Art. 18. 1. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981) deve intendersi nel senso che al Ministro del tesoro e' data facolta', in sede di emanazione dei decreti per la fissazione delle condizioni e delle modalita' di funzionamento e dei tassi d'interesse dei conti correnti presso le tesorerie dello Stato, di stabilire che i conti stessi siano infruttiferi, come previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510 .
2. Le disposizioni recate dal primo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , riguardanti l'istituzione delle contabilita' speciali fruttifere e la decorrenza del tasso di interesse da corrispondere sulle entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla citata legge n. 720 del 1984 , devono intendersi applicabili, in relazione a quanto sancito dal secondo e dall'ultimo comma del sopracitato articolo 1, dalla data di effettiva entrata in funzione del sistema di tesoreria unica fissata nei decreti ministeriali di attuazione previsti dal richiamato secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 720 del 1984 .
2. Le disposizioni recate dal primo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , riguardanti l'istituzione delle contabilita' speciali fruttifere e la decorrenza del tasso di interesse da corrispondere sulle entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla citata legge n. 720 del 1984 , devono intendersi applicabili, in relazione a quanto sancito dal secondo e dall'ultimo comma del sopracitato articolo 1, dalla data di effettiva entrata in funzione del sistema di tesoreria unica fissata nei decreti ministeriali di attuazione previsti dal richiamato secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 720 del 1984 .