Sentenza 24 marzo 1976
Massime • 2
L'art 17 della legge 4 gennaio 1968, n 15, nel porre la legalizzazione tra i requisiti indispensabili per l'utilizzazione nello stato degli Atti formati all'estero, fa salve le esenzioni dall'Obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o accordi internazionali: pertanto, a norma dell'art 23 della convenzione italo-francese per la reciproca assistenza giudiziaria del 12 gennaio 1955, resa esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n 155, non e necessaria la legalizzazione per gli Atti e documenti provenienti da autorita giudiziarie e per gli Atti notarili, qualunque sia l'uso che si voglia fare di tali Atti e non anche nel solo caso in cui questi documenti vengano invocati come mezzi di prova. (nella specie, una delle parti in causa si opponeva alla delibazione di alcune sentenze emanate da giudici francesi adducendo la mancata legalizzazione sia di tale provvedimento, sia del mandato ad litem rilasciato all'estero dall'istante).*
La convenzione italo-francese sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, stipulata il 3 giugno 1930 e resa esecutiva in Italia con legge 7 gennaio 1932 n 45, dispone all'art primo n 3 che le sentenze emanate in uno dei due stati contraenti possono essere delibate dall'autorita giudiziaria dell'altro stato,soltanto se, oltre ad essere passate in giudicato, siano suscettibili di esecuzione secondo la legge del Paese nel quale sono state emesse. Pertanto, poiche l'art 147 cod proc civ francese condiziona la esecutivita delle sentenze alla loro notifica al difensore della parte, ne consegue che una sentenza emanata dalla autorita giudiziaria francese puo essere delibata in Italia soltanto se la suddetta formalita sia stata eseguita. ( V 943/61).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1976, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1976 |
Testo completo
La convenzione italo-francese sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, stipulata il 3 giugno 1930 e resa esecutiva in Italia con legge 7 gennaio 1932 n 45, dispone all'art primo n 3 che le sentenze emanate in uno dei due stati contraenti possono essere delibate dall'autorita giudiziaria dell'altro stato,soltanto se, oltre ad essere passate in giudicato, siano suscettibili di esecuzione secondo la legge del Paese nel quale sono state emesse. Pertanto, poiche l'art 147 cod proc civ francese condiziona la esecutivita delle sentenze alla loro notifica al difensore della parte, ne consegue che una sentenza emanata dalla autorita giudiziaria francese puo essere delibata in Italia soltanto se la suddetta formalita sia stata eseguita. ( V 943/61).*