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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/10/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata, con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 29.9.2023
da
, (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Manfredonia Parte_1 C.F._1 alla via L. King n. 27, presso e nello studio lo studio dell'Avv. Maria Libera Di Gregorio, C.F.
, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti C.F._2
Ricorrente
e
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
EL ESPOSTO, con studio in Manfredonia alla via della Croce n 1/0, ove elegge domicilio in forza di procura alle liti in atti Ricorrente
P.M. Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti. Il PM ha prestato parere favorevole
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La ricorrente con ricorso depositato in data 16.4.2024, esponeva che: nel corso del rapporto di convivenza di fatto tra le parti in San Giovanni Rotondo, in data 28.03.2014, è nata Persona_1
ancora minorenne;
da alcuni anni la convivenza è cessata per improvvisa scelta del resistente
[...]
pagina 1 di 3 di lasciare l'abitazione comune;
occorre pertanto regolamentare le condizioni di affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la parte istante. Concludeva, quindi, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: affidare in via condivisa la minore ad entrambi i genitori, secondo le indicazioni contenute Per_1 nell'allegato piano genitoriale, prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre;
disporre che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacita, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, autorizzando ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
porre l'obbligo a carico del resistente e in favore della stessa minore del pagamento di un contributo economico mensile nella misura di € 250,00, e/o nella misura che il medesimo Tribunale adito riterrà di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% da sostenere nell'interesse della figlia minore, cosi come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Con comparsa di costituzione risposta depositata in data 7.7.2024 si costituiva in giudizio il resistente il quale concludeva per sentire accogliere le seguenti conclusioni: porre l'obbligo del pagamento a titolo di mantenimento della figlia minore di un contributo economico mensile nella misura massima di € 150,00 a partire dalla data del provvedimento e/o da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% da sostenere nell'interesse della figlia minore, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, e disporre che l'assegno unico universale spetti per intero alla madre quale genitore collocatario prevalente e ciò al fine di meglio regolamentare gli assetti economici tra le parti. Con ordinanza del 9.7.2024 il Giudice delegato, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, invitando le parti a prestare adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice. Dopo alcuni rinvii interlocutori, i procuratori delle parti, all'udienza del 22.10.2025, dichiaravano di prestare adesione alle condizioni fissate dal Giudice delegato con l'ordinanza emessa in data 9.7.2024, chiedendo pertanto che il Collegio si riservasse per la decisione, rinunciando ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.. Il Giudice preso atto della volontà conciliativa delle parti ha riservato la causa al Collegio per la decisione immediata.
********** Osserva il Collegio che le condizioni fissate con l'ordinanza istruttoria del 9.7.2024, che in parte qua deve intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge, possono essere senz'altro ratificate dal Tribunale non contenendo pattuizioni contrarie all'ordine pubblico ed alla morale delle famiglie, oltre che pienamente rispondenti all'interesse del minore. In considerazione della trasformazione del rito contenzioso in consensuale, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe: pagina 2 di 3 DISPONE la ratifica delle condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia delle parti nata fuori dal matrimonio ancora minorenne, puntualmente Persona_1 indicate nella ordinanza emessa dal Giudice delegato, in data 9.7.2024, in parte qua da intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 24.10.2025 Il Presidente estensore
Dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata, con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 29.9.2023
da
, (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Manfredonia Parte_1 C.F._1 alla via L. King n. 27, presso e nello studio lo studio dell'Avv. Maria Libera Di Gregorio, C.F.
, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti C.F._2
Ricorrente
e
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
EL ESPOSTO, con studio in Manfredonia alla via della Croce n 1/0, ove elegge domicilio in forza di procura alle liti in atti Ricorrente
P.M. Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti. Il PM ha prestato parere favorevole
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La ricorrente con ricorso depositato in data 16.4.2024, esponeva che: nel corso del rapporto di convivenza di fatto tra le parti in San Giovanni Rotondo, in data 28.03.2014, è nata Persona_1
ancora minorenne;
da alcuni anni la convivenza è cessata per improvvisa scelta del resistente
[...]
pagina 1 di 3 di lasciare l'abitazione comune;
occorre pertanto regolamentare le condizioni di affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la parte istante. Concludeva, quindi, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: affidare in via condivisa la minore ad entrambi i genitori, secondo le indicazioni contenute Per_1 nell'allegato piano genitoriale, prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre;
disporre che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacita, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, autorizzando ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
porre l'obbligo a carico del resistente e in favore della stessa minore del pagamento di un contributo economico mensile nella misura di € 250,00, e/o nella misura che il medesimo Tribunale adito riterrà di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% da sostenere nell'interesse della figlia minore, cosi come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Con comparsa di costituzione risposta depositata in data 7.7.2024 si costituiva in giudizio il resistente il quale concludeva per sentire accogliere le seguenti conclusioni: porre l'obbligo del pagamento a titolo di mantenimento della figlia minore di un contributo economico mensile nella misura massima di € 150,00 a partire dalla data del provvedimento e/o da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% da sostenere nell'interesse della figlia minore, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, e disporre che l'assegno unico universale spetti per intero alla madre quale genitore collocatario prevalente e ciò al fine di meglio regolamentare gli assetti economici tra le parti. Con ordinanza del 9.7.2024 il Giudice delegato, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, invitando le parti a prestare adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice. Dopo alcuni rinvii interlocutori, i procuratori delle parti, all'udienza del 22.10.2025, dichiaravano di prestare adesione alle condizioni fissate dal Giudice delegato con l'ordinanza emessa in data 9.7.2024, chiedendo pertanto che il Collegio si riservasse per la decisione, rinunciando ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.. Il Giudice preso atto della volontà conciliativa delle parti ha riservato la causa al Collegio per la decisione immediata.
********** Osserva il Collegio che le condizioni fissate con l'ordinanza istruttoria del 9.7.2024, che in parte qua deve intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge, possono essere senz'altro ratificate dal Tribunale non contenendo pattuizioni contrarie all'ordine pubblico ed alla morale delle famiglie, oltre che pienamente rispondenti all'interesse del minore. In considerazione della trasformazione del rito contenzioso in consensuale, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe: pagina 2 di 3 DISPONE la ratifica delle condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia delle parti nata fuori dal matrimonio ancora minorenne, puntualmente Persona_1 indicate nella ordinanza emessa dal Giudice delegato, in data 9.7.2024, in parte qua da intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 24.10.2025 Il Presidente estensore
Dott. Antonio Buccaro
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