Articolo 14 della Legge 10 maggio 1938, n. 745
Articolo 13Articolo 15
Versione
2 luglio 1938
Art. 14.

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine, e' devoluta al Monte in aumento del patrimonio.


Entrata in vigore il 2 luglio 1938
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