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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6470 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 4.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n°22657/2024 vertente
TRA
(CF: ) ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Via Cesare Maccari n. 190 presso lo studio dell'Avv. Maria Patrizia Di
RL che la rappresenta congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Emanuela
Bracchi in forza di procura in atti;
RICORRENTE –
CONTRO
(p.iva/cf ) in persona della legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Duò ed ivi elettivamente domiciliato, come da procura alle liti in atti;
RESISTENTE-
Oggetto: lavoro subordinato – differenze retributive;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso che aveva prestato la sua attività lavorativa presso un negozio di parrucchiere ed estetica sito in
Roma, Via Francesco Ingoli n. 70 per il periodo 08.08.20/ 27.12.2023; chiarito che l'attività era intestata alla e, nello specifico, che era stata assunta CP_1
dal Sig. che si occupava, per conto di parte datoriale, della gestione Tes_1
del negozio e del personale impartendo istruzioni e direttive anche tramite il gruppo whatsapp dallo stesso creato e gestito;
esposto che aveva lavorato nel negozio come stagista mentre frequentava ancora la scuola da parrucchiera;
rappresentato che lavorava tutti i giorni dal martedì al sabato dalle 09.30 alle 18.30; esposto che veniva retribuita in denaro contante da nella misura di € 100,00 a settimana Tes_1
per i primi anni e che dal gennaio 2023 le venivano corrisposti € 150,00 a settimana,
con totale omissione del versamento dei contributi assistenziali e che nulla aveva ricevuto a titolo di tredicesima, permessi, festività e ferie;
rappresentato che lavorava come parrucchiera occupandosi di trattamenti, messa in piega e colore, di fissare gli appuntamenti alle clienti nonché della contabilità consegnando l'incasso al Sig. Tes_1
dedotto che il potere organizzativo, direttivo e disciplinare era svolto il
[...]
primo periodo da e poi dalla nipote lamentato che il Tes_1 Parte_2
rapporto di lavoro non veniva mai regolarizzato e in data 27 dicembre 2023 dopo che era le veniva negato un riconoscimento extra per aver lavorato la vigilia di Natale
aveva rassegnato le sue dimissioni e che nulla le veniva riconosciuto a titolo di indennità e trattamento di fine rapporto;
concludeva chiedendo di “accertare e
dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes svoltosi
secondo i termini e le modalità di cui in premessa;
in relazione alle mansioni svolte
dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel secondo livello retributivo
del CCNL CH ed ST o in quello diverso ritenuto di giustizia, e per
l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore al pagamento in favore dell'istante della somma netta di € 41.461,00
(quarantunomilaquattrocentosessantuno/00) oltre interessi e rivalutazione per i titoli
di cui in premessa o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- accertare
e dichiarare la giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente con effetto
dal 27.12.2023 e per l'effetto condannare la resistente al pagamento ec artt. 2118,
2119 c.c e 145 CCNL dell'indennità di mancato preavviso pari alla retribuzione
corrispondente a 45 giorni lavorativi, o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di
lite”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta che contestava in fatto ed in diritto quanto richiesto dalla ricorrente chiedendo “1) in via preliminare, il rinvio
dell'udienza per impossibilità di comparizione della legale rapp.nte p.t. della
[...]
essendo immobilizzata a seguito di un intervento invasivo all'intestino, CP_1
come da certificato medico che si allega (all.n.2);2) nel merito, il rigetto di tutte le
domande formulate nel ricorso perché illegittime, infondate e non provate. Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali da distrarre in favore
della sottoscritta procuratrice antistataria”.
Richiesti nuovi conteggi e concesso termine per note, ritenuta la causa matura per la decisione in data odierna il giudizio veniva definito con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente per i motivi che seguono.
Nel merito, ha dedotto la ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'8.08.2020 al 27.12.2023, data in cui la ricorrente si è dimessa per giusta causa.
Quanto al periodo antecedente, la ricorrente ha dedotto di aver svolto un periodo stage presso il negozio di parrucchiere della sito in Roma CP_1
Loc. Acilia, per un periodo di quattro mesi, da aprile a luglio 2020, nonostante il proprio rapporto di lavoro abbia sempre presentato i caratteri della subordinazione.
Dalla lettura degli atti emerge come parte ricorrente non abbia né richiesto l'ammissione della prova, non avendo indicato nel ricorso i capitoli che ne avrebbero dovuto formare oggetto né abbia specificatamente contestato la correttezza del contratto di stage stipulato tra le parti e pertanto non può che ritenersi pacifica la sua valenza.
È noto, infatti, che “Una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto
avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa
che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati”. Negli atti di causa non risulta alcuna chiara contestazione del contratto in esame, né si evidenziano eccezioni di parte convenuta in merito.
Pertanto la specifica domanda va rigettata.
Va quindi limitata la domanda al periodo di lavoro dall'8.08.20 al 27.12.2023, data delle dimissioni.
In relazione a detto periodo ha dedotto la ricorrente di aver lavorato, senza mai essere regolarizzata, come parrucchiera lavorando sotto le direttive di Tes_1
responsabile tecnico acconciatore, dal quale veniva retribuita in denaro contante nella misura di € 100,00 a settimana per i primi anni, e dal gennaio 2023 nella misura di €
150,00 a settimana.
Sul punto, la stessa convenuta ha eccepito in memoria che “Dunque, le parti si
accordavano a detto fine, intraprendendo un ménage costante dall'agosto 2020,
raggiunta la maggiore età della signorina con una certa libertà di orario e di Pt_1
impegno per la stessa. ….La signorina assisteva all'attività altrui (tagli, Pt_1
preparazione e posa dei colori, pieghe) limitandosi ad effettuare qualche shampoo e
ad eseguire qualche piega in caso di necessità, percependo tra €.250/300 a
settimana, per un compenso mensile variabile tra €.1.000/1.200,00. Oltretutto, dato
che la permanenza della signorina era concordata prevalentemente a fini di Pt_1
formazione, il signor la portava con sé agli incontri formativi e di Tes_1
aggiornamento professionale organizzati dai fornitori dei prodotti” (pag. 2
memoria). È quindi pacifico tra le parti che sia sussistito un rapporto di lavoro dall'agosto 2020,
circostanza confermata anche dalla eccezione di parte convenuta in merito alla retribuzione in contanti consegnata con cadenza periodica e fissa alla ricorrente.
Ciò posto, relativamente alla quantificazione della retribuzione riconosciuta alla ricorrente va tenuto conto di quanto da lei indicato in ricorso e non contestato dalla società stessa.
La prestazione nel periodo sopra accertato è stata quindi resa con vincolo di subordinazione.
Sul punto si richiama l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che individua nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro le caratteristiche proprie dell'indicato vincolo.
Nel caso di specie, l'eterodeterminazione della prestazione risulta confermata da una serie di elementi, risultando che la ricorrente aveva vincolo di presenza quotidiana ed oraria, era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, non partecipava al rischio di impresa, utilizzava strumenti di lavoro messi a disposizione della società
datrice di lavoro, poteva godere di ferie nel periodo di chiusura dell'attività.
In merito ha eccepito la convenuta che la ricorrente veniva retribuita sia per l'attività
svolta nel salone che per la “formazione”, si legge infatti “Risulta evidente che, non
solo la signorina ha ricevuto un compenso mensile di 1.000/1.200 euro c.a. ma Pt_1
ha ricevuto anche il valore aggiunto della formazione e dell'aggiornamento
professionale, tant'è che proprio per questi validi motivi (compenso, formazione,
aggiornamento) ella è rimasta presso il negozio della per quasi 4 anni CP_1 (compreso il periodo di stage), beneficiando di un clima adeguato alla sua età (18-21
anni) ed al positivo coinvolgimento ed inserimento di una giovane nel mondo del
lavoro” (pag. 3 memoria).
Qualora si volesse considerare detta eccezione non si può non ricordare che la giurisprudenza in merito è conforme nel ritenere che “Nel contratto di formazione e
lavoro, la mancata consegna al lavoratore del programma di formazione, ove
qualificabile come inadempimento contrattuale per violazione di specifica
prescrizione contrattuale collettiva (nella specie del punto 3 dell'accordo
interconfederale 18 dicembre 1988), non può essere ritenuta irrilevante rispetto alla
conseguente deduzione in giudizio della nullità del contratto con richiesta di
conversione del medesimo in contratto a tempo indeterminato, poiché, a norma
dell'art. 3, comma nono, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con legge 19
dicembre 1984 n. 863, l'inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi
del contratto di formazione e lavoro comporta che lo stesso si considera a tempo
indeterminato fin dalla data di instaurazione del relativo rapporto.” (cass. civ. ord.
Ordinanza n. Sentenza n. 11463 del 12/11/1998) .
Ne consegue che, a parere dell'Ufficio, data l'assenza di un valido contratto (non essendo stato sottoscritto alcun piano formativo individuale) per come previsto dalla legge sopra richiamata, automaticamente il rapporto va declinato in un contratto a tempo pieno ed indeterminato, fin dall'8.8.2020. Circa le mansioni, la convenuta nulla ha eccepito riguardo alla mansione di parrucchiera dedotta in ricorso e pertanto va accolta la relativa domanda.
Si evince quindi che, per le mansioni per come sopra accertata, la ricorrente può
essere correttamente inquadrato nel IV livello CCNL ACCONCIATURA ED
ESTETICA, dall'8-8-2020 al 27-12-23, a cui appartengono “Sono inquadrati al 4°
livello del CCNL barbieri, parrucchieri ed acconciatori quei lavoratori che non
hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché
provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale”.
Il diritto all'inquadramento nel livello IV, dall'8.8.2020 al 27.12.2023, del CCNL di settore impone, ex art.36 Cost., di ritenere dovute somme parametrate ai minimi di cui all'indicato livello, con riconoscimento del diritto a percepire tutte le differenze retributive relative alle voci previste dalla contrattazione di settore applicata
(differenze sulle mensilità ordinarie e 13° mensilità, indennità ferie non godute e trattamento di fine rapporto, festività lavorate, 14° mensilità, permessi non goduti).
Atteso che i conteggi sono stati correttamente rielaborati, su indicazione di questo
Giudice, tenuto conto dell'inquadramento nel 4°, del regime full-time a 40 ore settimanali, del periodo di lavoro come sopra accertato nonché tenuto conto di quanto ricevuto, la società convenuta viene complessivamente condannata al pagamento di
€33.124,00 compreso quanto richiesta a titolo di permessi e ferie, che il datore di lavoro non ha dedotto di avere corrisposto. Deve infine essere respinta la domanda relativa al pagamento del preavviso, in ragione della giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice, tenuto conto della sua genericità.
Su tali somme, rivalutate annualmente, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo (Cass. SS.UU. n.38/2001 e successive conformi).
I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- Condanna la in persona della legale rappresentante p.t.,, CP_1
al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€.33.124,00, oltre accessori come per legge;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la in persona della legale rappresentante p.t., CP_1
a rifondere a controparte i compensi di lite liquidati in complessivi €.
3.000,00., oltre spese generali iva e cpa come per legge
Roma, il 4.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 4.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n°22657/2024 vertente
TRA
(CF: ) ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Via Cesare Maccari n. 190 presso lo studio dell'Avv. Maria Patrizia Di
RL che la rappresenta congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Emanuela
Bracchi in forza di procura in atti;
RICORRENTE –
CONTRO
(p.iva/cf ) in persona della legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Duò ed ivi elettivamente domiciliato, come da procura alle liti in atti;
RESISTENTE-
Oggetto: lavoro subordinato – differenze retributive;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso che aveva prestato la sua attività lavorativa presso un negozio di parrucchiere ed estetica sito in
Roma, Via Francesco Ingoli n. 70 per il periodo 08.08.20/ 27.12.2023; chiarito che l'attività era intestata alla e, nello specifico, che era stata assunta CP_1
dal Sig. che si occupava, per conto di parte datoriale, della gestione Tes_1
del negozio e del personale impartendo istruzioni e direttive anche tramite il gruppo whatsapp dallo stesso creato e gestito;
esposto che aveva lavorato nel negozio come stagista mentre frequentava ancora la scuola da parrucchiera;
rappresentato che lavorava tutti i giorni dal martedì al sabato dalle 09.30 alle 18.30; esposto che veniva retribuita in denaro contante da nella misura di € 100,00 a settimana Tes_1
per i primi anni e che dal gennaio 2023 le venivano corrisposti € 150,00 a settimana,
con totale omissione del versamento dei contributi assistenziali e che nulla aveva ricevuto a titolo di tredicesima, permessi, festività e ferie;
rappresentato che lavorava come parrucchiera occupandosi di trattamenti, messa in piega e colore, di fissare gli appuntamenti alle clienti nonché della contabilità consegnando l'incasso al Sig. Tes_1
dedotto che il potere organizzativo, direttivo e disciplinare era svolto il
[...]
primo periodo da e poi dalla nipote lamentato che il Tes_1 Parte_2
rapporto di lavoro non veniva mai regolarizzato e in data 27 dicembre 2023 dopo che era le veniva negato un riconoscimento extra per aver lavorato la vigilia di Natale
aveva rassegnato le sue dimissioni e che nulla le veniva riconosciuto a titolo di indennità e trattamento di fine rapporto;
concludeva chiedendo di “accertare e
dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes svoltosi
secondo i termini e le modalità di cui in premessa;
in relazione alle mansioni svolte
dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel secondo livello retributivo
del CCNL CH ed ST o in quello diverso ritenuto di giustizia, e per
l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore al pagamento in favore dell'istante della somma netta di € 41.461,00
(quarantunomilaquattrocentosessantuno/00) oltre interessi e rivalutazione per i titoli
di cui in premessa o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- accertare
e dichiarare la giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente con effetto
dal 27.12.2023 e per l'effetto condannare la resistente al pagamento ec artt. 2118,
2119 c.c e 145 CCNL dell'indennità di mancato preavviso pari alla retribuzione
corrispondente a 45 giorni lavorativi, o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di
lite”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta che contestava in fatto ed in diritto quanto richiesto dalla ricorrente chiedendo “1) in via preliminare, il rinvio
dell'udienza per impossibilità di comparizione della legale rapp.nte p.t. della
[...]
essendo immobilizzata a seguito di un intervento invasivo all'intestino, CP_1
come da certificato medico che si allega (all.n.2);2) nel merito, il rigetto di tutte le
domande formulate nel ricorso perché illegittime, infondate e non provate. Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali da distrarre in favore
della sottoscritta procuratrice antistataria”.
Richiesti nuovi conteggi e concesso termine per note, ritenuta la causa matura per la decisione in data odierna il giudizio veniva definito con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente per i motivi che seguono.
Nel merito, ha dedotto la ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'8.08.2020 al 27.12.2023, data in cui la ricorrente si è dimessa per giusta causa.
Quanto al periodo antecedente, la ricorrente ha dedotto di aver svolto un periodo stage presso il negozio di parrucchiere della sito in Roma CP_1
Loc. Acilia, per un periodo di quattro mesi, da aprile a luglio 2020, nonostante il proprio rapporto di lavoro abbia sempre presentato i caratteri della subordinazione.
Dalla lettura degli atti emerge come parte ricorrente non abbia né richiesto l'ammissione della prova, non avendo indicato nel ricorso i capitoli che ne avrebbero dovuto formare oggetto né abbia specificatamente contestato la correttezza del contratto di stage stipulato tra le parti e pertanto non può che ritenersi pacifica la sua valenza.
È noto, infatti, che “Una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto
avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa
che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati”. Negli atti di causa non risulta alcuna chiara contestazione del contratto in esame, né si evidenziano eccezioni di parte convenuta in merito.
Pertanto la specifica domanda va rigettata.
Va quindi limitata la domanda al periodo di lavoro dall'8.08.20 al 27.12.2023, data delle dimissioni.
In relazione a detto periodo ha dedotto la ricorrente di aver lavorato, senza mai essere regolarizzata, come parrucchiera lavorando sotto le direttive di Tes_1
responsabile tecnico acconciatore, dal quale veniva retribuita in denaro contante nella misura di € 100,00 a settimana per i primi anni, e dal gennaio 2023 nella misura di €
150,00 a settimana.
Sul punto, la stessa convenuta ha eccepito in memoria che “Dunque, le parti si
accordavano a detto fine, intraprendendo un ménage costante dall'agosto 2020,
raggiunta la maggiore età della signorina con una certa libertà di orario e di Pt_1
impegno per la stessa. ….La signorina assisteva all'attività altrui (tagli, Pt_1
preparazione e posa dei colori, pieghe) limitandosi ad effettuare qualche shampoo e
ad eseguire qualche piega in caso di necessità, percependo tra €.250/300 a
settimana, per un compenso mensile variabile tra €.1.000/1.200,00. Oltretutto, dato
che la permanenza della signorina era concordata prevalentemente a fini di Pt_1
formazione, il signor la portava con sé agli incontri formativi e di Tes_1
aggiornamento professionale organizzati dai fornitori dei prodotti” (pag. 2
memoria). È quindi pacifico tra le parti che sia sussistito un rapporto di lavoro dall'agosto 2020,
circostanza confermata anche dalla eccezione di parte convenuta in merito alla retribuzione in contanti consegnata con cadenza periodica e fissa alla ricorrente.
Ciò posto, relativamente alla quantificazione della retribuzione riconosciuta alla ricorrente va tenuto conto di quanto da lei indicato in ricorso e non contestato dalla società stessa.
La prestazione nel periodo sopra accertato è stata quindi resa con vincolo di subordinazione.
Sul punto si richiama l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che individua nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro le caratteristiche proprie dell'indicato vincolo.
Nel caso di specie, l'eterodeterminazione della prestazione risulta confermata da una serie di elementi, risultando che la ricorrente aveva vincolo di presenza quotidiana ed oraria, era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, non partecipava al rischio di impresa, utilizzava strumenti di lavoro messi a disposizione della società
datrice di lavoro, poteva godere di ferie nel periodo di chiusura dell'attività.
In merito ha eccepito la convenuta che la ricorrente veniva retribuita sia per l'attività
svolta nel salone che per la “formazione”, si legge infatti “Risulta evidente che, non
solo la signorina ha ricevuto un compenso mensile di 1.000/1.200 euro c.a. ma Pt_1
ha ricevuto anche il valore aggiunto della formazione e dell'aggiornamento
professionale, tant'è che proprio per questi validi motivi (compenso, formazione,
aggiornamento) ella è rimasta presso il negozio della per quasi 4 anni CP_1 (compreso il periodo di stage), beneficiando di un clima adeguato alla sua età (18-21
anni) ed al positivo coinvolgimento ed inserimento di una giovane nel mondo del
lavoro” (pag. 3 memoria).
Qualora si volesse considerare detta eccezione non si può non ricordare che la giurisprudenza in merito è conforme nel ritenere che “Nel contratto di formazione e
lavoro, la mancata consegna al lavoratore del programma di formazione, ove
qualificabile come inadempimento contrattuale per violazione di specifica
prescrizione contrattuale collettiva (nella specie del punto 3 dell'accordo
interconfederale 18 dicembre 1988), non può essere ritenuta irrilevante rispetto alla
conseguente deduzione in giudizio della nullità del contratto con richiesta di
conversione del medesimo in contratto a tempo indeterminato, poiché, a norma
dell'art. 3, comma nono, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con legge 19
dicembre 1984 n. 863, l'inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi
del contratto di formazione e lavoro comporta che lo stesso si considera a tempo
indeterminato fin dalla data di instaurazione del relativo rapporto.” (cass. civ. ord.
Ordinanza n. Sentenza n. 11463 del 12/11/1998) .
Ne consegue che, a parere dell'Ufficio, data l'assenza di un valido contratto (non essendo stato sottoscritto alcun piano formativo individuale) per come previsto dalla legge sopra richiamata, automaticamente il rapporto va declinato in un contratto a tempo pieno ed indeterminato, fin dall'8.8.2020. Circa le mansioni, la convenuta nulla ha eccepito riguardo alla mansione di parrucchiera dedotta in ricorso e pertanto va accolta la relativa domanda.
Si evince quindi che, per le mansioni per come sopra accertata, la ricorrente può
essere correttamente inquadrato nel IV livello CCNL ACCONCIATURA ED
ESTETICA, dall'8-8-2020 al 27-12-23, a cui appartengono “Sono inquadrati al 4°
livello del CCNL barbieri, parrucchieri ed acconciatori quei lavoratori che non
hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché
provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale”.
Il diritto all'inquadramento nel livello IV, dall'8.8.2020 al 27.12.2023, del CCNL di settore impone, ex art.36 Cost., di ritenere dovute somme parametrate ai minimi di cui all'indicato livello, con riconoscimento del diritto a percepire tutte le differenze retributive relative alle voci previste dalla contrattazione di settore applicata
(differenze sulle mensilità ordinarie e 13° mensilità, indennità ferie non godute e trattamento di fine rapporto, festività lavorate, 14° mensilità, permessi non goduti).
Atteso che i conteggi sono stati correttamente rielaborati, su indicazione di questo
Giudice, tenuto conto dell'inquadramento nel 4°, del regime full-time a 40 ore settimanali, del periodo di lavoro come sopra accertato nonché tenuto conto di quanto ricevuto, la società convenuta viene complessivamente condannata al pagamento di
€33.124,00 compreso quanto richiesta a titolo di permessi e ferie, che il datore di lavoro non ha dedotto di avere corrisposto. Deve infine essere respinta la domanda relativa al pagamento del preavviso, in ragione della giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice, tenuto conto della sua genericità.
Su tali somme, rivalutate annualmente, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo (Cass. SS.UU. n.38/2001 e successive conformi).
I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- Condanna la in persona della legale rappresentante p.t.,, CP_1
al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€.33.124,00, oltre accessori come per legge;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la in persona della legale rappresentante p.t., CP_1
a rifondere a controparte i compensi di lite liquidati in complessivi €.
3.000,00., oltre spese generali iva e cpa come per legge
Roma, il 4.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti