (cfr. doc. 10 fasc. conv.).
Tali operazioni sono tutte antecedenti al decreto di rigetto n. 13450/2023 emesso dal
Tribunale di Milano in data 26.09.2023, e sono già state compiutamente valutate ai fini di un'eventuale revisione dell'assegno divorzile: nel richiamato arresto si legge icasticamente che “il ricorrente ha deciso spontaneamente di liquidare il proprio patrimonio immobiliare, che invece avrebbe potuto essere messo a reddito, mentre la circostanza che abbia utilizzato il ricavato per (evidentemente) donarlo alla moglie spogliandosi egli di
pagina 6 di 10 ogni proprietà (la coniuge è l'unica intestataria dell'attuale casa di abitazione, mentre il mutuo viene rimborsato unicamente dal non potrà certamente essere posta a Parte_1 detrimento della sig.a la quale ha più avvedutamente preferito utilizzare il CP_1 ricavato della vendita dell'ex casa coniugale per l'acquisto di un appartamento per sé grazie all'interposizione della figlia per la stipula del mutuo (altrimenti inaccessibile ad una donna di 72 anni con esigui redditi) che – circostanza del tutto credibile – la madre le sta rimborsando” (cfr. doc. 3 fasc. att.).
Né risulta sufficientemente documentata la completa erosione dei risparmi del sig.
che ha allegato il saldo al 31.12.2020 di un conto corrente cointestato con Parte_1
l'attuale moglie presso la Banca Popolare di DR (conto n. 470/0016122), da cui si evince una liquidità di circa 50.000 € (cfr. doc. 12 fasc. att.), senza depositare gli estratti di quello stesso conto al momento attuale. Al contrario, ha prodotto gli ultimi estratti relativi al suo conto corrente personale (conto n. 000100714127 presso Unicredit s.p.a., cfr. doc. 8 fasc. att.) e a quello intestato esclusivamente alla moglie (conto n. 470/0016206 presso
Banca Popolare di DR, cfr. doc. 18 fasc. att.), da cui si evince una progressiva riduzione del saldo negli ultimi anni: tuttavia, trattandosi di conti correnti diversi, non è possibile trarne alcuna conseguenza in ordine all'erosione dei risparmi familiari, che nel
2020 ammontavano ancora a 50.000 €.
In ogni caso, se anche la documentazione presentata fosse stata più coerente, va comunque ricordato come in passato, a più riprese, il ricorrente abbia donato il ricavato delle vendite dei propri immobili all'attuale moglie, spogliandosi della relativa liquidità.
Infine, anche con riferimento alla posizione reddituale della convenuta non emergono sopravvenienze rilevanti: il trattamento pensionistico è rimasto il medesimo, salve le rivalutazioni di legge, e l'acquisto dell'immobile – per cui, comunque, sostiene il pagamento delle rate di un mutuo – è già stato preso in considerazione nel richiamato decreto del 2023.
pagina 7 di 10 L'unica reale sopravvenienza allegata e provata dal ricorrente, pertanto, è quella che attiene al peggioramento delle sue condizioni di salute (cfr. doc. 4, 5, 6, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39 fasc. att.).
Dagli atti di causa emerge, infatti, un notevole peggioramento delle sue condizioni di salute, con il conseguente passaggio dalla precedente condizione di invalidità al 70% a una valutazione di invalidità al 100% a decorrere dal 2024.
Dalla documentazione depositata emerge una condizione di salute grave, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. A ciò si aggiunge un disturbo dell'adattamento con umore deflesso, per cui il ricorrente è seguito dal CPS.
Allo stato non è stata riconosciuta alcuna indennità al sig. come si evince anche Parte_1 dal verbale dell'INPS allegato (cfr. doc. 4, pag. 2, fasc. att.: “la percentuale di invalidità riconosciuta non prevede il pagamento di una prestazione economica”), anche se è in atti una fattura relativa a un certificato medico emesso per la richiesta di pensione di invalidità civile/accompagnamento (cfr. doc. 17, pag. 25, fasc. att.).
Il ricorrente ha depositato i giustificativi relativi a spese mediche (cfr. doc. 17 fasc. att.) che, per il solo anno 2024, ammontano a circa 1.300 €, dunque circa € 200 mensili.
Tuttavia, al di là delle spese mediche, per le quali il ricorrente godrà certamente di esenzione, non può non rilevarsi come la condizione di salute del sig. imponga Parte_1 un'assistenza continua, in quanto egli non è autonomo e deve recarsi in ospedale circa due volte a settimana per sottoporsi alle medicazioni necessarie per le sue patologie.
Tale circostanza comporta evidentemente dei costi, che al momento – per scelta familiare – sono internalizzati e sostenuti dall'attuale moglie del ricorrente, con i sacrifici che ne derivano in ordine alle esigenze economiche e professionali di quest'ultima, che è un'imprenditrice.
La descritta sopravvenienza, suscettibile di incidere sull'equilibrio economico-patrimoniale del ricorrente, impone una rideterminazione dell'assegno divorzile nella misura di € 700,00.
pagina 8 di 10 La domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Parte convenuta ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni cagionati ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a fronte della temerarietà e grave infondatezza del ricorso presentato, previo accertamento della mala fede o della colpa grave con cui il ricorrente ha instaurato il giudizio.
Presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria, tuttavia, è la totale soccombenza, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio (cfr. Cass, Sez. 3, sent.
n. 11917 del 07.08.2002).
Nel caso di specie, dunque, tale presupposto difetta, in quanto il ricorrente non è parte soccombente, essendo stata accolta la domanda da questi formulata in via subordinata.
Le spese di lite
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come in dispositivo, devono essere poste per metà a carico della parte convenuta, risultata soccombente a fronte dell'accoglimento della domanda formulata dal ricorrente in via subordinata;
per la restante metà, devono essere compensate, valorizzando il comportamento processuale di parte convenuta, che si è dichiarata disponibile, a meri fini conciliativi, ad accettare la proposta formulata dal Giudice in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13492/2025 a parziale modifica delle condizioni di divorzio cui alla sentenza n. 3560/2011 emessa dal Tribunale di Milano in data 16.02.2011, come modificata dal decreto n. 812/2020 del 25.11.2019, pendente tra e Parte_1
, così statuisce: Controparte_1
pagina 9 di 10 1. ridetermina con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza l'obbligo di di contribuire al mantenimento di Parte_1 CP_1
, versando in favore della stessa entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di
[...]
€ 700,00 a titolo di assegno divorzile, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT
(prima rivalutazione dicembre 2026);
2. rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
Controparte_1
3. condanna parte convenuta a rifondere in favore del Controparte_1 ricorrente il 50% delle spese di lite liquidato pro quota in € Parte_1
1.904,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso pese forfettario, C.P.A. e I.V.A, compensando tra le parti il restante 50%;
4. conferma nel resto per quanto di ragione.
Si comunichi.
Milano, 26.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Daniela Della Riscia, con studio in Stradella (PV), Via Cesare Battisti n. 28, presso il quale ha eletto domicilio nei confronti di
(C.F.: , assistita e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avvocati Maddalena Boselli ed Enrica Danila Pinna, con studio in Milano, Via Alberico
Albricci n. 8, presso il quale ha eletto domicilio atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
pagina 1 di 10 OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
(pronunciate all'udienza ex art. 473bis.21 del 25.11.2025 a seguito di discussione orale)
Per parte attrice:
“insisto per l'accoglimento elle domande formulate in ricorso, anche istruttorie in quanto rilevanti per determinare il patrimonio della signora”
Per parte convenuta:
“insisto per il rigetto della domanda di modifica per tutte le considerazioni già svolte in atti”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Milano il Parte_1 Controparte_1
06.12.1970.
Le parti hanno divorziato con sentenza n. 3560/2011 emessa dal Tribunale di Milano in data 16.02.2011, che ha previsto l'obbligo a carico del sig. di versare alla ex Parte_1 moglie un assegno divorzile dell'importo di € 450,00, tenuto conto della disponibilità del primo a consentire alla seconda di continuare a occupare un immobile di sua esclusiva proprietà, sito in via Lorenteggio n. 163 a Milano, senza oneri di locazione.
Successivamente, con decreto n. 812/2020 emesso il 25.11.2019, il Tribunale di Milano ha recepito gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo, per quanto di rilevo in questa sede, un aumento dell'importo dell'assegno divorzile ad € 900,00 mensili a fronte della restituzione della casa di via Lorenteggio al sig.
Parte_1
pagina 2 di 10 Infine, nel gennaio 2023, parte ricorrente ha radicato un nuovo giudizio per chiedere la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile, conclusosi con decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Milano in data 26.09.2023.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 07.04.2025, ha Parte_1 chiesto, a ulteriore modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio sopra citata, come modificata dal successivo decreto n. 812/2020, la revoca dell'assegno divorzile o, in subordine, la rideterminazione dello stesso nella misura ritenuta di giustizia.
Con atto depositato in data 17.07.2025, parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni cagionati per mala fede o colpa grave nell'instaurazione del giudizio.
In data 04.09.2025 si è celebrata udienza innanzi al GOT al fine di tentare una composizione condivisa della lite;
le parti hanno reso ampie dichiarazioni, da intendersi in questa sede richiamate e trascritte, ma non sono riuscite ad addivenire a un accordo.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 25.11.2025, fallito un nuovo tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
I difensori delle parti hanno concluso come in epigrafe indicato e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio, che l'ha discussa e decisa alla camera di consiglio del
26.11.2025.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio
Parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile o, in subordine, la riduzione dell'ammontare dello stesso, allegando le seguenti circostanze di fatto.
1. Il grave peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente:
pagina 3 di 10 Alla fine del 2024, l'invalidità del sig. è passata dal 70% al 100%. Parte_1
Tale sopravvenienza avrebbe inciso non solo sul piano personale, ma anche su quello economico, a causa delle ingenti spese per presidi e visite mediche, condizionando altresì
l'attività lavorativa della moglie, che spesso sarebbe costretta a variazione di orari o chiusure della propria attività per curare il marito o per accompagnarlo alle visite mediche.
2. L'erosione dei risparmi e l'esposizione debitoria del nucleo familiare formato dal ricorrente e dalla sua attuale moglie:
Parte ricorrente ha ripercorso le principali vicende economiche che lo hanno coinvolto negli ultimi anni, in particolare la vendita del proprio patrimonio immobiliare. Il ricavato di tale messa a reddito gli avrebbe consentito di acquistare la casa di Stradella dove vive con l'attuale moglie e far fronte alla relativa ristrutturazione, di sostenere l'attività imprenditoriale dell'attuale moglie nel corso della crisi economica dovuta al Covid, di provvedere alle proprie esigenze familiari e al pagamento dell'assegno divorzile. Tali risparmi, tuttavia, si sarebbero attualmente esauriti.
Parallelamente, di recente l'attuale moglie del ricorrente avrebbe stipulato diversi finanziamenti, circostanza che dimostra la situazione di difficoltà economica in cui versa il nucleo.
3. La solida posizione economica di parte convenuta
Secondo la prospettazione del ricorrente, la convenuta godrebbe, invece, di una condizione economica ben più solida, potendo contare, oltre che sulla propria pensione di circa 800 € netti mensili, anche sui suoi considerevoli risparmi derivanti dal versamento dell'assegno divorzile per lungo tempo e per importi considerevoli.
La convenuta, inoltre, avrebbe acquistato un appartamento a Milano, per il quale sostiene un mutuo, intestato alla figlia, di circa € 533 mensili: ciò a differenza del ricorrente, che non è titolare di alcun immobile.
Ne discende un notevole divario tra le posizioni economiche degli ex coniugi, che giustificherebbe una revisione delle condizioni di divorzio.
pagina 4 di 10 La convenuta ha contestato la ricostruzione proposta dalla controparte, evidenziando che, con decreto n. 13450/2023, il Tribunale di Milano aveva già rigettato analoga domanda del ricorrente;
da allora, non si sarebbe verificato alcun cambiamento in ordine alla situazione reddituale o patrimoniale delle parti.
Così ricostruite le allegazioni delle parti, giova preliminarmente richiamare i principi che regolano la revisione delle statuizioni economiche stabilite in sede di divorzio.
Il provvedimento di revisione postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche, ma altresì l'idoneità di tali sopravvenienze a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
Di conseguenza, “il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale. (così Cass., Sez. 1, ord. n. 18608 del 30/06/2021; nello stesso senso v. anche
Cass. Sez. 1, sent. n. 10133 del 02/05/2007).
Ne discende, in primo luogo, che in sede di revisione il giudice deve astenersi dall'effettuare una nuova valutazione rispetto alla sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile e all'adeguatezza dell'importo originariamente stabilito.
In secondo luogo, dai richiamati principi di diritto emerge che non è sufficiente, ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, allegare e documentare un mutamento della situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi, ma occorre provare il rapporto eziologico tra tale sopravvenienza e l'alterazione dell'equilibrio economico in precedenza stabilito.
pagina 5 di 10 Tornando alla vicenda in esame, in primo luogo occorre rilevare che non vi sono stati mutamenti reddituali rilevanti tra l'ultima pronuncia emessa dal Tribunale nei confronti delle parti e il deposito del presente ricorso.
Per l'anno di imposta 2021, l'ultimo preso in considerazione dal decreto del Tribunale di
Milano del 2023, è riconducibile a parte ricorrente un imponibile di circa € 27.000 e un reddito complessivo di circa € 38.000 (cfr. doc. 3 fasc. att.); dalla documentazione relativa all'anno di imposta 2024, si evince un reddito sia complessivo che imponibile di circa €
31.000 (cfr. doc. 42 fasc. att.).
Lo stesso è a dirsi per parte convenuta, che per l'anno di imposta 2021 ha percepito un reddito imponibile di circa € 24.000 e per l'anno 2024 un reddito imponibile di circa €
26.000, in entrambi i casi comprensivo dell'assegno divorzile (cfr. doc. 24 fasc. conv.).
Passando, nello specifico, alle allegazioni del ricorrente, dagli atti di causa è possibile ricostruire le principali vicende economiche che hanno riguardato le parti in seguito alla disgregazione del rapporto coniugale: la vendita nel 2001 dell'ex casa familiare, sita in Via
Albino a Milano, di proprietà di entrambe le parti, da cui ciascuna ha ricavato l'importo di
€ 125.000; la vendita nel mese di marzo 2020 dell'immobile di Milano, via Lorenteggio n.
163, di proprietà del ricorrente, da cui questi ha ricavato il complessivo importo di
198.000,00 (cfr. doc. 14bis fasc. att.); l'acquisto, sempre nel mese di marzo 2020, della casa di Stradella (PV) al prezzo di € 177.000,00 (cfr. doc. 13 fasc. att.), intestata all'attuale moglie del sig. per cui quest'ultima ha contratto un mutuo con rata di € 700 al Parte_1 mese;
la vendita nel luglio 2020 dell'immobile di Chignolo Po, di proprietà del ricorrente, per l'importo di € 85.000,00 (cfr. doc. 10 fasc. conv.).
Tali operazioni sono tutte antecedenti al decreto di rigetto n. 13450/2023 emesso dal
Tribunale di Milano in data 26.09.2023, e sono già state compiutamente valutate ai fini di un'eventuale revisione dell'assegno divorzile: nel richiamato arresto si legge icasticamente che “il ricorrente ha deciso spontaneamente di liquidare il proprio patrimonio immobiliare, che invece avrebbe potuto essere messo a reddito, mentre la circostanza che abbia utilizzato il ricavato per (evidentemente) donarlo alla moglie spogliandosi egli di
pagina 6 di 10 ogni proprietà (la coniuge è l'unica intestataria dell'attuale casa di abitazione, mentre il mutuo viene rimborsato unicamente dal non potrà certamente essere posta a Parte_1 detrimento della sig.a la quale ha più avvedutamente preferito utilizzare il CP_1 ricavato della vendita dell'ex casa coniugale per l'acquisto di un appartamento per sé grazie all'interposizione della figlia per la stipula del mutuo (altrimenti inaccessibile ad una donna di 72 anni con esigui redditi) che – circostanza del tutto credibile – la madre le sta rimborsando” (cfr. doc. 3 fasc. att.).
Né risulta sufficientemente documentata la completa erosione dei risparmi del sig.
che ha allegato il saldo al 31.12.2020 di un conto corrente cointestato con Parte_1
l'attuale moglie presso la Banca Popolare di DR (conto n. 470/0016122), da cui si evince una liquidità di circa 50.000 € (cfr. doc. 12 fasc. att.), senza depositare gli estratti di quello stesso conto al momento attuale. Al contrario, ha prodotto gli ultimi estratti relativi al suo conto corrente personale (conto n. 000100714127 presso Unicredit s.p.a., cfr. doc. 8 fasc. att.) e a quello intestato esclusivamente alla moglie (conto n. 470/0016206 presso
Banca Popolare di DR, cfr. doc. 18 fasc. att.), da cui si evince una progressiva riduzione del saldo negli ultimi anni: tuttavia, trattandosi di conti correnti diversi, non è possibile trarne alcuna conseguenza in ordine all'erosione dei risparmi familiari, che nel
2020 ammontavano ancora a 50.000 €.
In ogni caso, se anche la documentazione presentata fosse stata più coerente, va comunque ricordato come in passato, a più riprese, il ricorrente abbia donato il ricavato delle vendite dei propri immobili all'attuale moglie, spogliandosi della relativa liquidità.
Infine, anche con riferimento alla posizione reddituale della convenuta non emergono sopravvenienze rilevanti: il trattamento pensionistico è rimasto il medesimo, salve le rivalutazioni di legge, e l'acquisto dell'immobile – per cui, comunque, sostiene il pagamento delle rate di un mutuo – è già stato preso in considerazione nel richiamato decreto del 2023.
pagina 7 di 10 L'unica reale sopravvenienza allegata e provata dal ricorrente, pertanto, è quella che attiene al peggioramento delle sue condizioni di salute (cfr. doc. 4, 5, 6, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39 fasc. att.).
Dagli atti di causa emerge, infatti, un notevole peggioramento delle sue condizioni di salute, con il conseguente passaggio dalla precedente condizione di invalidità al 70% a una valutazione di invalidità al 100% a decorrere dal 2024.
Dalla documentazione depositata emerge una condizione di salute grave, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. A ciò si aggiunge un disturbo dell'adattamento con umore deflesso, per cui il ricorrente è seguito dal CPS.
Allo stato non è stata riconosciuta alcuna indennità al sig. come si evince anche Parte_1 dal verbale dell'INPS allegato (cfr. doc. 4, pag. 2, fasc. att.: “la percentuale di invalidità riconosciuta non prevede il pagamento di una prestazione economica”), anche se è in atti una fattura relativa a un certificato medico emesso per la richiesta di pensione di invalidità civile/accompagnamento (cfr. doc. 17, pag. 25, fasc. att.).
Il ricorrente ha depositato i giustificativi relativi a spese mediche (cfr. doc. 17 fasc. att.) che, per il solo anno 2024, ammontano a circa 1.300 €, dunque circa € 200 mensili.
Tuttavia, al di là delle spese mediche, per le quali il ricorrente godrà certamente di esenzione, non può non rilevarsi come la condizione di salute del sig. imponga Parte_1 un'assistenza continua, in quanto egli non è autonomo e deve recarsi in ospedale circa due volte a settimana per sottoporsi alle medicazioni necessarie per le sue patologie.
Tale circostanza comporta evidentemente dei costi, che al momento – per scelta familiare – sono internalizzati e sostenuti dall'attuale moglie del ricorrente, con i sacrifici che ne derivano in ordine alle esigenze economiche e professionali di quest'ultima, che è un'imprenditrice.
La descritta sopravvenienza, suscettibile di incidere sull'equilibrio economico-patrimoniale del ricorrente, impone una rideterminazione dell'assegno divorzile nella misura di € 700,00.
pagina 8 di 10 La domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Parte convenuta ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni cagionati ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a fronte della temerarietà e grave infondatezza del ricorso presentato, previo accertamento della mala fede o della colpa grave con cui il ricorrente ha instaurato il giudizio.
Presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria, tuttavia, è la totale soccombenza, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio (cfr. Cass, Sez. 3, sent.
n. 11917 del 07.08.2002).
Nel caso di specie, dunque, tale presupposto difetta, in quanto il ricorrente non è parte soccombente, essendo stata accolta la domanda da questi formulata in via subordinata.
Le spese di lite
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come in dispositivo, devono essere poste per metà a carico della parte convenuta, risultata soccombente a fronte dell'accoglimento della domanda formulata dal ricorrente in via subordinata;
per la restante metà, devono essere compensate, valorizzando il comportamento processuale di parte convenuta, che si è dichiarata disponibile, a meri fini conciliativi, ad accettare la proposta formulata dal Giudice in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13492/2025 a parziale modifica delle condizioni di divorzio cui alla sentenza n. 3560/2011 emessa dal Tribunale di Milano in data 16.02.2011, come modificata dal decreto n. 812/2020 del 25.11.2019, pendente tra e Parte_1
, così statuisce: Controparte_1
pagina 9 di 10 1. ridetermina con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza l'obbligo di di contribuire al mantenimento di Parte_1 CP_1
, versando in favore della stessa entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di
[...]
€ 700,00 a titolo di assegno divorzile, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT
(prima rivalutazione dicembre 2026);
2. rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
Controparte_1
3. condanna parte convenuta a rifondere in favore del Controparte_1 ricorrente il 50% delle spese di lite liquidato pro quota in € Parte_1
1.904,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso pese forfettario, C.P.A. e I.V.A, compensando tra le parti il restante 50%;
4. conferma nel resto per quanto di ragione.
Si comunichi.
Milano, 26.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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