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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1674/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (p. VA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mauro
Contin, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Raffaela
Mainardi in Venezia Mestre alla Via Cappuccina 19/A
APPELLANTE
contro
:
(p. VA ) in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2
Torre Belfredo 125
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1189/2022 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 6 luglio 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Nel merito:
Riformarsi l'impugnata sentenza n. 1189/2022 del Tribunale di Vicenza per tutti i motivi di appello esposti in atti, e quindi nello specifico:
1) accertarsi l'inadempimento contrattuale in capo all'odierna convenuta
(ex per non aver provveduto alla Parte_2 Parte_3
tempestiva comunicazione nei confronti dell'odierna appellante della sentenza n. 12187 del 20.02.2008 - pubblicata in data 15.05.2008 - della
Suprema Corte di Cassazione, con contestuale danno in capo a
[...]
per tutti i motivi esplicati in atti difensivi;
Parte_1
2) conseguentemente: (a) accertarsi che in conseguenza di tale inadempimento l'odierna appellante è legalmente decaduta dalla possibilità di chiedere ed ottenere il rimborso dell'VA indebitamente versata all'Erario;
(b) condannarsi, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'odierna appellata
[...]
al pagamento nei confronti di Parte_4 [...]
dell'importo di Euro 143.915,94, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali dalla debenza al saldo, pari all'VA erroneamente versata dall'odierna appellante e risultante dalla fattura n.
1259/2001.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali.
Di parte appellata rigettarsi l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
(ed ogni domanda dalla stessa proposta nei Parte_2
confronti della siccome inammissibile, anche per Parte_2
difetto di competenza del giudice adito e di integrità del contraddittorio ed infondata, nonché in quanto prescritta) confermandosi per l'effetto la sentenza impugnata.
Vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2019 la società
ha evocato al giudizio del Tribunale di Vicenza Parte_1
l'azienda sanitaria chiedendo dichiararsi il suo Parte_2
inadempimento alle pattuizioni d'obbligo assunte con l'atto stipulato in data
1 giugno 2007 e pronunciarsi la conseguente condanna al risarcimento in suo favore mediante pagamento della somma di € 143.915,94 oltre rivalutazione ed interessi.
Ha premesso l'attrice che nel biennio 1999-2000 gli organi della polizia tributaria territorialmente competenti avevano proceduto ad un accertamento fiscale, nei confronti suoi e della di VI (tale la Pt_3 allora denominazione della convenuta), quanto all'aliquota VA applicata alle fatture emesse relativamente ai servizi di ristorazione collettiva resi in favore dell'azienda sanitaria – opinandosi se si trattasse del 4%, come applicata in fattura, ovvero del 19% come preteso dall'erario –, precisando che essa società, al fine di evitare ripercussioni sui suoi restanti rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, aveva deciso di corrispondere l'importo richiesto riservando la rivalsa verso l'azienda sanitaria ed emettendo a tal ultimo fine nei confronti di quella la fattura recante il numero 1259 del 23 marzo 2001 contenente il maggior addebito di imposta, ed infine riferendo che l'azienda sanitaria aveva adito la giurisdizione tributaria impugnando l'atto di accertamento per rettifica di imposta.
Ha poi dedotto che in data 1 giugno 2007 fu stipulato un accordo transattivo, volto a definire anche altri rapporti litigiosi tra le parti, con il quale fu pattuito che avrebbe atteso l'esito del Parte_1
giudicato tributario per esigere il pagamento della anzidetta fattura e che la si sarebbe impegnata a darle immediata comunicazione dell'esito del Pt_2
contenzioso tributario una volta formatosi il giudicato.
Ha infine allegato che nel giugno 2015 aveva casualmente appreso che il predetto contenzioso tributario era stato definito fin dal febbraio 2008 con esito favorevole all . Parte_5
Sugli antefatti così sunteggiati la dolendosi Parte_1
dell'inadempimento dell'azienda sanitaria all'obbligo di comunicazione cui si era impegnata, ed allegando che da quell'inadempimento era derivata la sua decadenza dalla possibilità di richiedere il rimborso della maggior imposta versata, ne ha chiesto la condanna risarcitoria nella misura corrispondente all'imposta versata e risultata non dovuta, come esposta nella ridetta fattura numero 1259/2001.
La convenuta ha avversato la pretesa rivoltale negandone la fondatezza e chiedendone il rigetto, ha confutato la ricostruzione della vicenda fatta dalla società attrice con particolare riguardo alla causa negoziale dell'accordo transattivo, ed ha contestato qualsivoglia suo inadempimento quale fonte della asserita decadenza.
Il Tribunale, non necessitando il compimento di attività istruttorie ulteriori rispetto all'acquisizione delle produzioni documentali delle parti, ha quindi deciso la causa rigettando la domanda dell'attrice al cui carico ha posto le spese di lite nel grado.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società
[...]
chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento della Parte_1
sua originaria domanda.
L'azienda sanitaria appellata ha resistito al gravame instando per il suo rigetto.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e la concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione, è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente della Sezione del 31 ottobre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate sia da parte appellante che da parte appellata in data 10 gennaio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo l'appellante ha censurato l'interpretazione data dal
Tribunale alla comune volontà delle parti nella formazione dell'accordo negoziale datato 1 giugno 2007, sostenendo che il Giudice avrebbe erroneamente valutato sia il contenuto testuale dell'atto che il contegno tenuto dalle parti successivamente a detta stipulazione, ciò fuorviandolo nella decisione.
Ad illustrazione della censura l'appellante ha affermato che il precedente giudicante avrebbe omesso di considerare come, con l'accordo transattivo in parola, l'azienda sanitaria si era impegnata “sic et simpliciter” a comunicare con tempestività la definizione del contenzioso tributario, una volta formatosi il giudicato, e ciò indipendentemente dal suo esito, laddove invece il Tribunale aveva diversamente ritenuto che la comunicazione prevista dal ridetto accordo fosse funzionale unicamente alle eventuali future iniziative e determinazioni della società nei confronti dell'azienda sanitaria nel caso in cui questa fosse risultata soccombente nell'impugnativa giudiziale dell'accertamento fiscale.
Ulteriormente l'appellante ha evidenziato che le parti contraenti avevano espressamente indicato nelle premesse dell'accordo la pendenza del contenzioso tributario, e pertanto da ciò il Tribunale avrebbe dovuto evincere l'intenzione, comune alle parti, di assicurare alla società il risultato di evitare alcuna perdita economica in Parte_1
quanto, nel caso in cui l'azienda sanitaria fosse ivi risultata soccombente avrebbe dovuto saldare la fattura emessa per la maggiore imposta, mentre nel caso in cui fosse stato annullato l'accertamento in rettifica la società avrebbe potuto intraprendere la procedura volta al recupero dell'VA pagata in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto.
La doglianza, a giudizio della Corte, non ha fondamento.
Per comodità espositiva giova riportare il dato letterale di interesse contenuto nell'atto datato 1 giugno 2007, intitolato dalle stesse parti contraenti “accordo transattivo”, esibito dall'appellante quale documento 4 della produzione effettuata all'atto della costituzione nel precorso grado di giudizio.
Al punto 3 delle premesse espositive dell'atto è testualmente riportato
“Contenzioso conseguente ad accertamento effettuato dal Nucleo di Polizia
Tributaria di VI per applicazione IVA sui pasti (anni 94 e 95)”; alle successive pagine 2 e 3 dell'atto è testualmente riportato “- relativamente al contenzioso di cui al punto 3 delle premesse: Le parti premesso e dato atto che trattasi di “contenzioso” conseguente ad accertamento fiscale effettuato dagli Uffici Tributari presso l di e che Parte_6 Pt_3
quest'ultima ha ritenuto di intraprendere apposita impugnazione per via giudiziaria, assumendosene il relativo risultato positivo o negativo concordato nel rimettere al successivo pronunciamento del giudicato definitivo, ogni eventuale ulteriore determinazione di merito. In tal senso: -
L'azienda 18 di VI si impegna a comunicare tempestivamente Pt_2
l'esito del giudicato alla , riscontrando in tal Parte_1 senso la precedente comunicazione del 28.06.2000, del Presidente della società medesima;
- 18 si obbliga a dare disposizione Pt_2 Pt_3
irrevocabile nell'interesse di , all'avv. Alfredo Bianchini, di Parte_1
comunicare a tutti gli aggiornamenti del procedimento Parte_1
tributario pendente;
- La si impegna a Parte_1
sospendere sino a tale momento (comunicazione giudicato definitivo) ogni richiesta di pagamento di Lire di 278.660.122,00 a titolo di differenza IVA di cui alla fattura n. 1/1259 del 23.03.2001, già a suo tempo respinta dall' .”. Parte_7
E' appena il caso di puntualizzare che laddove risulta riportata la parola
“concordato” si intuisce che debba intendersi “concordano” trattandosi d'un evidente refuso di stampa e non avendo altrimenti il periodo alcun senso compiuto.
Analizzando il documento negoziale nella sua interezza è di interesse rilevare il complessivo scopo di transigere le tre distinte vicende ivi richiamate potendosi apprezzare, per ciascuna di esse, il comune intento di definire una lite già pendente (ciò valendo per le prime due) e di prevenire l'insorgere di una nuova (quanto a quella da cui è originato il presente giudizio).
Sta di fatto, ad avviso della Corte, che proprio lo scopo transattivo voluto dalle parti e sotteso all'accordo globalmente considerato porta ad escludere che, in riferimento al contenzioso tributario più volte ricordato, esse abbiano congiuntamente inteso assicurare alla società
[...]
il raggiungimento di altra e diversa finalità, vale a dire il Parte_1
recupero mediante rimborso delle imposte che fossero risultate non dovute, rimasta per di più inespressa nell'atto, dovendosi piuttosto ritenere che i paciscenti, nel prevedere una moratoria quanto a quella voce economica, avessero unicamente inteso evitare l'insorgere d'una nuova lite, che avrebbe intuibilmente avuto ad oggetto la richiesta di pagamento della società verso l'azienda sanitaria della maggior imposta come esposta nella fattura numero
1259 del 23 marzo 2001, posticipando ad un'epoca successiva alla definizione del contenzioso tributario intrapreso dall ogni Parte_5
eventuale iniziativa e determinazione non già intese in senso indeterminato, bensì strettamente riferite alla pretesa economica della società di vedersi rifusa dell'imposta pagata sulla base della maggior aliquota pretesa dagli uffici tributari.
Sicchè alcun obbligazione di fonte contrattuale può dirsi sussistente nei sensi sostenuti fin dal precorso grado dalla società appellante, con altrettanta insussistenza dei riflessi risarcitori dedotti in lite.
- Ad epilogo di rigetto deve pervenirsi anche in relazione ai motivi secondo e terzo, tra loro correlati dal sotteso vincolo logico argomentativo e perciò unitariamente trattati, con i quali l'appellante ha criticato a vario titolo la decisione in riferimento alla ritenuta esclusione del nesso causale intercorrente tra il denunciato inadempimento e l'asserito danno derivato ad essa appellante (secondo motivo) ed in riferimento alla ritenuta esperibilità della richiesta di rimborso a prescindere dall'esito del contenzioso tributario instaurato dall'appellata (terzo motivo).
Osserva in prima analisi la Corte che l'appellante, pur avendo illustrato le censure mediante ampio richiamo alla giurisprudenza di legittimità, ha però proposto temi del tutto divergenti rispetto alle ragioni del decidere sottese alla pronuncia gravata.
Ulteriormente, ed a tutto concedere alla tesi d'appello, la Corte rileva che quand'anche fosse ipotizzabile un collegamento eziologico tra l'omissione di informazione e la mancata presentazione d'una tempestiva istanza di rimborso, ciò nondimeno il nesso deve ritenersi senz'altro interrotto dal contegno, sicuramente non immune da colpe, della società appellante in quanto tenuto in violazione del dovere di diligenza nella cura del proprio interesse: ciò maggiormente risalta sol che si consideri che nel caso in cui il contenzioso tributario non fosse stato favorevole all
[...]
ben avrebbe potuto esigere il pagamento della Parte_8
maggior imposta dovutale, sicché è quanto mai significativa, anche sotto tale prospettiva, l'inerzia dimostrata nel non curarsi per lungo tempo dello stato procedimentale tributario pur se di evidente suo interesse.
Quanto poi alla possibilità per la società appellante di richiedere il rimborso dell'imposta pagata in eccesso il Tribunale ha fatto corretto richiamo la procedimento di cui all'articolo 21 del D.Lgs. numero 546/1992, ed ai termini ivi previsti: rispetto all'assunto motivazionale l'appellante ha unicamente contrapposto la sua assenza di “… interesse ad agire anzitempo nei confronti dell'Erario e ciò proprio in forza dell'accordo stipulato con
l'odierna appellata…”, la qual cosa, oltre che non costituire efficace argomento di critica alla pronuncia, conferma ancora una volta la mancata diligenza addebitabile alla stessa società.
Non di secondario rilievo poi la considerazione secondo cui l'appellante, pur asserendo di aver appreso solo nell'anno 2015 della avvenuta definizione del contenzioso tributario fin dall'anno 2008, ben avrebbe potuto proporre l'azione di indebito oggettivo – il cui termine prescrizionale all'epoca non risultava decorso – per esigere, nei confronti dell'Ufficio finanziario, la restituzione di quanto pagato in eccesso, ma neppure tale attività consta sia stata posta in essere.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni restante questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante società ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, Parte_5
determinata tenuto conto del valore della causa rapportato ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante società va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1189/2022 del Tribunale di Vicenza, depositata in data 6 luglio 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 9.991,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 27 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni