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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/08/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3781 R.G.A.C. dell'anno 2021, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Polillo, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, piazza Europa n. 9, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Francesco Corina, presso il cui studio, in Cosenza, piazza C. Bilotti n. 4, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta
avente ad oggetto: assicurazione danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 15 aprile 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, per le motivazioni suesposte in narrativa, accertare e dichiarare che la spa non ha adempiuto all'obbligazione di CP_1 tenere indenne il Sig. del pregiudizio sofferto a seguito del sinistro soccorso in data Parte_1
01.12.2020, in virtù di contratto assicurativo stipulato tra le parti ed avente numero di polizza 253265914, e per l'effetto, condannare la alla liquidazione dell'indennizzo CP_1 previsto pari ad euro 20.253,44 o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà acclarata in corso di causa, anche a seguito della ivi richiesta CTU sullo stato dell'immobile; accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla conseguentemente CP_1 condannarla al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale pari ad euro 5.000,00 o in altra somma maggiore o minore per come valutata dall'On.le Giudice adito;
il tutto con vittoria di spese e compensi”; per la convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per non avere l'istante esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
- sempre in via assolutamente preliminare accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza in quanto afferente danni non rientranti nella copertura assicurativa;
- in via subordinata, in caso di superamento delle sollevate eccezioni, rigettare la domanda attrice in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
- in via ancora più gradata, in caso di accoglimento della domanda avanzata nei confronti dell'assicurata, contenere la condanna dell'odierna comparente nella misura che emergerà nel corso del
1 giudizio, considerate le eventuali franchigie e gli scoperti. Condannare parte attrice al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva di essere Parte_1 proprietario di un appartamento nel condominio “Residence delle Acacie” in Cetraro Marina (CS), via Macchia del Mare, assicurato con polizza “Casa Tua” rappresentando i CP_1 danni subiti da allagamento verificatosi il 01.12.2020, e deducendo che la compagnia assicuratrice, nonostante rituale diffida, non aveva inteso provvedere al relativo ristoro, adducendo che l'allagamento derivava da rottura accidentale della condotta comunale, rischio a suo dire non compreso tra quelli assicurati;
confutando tale affermazione, e quantificando nondimeno i danni mediante richiamo all'allegata perizia di parte, rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, l' eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della CP_1 domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, confermando, nel merito, l'inoperatività della polizza perché il sinistro cagionato da rottura di tubazione non di pertinenza dell'appartamento, bensì comunale;
contestava, in ogni caso, la quantificazione dei danni, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta, e poi rimessa sul ruolo per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, depositata la quale, all'udienza del 15 aprile 2025, è stata nuovamente introitata a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica. Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è fondata e va accolta, nei termini di cui appresso. In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, inammissibile siccome tardiva la costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice, è comunque superata dal documentato infruttuoso esperimento della condizione di procedibilità. Ciò posto, la tardività della costituzione in giudizio dell' non incide anche CP_1 sull'utile proponibilità dell'eccezione di inoperatività della polizza, in ragione dell'univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “in tema di assicurazione della responsabilità civile”, quell'eccezione “non va intesa in senso proprio, bensì come una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, tanto da essere deducibile per la prima volta anche in appello” (Cass. nn. 15228/2014, 18742/2019). Semmai, quell'eccezione, contrariamente all'assunto della convenuta, non appare fondata. Ed infatti, come rilevato nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, a mente della sezione 3 delle condizioni generali della polizza oggetto di causa, “l'Impresa indennizza(va) i danni materiali e diretti causati … da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura degli impianti idrici … esistenti nel fabbricato”; nella nozione di “Fabbricato”, nondimeno, si intendevano ricomprese, come si evince dalla relativa specificazione, in contratto, anche le
“dipendenze in corpo separato, purché poste nell'area di proprietà del fabbricato”, ed altresì
“gli impianti e installazioni al servizio” dello stesso, “considerati immobili per natura o destinazione, quali, a titolo esemplificativo … (gli) impianti idrici”.
2 Nel caso di specie, come peraltro asseverato dalla stessa perizia , il danno da CP_1 allagamento dell'appartamento dell'attore è stato provocato dalla rottura accidentale di una porzione di tubazione pertinente all'impianto di adduzione acqua comunale, passante al di sotto del viale condominiale, quindi in proprietà – sia pure comune – del fabbricato, ed al servizio dello stesso. Sulla base di tale interpretazione della polizza, quindi, l'allagamento subito dall'attore, a dispetto della tesi della convenuta, deve considerarsi ricompreso nella ridetta nozione negoziale e, di conseguenza, nel rischio assicurato. Su tale presupposto, è stata quindi espletata la consulenza tecnica d'ufficio, che ha, in primo luogo, asseverato quanto premesso, acclarando che “la conduttura idrica la cui rottura ha determinato l'allagamento che ha causato danni all'appartamento di proprietà dell'attore, risulta interrata e percorre l'area di corte del fabbricato denominato “Residence delle Acacie”, … e risulta altresì effettivamente a servizio dell'intero fabbricato e quindi anche dell'unità immobiliare di proprietà del che presenta il punto di fornitura idrico Parte_1 con il relativo misuratore dei consumi all'interno dell'appartamento, e più precisamente nel locale cucina”. Sotto diverso profilo, il ctu ha confermato la diretta eziologia del sinistro con i danni lamentati dall'attore, atteso che, “a causa della rottura della condotta idrica interrata, che attraversa l'area di cortile del residence, si è avuto lo sversamento di un'enorme quantità di acqua che, oltre a manifestarsi sul piano stradale, allagando l'intera area di corte e lasciando dei segni sulle murature fuori terra del fabbricato, ha interessato principalmente il sottosuolo, e quindi le murature interrate;
la copiosa quantità d'acqua che ha interessato l'interno dell'appartamento dell'attore è filtrata oltre che dagli “spazi sotto porta”, attraverso le murature perimetrali di tompagno interrate dell'appartamento del . Parte_1
Acclarato l'an debeatur, anche sotto il profilo causale, il consulente ha quindi formato ed allegato un computo metrico estimativo dei danni patiti dall'immobile, in cui gli stessi descritti analiticamente, al pari delle opere necessarie alla loro eliminazione, e dei prezzi, come ricavati dal Prezzario delle Opere Edili della Regione Calabria per il 2024, per complessivi € 25.373,52, che, applicato lo scoperto contrattuale del 10%, si riducono ad € 22.836,00. È quindi questa la cifra che va riconosciuta all'attore, poiché il petitum della citazione esplicitamente allargato alla somma maggiore eventualmente acclarata in corso di causa, di conseguenza senza violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Non spetta invece alcun generico risarcimento (ulteriore) da inadempimento contrattuale, tampoco equitativamente determinato. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, così come quelle di ctu, liquidate giusta decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al CP_1 pagamento, in favore di ed a titolo di indennizzo assicurativo, della Parte_1 somma complessiva di € 22.836,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
- condanna altresì la ridetta convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida, in favore dell'Erario siccome l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, negli importi prenotati a debito, nonché in € 3.500,00 per competenze professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge;
3 - pone definitivamente a carico della convenuta spese e competenze di ctu, liquidate giusta decreto in atti.
Così deciso in Cosenza il 4 agosto 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3781 R.G.A.C. dell'anno 2021, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Polillo, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, piazza Europa n. 9, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Francesco Corina, presso il cui studio, in Cosenza, piazza C. Bilotti n. 4, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta
avente ad oggetto: assicurazione danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 15 aprile 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, per le motivazioni suesposte in narrativa, accertare e dichiarare che la spa non ha adempiuto all'obbligazione di CP_1 tenere indenne il Sig. del pregiudizio sofferto a seguito del sinistro soccorso in data Parte_1
01.12.2020, in virtù di contratto assicurativo stipulato tra le parti ed avente numero di polizza 253265914, e per l'effetto, condannare la alla liquidazione dell'indennizzo CP_1 previsto pari ad euro 20.253,44 o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà acclarata in corso di causa, anche a seguito della ivi richiesta CTU sullo stato dell'immobile; accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla conseguentemente CP_1 condannarla al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale pari ad euro 5.000,00 o in altra somma maggiore o minore per come valutata dall'On.le Giudice adito;
il tutto con vittoria di spese e compensi”; per la convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per non avere l'istante esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
- sempre in via assolutamente preliminare accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza in quanto afferente danni non rientranti nella copertura assicurativa;
- in via subordinata, in caso di superamento delle sollevate eccezioni, rigettare la domanda attrice in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
- in via ancora più gradata, in caso di accoglimento della domanda avanzata nei confronti dell'assicurata, contenere la condanna dell'odierna comparente nella misura che emergerà nel corso del
1 giudizio, considerate le eventuali franchigie e gli scoperti. Condannare parte attrice al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva di essere Parte_1 proprietario di un appartamento nel condominio “Residence delle Acacie” in Cetraro Marina (CS), via Macchia del Mare, assicurato con polizza “Casa Tua” rappresentando i CP_1 danni subiti da allagamento verificatosi il 01.12.2020, e deducendo che la compagnia assicuratrice, nonostante rituale diffida, non aveva inteso provvedere al relativo ristoro, adducendo che l'allagamento derivava da rottura accidentale della condotta comunale, rischio a suo dire non compreso tra quelli assicurati;
confutando tale affermazione, e quantificando nondimeno i danni mediante richiamo all'allegata perizia di parte, rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, l' eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della CP_1 domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, confermando, nel merito, l'inoperatività della polizza perché il sinistro cagionato da rottura di tubazione non di pertinenza dell'appartamento, bensì comunale;
contestava, in ogni caso, la quantificazione dei danni, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta, e poi rimessa sul ruolo per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, depositata la quale, all'udienza del 15 aprile 2025, è stata nuovamente introitata a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica. Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è fondata e va accolta, nei termini di cui appresso. In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, inammissibile siccome tardiva la costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice, è comunque superata dal documentato infruttuoso esperimento della condizione di procedibilità. Ciò posto, la tardività della costituzione in giudizio dell' non incide anche CP_1 sull'utile proponibilità dell'eccezione di inoperatività della polizza, in ragione dell'univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “in tema di assicurazione della responsabilità civile”, quell'eccezione “non va intesa in senso proprio, bensì come una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, tanto da essere deducibile per la prima volta anche in appello” (Cass. nn. 15228/2014, 18742/2019). Semmai, quell'eccezione, contrariamente all'assunto della convenuta, non appare fondata. Ed infatti, come rilevato nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, a mente della sezione 3 delle condizioni generali della polizza oggetto di causa, “l'Impresa indennizza(va) i danni materiali e diretti causati … da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura degli impianti idrici … esistenti nel fabbricato”; nella nozione di “Fabbricato”, nondimeno, si intendevano ricomprese, come si evince dalla relativa specificazione, in contratto, anche le
“dipendenze in corpo separato, purché poste nell'area di proprietà del fabbricato”, ed altresì
“gli impianti e installazioni al servizio” dello stesso, “considerati immobili per natura o destinazione, quali, a titolo esemplificativo … (gli) impianti idrici”.
2 Nel caso di specie, come peraltro asseverato dalla stessa perizia , il danno da CP_1 allagamento dell'appartamento dell'attore è stato provocato dalla rottura accidentale di una porzione di tubazione pertinente all'impianto di adduzione acqua comunale, passante al di sotto del viale condominiale, quindi in proprietà – sia pure comune – del fabbricato, ed al servizio dello stesso. Sulla base di tale interpretazione della polizza, quindi, l'allagamento subito dall'attore, a dispetto della tesi della convenuta, deve considerarsi ricompreso nella ridetta nozione negoziale e, di conseguenza, nel rischio assicurato. Su tale presupposto, è stata quindi espletata la consulenza tecnica d'ufficio, che ha, in primo luogo, asseverato quanto premesso, acclarando che “la conduttura idrica la cui rottura ha determinato l'allagamento che ha causato danni all'appartamento di proprietà dell'attore, risulta interrata e percorre l'area di corte del fabbricato denominato “Residence delle Acacie”, … e risulta altresì effettivamente a servizio dell'intero fabbricato e quindi anche dell'unità immobiliare di proprietà del che presenta il punto di fornitura idrico Parte_1 con il relativo misuratore dei consumi all'interno dell'appartamento, e più precisamente nel locale cucina”. Sotto diverso profilo, il ctu ha confermato la diretta eziologia del sinistro con i danni lamentati dall'attore, atteso che, “a causa della rottura della condotta idrica interrata, che attraversa l'area di cortile del residence, si è avuto lo sversamento di un'enorme quantità di acqua che, oltre a manifestarsi sul piano stradale, allagando l'intera area di corte e lasciando dei segni sulle murature fuori terra del fabbricato, ha interessato principalmente il sottosuolo, e quindi le murature interrate;
la copiosa quantità d'acqua che ha interessato l'interno dell'appartamento dell'attore è filtrata oltre che dagli “spazi sotto porta”, attraverso le murature perimetrali di tompagno interrate dell'appartamento del . Parte_1
Acclarato l'an debeatur, anche sotto il profilo causale, il consulente ha quindi formato ed allegato un computo metrico estimativo dei danni patiti dall'immobile, in cui gli stessi descritti analiticamente, al pari delle opere necessarie alla loro eliminazione, e dei prezzi, come ricavati dal Prezzario delle Opere Edili della Regione Calabria per il 2024, per complessivi € 25.373,52, che, applicato lo scoperto contrattuale del 10%, si riducono ad € 22.836,00. È quindi questa la cifra che va riconosciuta all'attore, poiché il petitum della citazione esplicitamente allargato alla somma maggiore eventualmente acclarata in corso di causa, di conseguenza senza violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Non spetta invece alcun generico risarcimento (ulteriore) da inadempimento contrattuale, tampoco equitativamente determinato. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, così come quelle di ctu, liquidate giusta decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al CP_1 pagamento, in favore di ed a titolo di indennizzo assicurativo, della Parte_1 somma complessiva di € 22.836,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
- condanna altresì la ridetta convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida, in favore dell'Erario siccome l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, negli importi prenotati a debito, nonché in € 3.500,00 per competenze professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge;
3 - pone definitivamente a carico della convenuta spese e competenze di ctu, liquidate giusta decreto in atti.
Così deciso in Cosenza il 4 agosto 2025
Il giudice
Gino Bloise
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