Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2024
Decreto presidenziale 26 aprile 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/02/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01371/2025REG.PROV.COLL.
N. 05766/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5766 del 2024, proposto da:
IZ Di RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Parisi, Stefano Soncini e Loreta Uttaro, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Ministero della giustizia e Consiglio superiore della magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Tribunale ordinario di Brescia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 910/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia con il Consiglio superiore della magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Consigliere Laura Marzano;
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025, l’avvocato Salvatore Menditto su delega degli avvocati Elisabetta Parisi, Stefano Soncini e Loreta Uttaro e l'avvocato dello Stato Gianmario Rocchitta;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, giudice di pace onorario, ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, sezione prima, 18 gennaio 2024, n. 910, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento, unitamente agli atti presupposti, del provvedimento del 9 settembre 2022 con il quale il Tribunale ordinario di Brescia ha comunicato la cessazione immediata dalle funzioni di giudice onorario di pace presso il Tribunale di Brescia e della delibera del Consiglio superiore della magistratura (Csm) del 15 luglio 2022, prot. n. P 13232 allegata alla comunicazione del 9 settembre 2022, nonché del provvedimento in data 19 ottobre 2022, impugnato con motivi aggiunti, con il quale il Csm ha deliberato di prendere atto della avvenuta cessazione dal servizio dell’appellante, ai sensi dell'art. 29, comma 9, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.
In conseguenza dell’auspicato annullamento degli atti impugnati il ricorrente in primo grado ha chiesto l’accertamento della sussistenza del mandato di durata quadriennale come giudice onorario di pace in servizio presso il Tribunale ordinario di Brescia fino alla scadenza del 31 maggio 2024, come da delibera del Csm del 24 marzo 2021.
Il Csm e il Ministero della giustizia si sono costituiti nel presente grado di giudizio e, con successiva memoria depositata in vista della trattazione, hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello, in quanto non contenente specifiche censure alla sentenza impugnata, chiedendone, comunque, la reiezione per infondatezza.
L’appellante ha replicato con memoria depositata in data 7 gennaio 2025.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’appellante è stato nominato vice pretore onorario presso la Pretura di Brescia dal 1998 e successivamente riconfermato (dal 2000, dopo la soppressione delle Preture) nel ruolo di giudice onorario di pace.
Da ultimo il 30 marzo 2021 il Csm lo ha confermato nell’incarico fino al 31 maggio 2024.
La riforma dell’art. 29 del d.lgs. 116/2017, entrata in vigore dal 1° gennaio 2022, ha disposto che i magistrati onorari (in servizio alla data di entrata in vigore del decreto citato) possono essere confermati a domanda fino al compimento del settantesimo anno di età, previa presentazione di una domanda di conferma e del superamento di un esame valutativo, stabilendo, altresì, al comma 9, che « I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3 ».
La richiamata disciplina è stata attuata, per i magistrati con più di sedici anni nelle funzioni onorarie (come l’appellante), nel 2022. In particolare il Ministero della giustizia ha adottato il decreto 3 marzo 2022 che ha fissato le « misure organizzative necessarie per l’espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma », cui ha fatto seguito la delibera del Csm in data 27 aprile 2022, prevista dall’art. 29, comma 3, d.lgs. 116/2017, relativa alla medesima procedura valutativa, nonché il decreto del Ministero della giustizia 19 maggio 2022 che ha avviato la procedura di conferma, individuando termini e modalità di presentazione della relativa domanda.
L’appellante non ha presentato la domanda di conferma: anzi con pec del 24 giugno 2022 ha comunicato a varie amministrazioni, fra cui il Csm, che intendeva continuare a svolgere l’incarico di giudice di pace fino alla data di scadenza del 31 maggio 2024, non accettando peraltro l’indennità di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), della legge 234/2021.
Con nota del 9 settembre 2022, considerata la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa, il Tribunale di Brescia gli ha comunicato la cessazione immediata dall’incarico.
Tale provvedimento cita in motivazione e allega una delibera del Csm del 15 luglio 2022, avente ad oggetto la risposta ad un quesito, circa la scadenza dell’incarico, proposto da altro giudice onorario di pace.
I suddetti atti sono stati impugnati dinanzi al Tar Lombardia, sede di Brescia, con ricorso poi riassunto, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, al Tar del Lazio.
Con motivi aggiunti proposti direttamente al Tar Lazio l’appellante ha poi impugnato il provvedimento in data 19 ottobre 2022, con il quale il Csm ha preso atto della avvenuta cessazione dal servizio dello stesso.
3. Il Tar Lazio, con sentenza 18 gennaio 2024, n. 910, dopo aver preliminarmente precisato che oggetto di impugnazione sono atti di natura meramente ricognitiva di effetti già prodottisi per legge, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti osservando in sintesi che la disposizione dell’art. 29, comma 9, d.lgs. 116 del 2017 si riferisce inequivocabilmente a tutti i magistrati onorari in servizio da più di sedici anni, prevedendo per costoro un’alternativa tra la partecipazione alla procedura valutativa e la cessazione dall’incarico.
Per inciso Il Tar ha rilevato come l’eventuale mantenimento del rapporto onorario fino al 2024, preteso dal ricorrente, confermerebbe una situazione che lo stesso reputava illegittima in quanto contrastante, a suo dire, con alcune pronunce rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in tema di reiterazione di contratti a tempo determinato.
Di conseguenza ha affermato che la impugnata cessazione dall’incarico onorario in caso di mancata presentazione della domanda di conferma risulta pienamente in linea con le finalità della riforma, nè appare esservi un contrasto con il diritto sovranazionale, tenuto conto che, a seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio del 2022, viene esclusa definitivamente la possibilità di una « reiterazione dei contratti a termine ».
4. Non condividendo la sentenza, i cui tratti salienti sono stati fin qui riassunti, l’appellante l’ha impugnata formulando le seguenti censure.
Con il primo motivo lamenta che il Tar abbia qualificato gli atti impugnati meramente ricognitivi di un effetto di legge, senza tuttavia trarne le conseguenze; sostiene che detti atti non avrebbero natura ricognitiva di un evento stabilito in termini definitivi e certi dalla normativa, ma recherebbero una interpretazione errata della normativa sia da parte del Tribunale di Brescia sia da parte del Csm.
Con il secondo motivo lamenta di non aver ricevuto alcuna comunicazione che specificasse quale sarebbe stato il momento di cessazione dell’incarico per mancata presentazione della domanda e si duole di non aver ricevuto risposta alla sua “richiesta” di conferma che il suo incarico sarebbe scaduto il 31 maggio 2024. Sostiene infatti che, con la citata pec, egli avrebbe chiesto conferma della durata dell’incarico fino al 31 maggio 2024 senza tuttavia ricevere risposta.
Evidenzia che solo molto tempo dopo la scadenza del termine per l’eventuale presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione il Tribunale di Brescia, con nota del 9 settembre 2022, ha comunicato che la mancata presentazione della domanda aveva determinato l’immediata cessazione delle funzioni.
Aggiunge che il Csm non solo non avrebbe esaminato per tempo la “richiesta” inviata in data 24 giugno 2022, dunque prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa, ma ha altresì omesso di notificare il provvedimento assunto nella seduta del 19 ottobre 2022 tanto che di esso egli ha appreso solo per effetto della produzione in giudizio dinanzi al Tar Lombardia.
Detto comportamento non sarebbe conforme ai principi di buona fede e correttezza che dovrebbero informare l’attività dell’amministrazione e manifesterebbe l’illegittimità dei provvedimenti assunti.
Contesta la statuizione del Tar di inammissibilità della suddetta censura evidenziando l’irrilevanza a tal fine del fatto che egli avrebbe avuto tempestiva conoscenza degli atti gravati. Si tratterebbe di circostanza non veritiera atteso che il Tribunale, a fronte della nota del ricorrente del 24 giugno 2022, gli ha comunicato solo in data 9 settembre 2022 che egli era già cessato dalle sue funzioni.
L’aver comunicato al Csm la propria decisione di non voler partecipare alla procedura valutativa e di voler permanere in servizio fino alla naturale scadenza del 31 maggio 2024, secondo l’appellante non costituirebbe manifestazione di ignoranza della legge e neppure, come sostiene il Tar, prova inconfutabile della piena conoscenza degli atti gravati; viceversa il dm 19 maggio 2022 all’art. 3 aveva previsto che i Presidenti dei Tribunali comunicassero ai magistrati onorari idonee informazioni sul decreto di indizione delle procedure di “sanatoria”, cosa che non sarebbe mai avvenuta mancando quindi, da parte del datore di lavoro, una comunicazione chiara e precisa di eventuali ragioni ostative alla prosecuzione del rapporto lavorativo e soprattutto degli effetti della mancata presentazione della domanda di valutazione.
Contesta l’interpretazione data dal Tribunale di Brescia e dal Csm secondo cui la mancata presentazione della domanda comporterebbe la cessazione “immediata” dal servizio, tanto più che l’art. 3 del dm 19 maggio 2022 e l’art. 3 della circolare 8709/22 stabiliscono che i magistrati onorari in servizio nel circondario « Qualora non presentino domanda di conferma (…) cesseranno dal servizio »: l’appellante interpreta l’uso del verbo al futuro come indicativo della cessazione dell’incarico alla naturale scadenza.
Censura anche la ratio che, secondo il Tar, sarebbe sottesa alla riforma sostenendo che detta riforma sarebbe stata introdotta soltanto per rimediare ad una situazione di illegalità stigmatizzata dalla Corte di giustizia e oggetto di specifica procedura di infrazione.
Osserva che la tesi sostenuta dal Csm e avallata dal Tar autorizzerebbe i licenziamenti in tronco dei funzionari onorari che hanno svolto il servizio pubblico fino alla unilaterale decisione dello Stato di cessare il rapporto in assenza di una giusta causa, non potendo in ciò consistere il ripristino della legalità per il futuro.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti le restanti ragioni d’impugnazione, aventi ad oggetto la compatibilità della normativa lavoristica dei magistrati onorari con il diritto eurounitario, osservando che invece le censure erano dirette a contestare l’interpretazione assunta dal Csm relativamente alla disposizione introdotta con l’art. 29, comma 9, del d.lgs. 116/2017, secondo cui i magistrati onorari che non abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso per la conferma dovrebbero cessare immediatamente dal servizio, essendo tale interpretazione a suo dire contrastante con il trattamento da riservare ai lavoratori, siano essi assunti a tempo determinato o indeterminato.
Infatti la cessazione immediata del rapporto di lavoro non avrebbe una logica connessione con l’illegittimità di ulteriori proroghe, non essendovi alcun cenno nella giurisprudenza comunitaria alla necessità dell’effetto immediato della cessazione dal servizio anticipata rispetto alla scadenza degli incarichi di servizio già stabiliti dall’amministrazione.
Avendo equiparato i magistrati onorari ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, la previsione della cessazione immediata dell’incarico, per non avere presentato domanda di conferma fino a settant’anni, si porrebbe in contrasto con i principi in tema di diritto del lavoro dando ingresso di fatto al licenziamento in tronco.
Ricorda che, alla luce di quanto stabilito dalla Direttiva 1999/70/CE all’allegato CES-UNICE-CEEP - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e con riferimento al “Principio di non discriminazione (clausola 4)”, « Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
Sostiene l’appellante che l’applicazione del medesimo trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato imporrebbe il rispetto di quanto stabilito dall’art. 2119 del codice civile secondo cui alle parti, datore e lavoratore, non è consentito recedere dal rapporto prima del termine stabilito a meno che si verifichi una giusta causa, che nel caso di specie non vi sarebbe.
Dunque l’interpretazione adottata dal Csm nella delibera 19 ottobre 2022, sulla base di quanto erroneamente ripreso dalla delibera assunta nella seduta del 6 luglio 2022 nonché dalla circolare 8709/22, avrebbe fatto sì che l’appellante, il quale vantava un rapporto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 maggio 2024, si è visto di fatto risolto il contratto di lavoro prima della scadenza del termine stabilito, in assenza di qualunque giusta causa.
Richiama la censura formulata in primo grado, di illegittimità della delibera del Csm 19 ottobre 2022 per violazione dei principi comunitari e nazionali in tema di tutela dell’affidamento, dei principi di violazione delle regole del giusto processo nonché del principio di irretroattività della normativa.
Sotto tale profilo la soluzione data dal legislatore nazionale, nell’interpretazione datane dal Csm e dal Tribunale, sarebbe incompatibile con i principi di rango comunitario dato che la mancata partecipazione alla procedura di “stabilizzazione” comporterebbe: l’anticipata decadenza dall’incarico; l’inammissibile rinuncia alle azioni giudiziarie di qualsiasi genere nei confronti dell’amministrazione; la violazione del principio di tutela dell’aspettativa qualificata; l’applicazione di fatto in via retroattiva della normativa sopravvenuta che viola i principi derivanti dagli artt. 10, 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
Le questioni esposte sarebbero state affrontate dal Tar con motivazione apparente laddove ha ritenuto che le decisioni della Corte di giustizia non hanno rilievo nella presente vertenza in quanto hanno considerato « le condizioni di lavoro dei magistrati onorarî immessi nelle funzioni successivamente alla data del 2017, nonché il trattamento medio tempore riconosciuto a quelli già in servizio, prima della sottoposizione degli stessi alle prove valutative per la conferma nelle funzioni ».
Contesta la sentenza nella parte in cui afferma che « la cessazione dall’incarico non costituisce un «licenziamento in tronco», bensì una modifica dello status giuridico di quei magistrati onorarî che, dopo aver svolto le funzioni in maniera temporanea per un considerevole numero di anni, hanno la possibilità di costituire un rapporto a tempo indeterminato (sino all’età pensionabile)».
Inoltre censura la sentenza laddove, sulla base di quella che sarebbe una conclamata illegittimità del comportamento dello Stato italiano, che ha ripetutamente reiterato i contratti a termine per i magistrati onorari, ricava l’infondatezza della domanda di mantenimento in servizio sino alla scadenza naturale dell’incarico.
Censura anche il capo 13.4 della sentenza, nel quale il Tar ha ritenuto che il trattamento sfavorevole del lavoratore in base allo ius superveniens non ha inciso sul rapporto già stabilito tra le parti: ritiene tali argomentazioni non convincenti atteso che egli vantava un rapporto di lavoro valevole fino al 2024 con la possibilità di interruzione dello stesso solo per una comprovata giusta causa.
Infine ha chiesto disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sostenendo che l’interpretazione che debba essere data dell’art. 29 in discorso non possa che portare alla piena tutela delle ragioni sostenute, anche mediante disapplicazione dello stesso ove da interpretarsi nel senso voluto dall’amministrazione.
5. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità dell’appello per omessa specifica confutazione della sentenza: ciò in quanto l’appello, le cui censure possono essere esaminate in maniera unitaria e comunque secondo l’ordine logico, è infondato.
5.1. È essenziale partire dal dato normativo che assume rilievo centrale nel presente giudizio.
L’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dall'articolo 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di stabilità 2022 - finanziaria), limitatamente a quanto di interesse dispone:
« 1.I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età. …
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio. …
4… Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, …
5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma. …
9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3 ».
In particolare, ai fini del presente giudizio, rileva il comma 9, in cui è previsto che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa.
5.2. Come si rileva dagli atti di causa, segnatamente dalla delibera adottata in data 6 luglio 2022 in risposta allo specifico quesito posto da un altro magistrato onorario il cui incarico sarebbe analogamente scaduto il 31 maggio 2024, il Csm ha interpretato la richiamata disposizione in modo letterale, ossia nel senso che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto che non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa, cessano dal servizio con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda.
L’appellante non ha presentato domanda di partecipazione ma ha esplicitamente comunicato, con nota inviata via pec il 24 giugno 2022 a numerose amministrazioni tra cui il Csm e il Tribunale di Brescia, di non volerla presentare.
Alla luce di tale comunicazione e preso atto della citata delibera del Csm, che è stata trasmessa a tutti gli uffici per la conforme applicazione, il Tribunale di Brescia in data 9 settembre 2022 ha comunicato all’appellante che non poteva più svolgere attività giurisdizionale invitandolo a depositare i provvedimenti a definizione dei fascicoli assegnatigli.
In particolare, per quanto rileva, nella pec del 24 giugno 2022 egli ha testualmente scritto: « Vi comunico, da un lato, che intendo continuare a svolgere il mio incarico di GOP fino alla data di naturale scadenza del 31.5.2024, dall’altro, che non intendo accettare e pertanto rifiuto l’indennità di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. 13.7.2017, n. 116, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), legge 30.12.2021, n. 234, volendo riservarmi anche alla luce delle note decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Ritengo infine che la norma di cui all’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 cit., la quale condiziona la possibilità di chiedere la conferma a tempo indeterminato dell’incarico di GOP alla rinuncia “tombale” “ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma”, sia illegittima e contraria a Costituzione, anche in relazione al diritto inviolabile di difesa di cui all’art. 24, comma 1, Cost.
Vi invito pertanto a voler rispettare la predetta delibera di conferma e quindi a non revocare il mio incarico di GOP quantomeno fino alla data del 31.5.2024, con riserva di ogni diritto ».
5.3. Dal tenore della missiva testé riportata emerge che, diversamente da quanto sostiene negli atti difensivi, l’appellante ha fatto una dichiarazione di volontà, laddove ha comunicato che intendeva continuare a svolgere il suo incarico fino alla data di naturale scadenza del 31 maggio 2024.
Dunque egli non ha rivolto un quesito in ordine a quale sarebbe stata la scadenza del suo incarico in caso di mancata presentazione della domanda, quesito che avrebbe postulato una risposta: ciò diversamente da quanto ha fatto una sua collega in data 1 giugno 2022, alla quale il Csm ha dato puntuale riscontro con la delibera del 6 luglio 2022.
Prova ne sia il fatto che, se di quesito inevaso si fosse trattato, data la tempistica ristretta, egli avrebbe potuto e dovuto agire in giudizio avverso il silenzio rifiuto: azione che non risulta proposta.
A ciò consegue, dunque, l’infondatezza in punto di fatto delle doglianze secondo cui le amministrazioni non gli avrebbero dato alcuna “risposta”.
5.4. Né, d’altra parte, egli è legittimato a dolersi di non essere stato reso edotto delle modalità e della tempistica per l’espletamento della procedura valutativa, non potendo essere vulnerato in alcun modo da tale omessa informazione, quand’anche sussistente, avendo egli espressamente dichiarato di non volervi partecipare, dunque a prescindere dalla tempistica e dalle modalità.
Neanche risulta lesiva per l’appellante la circostanza che il Csm non gli abbia notificato il provvedimento assunto nella seduta del 19 ottobre 2022, conosciuto soltanto in occasione della produzione in giudizio dello stesso dinanzi al Tar, essendo pacifico che egli ha potuto comunque tempestivamente impugnarlo in giudizio.
5.5. Ciò posto, osserva il Collegio che è vero, come sostiene l’appellante, che l’aver comunicato al Csm la propria decisione di non voler partecipare alla procedura valutativa e di voler permanere in servizio fino alla naturale scadenza del 31 maggio 2024, non costituisca manifestazione di ignoranza della legge; al contrario, una simile comunicazione denota la perfetta consapevolezza, da parte del magistrato, del significato della norma e del fatto che, non partecipando alla procedura, egli sarebbe cessato dal servizio immediatamente, tanto da tentare di scongiurare tale effetto con le formule assertive utilizzate nella pec del 24 giugno 2022, accludendo espresso invito a non revocargli l’incarico.
La ricostruzione che precede, fatta palese dalla piana lettura degli atti, priva di fondatezza l’intero appello, dal momento che, secondo il brocardo in claris non fit interpretatio , la lettura data dal Csm della norma di cui all’art. 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è l’unica possibile stante l’estrema chiarezza del testo, del quale lo stesso appellante appare essere stato ben consapevole, anche tenuto conto che egli è un magistrato, aduso ad interpretare ed applicare le leggi.
Va confermata, pertanto, la sentenza del Tar laddove afferma che gli atti impugnati hanno valenza meramente ricognitiva di effetti giuridici già prodottisi ex lege ; né l’appellante ha interesse a dolersi che il primo giudice non ne abbia tratto le dovute conseguenze dichiarando il ricorso inammissibile, essendo evidente che il Tar ha preferito esaminare comunque il merito del ricorso e respingerlo per infondatezza.
Si tratta di una tecnica redazionale della sentenza che, non solo non presenta alcun profilo di illegittimità ma che, al contrario, dà ingresso ad una pronuncia esaustiva e maggiormente satisfattiva per il ricorrente, quantunque di reiezione.
5.6. É infondata anche la tesi per la quale, seguendo l’interpretazione in parola, si sarebbe legittimata una sorta di licenziamento in tronco.
La nuova disciplina introdotta dal legislatore ha inteso segnare un definitivo punto di svolta, ponendo termine non solo alla prassi della rinnovazione di contratti a termine ma anche alla situazione pregressa conseguente alla suddetta prassi; pertanto ha previsto di trasformare lo status giuridico dei magistrati onorari già in servizio, dando loro la possibilità di accedere ad un contratto a tempo indeterminato, previo superamento di una procedura valutativa semplificata.
Va dunque confermata la sentenza del Tar laddove osserva che la cessazione dall’incarico non costituisce un licenziamento in tronco, bensì una modifica dello status giuridico di quei magistrati onorari che, dopo aver svolto le funzioni in maniera temporanea per un considerevole numero di anni, hanno la possibilità di costituire un rapporto a tempo indeterminato fino all’età pensionabile.
In maniera del tutto condivisibile il primo giudice ha affermato che è pienamente logico e ragionevole garantire un’uniformità di trattamento dei magistrati onorari evitando la frammentazione della disciplina giuridica del relativo status in plurime sub-categorie, non apprendo la conservazione di distinti regimi giuridici in linea con le esigenze e le finalità della riforma.
5.7. Ciò posto il Collegio rileva che l’intera impugnativa si fonda sulla tesi che il Csm e il Tribunale di Brescia avrebbero dato una interpretazione errata della disposizione normativa di cui trattasi; detta tesi, tuttavia, come già visto, è infondata.
Inoltre emerge dagli atti di causa e dal tenore della pec del 24 giugno 2022 che ciò che l’appellante “non condivide”, a ben vedere, non è tanto l’interpretazione della norma, quanto più a monte la disposizione stessa, con la quale il legislatore ha sì previsto la stabilizzazione per i magistrati onorari in servizio con una procedura di conferma dell’incarico fino al compimento del limite massimo di 70 anni, ma ha stabilito al contempo che la domanda di partecipazione alle procedure valutative « comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma » (comma 5).
Tuttavia eventuali profili di incostituzionalità o di incompatibilità comunitaria afferenti alla rinuncia a qualunque pretesa nei confronti dell’amministrazione, quand’anche ipotizzabili, non rilevano nel presente giudizio, avendo l’appellante dichiarato espressamente di non voler partecipare alla procedura (come in effetti non ha partecipato), così scongiurando di effettuare qualsivoglia rinuncia.
Esula pertanto dal thema decidendum il richiamo alla normativa sovranazionale riguardante la reiterazione dei contratti a termine.
Merita dunque conferma la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la normativa sovranazionale non è rilevante nel presente giudizio.
5.7. Invero, tutte le novità introdotte dal decreto legislativo 13 luglio 2016, n. 117 non risultano essere state esaminate dalle sentenze della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 (C-658/18) e del 7 aprile 2022 (C-236/20).
Del pari, sotto il profilo della possibile abusiva reiterazione di incarichi a termine, le medesime pronunce non hanno potuto considerare la rilevante novità consistente nella stabilizzazione dell’incarico, da ultimo introdotta nel corpo della legge di riforma organica della magistratura onoraria dalla sopra citata legge di stabilità per il 2022, e nello specifico consistente nella conferma nell’incarico a domanda dell’interessato fino all’età massima, sulla base di una procedura semplificata di verifica delle capacità (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 30 gennaio 2024, n. 931; 9 febbraio 2024, n. 1334).
La disposizione ora richiamata ha inoltre previsto una forma di provvidenza di carattere economico connessa alla mancata conferma, sia per volontà dell’interessato quanto per l’ipotesi di « mancato superamento della procedura valutativa », commisurata agli anni di servizio: provvidenza alla quale l’appellante ha, altresì, rinunciato all’evidente e dichiarato scopo di non precludersi « ogni diritto, azione e pretesa di qualsivoglia natura con riferimento al predetto incarico di giudice onorario ».
5.8. Quella operata dall’appellante è una scelta pienamente legittima e consapevole che, tuttavia, gli impedisce di contestarne le conseguenze essendo evidente che l’unica via per proseguire l’attività e trasformare l’incarico a termine (oggetto di ripetute reiterazioni risultate non conformi alle regole eurounitarie) in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, era quella di partecipare con successo alla procedura valutativa che, quantunque nel caso di specie semplificata, rappresenta la modalità ordinaria di accesso al pubblico impiego.
Tale essendo la situazione in fatto, scolorano tutte le ulteriori argomentazioni sviluppate in giudizio, concernenti la risoluzione per giusta causa e l’equiparazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato, dal momento che esulano del tutto dall’oggetto del contendere che riguarda esclusivamente, giova ripeterlo, l’impugnativa di atti a valenza ricognitiva di effetti prodottisi in forza della disposizione di cui all'art. 29, comma 9, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.
6. Si possono, tuttavia, compensare le spese del presente grado di giudizio in ragione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO