Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo VIII del protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo VIII del protocollo stesso.