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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr.ssa GEREMIA CASABURI
Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO
Consigliere Dr.ssa BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 556/20 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione con provvedimento del 27 marzo 2025, all'esito della udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25 marzo 2025, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19967\19
e vertente tra
-avv. F. Tufano – appellante Parte_1 E
avv. M. Cardarelli Controparte_1 E E.ON avv. G. Giuntoni CP_2
-appellati E
– avv. M. Cardarelli interveniente Controparte_3
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l'opposizione del
[...] (d'ora in avanti: ) avverso il decreto ingiuntivo n. 4489\16
Parte_1 Parte_1 emesso dal medesimo tribunale, per l'importo di euro 70.059,12 in favore di (d'ora in Controparte_4 CP_ avanti: ; tanto con riferimento a due fatture di conguaglio, emesse il 26\5\15, per i consumi da gennaio a giugno 2011 e quindi per luglio 2011; il aveva stipulato altro contratto di fornitura con
Parte_1 [...] Cont (d'ora in avanti chiamata in causa dall'opponente nel giudizio di primo grado;
peraltro tra CP_5 il e tale società, pende altro giudizio innanzi questa Corte, v. infra); il primo giudice ha ritenuto che
Parte_1 il contratto di somministrazione con tale ultima società fosse operativo solo dal 1\8\11, sicchè ha operato il regime di salvaguardia per il mese di luglio 2011; ciò perché il , pur avendo sottoscritto il contratto
Parte_1 con non aveva correttamente condotto la procedura di switching;
il tribunale ha anche rigettato la CP_5 CP_ domanda del nei confronti di e quelle di quest'ultima e di;
Parte_1 CP_5
ha proposto appello, per plurimi motivi, in primo luogo lamentando l'erronea valutazione da Parte_2 CP_ parte del tribunale : a) dei documenti esibiti, da cui risultava che al momento della richiesta dello swich, era già in possesso dei corretti dati fiscali di esso opponente;
b) l'erroneo riconoscimento della prevalenza esclusiva del contratto del 20\12\10, pur se agli atti di vera la prova di altro originario contratto con i dati precisi del;
c) mancato riconoscimento dell'inadempimento contrattuale di per non aver Parte_1 CP_5 attivato nella tempistica prevista la nuova fornitura;
d) mancato riconoscimento dell'illegittimo frazionamento del credito da parte di e) mancato riconoscimento del disconoscimento delle fatture da parte CP_1 dell'opponente, ora appellante, da cui è derivata la ingiustificata legittimità delle tariffe del regime di salvaguardia;
f) mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti;
si è costituita, e ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il gravame;
in caso di accoglimento, ha CP_1 chiesto condannarsi il al pagamento di euro 70.059,12 , oltre interessi come per legge e, comunque, Parte_1 accertarsi l'ingiustificato arricchimento del , con condanna dello stesso all'indennizzo ex art. 2041 Parte_1 c.c.; pertanto l'appellante ha chiesto (come ribadito in sede di conclusioni): 1) annullarsi e\o revocarsi e\o CP_ dichiararsi illegittimo il d.i. opposto, dichiarando che nulla deve il a;
2) nel merito, in caso Parte_1 contrario, condannarsi a pagare direttamente a quanto eventualmente alla stessa dovesse CP_5 CP_1 risultare dovuto;
3) in subordine condannarsi a rimborsare l'appellante delle somme che dovessero essere CP_5CP_ da esso appellante dovuto a e comunque manlevare e tenere indenne il pastificio da ogni conseguenza pregiudizievole;
-si è costituita anche che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'appello; CP_5 CP_
-in corso di causa è intervenuto quale cessionaria del credito litigioso (rectius: veva Controparte_3 ceduto detto credito a , che a sua volta l'ha ceduto all'interveniente), facendo proprie Controparte_6 CP_ tutte le difese di
-questa Corte con ordinanza del 3 \12\20 ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata, ritenendo che questa presentasse criticità in punto di valutazione dei documenti;
-la causa è stata quindi assegnata in decisione, successivamente all'udienza del 25\3\25, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (dovendosi rimarcare che le note di parte appellante, per ampiezza, non sono conformi alle prescrizioni di tale norma e si risolvono in una memoria non autorizzata) con ordinanza di riserva del 27\3\25, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (vi è conclusionale e replica dell'appellante CP_ e dell'interveniente; la sola replica di;
non si rinvengono difese conclusionali di CP_5 Ritenuto che:
-in primo luogo va dichiarato inammissibile l'intervento di pur in questo grado di appello, Controparte_3 atteso che tale società ha documentato (v. in atti) di essere cessionaria del credito per cui è causa: l'appellante, del resto, ha formulato al riguardo contestazioni del tutto generiche;
-deve poi darsi atto che gli appellati non hanno formulato appelli incidentali con riferimento alle domande dagli stessi proposte in primo grado che, pertanto (ex art. 346 c.p.c.) devono ritenersi rinunciate;
ne segue CP_ l'inammissibilità delle domande subordinate di fatte proprie dal cessionario (condanna dell'appellante al pagamento dell'importo di cui al d.i., evidentemente in caso di revoca di questo, anche ex art. 2041 c.c.); né beninteso è ammissibile la domanda di parte appellante prima indicata sub 2), che non è sussumibile CP_ nell'ambito della manleva, postulando semmai una domanda di non riproposta in questa sede, come accennato;
ulteriori profili di inammissibilità del gravame principale saranno esaminati infra;
-è inammissibile la produzione documentale effettuata – addirittura con la comparsa conclusionale, dall'appellante, in palese violazione dell'art. 345 c.p.c. ; né tale produzione è stata idoneamente giustificata ai sensi dell'u.c. art. cit. (restano ammissibili e valutabili, ovviamente, i documenti già esibiti in primo grado) ;
-va poi rimarcato che il provvedimento di sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza di prime cure, ex art. 283 c.p.c., non vincola in nessun modo la decisione nel merito della Corte: si tratta di misura fondata su una delibazione sommaria, latamente cautelare;
-parimenti, nessun rapporto di pregiudizialità sussiste tra il presente procedimento e quello n. 3093\24, pendente presso questo Ufficio, e pur relativo a vicenda connessa tra le stesse parti;
si tratta di giudizi autonomi e non interferenti, non certo sotto il profilo giuridico;
Ancora ritenuto che:
-in estrema sintesi l'appellante lamenta che, nonostante la domanda del 30\11\10, accettata da con ad CP_5 oggetto la somministrazione di energia elettrica (per i punti di prelievo a se intestati) con attivazione dal luglio CP_ 2011; così non avvenne, con conseguente operatività del regime c.d. di salvaguardia (con ;
- tanto perché (nella prospettazione accolta dal primo giudice) la prima richiesta di migrazione dell'utente al nuovo fornitore , c.d. switching , non aveva avuto seguito, in quanto al distributore ( Controparte_7 ora soggetto diverso dall'odierno appellato, e non parte del presente giudizio), Controparte_8 risultavano dati fiscali dell'odierno appellante non corretti (erronea coincidenza di codice fiscale e partita iva), rectius non corrispondenti a quelli comunicati da (la richiesta di quest'ultima al distributore è del 10\5\11) CP_5 ; -va subito chiarito, a fronte della sicura opacità dell'appello (che sovrappone profili diversi, quanto alla pretesa responsabilità dell'uno e dell'altro appellato), che – in primo battuta- i motivi vanno esaminati con riferimento CP_ al rapporto tra l'appellante stesso e , e di cui al decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
-solo in seconda battuta potranno esaminarsi i motivi di appello inerenti ai rapporti tra appellante e , CP_5 mentre- ormai – non interessano più (per la ragione sopra evidenziata) i rapporti “diretti”, in punto di CP_ attribuzione e riparto di responsabilità, tra e (su cui, peraltro, tali parti ancora discutono); CP_5
-in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, certo, il debitore ingiunto opponente è convenuto sostanziale, sicchè l'onere della prova incombe pur sempre sul creditore opposto;
trovano però pur sempre applicazione i principi processuali in tema di non contestazione (specifica), ex art. 115 cpv c.p.c. (che, beninteso, nulla hanno a che vedere con il tema, diverso, della rilevanza probatoria delle fatture);
-nella specie non può porsi in discussione che – nel luglio 2010- il si è avvalso (pur se “in via Parte_3 CP_ necessitata”) della somministrazione di energia elettrica da parte di le fatture per cui è causa, in punto di quantità di energia fornita (rectius, di consumi), e di costo applicato (alla stregua delle tariffe allora vigenti) non sono state oggetto di specifica contestazione, come già rilevato dal primo giudice;
né rilevano al riguardo la originaria contestazione stragiudiziale del stesso;
Parte_1
-da qui l'infondatezza del motivo di appello prima indicato sub e), prima parte;
del tutto esplorativa, inammissibilmente, sarebbe – come si ribadirà infra – la Ctu sollecitata dall'appellante (con conseguente rigetto sul punto del motivo di appello sub f);
-assolutamente privo di pregio, e oltretutto apoditticamente quanto opacamente formulato, è il motivo sub d), CP_ relativo al preteso frazionamento del credito da parte di;
- i primi due motivi di appello , relativi all'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, vanno esaminati congiuntamente e rigettati;
l'appellante – sostanzialmente- assume che erroneamente non si procedette allo switch , con conseguente mancata migrazione a fin dal luglio 2010, e applicazione CP_5 invece del regime di salvaguardia, in quanto sarebbe stati ben noti – agli appellati- i propri corretti dati fiscali;
-va subito rimarcato che – effettivamente- come dedotto da non vi è affatto la prova, neppure presuntiva CP_1 (incombente, in base ai principi generali, sull'odierno appellante) che la presenza negli archivi informatici del distributore (soggetto, come detto, distinto dagli odierni appellati) di dati dell'appellante non corretti sia CP_ CP_ riferibile a medesimo (rectius, sia resp di e non piuttosto del cliente, per aver fonito dati inesatti;
si tratta di profilo di per sé dirimente, tenuto in ombra dall'appellante; CP_
-né va trascurato che tra l'odierno appellante e l'appellato si sono succeduti, negli anni, diversi rapporti contrattuali, e non consta di contestazioni – da parte del dell'esattezza dei dati fiscali riportati: il Parte_1 tribunale, correttamente, rimarca anzi che nei due contratti del 2006 e in quello del 20\12\10 (su moduli prestampati, riempiti a penna nella parte in bianco) è riportato lo stesso numero di CF e di partita Iva, il che fa ritenere che l'errore nei dati del distributore sia riferibile proprio all'odierno appellante;
-correttamente il primo giudice non ha dato rilevanza alla ulteriore documentazione richiamata, anche in sede di appello, dal;
Parte_1
-e infatti la fattura del 22\5\2007 non solo neppure è stata emessa dall'appellante, ma neppure può rilevare ai fini che qui interessano, pur se riportava dati fiscali esatti, in quanto questi vanno comunque ricavati da un contratto e non certo da una fattura;
-né integra un contratto il modulo (proposta di contratto) sottoscritto il 26\7\2007, di cui non vi è neppure la CP_ prova dell'inoltro all' e tantomeno- ovviamente – della conclusione del relativo contratto (dovendo peraltro convenirsi con l'appellante che sul punto il formula una difesa nuova , veicolata nei motivi Parte_1 di appello, e pertanto inammissibile);
-neppure ammissibile è la prova per testi, del tutto generica e valutativa, reiterata dall'appellante, tenuto oltretutto conto che, in materia, la prova non può che essere documentale;
CP_
-in definitiva i motivi di appello nei confronti dell'appellato ono infondati e vanno rigettati, con conferma quindi della legittimità del decreto ingiuntivo;
-parimenti è infondato il motivo sub c), con il quale (non senza profili di inammissibilità, essendo ampiamente articolate difese nuove) l'appellante pretende di var valere la responsabilità di fornitore di energia con CP_5 decorrenza dall'agosto 2011;
-tale società ha richiamato (e sul punto non vi sono specifiche contestazioni) la delibera Arg \elt n 42\08, applicabile ratione temporis (trattandosi di normativa almeno subprimaria, non opera qui il principio iura novit curia) alla stregua del quale il termine ultimo per l'invio della richiesta di migrazione al distributore era quello coincidente con l'ultimo giorno del secondo mese antecedente l'avvio del nuovo contratto;
nella specie (atteso che l'attivazione avrebbe dovuto decorrere dal 1\7\11) la richiesta di switch doveva essere inoltrata entro il 31\5\11; ne segue che nella specie tale inoltro (avvenuto incontestatamente il 10\5 fu tempestivo;
la richiesta di inoltre, fu esaustiva e corretta (l'appellante svolge al riguardo rilievi apodittici e non pertinenti); la CP_5 ragione del mancato switch non è certo imputabile a tale parte ma, appunto, alla mancata corrispondenza dei dati (forniti dall'odierno appellante) con quelli nella disponibilità del distributore, come detto assolutamente non imputabile all'appellato in parola;
da qui il rigetto del motivo di appello in parola;
-infine (il che comporta il rigetto della seconda parte del motivo di appello sub e) parte appellante non ha affatto provato che, con il regime di salvaguardia, ha corrisposto un importo maggiore di quello che avrebbe dovuto versare se il contratto con fosse stato operativo fin dal luglio 2011 (peraltro la domanda avrebbe CP_5 dovuto essere comunque limitata alla differenza tra tali importi, se sussistenti: e invece l'appellante pretende di non corrispondere alcunchè, pur avendo sicuramente fruito della fornitura): e anche in questo caso una Ctu sarebbe meramente esplorativa, e volta a sollevare – del tutto inammissibilmente- l'appellante dall'onere probatorio di cui resta gravato;
-Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellata alle spese;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
CP_ Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida per le appellate la cessionaria, in solido, in euro 4500,00, e in ulteriori euro 4500,00 per oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per CP_5 il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)