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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 7617/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella di Palo - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7617/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to IORIO ROSALBA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note a trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025. Con ricorso depositato in data 6.11.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 5.05.2007 in Castel Volturno (CE) con parte resistente, dalla cui unione nascevano i figli (il 21.01.2008) e il 29.08.2011), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Per_1 Per_2
perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dal comportamento del resistente, il quale da sempre aveva manifestato disinteresse e indifferenza per la famiglia e assoluta inadempienza nel doveroso soddisfo delle esigenze della moglie e dei figli, in particolare nei riguardi del figlio , affetto da distrofia muscolare progressiva di Duchenne. Per_1
Rappresentava, inoltre, che il marito consumava abitualmente sostanze stupefacenti e che dal 2010 aveva assunto, anche in presenza dei figli minori, atteggiamenti violenti e aggressivi nei confronti della moglie che, in data 6.05.2022, si vedeva costretta a sporgere denuncia querela nei suoi confronti. Con sentenza del 25.11.2022 parte resistente veniva condannato per il reato di cui all'art.572 c.p. con l'aggravante della recidiva alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione.
Chiedeva, pertanto, la separazione personale con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'affido esclusivo dei figli e la regolamentazione del diritto di visita Per_1 Per_2
padre-figli; l'obbligo per il resistente di versare a titolo di mantenimento in favore dei due figli la somma mensile di euro 1200,00 ( euro 600,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo per il resistente di versare in favore della ricorrente un assegno di mantenimento mensile di euro 500,00.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 5.03.2024 parte ricorrente, considerati gli allegati di violenza, non compariva in giudizio;
il difensore rappresentava che i figli e on volevano avere alcun contatto Per_1 Per_2
con il padre, che la sua assistita viveva a casa dei genitori e che la stessa rinunciava alla richiesta di assegnazione della casa coniugale in quanto vi stava vivendo il resistente in attesa dell'esito del procedimento penale a suo carico;
precisava che il resistente, pur avendo un contratto a tempo determinato, non stava lavorando. Il giudice, considerata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del sig. adottava i provvedimenti provvisori e urgenti autorizzando i coniugi a CP_1
vivere separati;
disponeva l'affido esclusivo dei figli minori alla madre con collocazione presso la stessa;
sospendeva ogni contatto tra il padre e i minori;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
quanto alle richieste istruttorie, acquisiva la documentazione in atti e rigettava la prova testi in quanto vertente su circostanze superflue ai fini della decisione.
Con istanza del 25.03.2024 il difensore, per parte ricorrente, rappresentava che a seguito dell'emissione della sentenza penale di condanna del sig. aetano, lo stesso era Controparte_1
detenuto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere e in ragione di ciò chiedeva disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Con decreto del 27.03.2024 il giudice, lette l'istanza e ritenuto di accogliere la domanda, ad integrazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, genitore collocatario dei figli minori.
Con comparsa conclusionale il difensore, per parte ricorrente, insisteva per l'integrale accoglimento della domanda e delle conclusioni assunte nel ricorso introduttivo con vittoria di spese, e competenze di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, oltre c.p.a. e rimborso forfettario.
All'udienza del 12.03.2025 il giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Parte ricorrente ha avanzato domanda di addebito della separazione al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e in particolare per il disinteresse mostrato da quest'ultimo ai bisogni della famiglia nonché per le violenze fisiche e psichiche che ha subito dal marito, anche in presenza dei figli minori e sin dall'inizio della vita coniugale. Per quanto concerne l'addebito per violenza, si richiama il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del quale: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente). (Cass. Sez. 1, 07/08/2024, n. 22294, Rv. 672170 – 01; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018, Rv. 647886 – 01). Nel caso in esame, deve ritenersi che le prove offerte dalla ricorrente consentano l'accertamento delle condotte violente assunte dal marito.
Ed invero, dagli atti prodotti da parte ricorrente risulta che con sentenza n. 4986/2022 il Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il sig. lla pena di Controparte_1
anni 4 e mesi 2 di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali in quanto responsabile, uniti i fatti in continuazione, per il reato di maltrattamenti nei confronti della sig. Parte_1
con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori, con l'uso di armi e in abituale stato di alterazione da sostanze di stupefacenti e per il reato di lesioni personali con l'aggravante di aver commesso il fatto contro la persona stabilmente convivente. Inoltre, in seguito alla condanna penale e alla violazione del resistente della misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare nonché del divieto di avvicinamento alla moglie, la sig.ra a incardinato ulteriori Pt_1
due processi penali nei confronti del sig. l primo per atti persecutori e lesioni personali CP_1
conclusosi con sentenza di patteggiamento n.122/2024 e il secondo giudizio, di cui non si conosce l'esito, per violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art.570 c.p. Orbene, ritiene il
Collegio che, sulla base della documentazione in atti, possa ritenersi provata l'esclusiva responsabilità del resistente per il fallimento del matrimonio, per cui la domanda di addebito va accolta.
Quanto all'affido dei figli minori, il Collegio ritiene che la richiesta formulata da parte ricorrente di confermare l'affido esclusivo dei figli minori e lla madre con collocazione presso Per_1 Per_2
la stessa debba essere accolta. Di fatti, considerato quanto emerso dalla documentazione in atti e in particolar modo della tipologia e della gravità dei reati commessi da parte resistente anche in presenza dei minori, questo Collegio ritiene sussistenti i presupposti per derogare alla regola generale dell'affido condiviso. Inoltre, la scelta della madre, quale unico genitore affidatario dei minori e scaturisce anche dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di Per_1 Per_2
fatto, da sola dei figli dopo l'allontanamento del padre dalla casa coniugale. Pertanto, la madre, quale genitore affidatario, sarà autorizzata a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Per quanto concerne il diritto di visita, il Tribunale conferma la sospensione degli incontri padre-figli in ragione 1) dei gravi fatti commessi dal resistente, accertati penalmente;
2) della circostanza che il padre, attualmente, risulta detenuto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere;
3) della manifestata volontà dei figli di non voler avere alcun contatto con il padre come specificato dall'avv. di parte ricorrente all'udienza di prima comparizione.
La collocazione dei minori presso la madre determina l'assegnazione della casa coniugale alla stessa attesa la ratio sottesa che è quella di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Quanto al mantenimento dei figli minori, atteso che la situazione economica del resistente risulta immutata poiché, in assenza di circostanze sopravvenute e di contestazioni sul punto, si presume che lo stesso sia ancora privo di reddito, questo Collegio conferma a carico del padre l' assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura sanitaria, studio, tempo libero e tutte le altre spese se concordate e documentate.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, atteso che dagli atti non emerge una disparità economica in quanto la stessa anche se disoccupata, percepisce l'assegno unico dell'importo mensile di euro 490,00 nonché l'indennità di accompagnamento del figlio in quanto affetto da gravi patologie mentre parte resistente, come rappresentato da Per_1
controparte, è disoccupato e non risulta percettore di alcun reddito;
rilevato che la coniugale è assegnata a parte ricorrente in quanto genitore collocatario, nulla va disposto a titolo di contributo al mantenimento in favore della stessa.
Le spese di lite sono liquidate secondo il principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente;
• Dispone l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre;
• Dispone la collocazione dei figli minori presso la residenza materna;
• Sospende il diritto di visita del padre per le ragioni indicate in parte motiva;
• Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
• Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da Per_1 Per_2 corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone altresì a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, mediche, non coperte dal S.S.N., ed a tutte quelle straordinarie per i figli (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
• Rigetta la richiesta di parte ricorrente di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in suo favore;
• Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi 2.540, rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA che saranno liquidato in favore dello Stato atteso che parte ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 6.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella di Palo - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7617/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to IORIO ROSALBA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note a trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025. Con ricorso depositato in data 6.11.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 5.05.2007 in Castel Volturno (CE) con parte resistente, dalla cui unione nascevano i figli (il 21.01.2008) e il 29.08.2011), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Per_1 Per_2
perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dal comportamento del resistente, il quale da sempre aveva manifestato disinteresse e indifferenza per la famiglia e assoluta inadempienza nel doveroso soddisfo delle esigenze della moglie e dei figli, in particolare nei riguardi del figlio , affetto da distrofia muscolare progressiva di Duchenne. Per_1
Rappresentava, inoltre, che il marito consumava abitualmente sostanze stupefacenti e che dal 2010 aveva assunto, anche in presenza dei figli minori, atteggiamenti violenti e aggressivi nei confronti della moglie che, in data 6.05.2022, si vedeva costretta a sporgere denuncia querela nei suoi confronti. Con sentenza del 25.11.2022 parte resistente veniva condannato per il reato di cui all'art.572 c.p. con l'aggravante della recidiva alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione.
Chiedeva, pertanto, la separazione personale con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'affido esclusivo dei figli e la regolamentazione del diritto di visita Per_1 Per_2
padre-figli; l'obbligo per il resistente di versare a titolo di mantenimento in favore dei due figli la somma mensile di euro 1200,00 ( euro 600,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo per il resistente di versare in favore della ricorrente un assegno di mantenimento mensile di euro 500,00.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 5.03.2024 parte ricorrente, considerati gli allegati di violenza, non compariva in giudizio;
il difensore rappresentava che i figli e on volevano avere alcun contatto Per_1 Per_2
con il padre, che la sua assistita viveva a casa dei genitori e che la stessa rinunciava alla richiesta di assegnazione della casa coniugale in quanto vi stava vivendo il resistente in attesa dell'esito del procedimento penale a suo carico;
precisava che il resistente, pur avendo un contratto a tempo determinato, non stava lavorando. Il giudice, considerata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del sig. adottava i provvedimenti provvisori e urgenti autorizzando i coniugi a CP_1
vivere separati;
disponeva l'affido esclusivo dei figli minori alla madre con collocazione presso la stessa;
sospendeva ogni contatto tra il padre e i minori;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
quanto alle richieste istruttorie, acquisiva la documentazione in atti e rigettava la prova testi in quanto vertente su circostanze superflue ai fini della decisione.
Con istanza del 25.03.2024 il difensore, per parte ricorrente, rappresentava che a seguito dell'emissione della sentenza penale di condanna del sig. aetano, lo stesso era Controparte_1
detenuto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere e in ragione di ciò chiedeva disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Con decreto del 27.03.2024 il giudice, lette l'istanza e ritenuto di accogliere la domanda, ad integrazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, genitore collocatario dei figli minori.
Con comparsa conclusionale il difensore, per parte ricorrente, insisteva per l'integrale accoglimento della domanda e delle conclusioni assunte nel ricorso introduttivo con vittoria di spese, e competenze di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, oltre c.p.a. e rimborso forfettario.
All'udienza del 12.03.2025 il giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Parte ricorrente ha avanzato domanda di addebito della separazione al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e in particolare per il disinteresse mostrato da quest'ultimo ai bisogni della famiglia nonché per le violenze fisiche e psichiche che ha subito dal marito, anche in presenza dei figli minori e sin dall'inizio della vita coniugale. Per quanto concerne l'addebito per violenza, si richiama il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del quale: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente). (Cass. Sez. 1, 07/08/2024, n. 22294, Rv. 672170 – 01; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018, Rv. 647886 – 01). Nel caso in esame, deve ritenersi che le prove offerte dalla ricorrente consentano l'accertamento delle condotte violente assunte dal marito.
Ed invero, dagli atti prodotti da parte ricorrente risulta che con sentenza n. 4986/2022 il Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il sig. lla pena di Controparte_1
anni 4 e mesi 2 di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali in quanto responsabile, uniti i fatti in continuazione, per il reato di maltrattamenti nei confronti della sig. Parte_1
con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori, con l'uso di armi e in abituale stato di alterazione da sostanze di stupefacenti e per il reato di lesioni personali con l'aggravante di aver commesso il fatto contro la persona stabilmente convivente. Inoltre, in seguito alla condanna penale e alla violazione del resistente della misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare nonché del divieto di avvicinamento alla moglie, la sig.ra a incardinato ulteriori Pt_1
due processi penali nei confronti del sig. l primo per atti persecutori e lesioni personali CP_1
conclusosi con sentenza di patteggiamento n.122/2024 e il secondo giudizio, di cui non si conosce l'esito, per violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art.570 c.p. Orbene, ritiene il
Collegio che, sulla base della documentazione in atti, possa ritenersi provata l'esclusiva responsabilità del resistente per il fallimento del matrimonio, per cui la domanda di addebito va accolta.
Quanto all'affido dei figli minori, il Collegio ritiene che la richiesta formulata da parte ricorrente di confermare l'affido esclusivo dei figli minori e lla madre con collocazione presso Per_1 Per_2
la stessa debba essere accolta. Di fatti, considerato quanto emerso dalla documentazione in atti e in particolar modo della tipologia e della gravità dei reati commessi da parte resistente anche in presenza dei minori, questo Collegio ritiene sussistenti i presupposti per derogare alla regola generale dell'affido condiviso. Inoltre, la scelta della madre, quale unico genitore affidatario dei minori e scaturisce anche dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di Per_1 Per_2
fatto, da sola dei figli dopo l'allontanamento del padre dalla casa coniugale. Pertanto, la madre, quale genitore affidatario, sarà autorizzata a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Per quanto concerne il diritto di visita, il Tribunale conferma la sospensione degli incontri padre-figli in ragione 1) dei gravi fatti commessi dal resistente, accertati penalmente;
2) della circostanza che il padre, attualmente, risulta detenuto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere;
3) della manifestata volontà dei figli di non voler avere alcun contatto con il padre come specificato dall'avv. di parte ricorrente all'udienza di prima comparizione.
La collocazione dei minori presso la madre determina l'assegnazione della casa coniugale alla stessa attesa la ratio sottesa che è quella di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Quanto al mantenimento dei figli minori, atteso che la situazione economica del resistente risulta immutata poiché, in assenza di circostanze sopravvenute e di contestazioni sul punto, si presume che lo stesso sia ancora privo di reddito, questo Collegio conferma a carico del padre l' assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura sanitaria, studio, tempo libero e tutte le altre spese se concordate e documentate.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, atteso che dagli atti non emerge una disparità economica in quanto la stessa anche se disoccupata, percepisce l'assegno unico dell'importo mensile di euro 490,00 nonché l'indennità di accompagnamento del figlio in quanto affetto da gravi patologie mentre parte resistente, come rappresentato da Per_1
controparte, è disoccupato e non risulta percettore di alcun reddito;
rilevato che la coniugale è assegnata a parte ricorrente in quanto genitore collocatario, nulla va disposto a titolo di contributo al mantenimento in favore della stessa.
Le spese di lite sono liquidate secondo il principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente;
• Dispone l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre;
• Dispone la collocazione dei figli minori presso la residenza materna;
• Sospende il diritto di visita del padre per le ragioni indicate in parte motiva;
• Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
• Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da Per_1 Per_2 corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone altresì a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, mediche, non coperte dal S.S.N., ed a tutte quelle straordinarie per i figli (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
• Rigetta la richiesta di parte ricorrente di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in suo favore;
• Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi 2.540, rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA che saranno liquidato in favore dello Stato atteso che parte ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 6.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio