Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942 n. 794 non è applicabile quando la controversia non involga unicamente la misura del compenso dovuto all'avvocato, ma siano contestati i presupposti stessi del diritto del professionista al compenso, i limiti del mandato, le effettive esecuzioni delle prestazioni ecc.. Allorché si verifichi una delle suddette ipotesi il procedimento ordinario, attrae nella sua sfera per ragioni di connessione anche la materia propria del procedimento speciale ed il giudizio si conclude in primo grado con un provvedimento impugnabile solo con l'appello. L'anzidetto procedimento speciale non può applicarsi, in particolare, quando si contesti, nell'ipotesi in cui il giudizio civile si sia concluso con una conciliazione, la sussistenza della transazione o la partecipazione ad essa dell'avvocato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AG OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, difeso da se stesso e dall'avvocato FLAUTI LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR NS;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 11514/96 proposto da:
AR NS, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RIZZACASA, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DI BIASE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AG OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, difeso da se stesso e dall'avvocato LUIGI FLAUTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
ATTIVITÀ MERIDIONALI S.P.A. già CONFEZIONI MONTI S.P.A., in persona del suo Presidente e legale rapp.te pro-tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 651/95 del Tribunale di PESCARA, depositata il 29/07/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato AG, difensore di se stesso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale o inammissibilità;
udito l'Avvocato DI BIASE difensore del resistente e ricorrente incidentale, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore: Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per inammissibilità del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Fatto
Con decreto del 26/10/1989, il Presidente del Tribunale di Pescara ingiungeva ad ON AR e alla s.p.a. Attività Meridionali (già s.p.a. Confezioni ON) di pagare, con vincolo solidale, all'avvocato IO AG la somma di lire 19.447.512 per prestazioni professionali (trattazione in primo grado di causa di lavoro, proposizione dell'appello, conciliazione stragiudiziale). Contro il decreto ingiuntivo l'AR e la società ON proponevano separate opposizioni alle quali resisteva il AG. Riuniti i giudizi, il Tribunale di Pescara, con sentenza depositata il 29/7/1995, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava ON AR a pagare all'avvocato AG nei confronti della società Attività Meridionali.
La cassazione della detta sentenza del Tribunale di Pescara è stata chiesta da AG IO con ricorso, ex articolo 111 Costituzione, affidato ad un unico complesso motivo articolato in tre censure. Ha resistito con controricorso ON AR il quale ha proposto ricorso incidentale subordinato sorretto da tre motivi. Il AG ha notificato e depositato controricorso al ricorso incidentale e ha poi presentato memorie illustrative. Diritto
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'AR relativa all'inammissibilità del ricorso principale proposto dal AG avverso la sentenza del Tribunale di Pescara appellabile - secondo il controricorrente - e non ricorribile in cassazione ex articolo 111 Costituzione. Sostiene in proposito l'AR che la controversia in esame non coinvolge esclusivamente la misura del compenso dovuto all'avvocato AG, ma è relativa ai presupposti stessi del diritto al compenso per l'attività professionale svolta, quali l'effettiva esecuzione delle prestazioni ed i limiti del mandato. Le questioni dibattute tra le parti, infatti, non riguardano solo lo scaglione tariffario adottato per la liquidazione dei diritti e degli onorari e la corrispondente misura, ma sono relative anche all'effettivo svolgimento da parte dell'avvocato di alcune delle prestazioni professionali e, in particolare, di quelle concernenti la conciliazione intervenuta con la società datrice di lavoro. In tali casi, ad avviso dell'AR, il provvedimento conclusivo della particolare procedura di opposizione a decreto ingiuntivo - prevista dagli articoli 29 e 30 per l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali - è appellabile e non ricorribile in cassazione ex articolo 111 Costituzione. L'eccezione è fondata.
È ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema di onorari e di diritti dovuti dal cliente al proprio difensore per le prestazioni professionali espletate in un giudizio civile, anche se il patrono si sia avvalso dell'ordinario procedimento per ingiunzione ex articoli 633 e seguenti c.p.c., l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione deve svolgersi secondo lo speciale procedimento previsto dagli articoli 29 e 30 delle 13/6/1942 n. 794 - dettato per la specifica esigenza di speditezza di tali controversie - dovendosi riconoscere alla decisione conclusiva, anche se adottata nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione a norma dell'articolo 111 Costituzione. Tale principio, tuttavia, non può trovare applicazione quando la controversia non involga unicamente la misura del compenso dovuto all'avvocato o al procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, ma siano contestati i presupposti stessi del diritto del professionista al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni, ecc. Allorché si verifichi una di tali ipotesi, il procedimento ordinario, che è il solo previsto e consentito per la definizione di questioni diverse dalla determinazione della misura del compenso dovuto al professionista, attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e tutto il giudizio di conclude in primo grado con un provvedimento impugnabile solo con l'appello (in tali sensi, tra le tante, sentenze 12/8/1997 n. 7533; 3/12/1996 n. 10770, 16/7/1994 n. 6700; 15/3/1994 n. 2456). In particolare la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non può applicarsi il detto procedimento speciale semplificato quando si contesti - nell'ipotesi in cui il giudizio civile si sia concluso con una conciliazione - la sussistenza o la partecipazione alla transazione ovvero il vincolo della solidarietà (sentenze 20/4/1993 n. 4619;
25/11/1985 n. 5857; 26/2/1983 n. 1498; 20/8/1981 n. 4955). Nella specie la controversia in esame non coinvolge solamente la misura del compenso spettante all'avvocato AG - con riferimento allo scaglione tariffario da utilizzare per la liquidazione dei diritti e degli onorari e per la relativa misura - ma ha ad oggetto anche i presupposti stessi del diritto al compenso professionale preteso dal ricorrente, ossia l'effettiva esecuzione di alcune delle prestazioni e, in particolare, di quelle concernenti la conciliazione stragiudiziale raggiunta tra l'AR e la società ON (poi trasformatasi in Attività Meridionali). Il credito fatto valere dal AG è infatti relativo anche a prestazioni professionali concernenti la detta conciliazione stragiudiziale. In proposito l'AR, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha tra l'altro eccepito l'estraneità del AG all'accordo stragiudiziale intervenuto con la società ON aventi ad oggetto non la controversia patrocinata dal citato professionista (relativa a differenze retributive), ma una diversa questione concernente il recesso dal rapporto lavorativo. L'AR ha quindi sostenuto, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, che non erano dovuti l'onorario ed i diritti "per la conciliazione perché non verificatasi e, comunque, per non aver l'avvocato AG svolto alcuna collaborazione al riguardo".
Nell'impugnata sentenza, in relazione alle dette eccezioni sollevate dall'AR, si afferma che: a) "l'istruttoria, documentale e testimoniale, ha permesso di accertare l'esistenza di n nesso unicamente temporale tra la causa promossa da ON AR, con il patrocinio dell'avvocato AG, e la conciliazione del 4/7/1989 con l'intervento dell'UPLMO"; b) "la stessa istruttoria ha anche dimostrato. che l'avvocato AG non ha espletato alcuna attività professionale ne' ha fornito alcun tipo di collaborazione nella conclusione della conciliazione tra l'AR e la Confezione ON s.p.a.", c) "per tale conciliazione, alla quale l'avvocato AG è rimasto estraneo, il medesimo non può riceversi l'onorario di L.
1.200.000 richiesto con il decreto ingiuntivo opposto"; d) "la domanda di condanna della Confezioni ON in solido al pagamento delle competenze professionali in favore dell'avv. AG con l'AR va respinta, poiché nella fattispecie in esame non si versa nell'ipotesi di cui all'articolo 68 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, posto che la controversia nella quale l'AR
è stato patrocinato dal predetto professionista è stata abbandonata solo per effetto indiretto e riflesso di una convenzione tra le stesse parti con altro oggetto (risoluzione del rapporto di lavoro), alla quale l'avvocato AG non ha neppure partecipato". Le riportate affermazioni del Tribunale hanno formato oggetto di specifiche censure mosse nel ricorso principale con il quale il AG lamenta l'errore commesso dal giudice del merito nel non aver tenuto conto della conciliazione intervenuta tra le parti" perfezionata dopo che l'AR si era recato presso esso ricorrente in vista del raggiungimento dell'accordo con la società datrice di lavoro con riferimento anche alla controversia in corso avente ad oggetto differenze retributive. Il ricorrente, quindi, sostiene che gli spettano i diritti e gli onorari per la conciliazione della causa avendo prestato la propria opera professionale per la transazione "sia ricevendo presso il suo studio l'AR prima della sua gita a Roma per sottoscrivere la transazione, sia venendo informato della riunione presso l'Ufficio del Lavoro per la sottoscrizione del relativo verbale, sia ricevendo l'incarico di far estinguere il giudizio a mezzo del predetto verbale".
Da quanto precede emerge con evidenza che la sentenza del Tribunale di Pescara ha deciso la controversia tra le parti relativa anche ai presupposti delle pretese fatte valere dall'avvocato AG concernenti i diritti e gli onorari per le contestate prestazioni professionali svolte in relazione alla conciliazione stragiudiziale raggiunta dall'AR e dalla società Confezioni ON. Da ciò deriva che - in aderenza con l'orientamento giurisprudenziale sopra precisato in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per gli onorari ed i diritti chiesti dal difensore al proprio cliente secondo la speciale procedura di cui ai citati articoli 28 e seguente legge 794/1982 - la sentenza del Tribunale di Pescara doveva essere impugnata con l'appello e non con il ricorso in cassazione ex articolo 111 Costituzione. Il ricorso principale dell'avvocato AG deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
La pronuncia di inammissibilità del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale espressamente proposto "in via subordinata nel caso di ritenuta ammissibilità del ricorso principale".
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10 luglio 1998
Depositato in Cancelleria il 18 Marzo 1999