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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/09/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3159/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3159/2021 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MESSORA MARIA CHIARA e dall'avv. AMBROSINI GINO
ATTRICE contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCOVOLI SIMONE
CONVENUTA
cui è stata riunita la causa iscritta al n. r.g. 3445/2021 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MESSORA MARIA CHIARA e dall'avv. AMBROSINI GINO
ATTRICE OPPONENTE contro pagina 1 di 15 (C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCOVOLI SIMONE
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Quanto alla causa R.G. 3159/2021:
Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e difesa, verificato l'inadempimento grave e colpevole, imputabile ad in persona Controparte_1 del legale rapp.te pro tempore, con riferimento al rapporto contrattuale di cui in premessa, dichiarare la risoluzione del contratto e, per l'effetto, condannare la stessa società alla restituzione dell'acconto ricevuto, quanto meno per l'importo di € 17.280 oltre IVA, ovvero per il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria – dichiarando non dovuta e ingiustificata la somma di cui alla fattura n. 086/2021 del
20/07/2021 – ed al risarcimento dei danni tutti conseguenti, patiti e patiendi, anche all'immagine professionale, nella misura che sarà precisata in corso di causa e/o se del caso anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione e interessi di legge e di mora. Vinte le spese.
- Quanto alla causa riunita R.G. 3445/2021 (di opp.ne al D.I. n. 1355/2021):
Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e difesa, in via preliminare, accertare l'avvenuta intesa sulla rinuncia al decreto ingiuntivo e alla speculare rinuncia agli atti della causa di opposizione a spese compensate e conseguentemente dichiarare l'estinzione del processo, con provvedimento che attesti la regolarità delle dichiarazioni di rinuncia e accettazione rese e scambiate dai rispettivi procuratori speciali, ovvero con sentenza che produca gli effetti dell'intesa già raggiunta, ove ritenga lo scambio di comunicazioni espressivo di intesa vincolante ma bisognevole di ulteriore formalizzazione in pagina 2 di 15 sede processuale;
nel merito, rilevato l'inadempimento grave e colpevole, imputabile ad in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 riferimento al rapporto contrattuale di cui in premessa, e preso atto della previa causa già pendente tra le parti e delle tempestive contestazioni e domande ivi svolte, dei danni patiti e di ogni altra ragione, eccezione e difesa richiamate in premessa, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome nullo, inefficace e/o comunque ingiusto e infondato per le ragioni in fatto e in diritto esposte in premessa, e conseguentemente dichiarare infondata e non dovuta la pretesa di controparte.
Con vittoria di spese ed espressa richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni”.
Per parte convenuta opposta:
“Nella causa R.G. 3159/2021
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: dato atto dell'inadempimento contrattuale ascrivibile all'Arch. ai sensi dell'art. 1460 c.c. per i motivi esposti in narrativa, Parte_1 dichiarare controparte tenuta all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con preventivo e contratto sottoscritti in data 24 e 31 maggio 2021 e come riportato nella fattura n.
086/2021 e per l'effetto respingersi siccome infondata la domanda di risoluzione contrattuale e ogni altra domanda ex adverso spiegata, condannando controparte al pagamento della somma di € 28.548,00, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e s.m.i. dal dovuto al saldo.
Rigettare tutte le domande avanzate da controparte per essere le stesse infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi indicati in atti, da intendersi qui integralmente riportati.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Disattesa ogni domanda ex adverso spiegata, accertarsi e dichiararsi l'assenza di vizi e/o difformità in riferimento all'esecuzione dell'opera commissionata e all'esito condannare l'Architetto al pagamento della Parte_1 somma ancora dovuta pari ad € 28.548,00 così come quantificata dalle parti con preventivo e contratto sottoscritti in data 24 e 31 maggio 2021 e come riportato nella fattura n. 086/2021, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi moratori ex D.lgs.
pagina 3 di 15 231/2002 e s.m.i. dal dovuto al saldo, anche in considerazione della diligenza e perizia assunte da nell'esecuzione dell'opera commissionata, per tutti i motivi indicati CP_1 in atti da intendersi qui integralmente riportati.
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Disattesa ogni domanda ex adverso spiegata, accertarsi e dichiararsi l'assenza di vizi e/o difformità in riferimento all'opera realizzata da e condannare l'Architetto al CP_1 Parte_1 pagamento della minor somma di € 21.081,60, (detratti € 6.120,00 + IVA , pari all'importo pattuito per il "locale living di 68 mq"), o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e s.m.i. dal dovuto al saldo, anche in considerazione della diligenza e perizia assunte da nell'esecuzione dell'opera CP_1 realizzata, ed al risarcimento di ogni ulteriore danno, con ristoro delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, da quantificarsi anche in via equitativa, per tutti i motivi indicati in atti da intendersi qui integralmente riportati.
Nella causa R.G. 3445/2021
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare l'imputabilità del pregresso inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. a carico dell'Arch. per i motivi Parte_1 esposti in narrativa, dichiarando controparte tenuta all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con contratto sottoscritto in data 31/05/2021, con conseguente declaratoria di infondatezza dell'istanza di risoluzione contrattuale e di ogni altra domanda ex adverso spiegata;
per l'effetto respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il Decreto ingiuntivo opposto n. 1355/2021 emesso dal Tribunale di Mantova in data 28/11/2021, condannando controparte al pagamento della somma di € 28.548,00, con vittoria di spese, ivi incluse quelle liquidate nel Decreto ingiuntivo in € 1.305,00 per compenso e in € 286,00 per esborsi, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e s.m.i. dal dovuto al saldo. Rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente per essere le stesse infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande proposte da controparte, accertarsi e dichiararsi l'assenza di vizi e/o pagina 4 di 15 difformità in riferimento all'esecuzione dell'opera di cui è causa e condannare l'Architetto al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà in corso di Parte_1 causa oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e s.m.i., anche in considerazione della diligenza e perizia assunte da nell'esecuzione dell'opera commissionata, ed al CP_1 risarcimento di ogni ulteriore danno, nella misura che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa, per tutti i motivi indicati in narrativa da intendersi qui integralmente riportati.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da precisazione delle conclusioni.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le cause riunite, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge"
FATTO
Con atto di Citazione notificato il 12/11/2021 l'Arch. esponeva di essere Parte_1 professionista specializzata in interior design e titolare di studio tecnico a Mandello Vitta
(NO) e a Marina di Carrara (MS), di occuparsi di allestimento e di arredamento di interni, in
Italia e all'estero: di aver commissionato in data 24/05/2021 a Controparte_1
(di seguito solo , n.d.r.) una consulenza grafica per la predisposizione dei CP_1 renderings di tre ambienti interni di cui stava curando l'allestimento; che l'accordo era regolato da preventivo del 24/05/2021 e accordo professionale del 31/05/2021, con la previsione di un corrispettivo totale di € 46.800,00 oltre IVA e l'anticipato versamento di un acconto alla firma pari alla metà dell'intero, e quindi pari a € 23.400 oltre IVA, corrisposto dall'Arch. che, in particolare, aveva preventivato un importo di € Parte_1 CP_1
90,00 al mq, che, moltiplicato per le superfici, determinava il totale sopra indicato, secondo il seguente computo e riparto per i singoli ambienti (al netto dell'IVA): Kitchen, mq. 68 x
90€/mq = € 6.120; Dining room, mq. 195 x 90€/mq = € 17.550; Living room, mq. 257 x
90€/mq = € 23.130; che in vista della prima consegna al cliente finale, prevista per il mese di giugno, erano stati consegnati da i renderings della Kitchen (68 mq) Controparte_1
e di una prima parte del Living room (185 mq), di qualità insoddisfacente, per cui si era resa necessaria la correzione da parte dell'Arch. che la seconda data di consegna al Parte_1 cliente finale era prevista per la metà di agosto, per cui la professionista aveva chiesto di pagina 5 di 15 ricevere con congruo anticipo – indicativamente per fine luglio – gli ulteriori modelli da visionare e all'occorrenza correggere, in vista della puntuale consegna al cliente finale;
che già il 21 luglio aveva richiesto e fatturato il saldo dell'intero corrispettivo, e CP_1 quindi ulteriori € 23.400 oltre IVA, nonostante l'incompiutezza del lavoro, sin lì già ampiamente pagato, e la delusione per una qualità decisamente inferiore rispetto agli impegni assunti e alle buone regole dell'arte; che, in conclusione aveva percepito la metà CP_1 del corrispettivo totale, mentre aveva portato a compimento il solo ambiente più piccolo
(Kitchen), corrispondente a soli 68 mq su un totale di 520 mq, e lasciato incompiuto e con gravi limiti grafici e qualitativi il , tanto da costringere la cliente a far rifare daccapo i CP_2 relativi modelli, e non aveva mai iniziato il . Pt_2
Ciò premesso in fatto l'attrice concludeva chiedendo che, accertato il grave inadempimento imputabile ad venisse dichiarata la risoluzione del contratto Controparte_1 dedotto in lite, con condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto ricevuto, quanto meno per l'importo di € 17.280 oltre IVA, ovvero per il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
dichiararsi non dovuta e ingiustificata la somma di cui alla fattura n. 086/2021 del 20/07/2021; condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni tutti conseguenti, patiti e patiendi dall'attrice, anche all'immagine professionale, nella misura da precisarsi in corso di causa e/o se del caso anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione e interessi di legge e di mora.
si costituiva ritualmente in giudizio, contestando quanto allegato dall'attrice; CP_1 preliminarmente dava atto che in data 28/11/2021 il Tribunale di Mantova aveva concesso ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva n. 1355/2021 al pagamento, da parte dell'arch. a favore dell'istante, della somma di 28.548,00, oltre interessi Parte_1 moratori dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per spese oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e che con atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo notificato in data 13/12/2021 l'odierna attrice, radicando il procedimento di opposizione R.G. 3445/2021, aveva chiesto la revoca, previa sospensione, del suddetto decreto.
pagina 6 di 15 Quanto alle domande proposte nella presente causa la convenuta precisava che le condizioni del contratto intervenuto tra le parti prevedevano espressamente che: “Con la firma del contratto e il pagamento come indicato nella fattura il committente incarica, ufficialmente, il fornitore di eseguire la redazione della prestazione. In caso di mancato ricevimento del bonifico non potrà essere dato seguito ad alcun servizio.” - “I termini di pagamento saranno indicati nell'offerta”; che come riportato dal preventivo e dal contratto sottoscritti dall'opponente in data 24-31/05/2021, i termini di pagamento risultavano essere: acconto 50% alla sottoscrizione per accettazione e saldo a 60 giorni, cosi come risultava anche nella fattura n. 086/2021 del 20/07/2021; che la richiesta di pagamento anticipato rappresenta una prassi diffusa nel settore professionale di riferimento e sottende ad esigenze non di scarsa importanza, in quanto le caratteristiche intrinseche dei beni in oggetto, essendo immateriali - si tratta infatti di elaborazioni grafiche digitali - inducono spesso il prestatore ad avvalersi della clausola anticipatoria di pagamento, perché una volta consegnate al committente, tali opere potrebbero essere riprodotte, duplicate e impiegate ad libitum dall'accipiens, pregiudicando ogni efficacia in capo al prestatore in ordine alla generale tutela restitutoria ex art. 1493. c. 2 c.c.; che pertanto a fronte del mancato pagamento anticipato del prezzo alle scadenze pattuite, la condotta contrattuale di , che aveva negato la consegna solo CP_1 in alta definizione di una parte del lavoro commissionato, in evidente relazione causale e di adeguatezza al mancato adempimento dell'obbligazione principale assunta da controparte, era da considerarsi giustificata non solo in forza delle clausole contrattuali sottoscritte, ma anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., con conseguente infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale di controparte per ragioni afferenti al ritardo nella consegna e/o alla mancata o parziale esecuzione del contratto;
che, quanto all'allegato ritardo, nessun termine (tantomeno essenziale) per la consegna delle lavorazioni riferite alla c.d. “seconda fase” era mai stato fissato dalle parti;
che le contestazioni dell'attrice quanto a vizi e difetti del lavoro svolto erano del pari infondate, avendo la stessa inoltrato richieste quali “… stile più curvilineo”,
“… mobili più moderni”, “…ridurre la quantità di oro”, generiche e comunque afferenti a canoni prettamente estetici e soggettivi, non consistenti in vizi gravi dell'opera ma eventualmente in mere difformità; che in ogni caso aveva sempre lavorato CP_1
pagina 7 di 15 conformemente al contratto sottoscritto e puntualmente dato seguito alle richieste di modifica avanzate dal committente, addirittura anche dopo che il cliente si era sottratto alla propria obbligazione principale, come risultava dalla corrispondenza intercorsa via mail fra le parti;
che, quanto al lavoro svolto, il progetto, suddiviso in due fasi, prevedeva la realizzazione delle tre zone indicate chiaramente nel preventivo sottoscritto (04_family mq 195; 02_Living room mq 257; 03_Dining mq 68) e nella planimetria allegata con i colori verde giallo e rosso, al prezzo preventivato di 90,00 euro per metro quadrato;
che gli ambienti lavorati da CP_1 erano il “family” (giallo) per 195 mq e il “living” (verde) per 257 mq, per un totale di
[...]
452 mq;
che in data 11/06/2021 era stato consegnato ed accettato dalla committente il progetto a completamento della “prima fase” come previsto dall'Allegato A) relativo agli ambienti “04_family mq 195” e successivamente, in data 02/08/2021, erano stati consegnati ed accettati dalla committente i file digitali definitivi in alta risoluzione relativi ai ridetti ambienti;
che in data 12/06/2021 era stato consegnato ed accettato dalla committente il progetto a completamento della “prima fase” come previsto dall'Allegato A) relativo agli ambienti “02_Living room mq 257” e successivamente in data 10/08/2021 erano stati consegnati i file digitali preordinati alla finalizzazione del progetto, la cui consegna in alta risoluzione era rimasta sospesa a fronte del mancato pagamento del prezzo pattuito;
che CP_1 si era sempre dichiarata disponibile alla consegna dell'elaborato ultimato in alta
[...] risoluzione “02_Living room mq 257” a fronte del pagamento del prezzo pattuito;
che con mail del 30 luglio la committente aveva approvato espressamente il lavoro svolto sulla family room, richiedendo l'invio di tutto l'elaborato in alta definizione, consegnato il 2 agosto;
che per il progetto del terzo ambiente, indicato nel preventivo sottoscritto come “03_Dining mq
68”, controparte non aveva mai provveduto all'invio del materiale necessario per la lavorazione, pertanto il ritardo era stato determinato, ai sensi dell'art. 1218 c.c., da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile a;
che solo 68 CP_1 mq su 520 mq non erano stati lavorati da , per esclusivi fatto e colpa di CP_1 controparte.
La convenuta concludeva chiedendo in via preliminare la riunione alla presente causa del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente fra le stesse parti ed iscritto al n.
pagina 8 di 15 3445/2021 R.G., e, nel merito, il rigetto delle domande di controparte, con condanna dell'attrice al pagamento della somma ingiunta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto,
o, in via subordinata, della somma risultante come dovuta.
Instaurando il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 3445/2021 R.G.
l'attrice, sulla base delle stesse circostanze in fatto qui allegate, chiedeva la revoca, previa sospensione della provvisoria esecuzione, del suddetto decreto, nonché, allegata la pendenza della causa di merito precedentemente instaurata, condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la grave mala fede sostanziale e processuale alla stessa imputabile.
Accolta, in tale procedimento, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, con ordinanza del 15.03.2022 veniva disposta la riunione di detta causa al presente procedimento, rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva tra i due giudizi.
Le due cause riunite sono state quindi documentalmente istruite, rigettate le richieste istruttorie rispettivamente formulate dalle parti.
DIRITTO
Preliminarmente devono essere rigettate le domande avanzate da parte attrice in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, qui riunito, e con le quali la stessa in sede di precisazione delle conclusioni, ha richiesto che venga dichiarata l'estinzione di detta causa
(ex art. 306 c.p.c.) per intervenuta rinuncia agli atti ed accettazione, o, in subordine che venga emessa “sentenza che produca gli effetti dell'intesa già raggiunta (ex art. 2932 c.c. ?, n.d.r.), ove ritenga lo scambio di comunicazioni espressivo di intesa vincolante ma bisognevole di ulteriore formalizzazione in sede processuale”, allegando che in tale giudizio, nelle more dell'udienza anticipata fissata per l'esame dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, si sarebbe perfezionato, mediante scambio di comunicazioni mail fra i difensori, accordo per la rinuncia al decreto ingiuntivo da parte dell'opposta, con spese compensate.
Come rilevato in tale procedimento, in cui è già stata dichiarata inammissibile l'istanza di estinzione della causa, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. il processo si estingue per rinuncia agli atti pagina 9 di 15 del giudizio, “quando questa è accettata dalle parti costituite”; le dichiarazioni di rinuncia ed accettazione devono essere fatte dalle parti personalmente o dai loro procuratori speciali
“verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”; le comunicazioni di posta elettronica fra i difensori delle parti, attestanti unicamente trattative fra gli stessi, non integrano i suddetti requisiti richiesti dall'art. 306 c.p.c., né in alcun modo possono vincolare od obbligare le parti, in assenza di qualsiasi dichiarazione di volontà provenienti dalle stesse.
Ciò premesso, nel merito, le domande ed eccezioni rispettivamente proposte dalle parti si fondano, come sopra riportato, sull'allegato inadempimento della controparte.
Trattandosi di contratto con prestazioni corrispettive, è quindi necessario, a fronte di denuncia di inadempienze reciproche, comparare il comportamento di ambo le parti, per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte.
Come risulta dai documenti prodotti il contratto dedotto in lite si è concluso mediante accettazione da parte dell'arch. in data 31.05.2021, del preventivo Parte_1 CP_1 datato 24.05.2021 (doc. 2 parte attrice, doc. 1 parte convenuta), con allegate “condizioni generali di vendita” e “Allegato A” contenenti specifiche richieste dell'arch. Parte_1
(anch'esso sottoscritto da entrambe le parti), contratto avente ad oggetto consulenza grafica per la predisposizione dei renderings di tre ambienti interni, indicati come “Living room, mq.
257 – Dining mq 68,00 (con annotazione a penna “2a fase”) – Family mq 195”, al prezzo di €
90,00 al mq e per un importo complessivo di € 46.800,00 (oltre IVA), da corrispondersi con acconto pari al 50% alla sottoscrizione e saldo a 60 giorni (”Acconto 50% bb vf Riba 60 gg. df fm … La fattura per l'intero verrà emessa al momento della sottoscrizione della presente offerta”); alle “condizioni generali di vendita” è previsto: “Il contratto di fornitura del servizio
è a tempo determinato di 18 mesi dalla sottoscrizione. - Al ricevimento del contratto anticipato via email si procederà all'emissione e all'invio della fattura cui dovrà seguire il pagamento dell'importo ivi indicato, tramite bonifico bancario secondo le coordinate bancarie indicate nella fattura stessa. E' necessario l'invio della distinta di avvenuto pagamento tramite pagina 10 di 15 e-mail. - Con tali adempimenti (firma del contratto e pagamento come convenuto della fattura), il Committente incarica, ufficialmente, il Fornitore di eseguire la redazione della prestazione. In caso di mancato ricevimento del bonifico bancario non potrà essere dato seguito ad alcun servizio.”
Nell'Allegato A è espressamente indicato che “il lavoro sarà diviso in due fasi. Nella prima fase, che avrà scadenza il 9 giugno, sono richieste: per il Living room le visualizzazioni principalmente di pareti, soffitti e pavimenti, illuminazione, camini, librerie, porte. Interessa principalmente “L'involucro” escluse le loose furniture che comunque potremo decidere di inserire. La cucina, oltre all'”involucro”, con gli arredi individuati di e le luci di Pt_3
Dining room esclusa da questa scadenza, da elaborare in seconda fase insieme CP_3 all'arredamento degli altri locali… Alla fine di ciascuna fase è richiesta la consegna di files di modellazione…”
L'arch. ha regolarmente corrisposto l'acconto previsto del 50%, a mezzo bonifico Parte_1 bancario in data 8.06.2021 (a pagamento della fattura emessa da in data CP_1
31.05.2021), omettendo il pagamento della fattura a saldo n. 86/21 emessa dalla convenuta in data 20.07.2021 e con scadenza 31.07.2021, secondo quanto previsto alle condizioni contrattuali sopra riportate.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, oltre alla durata di 18 mesi del contratto,
l'unica data di “consegna” delle lavorazioni richieste, risultante dalla documentazione contrattuale, è quella del 9 giugno, prevista per la sola “prima fase”, mentre nessuna data è indicata per la “seconda fase”.
Non è stato peraltro contestato che per il progetto del terzo ambiente, indicato nel preventivo sottoscritto come “03_Dining mq 68”, la committente non abbia mai provveduto all'invio del materiale necessario per la lavorazione.
Nel preventivo sottoscritto per accettazione le condizioni di pagamento del corrispettivo sono chiaramente espresse e prevedono il pagamento dell'intero importo pattuito entro 60 gg. dalla conclusione del contratto, previsione giustificata, secondo quanto allegato da parte convenuta, dal fatto che le prestazioni rese erano costituite da “beni immateriali” e che una volta pagina 11 di 15 trasmessi alla committente non avrebbero più potuto essere oggetto di restituzione, in caso di inadempimento.
La previsione di un “pagamento anticipato” da parte del committente, rispetto all'esecuzione delle prestazioni da parte del prestatore d'opera/appaltatore, rientra in ogni caso nella libera determinazione delle parti in ordine ai termini di adempimento oggetto delle reciproche obbligazioni e non integra, come allegato dalla attrice (peraltro con riferimento alle ulteriori clausole di cui alla “condizioni generali di vendita”), “clausola vessatoria” richiedente doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
A seguito dell'invio della seconda fattura a saldo l'arch. con mail 22.07.2021 ha Parte_1 risposto alla dipendente di che aveva curato l'inoltro: “Il lavoro è ancora in fase CP_1 intermedia e un saldo in questo momento sarebbe anacronistico. Per favore si informi con il sig. , comunicazione da cui deve desumersi il rifiuto del pagamento della suddetta Pt_4 fattura, non motivato dall'inadempimento, qui allegato, ma unicamente dal fatto che “Il lavoro
è ancora in fase intermedia”.
Il rifiuto del pagamento, per non essere stato il lavoro ancora concluso, non può quindi ritenersi giustificato, a fronte del termine di scadenza previsto in contratto per l'adempimento di tale obbligazione a carico della committente (pagamento del saldo entro 60 gg.).
Le prime contestazioni del lavoro già eseguito da (si vedano mail di CP_1 trasmissione dei files relativi ai vari ambienti e riscontri dell'arch. sono state Parte_1 avanzate dall'attrice solo con mail del 11.08.2021 (doc. 6 parte attrice), in cui la stessa, per la prima volta, afferma di avere “scadenza” (con il proprio cliente, deve presumersi) “entro la fine di agosto”, lamenta l'incompletezza del “materiale”, la necessità di “sistemazione di colori, oggettistica, illuminazione e punti di vista” nel salotto e il mancato completamento della zona TV e bar, richiedendo l'invio dei “files con le matematiche” e di tutto “il materiale necessario” per completare il lavoro.
Come risulta dalla corrispondenza email prodotta e in particolare dall'invio da parte di CP_1 all'architetto dei files via via predisposti e dei riscontri da parte della stessa,
[...] Parte_1 il rapporto si è svolto senza alcuna contestazione (ma con mere indicazioni/richieste di pagina 12 di 15 modifiche da parte dell'arch. quanto ai particolari di arredo, colori, luci, ecc.); a Parte_1 seguito del sollecito del pagamento della fattura scaduta, con mail del 10.08.2021 l'arch. aveva risposto al commerciale di che “la rata è in pagamento in questi Parte_1 CP_1 giorni. Appena ho la ricevuta ve la invio”; come si desume dallo scambio di corrispondenza del giorno successivo con il legale rappresentante della convenuta, , a seguito Testimone_1 di telefonata fra i due, quest'ultimo ha puntualizzato la disponibilità ad inviare anche “il materiale di modellazione che possiamo cederle”, ma a fronte del pagamento del saldo dovuto, contestando che fossero state pattuite date di consegna tassative e affermando di aver eseguito tutte le modifiche richieste dall'arch. Parte_1
Le contestazioni contenute nella mail dell'10.08.2021 non attengono a “vizi e difetti” (ossia nel caso, ad errori nei files già trasmessi), ma a modifiche di tipo estetico, che la committente, come previsto nell'Allegato A, aveva facoltà di richiedere, dovendo, come da questa allegato, il risultato essere confacente al progetto che la stessa voleva sottoporre al proprio cliente, modifiche che la convenuta aveva fino a quel momento sempre eseguito (ed approvate dall'arc. v. corrispondenza mail allegata a terza memoria ex art. 183 c.p.c. parte Parte_1 convenuta).
In realtà, come risulta anche dalla corrispondenza successiva inviata dal proprio legale, la committente ha rifiutato di corrispondere il saldo pattuito contestando che il lavoro non fosse stato completato.
Come già rilevato, a fronte delle pattuizioni contrattuali intercorse fra le parti tale giustificazione/eccezione non poteva essere legittimamente addotta dalla committente, né alla data del 10.08.2021, né successivamente, avendo la convenuta diritto di ottenere il pagamento del saldo alle condizioni previste in contratto, ossia entro il 31.07.2021.
Infondato l'assunto dell'attrice secondo il quale tutto il lavoro commissionato avrebbe dovuto essere consegnato dalla convenuta entro la metà di agosto 2021, non provata una simile pattuizione (e, come già rilevato, pacifico che la committente non abbia neppure inviato il materiale, o le indicazioni, per la progettazione degli arredi del “terzo ambiente” prevista in una “seconda fase”), ne deriva che risulta invece legittimamente esercitata da parte di pagina 13 di 15 quest'ultima l'eccezione ex art. 1460 c.c., essendo il proprio successivo inadempimento
(mancato completamento del progetto) giustificato dal precedente e rilevante inadempimento della committente di omesso pagamento del 50% del corrispettivo pattuito, inadempimento all'evidenza grave e tale da alterare il sinallagma contrattuale.
Le domande di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, di restituzione dell'acconto corrisposto e di risarcimento danni, formulate dall'attrice nel procedimento n.
3159/2021 R.G. devono essere quindi rigettate, al pari dell'opposizione a decreto ingiuntivo, fondata sugli stessi presupposti giuridici, proposta nel procedimento n. 3445/2021 R.G.
Conseguentemente deve confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1355/2021 emesso dal Tribunale di Mantova in data 28/11/2021 nei confronti dell'attrice opponente, relativo a credito certo, liquido ed esigibile (saldo del corrispettivo pattuito da corrispondersi entro il 31.07.2021).
Quanto accertato assorbe le ulteriori domande avanzate da parte convenuta in entrambi i procedimenti riuniti.
Le spese di lite seguono alla soccombenza, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese sostenute da parte convenuta in entrambi i procedimenti riuniti e che vengono liquidate come richiesto, in conformità ai criteri previsti dal DM 55/14 e successive modifiche (valori medi della tabella di riferimento – cause di valore compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00 - per la sola fase introduttiva del procedimento n. 3445/21 R.G., come richiesto, per la fase di studio e la fase introduttiva nel procedimento n. 3159/21 R.G. e per la fase istruttoria e per la fase decisionale nei due procedimenti riuniti).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Nella causa n. 3445/21 R.G.:
rigetta le eccezioni e le domande avanzate in via preliminare da parte opponente;
rigetta, per le causali di cui in motivazione, la proposta opposizione e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. 1355/2021 emesso dal Tribunale di Mantova in data pagina 14 di 15 28/11/2021 nei confronti dell'attrice opponente.
Nella causa n. 3159/21 R.G.:
rigetta le domande tutte proposte da parte attrice;
dichiara assorbite dalla conferma del decreto ingiuntivo n. 1335/21 le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta in entrambi i procedimenti riuniti, che si liquidano in € 8.820,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 12.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3159/2021 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MESSORA MARIA CHIARA e dall'avv. AMBROSINI GINO
ATTRICE contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCOVOLI SIMONE
CONVENUTA
cui è stata riunita la causa iscritta al n. r.g. 3445/2021 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MESSORA MARIA CHIARA e dall'avv. AMBROSINI GINO
ATTRICE OPPONENTE contro pagina 1 di 15 (C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCOVOLI SIMONE
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Quanto alla causa R.G. 3159/2021:
Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e difesa, verificato l'inadempimento grave e colpevole, imputabile ad in persona Controparte_1 del legale rapp.te pro tempore, con riferimento al rapporto contrattuale di cui in premessa, dichiarare la risoluzione del contratto e, per l'effetto, condannare la stessa società alla restituzione dell'acconto ricevuto, quanto meno per l'importo di € 17.280 oltre IVA, ovvero per il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria – dichiarando non dovuta e ingiustificata la somma di cui alla fattura n. 086/2021 del
20/07/2021 – ed al risarcimento dei danni tutti conseguenti, patiti e patiendi, anche all'immagine professionale, nella misura che sarà precisata in corso di causa e/o se del caso anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione e interessi di legge e di mora. Vinte le spese.
- Quanto alla causa riunita R.G. 3445/2021 (di opp.ne al D.I. n. 1355/2021):
Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e difesa, in via preliminare, accertare l'avvenuta intesa sulla rinuncia al decreto ingiuntivo e alla speculare rinuncia agli atti della causa di opposizione a spese compensate e conseguentemente dichiarare l'estinzione del processo, con provvedimento che attesti la regolarità delle dichiarazioni di rinuncia e accettazione rese e scambiate dai rispettivi procuratori speciali, ovvero con sentenza che produca gli effetti dell'intesa già raggiunta, ove ritenga lo scambio di comunicazioni espressivo di intesa vincolante ma bisognevole di ulteriore formalizzazione in pagina 2 di 15 sede processuale;
nel merito, rilevato l'inadempimento grave e colpevole, imputabile ad in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 riferimento al rapporto contrattuale di cui in premessa, e preso atto della previa causa già pendente tra le parti e delle tempestive contestazioni e domande ivi svolte, dei danni patiti e di ogni altra ragione, eccezione e difesa richiamate in premessa, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome nullo, inefficace e/o comunque ingiusto e infondato per le ragioni in fatto e in diritto esposte in premessa, e conseguentemente dichiarare infondata e non dovuta la pretesa di controparte.
Con vittoria di spese ed espressa richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni”.
Per parte convenuta opposta:
“Nella causa R.G. 3159/2021
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: dato atto dell'inadempimento contrattuale ascrivibile all'Arch. ai sensi dell'art. 1460 c.c. per i motivi esposti in narrativa, Parte_1 dichiarare controparte tenuta all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con preventivo e contratto sottoscritti in data 24 e 31 maggio 2021 e come riportato nella fattura n.
086/2021 e per l'effetto respingersi siccome infondata la domanda di risoluzione contrattuale e ogni altra domanda ex adverso spiegata, condannando controparte al pagamento della somma di € 28.548,00, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e s.m.i. dal dovuto al saldo.
Rigettare tutte le domande avanzate da controparte per essere le stesse infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi indicati in atti, da intendersi qui integralmente riportati.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Disattesa ogni domanda ex adverso spiegata, accertarsi e dichiararsi l'assenza di vizi e/o difformità in riferimento all'esecuzione dell'opera commissionata e all'esito condannare l'Architetto al pagamento della Parte_1 somma ancora dovuta pari ad € 28.548,00 così come quantificata dalle parti con preventivo e contratto sottoscritti in data 24 e 31 maggio 2021 e come riportato nella fattura n. 086/2021, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi moratori ex D.lgs.
pagina 3 di 15 231/2002 e s.m.i. dal dovuto al saldo, anche in considerazione della diligenza e perizia assunte da nell'esecuzione dell'opera commissionata, per tutti i motivi indicati CP_1 in atti da intendersi qui integralmente riportati.
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Disattesa ogni domanda ex adverso spiegata, accertarsi e dichiararsi l'assenza di vizi e/o difformità in riferimento all'opera realizzata da e condannare l'Architetto al CP_1 Parte_1 pagamento della minor somma di € 21.081,60, (detratti € 6.120,00 + IVA , pari all'importo pattuito per il "locale living di 68 mq"), o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e s.m.i. dal dovuto al saldo, anche in considerazione della diligenza e perizia assunte da nell'esecuzione dell'opera CP_1 realizzata, ed al risarcimento di ogni ulteriore danno, con ristoro delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, da quantificarsi anche in via equitativa, per tutti i motivi indicati in atti da intendersi qui integralmente riportati.
Nella causa R.G. 3445/2021
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare l'imputabilità del pregresso inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. a carico dell'Arch. per i motivi Parte_1 esposti in narrativa, dichiarando controparte tenuta all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con contratto sottoscritto in data 31/05/2021, con conseguente declaratoria di infondatezza dell'istanza di risoluzione contrattuale e di ogni altra domanda ex adverso spiegata;
per l'effetto respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il Decreto ingiuntivo opposto n. 1355/2021 emesso dal Tribunale di Mantova in data 28/11/2021, condannando controparte al pagamento della somma di € 28.548,00, con vittoria di spese, ivi incluse quelle liquidate nel Decreto ingiuntivo in € 1.305,00 per compenso e in € 286,00 per esborsi, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e s.m.i. dal dovuto al saldo. Rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente per essere le stesse infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande proposte da controparte, accertarsi e dichiararsi l'assenza di vizi e/o pagina 4 di 15 difformità in riferimento all'esecuzione dell'opera di cui è causa e condannare l'Architetto al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà in corso di Parte_1 causa oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e s.m.i., anche in considerazione della diligenza e perizia assunte da nell'esecuzione dell'opera commissionata, ed al CP_1 risarcimento di ogni ulteriore danno, nella misura che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa, per tutti i motivi indicati in narrativa da intendersi qui integralmente riportati.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da precisazione delle conclusioni.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le cause riunite, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge"
FATTO
Con atto di Citazione notificato il 12/11/2021 l'Arch. esponeva di essere Parte_1 professionista specializzata in interior design e titolare di studio tecnico a Mandello Vitta
(NO) e a Marina di Carrara (MS), di occuparsi di allestimento e di arredamento di interni, in
Italia e all'estero: di aver commissionato in data 24/05/2021 a Controparte_1
(di seguito solo , n.d.r.) una consulenza grafica per la predisposizione dei CP_1 renderings di tre ambienti interni di cui stava curando l'allestimento; che l'accordo era regolato da preventivo del 24/05/2021 e accordo professionale del 31/05/2021, con la previsione di un corrispettivo totale di € 46.800,00 oltre IVA e l'anticipato versamento di un acconto alla firma pari alla metà dell'intero, e quindi pari a € 23.400 oltre IVA, corrisposto dall'Arch. che, in particolare, aveva preventivato un importo di € Parte_1 CP_1
90,00 al mq, che, moltiplicato per le superfici, determinava il totale sopra indicato, secondo il seguente computo e riparto per i singoli ambienti (al netto dell'IVA): Kitchen, mq. 68 x
90€/mq = € 6.120; Dining room, mq. 195 x 90€/mq = € 17.550; Living room, mq. 257 x
90€/mq = € 23.130; che in vista della prima consegna al cliente finale, prevista per il mese di giugno, erano stati consegnati da i renderings della Kitchen (68 mq) Controparte_1
e di una prima parte del Living room (185 mq), di qualità insoddisfacente, per cui si era resa necessaria la correzione da parte dell'Arch. che la seconda data di consegna al Parte_1 cliente finale era prevista per la metà di agosto, per cui la professionista aveva chiesto di pagina 5 di 15 ricevere con congruo anticipo – indicativamente per fine luglio – gli ulteriori modelli da visionare e all'occorrenza correggere, in vista della puntuale consegna al cliente finale;
che già il 21 luglio aveva richiesto e fatturato il saldo dell'intero corrispettivo, e CP_1 quindi ulteriori € 23.400 oltre IVA, nonostante l'incompiutezza del lavoro, sin lì già ampiamente pagato, e la delusione per una qualità decisamente inferiore rispetto agli impegni assunti e alle buone regole dell'arte; che, in conclusione aveva percepito la metà CP_1 del corrispettivo totale, mentre aveva portato a compimento il solo ambiente più piccolo
(Kitchen), corrispondente a soli 68 mq su un totale di 520 mq, e lasciato incompiuto e con gravi limiti grafici e qualitativi il , tanto da costringere la cliente a far rifare daccapo i CP_2 relativi modelli, e non aveva mai iniziato il . Pt_2
Ciò premesso in fatto l'attrice concludeva chiedendo che, accertato il grave inadempimento imputabile ad venisse dichiarata la risoluzione del contratto Controparte_1 dedotto in lite, con condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto ricevuto, quanto meno per l'importo di € 17.280 oltre IVA, ovvero per il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
dichiararsi non dovuta e ingiustificata la somma di cui alla fattura n. 086/2021 del 20/07/2021; condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni tutti conseguenti, patiti e patiendi dall'attrice, anche all'immagine professionale, nella misura da precisarsi in corso di causa e/o se del caso anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione e interessi di legge e di mora.
si costituiva ritualmente in giudizio, contestando quanto allegato dall'attrice; CP_1 preliminarmente dava atto che in data 28/11/2021 il Tribunale di Mantova aveva concesso ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva n. 1355/2021 al pagamento, da parte dell'arch. a favore dell'istante, della somma di 28.548,00, oltre interessi Parte_1 moratori dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per spese oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e che con atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo notificato in data 13/12/2021 l'odierna attrice, radicando il procedimento di opposizione R.G. 3445/2021, aveva chiesto la revoca, previa sospensione, del suddetto decreto.
pagina 6 di 15 Quanto alle domande proposte nella presente causa la convenuta precisava che le condizioni del contratto intervenuto tra le parti prevedevano espressamente che: “Con la firma del contratto e il pagamento come indicato nella fattura il committente incarica, ufficialmente, il fornitore di eseguire la redazione della prestazione. In caso di mancato ricevimento del bonifico non potrà essere dato seguito ad alcun servizio.” - “I termini di pagamento saranno indicati nell'offerta”; che come riportato dal preventivo e dal contratto sottoscritti dall'opponente in data 24-31/05/2021, i termini di pagamento risultavano essere: acconto 50% alla sottoscrizione per accettazione e saldo a 60 giorni, cosi come risultava anche nella fattura n. 086/2021 del 20/07/2021; che la richiesta di pagamento anticipato rappresenta una prassi diffusa nel settore professionale di riferimento e sottende ad esigenze non di scarsa importanza, in quanto le caratteristiche intrinseche dei beni in oggetto, essendo immateriali - si tratta infatti di elaborazioni grafiche digitali - inducono spesso il prestatore ad avvalersi della clausola anticipatoria di pagamento, perché una volta consegnate al committente, tali opere potrebbero essere riprodotte, duplicate e impiegate ad libitum dall'accipiens, pregiudicando ogni efficacia in capo al prestatore in ordine alla generale tutela restitutoria ex art. 1493. c. 2 c.c.; che pertanto a fronte del mancato pagamento anticipato del prezzo alle scadenze pattuite, la condotta contrattuale di , che aveva negato la consegna solo CP_1 in alta definizione di una parte del lavoro commissionato, in evidente relazione causale e di adeguatezza al mancato adempimento dell'obbligazione principale assunta da controparte, era da considerarsi giustificata non solo in forza delle clausole contrattuali sottoscritte, ma anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., con conseguente infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale di controparte per ragioni afferenti al ritardo nella consegna e/o alla mancata o parziale esecuzione del contratto;
che, quanto all'allegato ritardo, nessun termine (tantomeno essenziale) per la consegna delle lavorazioni riferite alla c.d. “seconda fase” era mai stato fissato dalle parti;
che le contestazioni dell'attrice quanto a vizi e difetti del lavoro svolto erano del pari infondate, avendo la stessa inoltrato richieste quali “… stile più curvilineo”,
“… mobili più moderni”, “…ridurre la quantità di oro”, generiche e comunque afferenti a canoni prettamente estetici e soggettivi, non consistenti in vizi gravi dell'opera ma eventualmente in mere difformità; che in ogni caso aveva sempre lavorato CP_1
pagina 7 di 15 conformemente al contratto sottoscritto e puntualmente dato seguito alle richieste di modifica avanzate dal committente, addirittura anche dopo che il cliente si era sottratto alla propria obbligazione principale, come risultava dalla corrispondenza intercorsa via mail fra le parti;
che, quanto al lavoro svolto, il progetto, suddiviso in due fasi, prevedeva la realizzazione delle tre zone indicate chiaramente nel preventivo sottoscritto (04_family mq 195; 02_Living room mq 257; 03_Dining mq 68) e nella planimetria allegata con i colori verde giallo e rosso, al prezzo preventivato di 90,00 euro per metro quadrato;
che gli ambienti lavorati da CP_1 erano il “family” (giallo) per 195 mq e il “living” (verde) per 257 mq, per un totale di
[...]
452 mq;
che in data 11/06/2021 era stato consegnato ed accettato dalla committente il progetto a completamento della “prima fase” come previsto dall'Allegato A) relativo agli ambienti “04_family mq 195” e successivamente, in data 02/08/2021, erano stati consegnati ed accettati dalla committente i file digitali definitivi in alta risoluzione relativi ai ridetti ambienti;
che in data 12/06/2021 era stato consegnato ed accettato dalla committente il progetto a completamento della “prima fase” come previsto dall'Allegato A) relativo agli ambienti “02_Living room mq 257” e successivamente in data 10/08/2021 erano stati consegnati i file digitali preordinati alla finalizzazione del progetto, la cui consegna in alta risoluzione era rimasta sospesa a fronte del mancato pagamento del prezzo pattuito;
che CP_1 si era sempre dichiarata disponibile alla consegna dell'elaborato ultimato in alta
[...] risoluzione “02_Living room mq 257” a fronte del pagamento del prezzo pattuito;
che con mail del 30 luglio la committente aveva approvato espressamente il lavoro svolto sulla family room, richiedendo l'invio di tutto l'elaborato in alta definizione, consegnato il 2 agosto;
che per il progetto del terzo ambiente, indicato nel preventivo sottoscritto come “03_Dining mq
68”, controparte non aveva mai provveduto all'invio del materiale necessario per la lavorazione, pertanto il ritardo era stato determinato, ai sensi dell'art. 1218 c.c., da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile a;
che solo 68 CP_1 mq su 520 mq non erano stati lavorati da , per esclusivi fatto e colpa di CP_1 controparte.
La convenuta concludeva chiedendo in via preliminare la riunione alla presente causa del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente fra le stesse parti ed iscritto al n.
pagina 8 di 15 3445/2021 R.G., e, nel merito, il rigetto delle domande di controparte, con condanna dell'attrice al pagamento della somma ingiunta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto,
o, in via subordinata, della somma risultante come dovuta.
Instaurando il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 3445/2021 R.G.
l'attrice, sulla base delle stesse circostanze in fatto qui allegate, chiedeva la revoca, previa sospensione della provvisoria esecuzione, del suddetto decreto, nonché, allegata la pendenza della causa di merito precedentemente instaurata, condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la grave mala fede sostanziale e processuale alla stessa imputabile.
Accolta, in tale procedimento, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, con ordinanza del 15.03.2022 veniva disposta la riunione di detta causa al presente procedimento, rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva tra i due giudizi.
Le due cause riunite sono state quindi documentalmente istruite, rigettate le richieste istruttorie rispettivamente formulate dalle parti.
DIRITTO
Preliminarmente devono essere rigettate le domande avanzate da parte attrice in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, qui riunito, e con le quali la stessa in sede di precisazione delle conclusioni, ha richiesto che venga dichiarata l'estinzione di detta causa
(ex art. 306 c.p.c.) per intervenuta rinuncia agli atti ed accettazione, o, in subordine che venga emessa “sentenza che produca gli effetti dell'intesa già raggiunta (ex art. 2932 c.c. ?, n.d.r.), ove ritenga lo scambio di comunicazioni espressivo di intesa vincolante ma bisognevole di ulteriore formalizzazione in sede processuale”, allegando che in tale giudizio, nelle more dell'udienza anticipata fissata per l'esame dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, si sarebbe perfezionato, mediante scambio di comunicazioni mail fra i difensori, accordo per la rinuncia al decreto ingiuntivo da parte dell'opposta, con spese compensate.
Come rilevato in tale procedimento, in cui è già stata dichiarata inammissibile l'istanza di estinzione della causa, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. il processo si estingue per rinuncia agli atti pagina 9 di 15 del giudizio, “quando questa è accettata dalle parti costituite”; le dichiarazioni di rinuncia ed accettazione devono essere fatte dalle parti personalmente o dai loro procuratori speciali
“verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”; le comunicazioni di posta elettronica fra i difensori delle parti, attestanti unicamente trattative fra gli stessi, non integrano i suddetti requisiti richiesti dall'art. 306 c.p.c., né in alcun modo possono vincolare od obbligare le parti, in assenza di qualsiasi dichiarazione di volontà provenienti dalle stesse.
Ciò premesso, nel merito, le domande ed eccezioni rispettivamente proposte dalle parti si fondano, come sopra riportato, sull'allegato inadempimento della controparte.
Trattandosi di contratto con prestazioni corrispettive, è quindi necessario, a fronte di denuncia di inadempienze reciproche, comparare il comportamento di ambo le parti, per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte.
Come risulta dai documenti prodotti il contratto dedotto in lite si è concluso mediante accettazione da parte dell'arch. in data 31.05.2021, del preventivo Parte_1 CP_1 datato 24.05.2021 (doc. 2 parte attrice, doc. 1 parte convenuta), con allegate “condizioni generali di vendita” e “Allegato A” contenenti specifiche richieste dell'arch. Parte_1
(anch'esso sottoscritto da entrambe le parti), contratto avente ad oggetto consulenza grafica per la predisposizione dei renderings di tre ambienti interni, indicati come “Living room, mq.
257 – Dining mq 68,00 (con annotazione a penna “2a fase”) – Family mq 195”, al prezzo di €
90,00 al mq e per un importo complessivo di € 46.800,00 (oltre IVA), da corrispondersi con acconto pari al 50% alla sottoscrizione e saldo a 60 giorni (”Acconto 50% bb vf Riba 60 gg. df fm … La fattura per l'intero verrà emessa al momento della sottoscrizione della presente offerta”); alle “condizioni generali di vendita” è previsto: “Il contratto di fornitura del servizio
è a tempo determinato di 18 mesi dalla sottoscrizione. - Al ricevimento del contratto anticipato via email si procederà all'emissione e all'invio della fattura cui dovrà seguire il pagamento dell'importo ivi indicato, tramite bonifico bancario secondo le coordinate bancarie indicate nella fattura stessa. E' necessario l'invio della distinta di avvenuto pagamento tramite pagina 10 di 15 e-mail. - Con tali adempimenti (firma del contratto e pagamento come convenuto della fattura), il Committente incarica, ufficialmente, il Fornitore di eseguire la redazione della prestazione. In caso di mancato ricevimento del bonifico bancario non potrà essere dato seguito ad alcun servizio.”
Nell'Allegato A è espressamente indicato che “il lavoro sarà diviso in due fasi. Nella prima fase, che avrà scadenza il 9 giugno, sono richieste: per il Living room le visualizzazioni principalmente di pareti, soffitti e pavimenti, illuminazione, camini, librerie, porte. Interessa principalmente “L'involucro” escluse le loose furniture che comunque potremo decidere di inserire. La cucina, oltre all'”involucro”, con gli arredi individuati di e le luci di Pt_3
Dining room esclusa da questa scadenza, da elaborare in seconda fase insieme CP_3 all'arredamento degli altri locali… Alla fine di ciascuna fase è richiesta la consegna di files di modellazione…”
L'arch. ha regolarmente corrisposto l'acconto previsto del 50%, a mezzo bonifico Parte_1 bancario in data 8.06.2021 (a pagamento della fattura emessa da in data CP_1
31.05.2021), omettendo il pagamento della fattura a saldo n. 86/21 emessa dalla convenuta in data 20.07.2021 e con scadenza 31.07.2021, secondo quanto previsto alle condizioni contrattuali sopra riportate.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, oltre alla durata di 18 mesi del contratto,
l'unica data di “consegna” delle lavorazioni richieste, risultante dalla documentazione contrattuale, è quella del 9 giugno, prevista per la sola “prima fase”, mentre nessuna data è indicata per la “seconda fase”.
Non è stato peraltro contestato che per il progetto del terzo ambiente, indicato nel preventivo sottoscritto come “03_Dining mq 68”, la committente non abbia mai provveduto all'invio del materiale necessario per la lavorazione.
Nel preventivo sottoscritto per accettazione le condizioni di pagamento del corrispettivo sono chiaramente espresse e prevedono il pagamento dell'intero importo pattuito entro 60 gg. dalla conclusione del contratto, previsione giustificata, secondo quanto allegato da parte convenuta, dal fatto che le prestazioni rese erano costituite da “beni immateriali” e che una volta pagina 11 di 15 trasmessi alla committente non avrebbero più potuto essere oggetto di restituzione, in caso di inadempimento.
La previsione di un “pagamento anticipato” da parte del committente, rispetto all'esecuzione delle prestazioni da parte del prestatore d'opera/appaltatore, rientra in ogni caso nella libera determinazione delle parti in ordine ai termini di adempimento oggetto delle reciproche obbligazioni e non integra, come allegato dalla attrice (peraltro con riferimento alle ulteriori clausole di cui alla “condizioni generali di vendita”), “clausola vessatoria” richiedente doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
A seguito dell'invio della seconda fattura a saldo l'arch. con mail 22.07.2021 ha Parte_1 risposto alla dipendente di che aveva curato l'inoltro: “Il lavoro è ancora in fase CP_1 intermedia e un saldo in questo momento sarebbe anacronistico. Per favore si informi con il sig. , comunicazione da cui deve desumersi il rifiuto del pagamento della suddetta Pt_4 fattura, non motivato dall'inadempimento, qui allegato, ma unicamente dal fatto che “Il lavoro
è ancora in fase intermedia”.
Il rifiuto del pagamento, per non essere stato il lavoro ancora concluso, non può quindi ritenersi giustificato, a fronte del termine di scadenza previsto in contratto per l'adempimento di tale obbligazione a carico della committente (pagamento del saldo entro 60 gg.).
Le prime contestazioni del lavoro già eseguito da (si vedano mail di CP_1 trasmissione dei files relativi ai vari ambienti e riscontri dell'arch. sono state Parte_1 avanzate dall'attrice solo con mail del 11.08.2021 (doc. 6 parte attrice), in cui la stessa, per la prima volta, afferma di avere “scadenza” (con il proprio cliente, deve presumersi) “entro la fine di agosto”, lamenta l'incompletezza del “materiale”, la necessità di “sistemazione di colori, oggettistica, illuminazione e punti di vista” nel salotto e il mancato completamento della zona TV e bar, richiedendo l'invio dei “files con le matematiche” e di tutto “il materiale necessario” per completare il lavoro.
Come risulta dalla corrispondenza email prodotta e in particolare dall'invio da parte di CP_1 all'architetto dei files via via predisposti e dei riscontri da parte della stessa,
[...] Parte_1 il rapporto si è svolto senza alcuna contestazione (ma con mere indicazioni/richieste di pagina 12 di 15 modifiche da parte dell'arch. quanto ai particolari di arredo, colori, luci, ecc.); a Parte_1 seguito del sollecito del pagamento della fattura scaduta, con mail del 10.08.2021 l'arch. aveva risposto al commerciale di che “la rata è in pagamento in questi Parte_1 CP_1 giorni. Appena ho la ricevuta ve la invio”; come si desume dallo scambio di corrispondenza del giorno successivo con il legale rappresentante della convenuta, , a seguito Testimone_1 di telefonata fra i due, quest'ultimo ha puntualizzato la disponibilità ad inviare anche “il materiale di modellazione che possiamo cederle”, ma a fronte del pagamento del saldo dovuto, contestando che fossero state pattuite date di consegna tassative e affermando di aver eseguito tutte le modifiche richieste dall'arch. Parte_1
Le contestazioni contenute nella mail dell'10.08.2021 non attengono a “vizi e difetti” (ossia nel caso, ad errori nei files già trasmessi), ma a modifiche di tipo estetico, che la committente, come previsto nell'Allegato A, aveva facoltà di richiedere, dovendo, come da questa allegato, il risultato essere confacente al progetto che la stessa voleva sottoporre al proprio cliente, modifiche che la convenuta aveva fino a quel momento sempre eseguito (ed approvate dall'arc. v. corrispondenza mail allegata a terza memoria ex art. 183 c.p.c. parte Parte_1 convenuta).
In realtà, come risulta anche dalla corrispondenza successiva inviata dal proprio legale, la committente ha rifiutato di corrispondere il saldo pattuito contestando che il lavoro non fosse stato completato.
Come già rilevato, a fronte delle pattuizioni contrattuali intercorse fra le parti tale giustificazione/eccezione non poteva essere legittimamente addotta dalla committente, né alla data del 10.08.2021, né successivamente, avendo la convenuta diritto di ottenere il pagamento del saldo alle condizioni previste in contratto, ossia entro il 31.07.2021.
Infondato l'assunto dell'attrice secondo il quale tutto il lavoro commissionato avrebbe dovuto essere consegnato dalla convenuta entro la metà di agosto 2021, non provata una simile pattuizione (e, come già rilevato, pacifico che la committente non abbia neppure inviato il materiale, o le indicazioni, per la progettazione degli arredi del “terzo ambiente” prevista in una “seconda fase”), ne deriva che risulta invece legittimamente esercitata da parte di pagina 13 di 15 quest'ultima l'eccezione ex art. 1460 c.c., essendo il proprio successivo inadempimento
(mancato completamento del progetto) giustificato dal precedente e rilevante inadempimento della committente di omesso pagamento del 50% del corrispettivo pattuito, inadempimento all'evidenza grave e tale da alterare il sinallagma contrattuale.
Le domande di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, di restituzione dell'acconto corrisposto e di risarcimento danni, formulate dall'attrice nel procedimento n.
3159/2021 R.G. devono essere quindi rigettate, al pari dell'opposizione a decreto ingiuntivo, fondata sugli stessi presupposti giuridici, proposta nel procedimento n. 3445/2021 R.G.
Conseguentemente deve confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1355/2021 emesso dal Tribunale di Mantova in data 28/11/2021 nei confronti dell'attrice opponente, relativo a credito certo, liquido ed esigibile (saldo del corrispettivo pattuito da corrispondersi entro il 31.07.2021).
Quanto accertato assorbe le ulteriori domande avanzate da parte convenuta in entrambi i procedimenti riuniti.
Le spese di lite seguono alla soccombenza, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese sostenute da parte convenuta in entrambi i procedimenti riuniti e che vengono liquidate come richiesto, in conformità ai criteri previsti dal DM 55/14 e successive modifiche (valori medi della tabella di riferimento – cause di valore compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00 - per la sola fase introduttiva del procedimento n. 3445/21 R.G., come richiesto, per la fase di studio e la fase introduttiva nel procedimento n. 3159/21 R.G. e per la fase istruttoria e per la fase decisionale nei due procedimenti riuniti).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Nella causa n. 3445/21 R.G.:
rigetta le eccezioni e le domande avanzate in via preliminare da parte opponente;
rigetta, per le causali di cui in motivazione, la proposta opposizione e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. 1355/2021 emesso dal Tribunale di Mantova in data pagina 14 di 15 28/11/2021 nei confronti dell'attrice opponente.
Nella causa n. 3159/21 R.G.:
rigetta le domande tutte proposte da parte attrice;
dichiara assorbite dalla conferma del decreto ingiuntivo n. 1335/21 le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta in entrambi i procedimenti riuniti, che si liquidano in € 8.820,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 12.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
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