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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/04/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1213/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Einaudi n. 6, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Maria Gorizia Dattilo che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… nel merito annullare e/o comunque dichiarare non
produttivo di effetti l'avviso di addebito n. 33420230000006525000, e conseguentemente
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. in favore Parte_1
CP_ dell' Con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfetario, I.V.A. e
CAP come per legge a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) respingere integralmente l'opposizione promossa, in
quanto inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esplicitate, b) per l'effetto, disporre
1 contestuale condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per
l'importo corrispondente all'avviso di addebito opposto, maggiorato degli accessori di
legge, con vittoria di spese e compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso l'avviso di addebito n.
CP_ 33420230000006525000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 1.371,87 a titolo di contributi per la Gestione Aziende lavoratori dipendenti, periodo novembre 2012/febbraio
2013.
Ha contestato l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito, l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'illegittimità della maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge 689/1981
e la carenza di motivazione dell'avviso di addebito, anche in riferimento al calcolo degli interessi applicati, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 18.10.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente è fondata, trattandosi di contribuzione relativa agli anni 2012 e 2013 e di avviso di addebito notificato nel 2023.
CP_ Non è condivisibile, in senso contrario, l'argomentazione dell' secondo cui la pretesa creditoria è fondata su note di rettifica da DM10 generate dalla perdita delle agevolazioni
2 ex art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, a seguito di DURC irregolare e del venir meno del requisito della regolarità contributiva a seguito di richiesta del 14.2.2018 e delle conseguenti note di rettifica del 9.4.2018, atteso che l' non fornisce dimostrazione CP_1
della comunicazione di alcun atto con efficacia interruttiva del termine prescrizionale per contribuzione comunque riferibile agli anni 2012 e 2013.
La domanda deve dunque accogliersi, dichiarandosi non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420230000006525000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420230000006525000;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 885,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 5.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1213/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Einaudi n. 6, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Maria Gorizia Dattilo che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… nel merito annullare e/o comunque dichiarare non
produttivo di effetti l'avviso di addebito n. 33420230000006525000, e conseguentemente
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. in favore Parte_1
CP_ dell' Con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfetario, I.V.A. e
CAP come per legge a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) respingere integralmente l'opposizione promossa, in
quanto inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esplicitate, b) per l'effetto, disporre
1 contestuale condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per
l'importo corrispondente all'avviso di addebito opposto, maggiorato degli accessori di
legge, con vittoria di spese e compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso l'avviso di addebito n.
CP_ 33420230000006525000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 1.371,87 a titolo di contributi per la Gestione Aziende lavoratori dipendenti, periodo novembre 2012/febbraio
2013.
Ha contestato l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito, l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'illegittimità della maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge 689/1981
e la carenza di motivazione dell'avviso di addebito, anche in riferimento al calcolo degli interessi applicati, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 18.10.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente è fondata, trattandosi di contribuzione relativa agli anni 2012 e 2013 e di avviso di addebito notificato nel 2023.
CP_ Non è condivisibile, in senso contrario, l'argomentazione dell' secondo cui la pretesa creditoria è fondata su note di rettifica da DM10 generate dalla perdita delle agevolazioni
2 ex art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, a seguito di DURC irregolare e del venir meno del requisito della regolarità contributiva a seguito di richiesta del 14.2.2018 e delle conseguenti note di rettifica del 9.4.2018, atteso che l' non fornisce dimostrazione CP_1
della comunicazione di alcun atto con efficacia interruttiva del termine prescrizionale per contribuzione comunque riferibile agli anni 2012 e 2013.
La domanda deve dunque accogliersi, dichiarandosi non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420230000006525000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420230000006525000;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 885,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 5.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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