Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 02/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 614/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 614/2021 tra
Parte_1
attore contro
E + Controparte_1
convenuti
Oggi 2 aprile 2025, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Iride Mura, è comparso per l'attore, anche in sostituzione dell'avv. Francesca Greco, l'avv. Francesco Detti.
Nessuno compare per i convenuti.
Il giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa. L'avv. Pisanu discute la causa, richiama gli atti depositati, precisando le seguenti conclusioni: “affinché l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, Voglia accertare e per l'effetto dichiarare proprietario per intervenuta accessione nel possesso Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Loceri, distinto al NCEU al foglio 6 mappali 652 e 655 e al NCT al foglio 6 mappali 652, 653, 654, 655; vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 16,15.
Alle ore 16,15 è comparso, anche in sostituzione dell'avv. Francesco Detti, l'avv. Francesca Greco.
Il giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
1
N. R.G. 614/2021
Segue verbale udienza del 2.4.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 614 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
, nato in [...] l'11.10. 1967, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Lanusei alla via Roma, n. 5, presso lo studio legale degli Avv.ti Francesca Greco e
Francesco Detti, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega in atti attore contro
, , Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , CP_8 Controparte_9 CP_10
, , , , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14
, , Controparte_15 CP_16 CP_17 [...]
, , , CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21
CP_22
convenuti
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come precisate con il verbale d'udienza che precede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con atto di citazione datato 2.12.2021 ritualmente notificato nelle forme e nei termini di legge ai convenuti indicati in epigrafe, l'attore ha domandato all'intestato Tribunale di Parte_1
essere dichiarato proprietario per intervenuta accessione nel possesso dell'immobile sito nel
Comune di Loceri, distinto al NCEU al foglio 6 mappali 652 e 655 e al NCT al foglio 6 mappali
652, 653, 654, 655.
A sostegno della propria pretesa, l'attore ha esposto quanto segue:
- acquistava con scrittura privata del 2.11.2020 (regolarmente registrata all'Agenzia Parte_1 delle Entrate l'11.11.2020 al n. 32 serie 3 V) da un immobile sito in Controparte_1
Loceri in Via IV Novembre n. 2, distinto al NCEU al foglio 6 mappali 652 e 655 e al NCT al foglio 6 mappali 652, 653, 654, 655 ex 375 e 376, composto da piano terra con un unico vano, locale commerciale, e piano primo con un unico vano, accessibile con scala esterna, privo di impiantistica, intonaci e piastrelle.
- L'immobile confina con Via IV Novembre, Via Funtana Eccia, famiglia e CP_23
CP_24
- ereditava il fabbricato nel gennaio 2019 da (nato a Controparte_1 Persona_1
Loceri il 28.07.1944 e deceduto l'11.01.2019) con testamento redatto il 9.08.2018 e pubblicato dal notaio il 24.01.2019; Per_2
- il fabbro, fin dagli anni “80 aveva adibito il piano terreno a laboratorio per la Per_1 lavorazione del ferro ed ivi aveva collocato i macchinari e la materia prima. L'immobile non era stato rifinito ed era in corso di sistemazione;
- alla morte del liberava il locale dai macchinari e dal ferro Per_1 Controparte_1 vecchio, nonché il primo piano e l'area adiacente dai mattoni che vi si trovavano accumulati.
Metteva in vendita lo stabile mostrandolo a possibili acquirenti fra cui, appunto, l'odierno attore, che lo acquistava nel 2020 e lo ristrutturava interamente per adibirlo ad officina esercitando egli l'attività di meccanico e gommista. In particolare: riverniciava gli infissi e vi apponeva i vetri nuovi, posizionava una serranda e una porta scorrevole, realizzava il bagno e gli impianti, intonacava, imbiancava, apponeva le scossaline esterne e il catrame nel solaio, realizzando, inoltre, una rampa per accedere al primo piano (adibito a deposito attrezzi);
L'immobile oggetto di causa, peraltro, in virtù dell'assenza di formali titoli d'acquisto ritualmente trascrivibili in favore dell'attore nelle forme di legge, era ancora catastalmente intestato agli odierni convenuti.
3 L'attore, pertanto, non avendo mai potuto formalizzare un titolo d'acquisto suscettibile di trascrizione e opponibile ai terzi, aveva interesse ad ottenere un titolo giudiziale di accertamento dell'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione del diritto di proprietà sul bene, in suo favore trascrivibile ad ogni effetto di legge. Ha infine concluso, come in epigrafe specificato, per l'accertamento e la conseguente declaratoria della intervenuta usucapione ventennale del dedotto diritto di proprietà.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali degli immobili de quibus, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti come attestato dai certificati prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, è emersa l'esistenza nei registri di pubblicità immobiliare della denuncia di successione di a favore di e quella di quest'ultimo Persona_3 Persona_1
a favore di ritualmente convenuta nel presente giudizio. Controparte_1
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, all'udienza prevista ai sensi dell'art. 183 c.p.c., sono stati dichiarati contumaci.
Ammesse ed espletate le prove testimoniali, la causa, all'odierna udienza del 2.4.2025 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni come sopra precisate.
La domanda formulata da parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il
4 compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”. Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena riportata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II,
27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio”
5 del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sull'immobile in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria che hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti dall'attore.
I testi esaminati alle udienze del 10.6.2024, e entrambi compaesani Testimone_1 Testimone_2
e proprietari di immobili situati nelle vicinanze di quelli oggetto di indagine, della cui attendibilità non v'è motivo in atti di dubitare, pertanto, abituali frequentatori oramai da anni dei luoghi di causa, hanno confermato tutte le deduzioni attoree, riferendo con precisione l'esatta ubicazione e la consistenza dell'immobile oggetto del presente giudizio.
I testi hanno invero concordemente riferito che precedente possessore, a partire Persona_1 da ben oltre vent'anni e segnatamente dagli anni 1978/1980 - aveva posseduto in via esclusiva il fabbricato oggetto di causa, adibendo il piano terreno dello stabile, costituto da un'unica stanza, a laboratorio dove svolgeva la sua attività di fabbro, tant'è che hanno visto sia le attrezzature e i macchinari che la materia prima (ferro).
E' risultato dalla prova testimoniale che la restante parte del fabbricato era in corso di costruzione, presente soltanto la struttura, priva anche di infissi.
Tutti i testimoni hanno riferito che dopo il decesso del avvenuto nel 2019, la signora Per_1
che si era occupa di lui nell'ultimo periodo della sua vita, lo aveva Controparte_1 ereditato e, dopo averlo ripulito, aveva provveduto a metterlo in vendita, nel 2020 l'immobile è stato acquistato da odierno attore, dove ha realizzato l'officina. Parte_1
I testi hanno concordemente riferito che nel 2020, una volta acquistato il fabbricato, Parte_1 ha provveduto a sgomberare il piano terra, quello che era il laboratorio del signor Per_1 eseguendo numerosi lavori di ristrutturazione, realizzando così la sua officina di meccanico e gommista, dove a tutt'oggi svolge la sua attività.
Il teste amico e cliente del ha ricordato che quest'ultimo, anche con il suo aiuto, ha Tes_2 Pt_1 ristrutturato l'immobile effettuando i seguenti lavori: intonacatura e tinteggiatura delle pareti, posizionato due serrande, di cui una scorrevole e una serranda normale, sostituito i vetri e messo il catrame nel solaio. Inoltre, ha sostituito tutti gli impianti elettrici ed idraulici, ha Parte_1 costruito un bagno nuovo e realizzato un ambiente adibito ad ufficio.
6 Sempre il teste relativamente al primo piano dello stabile, ha dichiarato che il ha Tes_2 Pt_1 eliminato la scala esterna realizzando una rampa che permette l'accesso alle autovetture, oltre ad aver fatto dei lavori per completare anche il piano superiore, posizionando anche gli infissi, e una volta ultimato lo ha adibito a deposito di materiale che gli serve per la sua attività, tutto ciò per averlo visto personalmente.
Dette circostanze hanno trovato un puntuale riscontro anche nella deposizione resa dal teste Tes_1 anche egli cliente dell'attore, che abitando vicino ci passa di fronte anche più volte al giorno.
Infine, hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo del fabbricato oggetto di causa da parte di prima e Persona_1 Controparte_1 successivamente di odierno attore, e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo dalla Parte_1 fine degli anni Settanta e comportarsi come i veri proprietari, tanto che anche i testi li hanno ritenuti tali.
A tal proposito, occorre premettere che l'articolo 1146 c.c. disciplina la successione nel possesso e l'accessione del possesso consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria. In base alla detta norma il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita.
In tale ultima ipotesi, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, il trapasso dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega e trova la sua giustificazione in un titolo traslativo del bene che forma oggetto del possesso, anche se viziato, purché astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro.
Nel caso in esame è stata data prova che è erede testamentaria di Controparte_1 [...]
producendo testamento pubblico debitamente registrato in Lanusei il 30.1.2019 n. 135 Per_1
Serie 1T, Repertorio n. 5793 Raccolta n. 3974 Notaio dottor Persona_4
Inoltre, l'accessione del possesso, di cui al secondo comma dell'articolo 1146 c.c., opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso) e in tali limiti può avvenire la
"traditio": all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso e da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione. A tal proposito giurisprudenza costante, rileva che chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma, cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un
7 titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente "a non domino") a giustificare la
"traditio" del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. (Ordinanza Cass n. 22348 del 26/10/2011; Cass.
Sentenza n. 12034 del 12/09/2000; Cass Sentenza n. 6382 del 23/06/1999).
Nel caso di specie, risulta provata l'avvenuta "traditio" dell'immobile per cui si rivendica l'usucapione. Ed invero, nella scrittura privata di vendita versata in atti dall'attore è identificato l'immobile oggetto di domanda.
Tutti i testi hanno saputo riferito in merito all'ubicazione, consistenza, confini e alle caratteristiche dell'immobile in esame dando così prova di aver avuto una conoscenza diretta dello stesso, nonché le modalità di utilizzo da parte dell'attore, che lo ha adibito ad officina meccanica.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Pertanto, risulta provato, da un lato, che l'attore - a far data dal 2020 - possiede il bene per cui è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietario, per averlo ricevuto da
[...]
in virtù di contratto di compravendita datato 2.11.2020, ritualmente versato in Controparte_1 atti;
dall'altro, che da oltre vent'anni fino al 2019 sul predetto bene fu ad esercitare Persona_1 il possesso, e dal 11.1.2019 sino al 2.11.2020 fu ai sensi dell'art. 1146, Controparte_1 comma 1, c.c. a possedere il detto immobile in quanto istituita erede testamentaria da
[...]
con la conseguenza che - per effetto ed in applicazione del disposto di cui all'art. 1146 Per_1 comma 1 e 2 c.c. - è decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sul medesimo.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è infine ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti, i quali non si sono costituiti in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto esposto a sostegno della domanda attrice, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese attoree.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata fornita la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente,
8 per oltre vent'anni, sul bene oggetto del presente giudizio, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attore la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile per cui è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt.
1158, 1146, I e II comma, e 1140 c.c.
Quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dall'attore debbono restare a suo carico. L'attore d'altra parte ha subordinato la richiesta di rifusione delle spese alla contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, circostanza non verificatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 614/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
I.accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
, nato in [...] l'[...] C.F. , proprietario Parte_1 C.F._2 dell'immobile sito nel Comune di Loceri, identificato al catasto fabbricati del Comune di Loceri al foglio 6 mappali 652 e 655 e al catasto terreni del Comune di Loceri al foglio 6 mappali 652,
653, 654, 655;
II. nulla sulle spese.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata.
Lanusei, 2 aprile 2025
Il Giudice
Iride Mura
9