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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 13/01/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230048768669 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.10.2023, depositato il 23.1.2024, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di 1°
Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
29320230048768669, notificata in data 18.7.2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, su ruolo formato dalla Regione Sicilia - Assessorato Economia Dipartimento delle Finanze e Credito – per mancato pagamento della tassa automobilistica, anno 2020, eccependo la mancanza di soggettività passiva a seguito del trasferimento della proprietà dell'autoveicolo interessato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cui è stato notificato il ricorso, costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva quanto all'eccezione sollevata e sostenuta la legittimità della procedura di riscossione.
La Regione Sicilia - Assessorato Economia Dipartimento delle Finanze e Credito, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
All'udienza di merito del 15 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di impugnazione è fondato avendo il ricorrente, con il deposito “Interrogazione archivio nazionale veicoli” provato che nell'anno d'imposta 2020 il veicolo per il quale viene richiesto il pagamento era di proprietà del sig. Nominativo_1, unico soggetto passivo dell'imposta.
Il ricorso, pertanto, va accolta e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza è vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la Regione Sicilia al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€. 150,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarre in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Irripetibili nei confronti di ADER.
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025.
Giudice
NZ AT
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230048768669 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.10.2023, depositato il 23.1.2024, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di 1°
Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
29320230048768669, notificata in data 18.7.2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, su ruolo formato dalla Regione Sicilia - Assessorato Economia Dipartimento delle Finanze e Credito – per mancato pagamento della tassa automobilistica, anno 2020, eccependo la mancanza di soggettività passiva a seguito del trasferimento della proprietà dell'autoveicolo interessato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cui è stato notificato il ricorso, costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva quanto all'eccezione sollevata e sostenuta la legittimità della procedura di riscossione.
La Regione Sicilia - Assessorato Economia Dipartimento delle Finanze e Credito, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
All'udienza di merito del 15 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di impugnazione è fondato avendo il ricorrente, con il deposito “Interrogazione archivio nazionale veicoli” provato che nell'anno d'imposta 2020 il veicolo per il quale viene richiesto il pagamento era di proprietà del sig. Nominativo_1, unico soggetto passivo dell'imposta.
Il ricorso, pertanto, va accolta e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza è vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la Regione Sicilia al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€. 150,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarre in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Irripetibili nei confronti di ADER.
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025.
Giudice
NZ AT