Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4366
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Sentenza 9 luglio 2025

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La Corte di Appello di Roma, Sezione Terza Civile, ha pronunciato sentenza nel giudizio di appello proposto da una società avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di un'altra società per un importo di euro 70.059,12, relativo a fatture di conguaglio per consumi di energia elettrica. L'appellante lamentava l'erronea valutazione dei documenti da parte del primo giudice, l'erroneo riconoscimento della prevalenza di un contratto rispetto ad un altro, il mancato riconoscimento dell'inadempimento contrattuale della controparte per ritardata attivazione della nuova fornitura, l'illegittimo frazionamento del credito e il disconoscimento delle fatture, nonché la mancata ammissione di mezzi istruttori. Si erano costituite le società appellate, chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, la condanna dell'appellante al pagamento delle somme dovute o al rimborso di quanto eventualmente pagato. In corso di causa è intervenuta una terza società quale cessionaria del credito.

La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'intervento della cessionaria del credito, ritenendo che le domande subordinate degli appellati, non riproposte in appello incidentale, dovessero considerarsi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c., con conseguente inammissibilità delle domande del cessionario. Ha altresì dichiarato inammissibile la produzione documentale tardiva dell'appellante ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e ha chiarito che la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado non vincola la decisione di merito. Nel merito, ha rigettato i motivi di appello relativi all'erronea valutazione probatoria e al mancato riconoscimento dell'inadempimento contrattuale, ritenendo infondate le doglianze dell'appellante circa la mancata attivazione dello "switching" per la fornitura di energia elettrica, imputabile a dati fiscali non corretti forniti dall'appellante stessa e non a responsabilità delle controparti. Ha altresì rigettato il motivo relativo al presunto frazionamento del credito e alla maggiore somma pagata con il regime di salvaguardia, non avendo l'appellante fornito prova sufficiente. Di conseguenza, l'appello è stato rigettato, confermando la legittimità del decreto ingiuntivo, e l'appellante è stata condannata alle spese processuali, con sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4366
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 4366
    Data del deposito : 9 luglio 2025

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