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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 3708/2022
R.G. promossa da:
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Marina di Gioiosa Jonica, via Montezemolo n. 21, presso lo studio dell'avv.to
Annamaria TROPIANO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato a Reggio Calabria, via Possidonea n. 22, con gli avv.ti Ilaria RAFFANTI e Dario
Cosimo ADORNATO, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti del 23.01.2023, al rogito del notaio in Roma, Persona_1
rep. 37590/7131, pec: t;
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CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento ex art. 1 legge n.
18/1980 e della condizione sanitaria di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 19.04.2023,
[...] ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il Parte_1
beneficio di cui all'art. 1 l. n. 18/1980 e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 l. n.
104/1992, eccependo l'errata valutazione da parte del CTU dott. Persona_2
in fase di accertamento tecnico preventivo, del complesso invalidate di cui è affetta.
In particolare, ha lamentato l'inadeguata valutazione delle patologie neurologiche- quali la “vasculopatia cerebrale in fase iniziale di tipo ateroscheletrico”- del diabete mellito insulino dipendente con conseguente “polineuropatia diabetica” e “tremore essenziale”, e degli esiti della relazione geriatrica agli atti, nonché l'erroneità delle conclusioni rassegnate che hanno confermato gli esiti della visita medica collegiale amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”. In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi che ai sensi della legge n. 18/1980 la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socioeconomiche in cui lo stesso versi e che ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992 qualora la compromissione fisica o mentale, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale della persona con disabilità, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno
è da ritenersi intensivo con priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Questo giudicante, alla luce delle suddette contestazioni e della documentazione medica sopravvenuta (referto radiologico del 23.04.2024 rilasciato dall'Asp di Reggio Contro Calabria, referti visita senologica del 24.04.2024 e del 02.05.2024 rilasciati dal di
Reggio Calabria e referto visita cardiologica del 08.11.2023 rilasciato dall'UOC di cardiologia dell'ospedale dei Colli di Napoli) ha ritenuto opportuno disporre la rinnovazione delle operazioni peritali e, all'udienza del 07.06.2024, ha a tal fine nominato il dott.
[...]
il quale ha accettato l'incarico e ha depositato il proprio elaborato in data Per_3
09.01.2025. Ulteriore documentazione medica – referto elettromiografia del 11.07.2024, piano terapeutico del 18.09.2024 e relazione clinica cardiologica del 18.09.2024- è stata prodotta dalla ricorrente con istanze depositate il 18.09.2024 e il 27.09.2024 ed è stata acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente, ha accertato che le patologie lamentate sono tali da renderla invalida nella misura del 100% e bisognevole di assistenza continua, nonché soggetto portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992.
Il CTU ha infatti formulato la seguente diagnosi: “-diabete mellito insulino dipendente in fase lesionale con polineuropatia 60 %, cod. 9310 (v.n. 51/60 %); -insufficienza renale cronica in soggetto monorene per rene policistico 60 %, cod. 6481/6482 (v.n. 31/90 %); - obesita' con complicanze artrosiche 40 %, cod. 7105 (v.n. 31/40 %); -cardiopatia ipertensiva
41 % cod. anal. 6442 (v.n. 41/50 %); -cancro mammella in follow-up 50 %, cod. 9322/23
(v.n. 11/70 %); -sarcoidosi polmonare 41 %, cod. 9329 (v.n. 41 %); -tremori n.d.d. 10 %, cod. anal. 2204 (v.n. 10 %); -tiroidite hashimoto 11 % cod. anal. 9322 (v.n. 11 %)”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “Il complesso patologico sopra esposto determina gravi difficoltà allo svolgimento dei compiti propri dell'età. Al tempo stesso le patologie da cui la perizianda è affetta, determinano
l'incapacità da parte della stessa a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, in quanto limitano l'autonomia personale. Per quanto riguarda i benefici della Legge 104, ritengo di poter affermare che la stessa è persona portatrice di handicap che presenta una minorazione fisica e psichica che è causa di difficoltà di relazione e che determina un processo di svantaggio sociale. Facendo riferimento alla Legge del 05/febbraio/92 numero
104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", la perizianda è persona portatrice di handicap in situazione di gravità, rientrando nel comma 3 di cui all'Art. 3 della Legge 104. (…) Per quanto riguarda la decorrenza sia dello stato invalidante “indennità di accompagnamento” e sia della “Legge
104 art. 3 comma 3” questa la si può far decorrere dalla data delle operazioni peritali, epoca in cui, attraverso l'esame obiettivo dal sottoscritto eseguito nell'ambito della visita peritale,
e dalla disamina della documentazione sanitaria recente, è stato possibile valutare con certezza la presenza dei requisiti richiesti per la concessione delle indennità1 per le patologie da cui è affetta la perizianda, che pur presenti precedentemente, non richiedevano l'ausilio di accompagnatore e assistenza, come dimostrato dalla documentazione sanitaria allegata agli atti in epoca precedente e che verosimilmente si sono aggravate successivamente, al punto da giustificare oggi la concessione dei benefici richiesti, proprio all'epoca della visita peritale”.
Alla luce di quanto chiarito, il Giudicante ritiene di condividere le motivate e nuove conclusioni formulate dal CTU, anche all'esito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione allegata in atti, peraltro non oggetto di specifiche censure da parte dell' resistente. CP_3
Per tali motivi, non emergono ragioni che inducano a discostarsi dalle conclusioni del
CTU dott. Persona_3
Per quanto detto, è accertato il requisito sanitario dell'invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento e della condizione sanitaria di cui all'art. 3 comma 3 della l.
n. 104/1992 in capo a con decorrenza dal 17.10.2024, data della Parte_1
visita peritale.
Le spese di lite, considerato che vi è prova dell'insorgenza delle condizioni sanitarie per l'accesso ai benefici invocati in epoca successiva alla domanda amministrativa, e solo nel corso di questo giudizio, con decorrenza dalla data della visita peritale, vengono compensate nella misura della metà e la restante parte, liquidata in complessivi €1.900,00, oltre Iva e CPA come per legge, è posta a carico dell' ed è da distarsi in favore del procuratore di CP_1
parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accerta in capo a la sussistenza del requisito Parte_1
sanitario di cui all'art. 1 l. n. 18/1980 e della condizione sanitaria di cui all'art. 3 comma 3 l.
n. 104/1992, con decorrenza dal 17.10.2024;
2.- condanna l' al pagamento delle spese del presente procedimento che CP_1 liquida in complessivi €1.900,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3.- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con CP_1
separati decreti.
Locri, 14.05.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle