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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 330/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 13/03/2025 e promossa in questo grado
Da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...]ed elettivamente domiciliato a Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. D. Lo Giudice, che lo rappresentato e difende, giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
Contro con sede in (cod. fisc. e part. IVA Controparte_1 CP_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 come da procura in atti, dall'Avv. S. Di Miceli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
E
, in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_2
APPELLATO-CONTUMACE
Conclusioni delle parti
All'udienza del 13.03.2025 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (Ventura) “L'Avv. Lo Giudice, nel contestare voce per voce l'avversa comparsa di risposta, per essere destituita da ogni fondamento, insiste preliminarmente per la nomina del CTU tecnico, al fine di accertare: se il conto di tesoreria sia stato a credito successivamente alla notifica del pignoramento;
se il tesoriere aveva l'obbligo di apporre il vincolo sulle somme in entrata;
se il tesoriere ha provveduto al pagamento di terzi nonostante il pignoramento;
se le anticipazioni effettuate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena sono state estinte non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione sul conto corrente bancario intestato al;
se il ha rispettato l'ordine cronologico di Controparte_2 CP_2
pagamento dei propri creditori.
In subordine conclude come in appello, insistendo sempre per la nomina del chiesto CTU
e chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni avversarie.
Chiede, in ogni caso, la concessione dei termini 190 c.p.c”.
(BMPS) “L'Avv. Salvatore Di Miceli, per l'appellata Controparte_1
conclude riportandosi alle conclusioni formulate con la comparsa di costituzione e
[...]
risposta e chiede che la causa venga posta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
I FATTI DI CAUSA
Agendo in forza di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data
4/03/2015, , previa notifica dell'atto di precetto, procedeva in executivis Parte_1 in danno del per la complessiva somma di € 23.415,91, Controparte_2 notificando un atto di pignoramento presso terzi all'ente debitore ed al tesoriere
[...]
, filiale di Controparte_1 CP_2
Nell'ambito del procedimento così promosso la BMPS rendeva una dichiarazione negativa ed il G.E., con ordinanza ex art. 549 c.p.c. del 15/06/2017, dichiarava l'inesistenza di crediti pignorabili del Comune di nei confronti della banca e disponeva, al CP_2
contempo, il rigetto della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato.
Sostenendo che “le anticipazioni di cassa messe a disposizione dal Tesoriere
[...]
erano da considerarsi sempre e comunque somme attive CP_1 Controparte_1 nella disponibilità del , proponeva opposizione avverso la CP_2 Parte_1
precisata ordinanza e, in esito alla fase camerale, evocava, nei termini assegnati, il ed il terzo pignorato dinanzi al tribunale di Caltanissetta, al quale Controparte_2
chiedeva di accertare la sussistenza del precisato obbligo.
Il giudizio così promosso, nel quale si costituiva soltanto l'istituto di credito terzo pignorato, veniva rubricato al rubricato al n° 2702/2017 e trovava il suo epilogo nella sentenza n° 317/2021, con la quale il Tribunale adito disponeva il rigetto dell'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte costituita.
Avverso la succitata statuizione ha proposto appello , reiterando le Parte_1
medesime doglianze esposte nel primo grado del giudizio e disattese da quel giudice.
Si è costituita regolarmente la eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità del proposto gravame e richiedendo, comunque, il rigetto nel merito “per manifesta infondatezza”.
Non si è invece costituito il seppure regolarmente citato a Controparte_2
comparire in giudizio.
Con ordinanza del 20.02.2023 la Corte ha disatteso la richiesta di nomina di un consulente tecnico contabile avanzata dalla parte appellante ed ha rinviato la causa per le conclusioni.
All'udienza del 13.03.2025, mediante il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del che, sebbene Controparte_2
regolarmente citato a comparire in giudizio, ha preferito non costituirsi nella presente fase.
Sempre in via preliminare, ex art. 278 c.p.c., appare opportuno esaminare la questione pregiudiziale di rito di inammissibilità del proposto gravame posta dalla parte appellata, secondo cui il mezzo di impugnazione da proporre avverso la gravata sentenza non era l'appello, quanto e piuttosto il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
L'eccezione è fondata in tutta la sua articolazione e deve essere accolta per le ragioni che qui di seguito si espongono
La decisione impugnata è stata resa all'esito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dalla parte appellante avverso l'ordinanza con la quale il G.E. del procedimento espropriativo promosso in danno dell'ente comunale ha dichiarato l'inesistenza di crediti pignorabili nei confronti del . Controparte_2
Premesso che ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo assume rilievo decisivo -come noto- la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso (cfr. Cass. n. 26294/2007; Cass. n. 32833/2021), si osserva che la decisione impugnata riscontra formalmente e nel contenuto la qualificazione ex art 617
c.p.c., dal momento che individua nell'opposizione agli atti esecutivi il solo rimedio per far valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta
(cfr. Cass. n. 5489/2019).
A ciò si aggiunga poi che è la stessa parte appellante che qualifica l'azione proposta come opposizione ex art. 617 c.p.c., e ciò tanto nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, quanto nello stesso atto di appello.
Ebbene, le sentenze che definiscono le opposizioni agli atti esecutivi non sono impugnabili per espressa previsione dell'art. 618 c.p.c. e sono soggette al solo ricorso per
Cassazione per violazione di legge ex art. 111 co. 7 Cost., nonché al regolamento di competenza come testualmente previsto dall'art. 187 disp. att. c.p.c.
L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione nell'appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso una sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c., peraltro, impedisce che insorga l'obbligo per il giudice adito di operare la "translatio iudicii" in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado. (Cass. n.25078/2016; Cass n.
10419/2020).
Sul punto è appena il caso di richiamare una (ex multis) pronuncia della Suprema Corte:
“Qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell' art. 617 c.p.c. ) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la translatio iudicii perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell' art. 111, comma 7, Cost. ), strutturalmente diverso.
(“Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2020, n. 5712).
In conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità della proposta impugnazione con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della sola parte appellata costituita, a nulla rilevando la circostanza che l'impugnante sia stato ammesso, con delibera del competente COA, “al patrocinio a spese dello Stato”.
Nel processo civile, infatti, il patrocinio a spese dello Stato, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare a quest'ultimo anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa. Esse, in ragione della semplicità delle questioni trattate, si liquidano in complessive €
2.100,00 (€ 600,00 per la fase di studio;
€ 500,00, per quella introduttiva ed € 1000,00 per quella decisoria) oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Se ne dispone invece la compensazione tra l'appellante e la parte non costituita, CP_2
per non avere quest'ultimo svolto attività giudiziaria.
[...]
L'inammissibilità dell'appello, ovviamente, rende superflua la trattazione di tutte le censure di merito che con esso sono state proposte.
Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia del Controparte_2
dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n° Parte_1
317/2021 del Tribunale di Caltanissetta
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...]
liquidate come in parte motiva, e ne dispone, invece, la Controparte_1
compensazione tra ed il non costituito in Parte_1 Controparte_2
giudizio.
Dà atto che ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 26.06.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice