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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente
PIERRO MARIA, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1979/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011702737 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011702737 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011702737 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2019
- sul ricorso n. 1980/2024 depositato il 14/12/2024 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011702732 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011702732 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011702732 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2019
- sul ricorso n. 1981/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_3 s.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E021701627 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1322/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrenti:
Ric._3 S.n.c. chiede, in via preliminare, di disporre la riunione delle controversie disgiuntamente promosse dalla cessata società (R.G.R. 1981/2024) e dagli ex soci della stessa (Ricorrente_1 e Ricorrente_2
– RR.GG.RR. nn. 1979 e 1980/2024), per connessione oggettiva e soggettiva;
chiede di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e di annullare l'avviso di accertamento n.
T7E021701627/2024 emesso nei suoi confronti, con vittoria nelle spese di lite.
Ricorrente_1 - socio al 50 % - chiede, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e riunione dei procedimenti, di annullare l'avviso di accertamento n. T7E011702737/2024. Con condanna dell'Ufficio al rimborso delle spese di giudizio, nell'ammontare degli onorari, indennità e spese.
Ricorrente_2 - socia al 50% - previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e riunione dei procedimenti, di annullare l'avviso di accertamento n. T7E011702732/2024. Con condanna dell'Ufficio al rimborso delle spese di giudizio, nell'ammontare degli onorari, indennità e spese.
Resistente: chiede in via preliminare la riunione delle controversie disgiuntamente promosse dalla cessata
Ric._3 S.n.c. (R.G.R. 1981/2024) e dagli ex soci della stessa (Sig. Ricorrente_1 e la Sig. Ricorrente_2 – RR.GG.RR. nn. 1979 e 1980/2024), per connessione oggettiva e soggettiva;
in via preliminare, chiede di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato;
in via principale, chiede il rigetto dei ricorsi . Con vittoria nelle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3 s.n.c. - esercente l'attività di “pulizia generale di edifici” e cessata in data 30/06/2022 - ha impugnato l'avviso di accertamento n. T7E021701627-2024 con il quale l'Ufficio in riferimento all'anno d'imposta 2019, ha accertato ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D.P.
R. 600/1973 un maggiore reddito di impresa per €. 59.755,00 da imputare ai soci per trasparenza ex art. 5
TUIR e in capo alla società, ai sensi dell'art.
5-bis del d.lgs. n. 446/1997, un valore della produzione ai fini
IRAP pari ad euro 111.535,00, con conseguente ripresa IRAP di €. 1.865,00, e sanzione per infedele dichiarazione ammontante €. 2.098,13.
L'Agenzia ha dunque notificato a
- Ricorrente_1 , titolare di una quota di partecipazione del 50%, l'avviso di accertamento n. T7E011702737/2024 con il quale ha accertato un maggiore reddito di partecipazione di €. 55.618,00, a fronte di quello dichiarato di €. 25.740,00.
- Ricorrente_2, titolare di una quota di partecipazione del 50%, l'avviso di accertamento n. T7E011702732/2024 con il quale ha accertato un maggiore reddito di partecipazione di €. 55.618,00, a fronte di quello dichiarato di €. 25.740,00.
L'avviso di accertamento notificato alla società era stato preceduto dall'invito a produrre documenti a seguito di una rilevata discrasia tra i dati da essa comunicati all'A.F. e quelli trasmessi dai suoi fornitori. La Società ha prodotto documentazione contabile che è stata sottoposta a controllo. Successivamente l'Ufficio ha notificato ai ricorrenti lo schema d'atto n. T7ET210000481/2024 contestando alla società l'omessa produzione di documentazione necessaria per giustificare la deduzione di alcuni costi. La società ha eccepito con memoria la decadenza dell'Agenzia dalla potestà impositiva avendo notificato l'atto di accertamento oltre il termine di quattro anni - regime il regime premiale previsto dall' art. 9 bis, comma 11 del D.L. 50/2017 - applicabile alla ricorrente, avendo la stessa conseguito un indice ISA pari ad 8,36. La società, inoltre, stante la cessazione dell'attività dal 2022, ha evidenziato di non potere stare in giudizio e che i soci, liquidatori ed amministratori non possono essere considerati responsabili per eventuali atti impositivi emessi dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Con gli avvisi di accertamento l'Agenzia ha contestato alla società l'indeducibilità:
- dei costi relativi ai rapporti con la Società_1 S.r.l. per €. 42.050,00, in quanto non documentati;
-dei costi di 'pulizie svolte per vs. conto' per €. 5.770,30 in quanto non documentati;
- dei rimborsi chilometrici contabilizzati, in quanto relativi all'uso di una autovettura (targata Targa_1) non corrispondente a quella intestata alla persona - Nominativo_1 - che presuntivamente la utilizzava per lavoro, stante anche l'assenza di prova volta a dimostrare l'effettiva realizzazione dei viaggi di lavoro con l'autovettura privata di quest'ultima.
La società ha impugnato l'avviso di accertamento deducendone l'illegittimità per:
- sottoscrizione dell'atto impugnato non conforme a legge e per vizi della procedura di delega;
- decadenza dell'Amministrazione Finanziaria del potere accertativo, avendo notificato l'invito al contraddittorio ad un soggetto beneficiario del regime premiale previsto dall'art.
9-bis, comma 11 del D.L.
50/2017.
I ricorrenti hanno invece dedotto l'illegittimità degli avvisi di accertamento a loro notificati per:
- sottoscrizione illegittima dell'atto impugnato per vizi della procedura di delega e di sottoscrizione che avrebbe dovuta essere apposta in modalità autografa e non digitale stante l'articolo 2, comma 6, del d.lgs.
82/2005 il quale prevede che il Codice dell'Amministrazione Digitale non si applichi «all'esercizio delle attività
e funzioni ispettive e di controllo fiscale»
- vizio di notificazione avvenuta mediante ricorso al servizio postale e non tramite PEC.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio e ha chiesto preliminarmente la riunione del procedimenti relativi alla società e ai soci, per connessione oggettiva e soggettiva. Con riferimento alla delega di firma, alla necessità di sottoscrizione autografa e non digitale dell'atto d'accertamento e all'obbligo di successiva notifica mediante PEC l'Ufficio ha formulato controdeduzioni come ha compiuto osservazioni in punto di difetto di notifica e decadenza dal potere di accertamento
All'udienza del 19 dicembre 2025 è comparso solo l'Ufficio il quale, dopo avere insistito per la riunione dei giudizi e dopo l'illustrazione del relatore, ha esposto le sue ragioni e si è riportato alle conclusioni in atti.
La Corte ha preso a decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in applicazione dell'art. 14 D.lgs n. 546/92 dispone la riunione dei procedimenti 1979-1980-1981/25 per connessione soggettiva e oggettiva. La Corte preliminarmente osserva che la società ricorrente ha integrato i presupposti per beneficiare del regime premiale con la conseguenza che i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, dpr. n. 600/ 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, ddpr. n. 633/72 sono da ridurre di un anno. La notifica dell'avviso di accertamento alla società risulta tuttavia tempestiva e rispettosa del regime premiale. La dichiarazione Mod. UNICO SP relativa all'anno d'imposta 2019 è stata ordinariamente presentata dalla Parte nel corso dell'anno 2020 e applicando il regime premiale avrebbe dovuto, come è stata, sottoposta a controllo entro il 31/12/2024. L'avviso di accertamento impugnato è stato notificato il
14/10/2024 (rectius: 15/10/2024), e dunque tempestivamente e regolarmente. L'Agenzia ha dunque legittimamente esercitato il potere impositivo. Per queste ragioni il secondo motivo di ricorso formulato dalla società va rigettato.
Con riferimento invece al primo motivo di ricorso della società e dei ricorrenti la Corte osserva che il Direttore
Provinciale dell'Ageniza con Ordine di servizio n. 14/2024, prot. 113781/2024 del 31/05/2024, valido con decorrenza dal 03/06/2024 al 30/11/2024 aveva a suo tempo conferito al Dott. Nominativo_2 - Capo Team Controllo Imprese Minori e materiale sottoscrittore dell'atto impugnato - delega di firma. Dalla documentazione prodotta in atti emerge che il Nominativo_2 presta servizio dal 20/09/1999 con la qualifica di Funzionario di Terza Area/carriera direttiva, al quale per quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 17/03/2015 può essere data delega per l'adozione di atti a competenza dirigenziale.
L'emissione dell'atto è stata dunque preceduta da un formale atto di delega alla sottoscrizione dello stesso, comprensivo di tutti gli elementi essenziali ed accessori ai fini della sua piena validità/legittimità. L'Ufficio ha aggiunto che il delegante Dott. Nominativo_3 – Direttore della Direzione Provinciale I di Torino – appartiene alla carriera dirigenziale, e dispone delle potestà ed attribuzioni necessarie e sufficienti al valido rilascio di delega alla sottoscrizione di atti di natura impositiva. Questo motivo di ricorso è dunque rigettato.
L'Ufficio ha poi osservato che la sottoscrizione digitale dell'atto d'accertamento non comporta affatto l'obbligo della sua successiva notifica mediante PEC: la notificazione degli atti impositivi a mezzo PEC - come disciplinata dal settimo comma dell'articolo 60 del DPR 600/1973 - rappresenta una mera facoltà riconosciuta all'Ufficio impositore, e non certo un vincolo o un onere per l'Ufficio notificante: del resto, se così fosse, sarebbe preclusa la notifica di ogni atto firmato digitalmente a tutti i contribuenti che non risultino titolari di un indirizzo PEC. Peraltro la Cassazione con sentenza n. 1150/2021 ha ribadito che la sottoscrizione digitale dell'atto d'accertamento non comporta affatto l'obbligo di una sua successiva notificazione via PEC. A questo si deve aggiungere che l'articolo 2, comma 6, del Codice dell'Amministrazione Digitale, che stabiliva l'inapplicabilità delle proprie disposizioni “limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale …”, ovvero alle sole fasi istruttorie endoprocedimentali propedeutiche all'emissione ed alla notifica dell'atto, è stato modificato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, in vigore dal 27 gennaio
2018 con l'introduzione del 6-bis, in base al quale resta “Ferma l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria.”
Questo significa che la disciplina CAD è applicabile agli “atti impositivi” come confermato anche dalla
Cassazione con sentenze n. 1150 e n. 1557 del 2021. La sottoscrizione digitale dell'atto impugnato è dunque avvenuta dunque nel rispetto della legge. Per queste ragioni anche questo motivo di ricorso va rigettato
La Corte infine osserva che il presunto ed eventuale vizio di notifica dedotto dai ricorrenti risulta sanato in ragione dell'avvenuta tempestiva impugnazione degli atti, in applicazione del consolidato principio secondo il quale, ove l'atto sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per intervenuto
“raggiungimento dello scopo”. Anche questo ultimo motivo di ricorso va rigettato.
I ricorsi sono rigettati. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Condanna Ric._3 S.n.c. a rifondere all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino le spese di lite liquidate in € 2.000,00 complessivi;
condanna ciascuno dei due ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino le spese di lite nella misura di
€ 3.200,00 per ognuno.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente
PIERRO MARIA, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1979/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011702737 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011702737 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011702737 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2019
- sul ricorso n. 1980/2024 depositato il 14/12/2024 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011702732 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011702732 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011702732 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2019
- sul ricorso n. 1981/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_3 s.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E021701627 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1322/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrenti:
Ric._3 S.n.c. chiede, in via preliminare, di disporre la riunione delle controversie disgiuntamente promosse dalla cessata società (R.G.R. 1981/2024) e dagli ex soci della stessa (Ricorrente_1 e Ricorrente_2
– RR.GG.RR. nn. 1979 e 1980/2024), per connessione oggettiva e soggettiva;
chiede di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e di annullare l'avviso di accertamento n.
T7E021701627/2024 emesso nei suoi confronti, con vittoria nelle spese di lite.
Ricorrente_1 - socio al 50 % - chiede, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e riunione dei procedimenti, di annullare l'avviso di accertamento n. T7E011702737/2024. Con condanna dell'Ufficio al rimborso delle spese di giudizio, nell'ammontare degli onorari, indennità e spese.
Ricorrente_2 - socia al 50% - previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e riunione dei procedimenti, di annullare l'avviso di accertamento n. T7E011702732/2024. Con condanna dell'Ufficio al rimborso delle spese di giudizio, nell'ammontare degli onorari, indennità e spese.
Resistente: chiede in via preliminare la riunione delle controversie disgiuntamente promosse dalla cessata
Ric._3 S.n.c. (R.G.R. 1981/2024) e dagli ex soci della stessa (Sig. Ricorrente_1 e la Sig. Ricorrente_2 – RR.GG.RR. nn. 1979 e 1980/2024), per connessione oggettiva e soggettiva;
in via preliminare, chiede di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato;
in via principale, chiede il rigetto dei ricorsi . Con vittoria nelle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3 s.n.c. - esercente l'attività di “pulizia generale di edifici” e cessata in data 30/06/2022 - ha impugnato l'avviso di accertamento n. T7E021701627-2024 con il quale l'Ufficio in riferimento all'anno d'imposta 2019, ha accertato ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D.P.
R. 600/1973 un maggiore reddito di impresa per €. 59.755,00 da imputare ai soci per trasparenza ex art. 5
TUIR e in capo alla società, ai sensi dell'art.
5-bis del d.lgs. n. 446/1997, un valore della produzione ai fini
IRAP pari ad euro 111.535,00, con conseguente ripresa IRAP di €. 1.865,00, e sanzione per infedele dichiarazione ammontante €. 2.098,13.
L'Agenzia ha dunque notificato a
- Ricorrente_1 , titolare di una quota di partecipazione del 50%, l'avviso di accertamento n. T7E011702737/2024 con il quale ha accertato un maggiore reddito di partecipazione di €. 55.618,00, a fronte di quello dichiarato di €. 25.740,00.
- Ricorrente_2, titolare di una quota di partecipazione del 50%, l'avviso di accertamento n. T7E011702732/2024 con il quale ha accertato un maggiore reddito di partecipazione di €. 55.618,00, a fronte di quello dichiarato di €. 25.740,00.
L'avviso di accertamento notificato alla società era stato preceduto dall'invito a produrre documenti a seguito di una rilevata discrasia tra i dati da essa comunicati all'A.F. e quelli trasmessi dai suoi fornitori. La Società ha prodotto documentazione contabile che è stata sottoposta a controllo. Successivamente l'Ufficio ha notificato ai ricorrenti lo schema d'atto n. T7ET210000481/2024 contestando alla società l'omessa produzione di documentazione necessaria per giustificare la deduzione di alcuni costi. La società ha eccepito con memoria la decadenza dell'Agenzia dalla potestà impositiva avendo notificato l'atto di accertamento oltre il termine di quattro anni - regime il regime premiale previsto dall' art. 9 bis, comma 11 del D.L. 50/2017 - applicabile alla ricorrente, avendo la stessa conseguito un indice ISA pari ad 8,36. La società, inoltre, stante la cessazione dell'attività dal 2022, ha evidenziato di non potere stare in giudizio e che i soci, liquidatori ed amministratori non possono essere considerati responsabili per eventuali atti impositivi emessi dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Con gli avvisi di accertamento l'Agenzia ha contestato alla società l'indeducibilità:
- dei costi relativi ai rapporti con la Società_1 S.r.l. per €. 42.050,00, in quanto non documentati;
-dei costi di 'pulizie svolte per vs. conto' per €. 5.770,30 in quanto non documentati;
- dei rimborsi chilometrici contabilizzati, in quanto relativi all'uso di una autovettura (targata Targa_1) non corrispondente a quella intestata alla persona - Nominativo_1 - che presuntivamente la utilizzava per lavoro, stante anche l'assenza di prova volta a dimostrare l'effettiva realizzazione dei viaggi di lavoro con l'autovettura privata di quest'ultima.
La società ha impugnato l'avviso di accertamento deducendone l'illegittimità per:
- sottoscrizione dell'atto impugnato non conforme a legge e per vizi della procedura di delega;
- decadenza dell'Amministrazione Finanziaria del potere accertativo, avendo notificato l'invito al contraddittorio ad un soggetto beneficiario del regime premiale previsto dall'art.
9-bis, comma 11 del D.L.
50/2017.
I ricorrenti hanno invece dedotto l'illegittimità degli avvisi di accertamento a loro notificati per:
- sottoscrizione illegittima dell'atto impugnato per vizi della procedura di delega e di sottoscrizione che avrebbe dovuta essere apposta in modalità autografa e non digitale stante l'articolo 2, comma 6, del d.lgs.
82/2005 il quale prevede che il Codice dell'Amministrazione Digitale non si applichi «all'esercizio delle attività
e funzioni ispettive e di controllo fiscale»
- vizio di notificazione avvenuta mediante ricorso al servizio postale e non tramite PEC.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio e ha chiesto preliminarmente la riunione del procedimenti relativi alla società e ai soci, per connessione oggettiva e soggettiva. Con riferimento alla delega di firma, alla necessità di sottoscrizione autografa e non digitale dell'atto d'accertamento e all'obbligo di successiva notifica mediante PEC l'Ufficio ha formulato controdeduzioni come ha compiuto osservazioni in punto di difetto di notifica e decadenza dal potere di accertamento
All'udienza del 19 dicembre 2025 è comparso solo l'Ufficio il quale, dopo avere insistito per la riunione dei giudizi e dopo l'illustrazione del relatore, ha esposto le sue ragioni e si è riportato alle conclusioni in atti.
La Corte ha preso a decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in applicazione dell'art. 14 D.lgs n. 546/92 dispone la riunione dei procedimenti 1979-1980-1981/25 per connessione soggettiva e oggettiva. La Corte preliminarmente osserva che la società ricorrente ha integrato i presupposti per beneficiare del regime premiale con la conseguenza che i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, dpr. n. 600/ 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, ddpr. n. 633/72 sono da ridurre di un anno. La notifica dell'avviso di accertamento alla società risulta tuttavia tempestiva e rispettosa del regime premiale. La dichiarazione Mod. UNICO SP relativa all'anno d'imposta 2019 è stata ordinariamente presentata dalla Parte nel corso dell'anno 2020 e applicando il regime premiale avrebbe dovuto, come è stata, sottoposta a controllo entro il 31/12/2024. L'avviso di accertamento impugnato è stato notificato il
14/10/2024 (rectius: 15/10/2024), e dunque tempestivamente e regolarmente. L'Agenzia ha dunque legittimamente esercitato il potere impositivo. Per queste ragioni il secondo motivo di ricorso formulato dalla società va rigettato.
Con riferimento invece al primo motivo di ricorso della società e dei ricorrenti la Corte osserva che il Direttore
Provinciale dell'Ageniza con Ordine di servizio n. 14/2024, prot. 113781/2024 del 31/05/2024, valido con decorrenza dal 03/06/2024 al 30/11/2024 aveva a suo tempo conferito al Dott. Nominativo_2 - Capo Team Controllo Imprese Minori e materiale sottoscrittore dell'atto impugnato - delega di firma. Dalla documentazione prodotta in atti emerge che il Nominativo_2 presta servizio dal 20/09/1999 con la qualifica di Funzionario di Terza Area/carriera direttiva, al quale per quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 17/03/2015 può essere data delega per l'adozione di atti a competenza dirigenziale.
L'emissione dell'atto è stata dunque preceduta da un formale atto di delega alla sottoscrizione dello stesso, comprensivo di tutti gli elementi essenziali ed accessori ai fini della sua piena validità/legittimità. L'Ufficio ha aggiunto che il delegante Dott. Nominativo_3 – Direttore della Direzione Provinciale I di Torino – appartiene alla carriera dirigenziale, e dispone delle potestà ed attribuzioni necessarie e sufficienti al valido rilascio di delega alla sottoscrizione di atti di natura impositiva. Questo motivo di ricorso è dunque rigettato.
L'Ufficio ha poi osservato che la sottoscrizione digitale dell'atto d'accertamento non comporta affatto l'obbligo della sua successiva notifica mediante PEC: la notificazione degli atti impositivi a mezzo PEC - come disciplinata dal settimo comma dell'articolo 60 del DPR 600/1973 - rappresenta una mera facoltà riconosciuta all'Ufficio impositore, e non certo un vincolo o un onere per l'Ufficio notificante: del resto, se così fosse, sarebbe preclusa la notifica di ogni atto firmato digitalmente a tutti i contribuenti che non risultino titolari di un indirizzo PEC. Peraltro la Cassazione con sentenza n. 1150/2021 ha ribadito che la sottoscrizione digitale dell'atto d'accertamento non comporta affatto l'obbligo di una sua successiva notificazione via PEC. A questo si deve aggiungere che l'articolo 2, comma 6, del Codice dell'Amministrazione Digitale, che stabiliva l'inapplicabilità delle proprie disposizioni “limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale …”, ovvero alle sole fasi istruttorie endoprocedimentali propedeutiche all'emissione ed alla notifica dell'atto, è stato modificato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, in vigore dal 27 gennaio
2018 con l'introduzione del 6-bis, in base al quale resta “Ferma l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria.”
Questo significa che la disciplina CAD è applicabile agli “atti impositivi” come confermato anche dalla
Cassazione con sentenze n. 1150 e n. 1557 del 2021. La sottoscrizione digitale dell'atto impugnato è dunque avvenuta dunque nel rispetto della legge. Per queste ragioni anche questo motivo di ricorso va rigettato
La Corte infine osserva che il presunto ed eventuale vizio di notifica dedotto dai ricorrenti risulta sanato in ragione dell'avvenuta tempestiva impugnazione degli atti, in applicazione del consolidato principio secondo il quale, ove l'atto sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per intervenuto
“raggiungimento dello scopo”. Anche questo ultimo motivo di ricorso va rigettato.
I ricorsi sono rigettati. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Condanna Ric._3 S.n.c. a rifondere all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino le spese di lite liquidate in € 2.000,00 complessivi;
condanna ciascuno dei due ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino le spese di lite nella misura di
€ 3.200,00 per ognuno.