Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2471
CASS
Sentenza 18 marzo 1999

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La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942 n. 794 non è applicabile quando la controversia non involga unicamente la misura del compenso dovuto all'avvocato, ma siano contestati i presupposti stessi del diritto del professionista al compenso, i limiti del mandato, le effettive esecuzioni delle prestazioni ecc.. Allorché si verifichi una delle suddette ipotesi il procedimento ordinario, attrae nella sua sfera per ragioni di connessione anche la materia propria del procedimento speciale ed il giudizio si conclude in primo grado con un provvedimento impugnabile solo con l'appello. L'anzidetto procedimento speciale non può applicarsi, in particolare, quando si contesti, nell'ipotesi in cui il giudizio civile si sia concluso con una conciliazione, la sussistenza della transazione o la partecipazione ad essa dell'avvocato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2471
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2471
Data del deposito : 18 marzo 1999

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