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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/08/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1171/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, contrada Parte_1
Giardino, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in C.F._1 calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Oreste Cantillo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; ricorrente
E
, con sede alla via XXIII Novembre 1980, cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1
e p. iva , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù P.IVA_2 di deliberazione di Giunta n. 2/24, di determinazione di conferimento di incarico n.
65/2024 R.G. e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, dall'avv. Salvatore Paolino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, piazza Sant'Agostino, n. 29; resistente
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITA' DI
ACQUISIZIONE SANANTE DI CUI ALL'ART. 42 BIS D.P.R. n. 327/2001;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per la ricorrente (come da atto introduttivo del giudizio) – “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, anche all'esito di apposita consulenza tecnica d'ufficio, che sin d'ora si richiede, accertare il giusto valore di mercato del suolo LA e dunque accertare e quantificare, in favore ELLA , il danno patrimoniale, determinato Parte_1 nella misura del valore venale ELarea alla data di emissione del provvedimento di acquisizione ELart. 42-bis, comma 3, D.P.R. 327/2001, il danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale ELarea occupata) ai sensi ELart. 42-bis, comma 1,
D.P.R. 327/ 2001, il danno da occupazione illegittima (quantificato nella misura del 5% annuo del valore venale ELarea occupata), dall'inizio del periodo di occupazione illegittima fino a quella di adozione del provvedimento traslativo ai sensi ELart. 42-bis, comma 3, D.P.R. 327/2001 e l'indennità di occupazione legittima ai sensi ELart. 50 del
D.P.R. 327/2001, per il periodo di efficacia del provvedimento sindacale n. 19 del 27-02-
1981 per la durata di anni due, e così, complessivamente, nell'importo individuato in narrativa di € 113.810,82 o in quella somma, maggiore o minore, che sarà individuata all'esito della consulenza tecnica d'ufficio che si richiede, oltre rivalutazione ed interessi fino all'effettivo pagamento. Conseguentemente, condannare il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , Parte_1 per le causali indicate, della somma di € 113.810,82, detratti eventuali acconti medio tempore corrisposti, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito ELespletata CTU, oltre rivalutazione ed interessi fino all'effettivo pagamento. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, dal liquidarsi secondo i parametri forensi in favore del sottoscritto difensore, perché antistatario”; per il resistente (come da comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale) – “In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare, in forza delle causali innanzi indicate, il difetto di giurisdizione ELEcc.ma Corte adita in favore della giurisdizione del TAR Campania-Salerno; - accertare e dichiarare, in forza delle causali innanzi indicate, il difetto di competenza territoriale e/o per materia ELEcc.ma Corte adita in favore della competenza del Tribunale di Salerno;
in via subordinata: - accertare e dichiarare, in forza delle causali innanzi indicate, la prescrizione ELeventuale diritto al riconoscimento ELindennità di occupazione legittima e, per l'effetto, dichiarare il ricorso in parte qua inammissibile;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Collegio non dovesse condividere i rilievi che precedono sull'eccepito difetto di giurisdizione del Giudice adito: - accertare e dichiarare, in forza delle causali innanzi indicate, l'intervenuta prescrizione del diritto del sig. al risarcimento dei Parte_1
2 danni per la perdita del godimento del bene (per occupazione senza titolo) con riferimento al periodo antecedente al 21/01/17; - accertare e dichiarare, in forza delle causali innanzi indicate, che la stima dei danni asseritamente dovuti al sig. per la perdita Parte_1 del godimento del bene (per occupazione senza titolo dal mese di marzo 1983 al mese di settembre 2023) è erronea ed illegittima nella parte in cui il Commissario ad acta nominato dal TAR non ha tenuto conto ELintervenuta prescrizione dei danni riferiti al periodo antecedente al 21/01/17 (dal mese di marzo del 1983 al mese di gennaio del 2017); per l'effetto, rideterminare/ridurre l'ammontare della stima dei danni risarcibili per la perdita del godimento del bene (per occupazione senza titolo) nella misura di complessivi €
2.004,90 (riferiti al solo periodo non prescritto che va dal 21/01/17 al 21/01/22), ovvero nella maggiore e/o minore misura che sarà ritenuta congrua dall'On.le Collegio, eventualmente anche a seguito di CTU, nonché accertare e dichiarare il diritto del
[...]
ad ottenere la restituzione da parte del sig. , a titolo di differenza CP_1 Parte_1 prescritta e non dovuta, della somma già coattivamente incassata dal ricorrente di complessivi € 14.234,71 (16.239,61-2.004,90), ovvero la restituzione della maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta congrua dall'On.le Collegio, eventualmente anche a seguito di CTU;
nel merito: - accertare e dichiarare, in forza delle causali innanzi indicate, che il ricorso è inammissibile e totalmente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarlo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso spiegato il 17 novembre 2023 a norma degli artt. 29 d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c., contestava l'entità ELindennizzo determinato dal Parte_1
Commissario ad acta del con provvedimento del 19 ottobre 2023, prot. Controparte_1
n. 5616, in complessivi euro 29.652,39 per l'acquisizione al patrimonio ELEnte, ai sensi ELart. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, del fondo contraddistinto nel catasto terreni al foglio
20, particella 230, ed avente una superficie di mq. 573, lamentando, in particolare, che la stima del suo valore di mercato, quantificato in soli euro 21,28/mq., era stata effettuata senza considerare che tale suolo era edificabile, giacché era stato occupato dalla Pubblica
Amministrazione per realizzare un fabbricato di pubblica utilità, quale un istituto scolastico, poi destinato ad asilo nido, ricadeva in un contesto dotato di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed era compreso nel centro cittadino.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 7 marzo 2024, il CP_1 eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
[...] favore del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta dal per Parte_1
3 ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nonché di quello da illegittima occupazione del fondo, l'incompetenza per materia della Corte d'Appello in favore del Tribunale di Salerno con riguardo alla richiesta di pagamento ELindennità di occupazione legittima nonché la prescrizione del diritto di percepire l'indennità di occupazione legittima, cessata sin dal 27 febbraio 1983, e, per il periodo antecedente al
21 gennaio 2017, anche quella di occupazione illegittima, chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme incassate dal ricorrente a tale titolo in forza del provvedimento del Commissario ad acta del 19 ottobre 2003, prot. n. 5616, per il lasso temporale compreso tra il mese di marzo 1983 e il 20 gennaio 2017, per poi contestare, nel merito, la fondatezza del ricorso sul presupposto della corretta determinazione del valore venale del fondo oggetto di acquisizione sanante.
La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla determinazione delle indennità previste dall'art. 42 bis e 50 D.P.R. n. 327/2001, perveniva, per la discussione, all'udienza del 20 marzo 2025, nella quale veniva rimessa dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma degli artt. 3, comma 3, d.lgs.
n. 151/2011 e 281 terdecies c.p.c..
La domanda proposta dal è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati. Pt_1
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal in Controparte_1 ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nonché di quello derivante dall'occupazione illegittima del fondo in esame.
Ed invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui, in materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, segnatamente, della Corte d'Appello, in unico grado, non solo la controversia relativa alla determinazione e alla corresponsione ELindennizzo derivante dalla fattispecie ELacquisizione sanante di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, ma anche quella avente ad oggetto l'interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto, ai sensi del comma 3, ultima parte, di tale norma, “a titolo di risarcimento del danno”, giacché esso, ad onta del tenore letterale della disposizione, costituisce solo una voce del complessivo “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale” previsto dal precedente comma
1, secondo un'interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti LAri (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 25 luglio 2016, n. 15283; Cass., Sez. Un., 12 giugno 2018, n. 15343; Cass., Sez. Un., 20 luglio 2021, n. 20691).
4 In sostanza, le controversie sulla liquidazione e sul pagamento ELindennizzo dovuto per l'acquisizione del bene utilizzato dall'Autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità, ex art. 42 bis D.P.R. n. 3272001, sono devolute al giudice ordinario in ragione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del fondo e globalmente inteso dal legislatore come un unicum non scindibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma funzione a ciascuna di esse.
Ne deriva che la previsione ELassegnazione di una somma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del terzo comma ELart. 42 bis) è diretta a chiarire la genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene occupato sine titulo) rilevanti ai fini della determinazione ELindennizzo in favore del proprietario, che non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente diritto ora a un “indennizzo” (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla perdita della proprietà della res), ora a un “risarcimento” di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra ius della Pubblica Amministrazione.
Di contro, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia lamentata l'illegittimità del provvedimento di acquisizione sanante per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione in relazione ai contrapposti interessi privati e all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.
Parimenti, proprio in ragione della generalizzata devoluzione alla Corte d'Appello di tutti i giudizi relativi alla liquidazione delle indennità derivanti da fattispecie espropriative, non
è configurabile la competenza per materia del Tribunale di Salerno, ex art. 9 c.p.c., con riferimento alla domanda spiegata dal per conseguire il pagamento ELindennità Pt_1 di occupazione legittima, non assumendo rilievo, in senso contrario, la circostanza non sia stato adottato al riguardo alcun provvedimento amministrativo, giacché la sua emanazione non incide sull'individuazione del giudice investito della potestas iudicandi.
Tuttavia, essendo l'occupazione legittima del fondo censito nel catasto terreni del Comune di al foglio 20, particella 230, iniziata il 7 marzo 1981 e cessata il 7 marzo 1983, il CP_1 diritto del di chiederne la liquidazione e il pagamento, come eccepito dall'Ente Pt_1 locale, è attinto da prescrizione, ancorché decennale e non quinquennale, il cui decorso iniziò con la scadenza di ciascuna annualità (cfr., ex ceteris, Cass. 30 gennaio 2002, n.
1225; Cass. 27 agosto 2004, n. 17111; Cass. 11 novembre 2010, n. 22913), per non avere il ricorrente documentato il compimento di atti interruttivi.
5 Ciò posto, per quanto attiene al merito della domanda proposta dal , occorre Pt_1 preliminarmente osservare, in una prospettiva di carattere generale, che, ai fini indennitari, un'area deve essere ritenuta edificabile solo quando risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici al momento della vicenda LAria (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un.,
23 aprile 2001, n. 172; Cass. 21 maggio 2003, n. 7950; Cass. 30 agosto 2007, n. 18314)
e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse quando, per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (come verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità), giacché tali classificazioni determinano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà o con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario ELarea, e che sono, come tali, assoggettate al regime autorizzativo previsto dalla legislazione edilizia (cfr., ex plurimis, Cass. 23 maggio 2014, n. 11503;
Cass. 24 giugno 2016, n. 13172; Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7454).
Ne consegue che, ai fini della determinazione ELindennità di esproprio, in base al criterio introdotto dall'art. 5 bis, comma 3, legge n. 359/1992 e recepito dall'art. 37, comma 3, D.P.R. n. 327/2001, devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale solo quelli in cui l'edificazione, benché a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativa privata in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all'area, mentre, quando i limitati interventi consentiti non risultino espressione dello ius aedificandi, ma siano funzionali alla realizzazione dello scopo pubblicistico, la zona non può essere qualificata come edificabile (cfr., ex plurimis, Cass. 24 dicembre
2004, n. 23973; Cass. 6 agosto 2009, n. 17995; Cass. 28 settembre 2016, n. 19193).
Peraltro, per effetto della sentenza n. 181/2011, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ELart. 5 bis, comma 4, decreto legge n. 333/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992, in combinato disposto con gli artt. 15, comma
1, secondo periodo, e 16, commi 5 e 6, legge n. 865/1971, come sostituiti dall'art. 14 legge n. 10/1977, che commisuravano l'indennità di esproprio dei terreni non edificabili al valore agricolo medio, la sua stima deve sempre essere effettuata sulla base del criterio del valore venale pieno, già previsto in via generale dall'art. 39 legge n. 2359/1865 ed attualmente sancito dall'art. 37, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, come modificato dall'art. 2, comma 90, legge n. 244/2007, con la conseguente possibilità di dimostrare che, pur senza raggiungere il livello ELedificatorietà, il fondo assoggettato al procedimento
6 LArio presenta caratteristiche che ne consentono lo sfruttamento per finalità ulteriori e diverse da quella agricola e, quindi, di attribuire allo stesso una valutazione di mercato tale da rispecchiare la possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (cfr., ex plurimis, Cass. 17 ottobre 2011, n. 21386; Cass. 19 luglio 2018 n.
19295; Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7454; Cass. ord. 4 ottobre 2023, n. 27960).
Nella particolare ipotesi delle aree “bianche”, vale a dire di quelle prive di pianificazione urbanistica, ai fini della liquidazione ELindennità di esproprio, la stima non può risolversi in un mero esercizio qualificatorio della loro astratta natura, ma deve esprimerne l'effettivo valore di mercato secondo le concrete caratteristiche, desunte da indici obiettivi quali, tra gli altri, la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, sicché trova applicazione il criterio – suppletivo in carenza di strumenti urbanistici e complementare agli effetti della valutazione dei fondi – ELedificabilità di fatto, dovendo attribuirsi rilevanza all'attività edilizia legittimamente realizzabile in assenza di pianificazione, a quella libera ed a quella consentita previo rilascio del permesso a costruire (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2016,
n. 12268; Cass. ord. 15 aprile 2019, n. 10502; Cass. ord. 7 aprile 2022, n. 11360).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che, come correttamente evidenziato dal consulente d'ufficio sulla base delle certificazioni rese dal responsabile del settore tecnico del Comune di il 20 giugno 2024, prot. n. 3652, e il 9 luglio CP_1
2024, prot. n. 4070, il fondo censito nel catasto terreni al foglio 20, particella 230, non può essere ritenuto giuridicamente edificabile, ricadendo non in un'area classificata come tale dallo strumento urbanistico vigente al momento ELemanazione del provvedimento di acquisizione sanante del 19 ottobre 2023, ma in una zona “bianca”, per avere il piano regolatore generale perso vigenza sin dall'anno 2003 e per essere l'Ente locale, anche all'attualità, sprovvisto di pianificazione per l'intero territorio.
Pur muovendo dall'oggettivo presupposto che, all'epoca ELadozione del provvedimento LArio di cui all'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, la zona di ubicazione del fondo appartenuto al non era legalmente edificabile, come, del resto, continua a non Pt_1 esserlo tuttora, il consulente tecnico d'ufficio, ai fini della determinazione del valore venale del suolo in esame e, di conseguenza, del pregiudizio patrimoniale del quale il ricorrente deve essere indennizzato, ne ha comunque opportunamente riconosciuto e valutato l'attitudine ad uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello meramente agricolo nell'ambito del più ampio contesto territoriale in cui è inserito, vale a dire quello
7 del centro abitato, in gran parte urbanizzato e servito da reti di servizi, ipotizzandone l'utilizzazione come area di pertinenza di fabbricati o come area destinata alla realizzazione di attrezzature pubbliche o infrastrutture.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver stimato in euro 52,46/mq. i terreni astrattamente o potenzialmente edificabili nella zona omogenea in cui è compreso il fondo in oggetto, ne ha determinato in euro 13,11/mq. il valore unitario quale area di pertinenza di fabbricati mediante l'applicazione di un coefficiente di ragguaglio del 25% ed in euro
44,50/mq. il valore unitario come area adibita ad attrezzature pubbliche o infrastrutture sulla base di un indice di sfruttamento territoriale dello 0,848, assumendo la media di tali risultanze valutative, pari ad euro 28,21/mq., quale parametro per quantificare in euro
16.500,00 (euro 28,81/mq. x 573 mq.) l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale subito al a causa della perdita della proprietà del cespite contraddistinto nel catasto Pt_1 terreni del Comune di al foglio 20, particella 230. CP_1
La stima del valore di mercato attribuito dall'ausiliario al fondo controverso non è in alcun modo inficiata dall'assunto difensivo del secondo cui il suolo non potrebbe essere Pt_1 valutato come area di pertinenza di fabbricati in ragione della sua collocazione in un centro abitato connotato dalla presenza di immobili ad uso abitativo e della circostanza che, su di esso, venne edificato, sin dal 1982, un istituto scolastico.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, nel prospettare la possibile destinazione del fondo di cui trattasi ad area di pertinenza di fabbricati e, quindi, alla realizzazione, tra l'altro, di parcheggi, garages, giardini e depositi, ha individuato una forma di utilizzazione del suolo che, pur non potendone riflettere, con assoluta certezza, la vocazione edificatoria, non ne pregiudicasse, sotto il profilo estimativo, le potenzialità di trasformazione in rapporto al contesto territoriale di riferimento.
Né il , a sostegno della sua tesi, può invocare la realizzazione, sul suolo LA, Pt_1 nell'anno 1982, di un istituto scolastico, poi destinato dal Comune di ad asilo nido CP_1 con deliberazione di Giunta n. 1/2013, giacché, di contro, proprio la realizzazione di tale struttura ne escludeva l'edificabilità ad iniziativa privata, essendo l'edilizia scolastica riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato (cfr., ex plurimis, Cass. 9 agosto 2012, n. 14347;
Cass. 16 marzo 2016, n. 5247; Cass. ord. 22 novembre 2023, n. 32422).
In sostanza, l'intervenuta costruzione, negli anni '80, di un fabbricato ad uso scolastico dimostra che, secondo lo strumento di pianificazione urbanistica ELepoca, il fondo in questione possedeva una destinazione incompatibile con l'esercizio dello ius edificandi
8 privato, sicché non può essere richiamata a fondamento ELasserita edificabilità del cespite attinto dal provvedimento di acquisizione sanante.
Oltre all'indennizzo di euro 16.500,00 per il pregiudizio patrimoniale, il ha diritto Pt_1 di ottenere, ai sensi ELart. 42 bis, commi 1 e 3, D.P.R. n. 327/2001, sia quello di euro
1.650,00 per il pregiudizio non patrimoniale (pari al 10% di euro 16.500.00), sia quello di euro 33.506,45 [euro 16.500,00 x 5% x (40 anni, 7 mesi e 11 giorni)] per il periodo di occupazione sine titulo del fondo, protrattosi dall'8 marzo 1983 (giorno successivo alla scadenza del periodo biennale di occupazione legittima, iniziato il 7 marzo 1981 e terminato il 7 marzo 1983) al 19 ottobre 2023 (data di adozione del provvedimento di acquisizione sanante), atteso che, ad onta di quanto eccepito dal con la Controparte_1 domanda riconvenzionale, il termine della prescrizione del diritto di credito vantato a tale titolo dal privato decorre dal momento ELemanazione del provvedimento LArio, con il quale soltanto cessa l'illecito permanente perpetrato dalla Pubblica Amministrazione.
L'infondatezza ELeccezione di prescrizione del diritto del FI di percepire l'indennità di occupazione illegittima del fondo per il periodo temporale antecedente al 21 gennaio 2017 comporta il rigetto della domanda riconvenzionale con la quale il
[...]
ha chiesto la condanna del ricorrente alla restituzione delle somme corrispostegli CP_1 per tale causale in esecuzione del provvedimento di acquisizione sanante adottato dal
Commissario ad acta il 19 ottobre 2023, prot. n. 5616.
Pertanto, il di a fronte ELacquisizione al proprio patrimonio del fondo CP_1 CP_1 censito nel catasto terreni al foglio 20 particella 230, è tenuto a corrispondere al FI la complessiva somma di euro 51.656,45, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., dal 17 novembre 2023, data della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, al momento del suo effettivo versamento, previa detrazione ELimporto di euro
29.652,39, pagato al ricorrente, come risulta per tabulas, il 15 novembre 2023.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul che ha infondatamente contrastato Controparte_1 la pretesa creditoria azionata dal ricorrente e proposto domanda riconvenzionale per ottenerne la condanna alla restituzione di somme dovutegli, e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione ELentità ELindennizzo riconosciuto al FI ai sensi ELart. 42 bis D.P.R.
n. 327/2001, ed in rapporto all'attività difensiva dallo stesso espletata, in complessivi euro
8.786,00, di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compenso (euro 2.000,00
9 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva, euro 2.200,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%,
Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto
12 ELallegata tabella, con refusione in favore ELavv. Oreste Cantillo, quale procuratore distrattario del ricorrente, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico del quale Controparte_1 parte soccombente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate, con decreto del
27 novembre/9 dicembre 2024, in euro 1.821,90, di cui euro 270,20 per esborsi ed euro
1.551,70 per compenso, oltre CNP ed IVA, con detrazione ELacconto eventualmente percepito dall'ausiliario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da il 17 novembre 2023 a norma degli artt. 29 d.lgs. n. 150/2011 e 281 Parte_1 decies e segg. c.p.c. nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata dal Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da per quanto di ragione e, per Parte_1
l'effetto, determina l'indennizzo dovutogli dal ai sensi ELart. 42 Controparte_1 bis D.P.R. n. 327/2001 in complessivi euro 51.656,45, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla proposizione del ricorso all'effettivo soddisfo, previa detrazione del già percepito importo di euro 29.652,39;
2. rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di CP_1
3. condanna il al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 51.628,50, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione del ricorso all'effettivo soddisfo, previa detrazione del già versato importo di euro 29.652,39;
4. condanna il alla refusione, in favore ELavv. Oreste Cantillo, quale Controparte_1 procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese Parte_1 processuali, che si liquidano in complessivi euro 8.786,00, di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compenso difensivo (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva, euro 2.200,00 per la fase istruttoria ed euro
2.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 ELallegata tabella;
5. pone definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, liquidate, con decreto del 27 novembre/9 dicembre 2024, in euro 1.821,90,
10 di cui euro 270,20 per esborsi ed euro 1.551,70 per compenso, oltre CNP ed IVA, con detrazione ELacconto eventualmente percepito dall'ausiliario.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio EL11 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
11
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1171/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, contrada Parte_1
Giardino, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in C.F._1 calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Oreste Cantillo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; ricorrente
E
, con sede alla via XXIII Novembre 1980, cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1
e p. iva , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù P.IVA_2 di deliberazione di Giunta n. 2/24, di determinazione di conferimento di incarico n.
65/2024 R.G. e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, dall'avv. Salvatore Paolino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, piazza Sant'Agostino, n. 29; resistente
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITA' DI
ACQUISIZIONE SANANTE DI CUI ALL'ART. 42 BIS D.P.R. n. 327/2001;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per la ricorrente (come da atto introduttivo del giudizio) – “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, anche all'esito di apposita consulenza tecnica d'ufficio, che sin d'ora si richiede, accertare il giusto valore di mercato del suolo LA e dunque accertare e quantificare, in favore ELLA , il danno patrimoniale, determinato Parte_1 nella misura del valore venale ELarea alla data di emissione del provvedimento di acquisizione ELart. 42-bis, comma 3, D.P.R. 327/2001, il danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale ELarea occupata) ai sensi ELart. 42-bis, comma 1,
D.P.R. 327/ 2001, il danno da occupazione illegittima (quantificato nella misura del 5% annuo del valore venale ELarea occupata), dall'inizio del periodo di occupazione illegittima fino a quella di adozione del provvedimento traslativo ai sensi ELart. 42-bis, comma 3, D.P.R. 327/2001 e l'indennità di occupazione legittima ai sensi ELart. 50 del
D.P.R. 327/2001, per il periodo di efficacia del provvedimento sindacale n. 19 del 27-02-
1981 per la durata di anni due, e così, complessivamente, nell'importo individuato in narrativa di € 113.810,82 o in quella somma, maggiore o minore, che sarà individuata all'esito della consulenza tecnica d'ufficio che si richiede, oltre rivalutazione ed interessi fino all'effettivo pagamento. Conseguentemente, condannare il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , Parte_1 per le causali indicate, della somma di € 113.810,82, detratti eventuali acconti medio tempore corrisposti, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito ELespletata CTU, oltre rivalutazione ed interessi fino all'effettivo pagamento. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, dal liquidarsi secondo i parametri forensi in favore del sottoscritto difensore, perché antistatario”; per il resistente (come da comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale) – “In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare, in forza delle causali innanzi indicate, il difetto di giurisdizione ELEcc.ma Corte adita in favore della giurisdizione del TAR Campania-Salerno; - accertare e dichiarare, in forza delle causali innanzi indicate, il difetto di competenza territoriale e/o per materia ELEcc.ma Corte adita in favore della competenza del Tribunale di Salerno;
in via subordinata: - accertare e dichiarare, in forza delle causali innanzi indicate, la prescrizione ELeventuale diritto al riconoscimento ELindennità di occupazione legittima e, per l'effetto, dichiarare il ricorso in parte qua inammissibile;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Collegio non dovesse condividere i rilievi che precedono sull'eccepito difetto di giurisdizione del Giudice adito: - accertare e dichiarare, in forza delle causali innanzi indicate, l'intervenuta prescrizione del diritto del sig. al risarcimento dei Parte_1
2 danni per la perdita del godimento del bene (per occupazione senza titolo) con riferimento al periodo antecedente al 21/01/17; - accertare e dichiarare, in forza delle causali innanzi indicate, che la stima dei danni asseritamente dovuti al sig. per la perdita Parte_1 del godimento del bene (per occupazione senza titolo dal mese di marzo 1983 al mese di settembre 2023) è erronea ed illegittima nella parte in cui il Commissario ad acta nominato dal TAR non ha tenuto conto ELintervenuta prescrizione dei danni riferiti al periodo antecedente al 21/01/17 (dal mese di marzo del 1983 al mese di gennaio del 2017); per l'effetto, rideterminare/ridurre l'ammontare della stima dei danni risarcibili per la perdita del godimento del bene (per occupazione senza titolo) nella misura di complessivi €
2.004,90 (riferiti al solo periodo non prescritto che va dal 21/01/17 al 21/01/22), ovvero nella maggiore e/o minore misura che sarà ritenuta congrua dall'On.le Collegio, eventualmente anche a seguito di CTU, nonché accertare e dichiarare il diritto del
[...]
ad ottenere la restituzione da parte del sig. , a titolo di differenza CP_1 Parte_1 prescritta e non dovuta, della somma già coattivamente incassata dal ricorrente di complessivi € 14.234,71 (16.239,61-2.004,90), ovvero la restituzione della maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta congrua dall'On.le Collegio, eventualmente anche a seguito di CTU;
nel merito: - accertare e dichiarare, in forza delle causali innanzi indicate, che il ricorso è inammissibile e totalmente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarlo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso spiegato il 17 novembre 2023 a norma degli artt. 29 d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c., contestava l'entità ELindennizzo determinato dal Parte_1
Commissario ad acta del con provvedimento del 19 ottobre 2023, prot. Controparte_1
n. 5616, in complessivi euro 29.652,39 per l'acquisizione al patrimonio ELEnte, ai sensi ELart. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, del fondo contraddistinto nel catasto terreni al foglio
20, particella 230, ed avente una superficie di mq. 573, lamentando, in particolare, che la stima del suo valore di mercato, quantificato in soli euro 21,28/mq., era stata effettuata senza considerare che tale suolo era edificabile, giacché era stato occupato dalla Pubblica
Amministrazione per realizzare un fabbricato di pubblica utilità, quale un istituto scolastico, poi destinato ad asilo nido, ricadeva in un contesto dotato di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed era compreso nel centro cittadino.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 7 marzo 2024, il CP_1 eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
[...] favore del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta dal per Parte_1
3 ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nonché di quello da illegittima occupazione del fondo, l'incompetenza per materia della Corte d'Appello in favore del Tribunale di Salerno con riguardo alla richiesta di pagamento ELindennità di occupazione legittima nonché la prescrizione del diritto di percepire l'indennità di occupazione legittima, cessata sin dal 27 febbraio 1983, e, per il periodo antecedente al
21 gennaio 2017, anche quella di occupazione illegittima, chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme incassate dal ricorrente a tale titolo in forza del provvedimento del Commissario ad acta del 19 ottobre 2003, prot. n. 5616, per il lasso temporale compreso tra il mese di marzo 1983 e il 20 gennaio 2017, per poi contestare, nel merito, la fondatezza del ricorso sul presupposto della corretta determinazione del valore venale del fondo oggetto di acquisizione sanante.
La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla determinazione delle indennità previste dall'art. 42 bis e 50 D.P.R. n. 327/2001, perveniva, per la discussione, all'udienza del 20 marzo 2025, nella quale veniva rimessa dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma degli artt. 3, comma 3, d.lgs.
n. 151/2011 e 281 terdecies c.p.c..
La domanda proposta dal è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati. Pt_1
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal in Controparte_1 ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nonché di quello derivante dall'occupazione illegittima del fondo in esame.
Ed invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui, in materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, segnatamente, della Corte d'Appello, in unico grado, non solo la controversia relativa alla determinazione e alla corresponsione ELindennizzo derivante dalla fattispecie ELacquisizione sanante di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, ma anche quella avente ad oggetto l'interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto, ai sensi del comma 3, ultima parte, di tale norma, “a titolo di risarcimento del danno”, giacché esso, ad onta del tenore letterale della disposizione, costituisce solo una voce del complessivo “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale” previsto dal precedente comma
1, secondo un'interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti LAri (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 25 luglio 2016, n. 15283; Cass., Sez. Un., 12 giugno 2018, n. 15343; Cass., Sez. Un., 20 luglio 2021, n. 20691).
4 In sostanza, le controversie sulla liquidazione e sul pagamento ELindennizzo dovuto per l'acquisizione del bene utilizzato dall'Autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità, ex art. 42 bis D.P.R. n. 3272001, sono devolute al giudice ordinario in ragione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del fondo e globalmente inteso dal legislatore come un unicum non scindibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma funzione a ciascuna di esse.
Ne deriva che la previsione ELassegnazione di una somma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del terzo comma ELart. 42 bis) è diretta a chiarire la genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene occupato sine titulo) rilevanti ai fini della determinazione ELindennizzo in favore del proprietario, che non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente diritto ora a un “indennizzo” (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla perdita della proprietà della res), ora a un “risarcimento” di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra ius della Pubblica Amministrazione.
Di contro, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia lamentata l'illegittimità del provvedimento di acquisizione sanante per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione in relazione ai contrapposti interessi privati e all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.
Parimenti, proprio in ragione della generalizzata devoluzione alla Corte d'Appello di tutti i giudizi relativi alla liquidazione delle indennità derivanti da fattispecie espropriative, non
è configurabile la competenza per materia del Tribunale di Salerno, ex art. 9 c.p.c., con riferimento alla domanda spiegata dal per conseguire il pagamento ELindennità Pt_1 di occupazione legittima, non assumendo rilievo, in senso contrario, la circostanza non sia stato adottato al riguardo alcun provvedimento amministrativo, giacché la sua emanazione non incide sull'individuazione del giudice investito della potestas iudicandi.
Tuttavia, essendo l'occupazione legittima del fondo censito nel catasto terreni del Comune di al foglio 20, particella 230, iniziata il 7 marzo 1981 e cessata il 7 marzo 1983, il CP_1 diritto del di chiederne la liquidazione e il pagamento, come eccepito dall'Ente Pt_1 locale, è attinto da prescrizione, ancorché decennale e non quinquennale, il cui decorso iniziò con la scadenza di ciascuna annualità (cfr., ex ceteris, Cass. 30 gennaio 2002, n.
1225; Cass. 27 agosto 2004, n. 17111; Cass. 11 novembre 2010, n. 22913), per non avere il ricorrente documentato il compimento di atti interruttivi.
5 Ciò posto, per quanto attiene al merito della domanda proposta dal , occorre Pt_1 preliminarmente osservare, in una prospettiva di carattere generale, che, ai fini indennitari, un'area deve essere ritenuta edificabile solo quando risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici al momento della vicenda LAria (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un.,
23 aprile 2001, n. 172; Cass. 21 maggio 2003, n. 7950; Cass. 30 agosto 2007, n. 18314)
e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse quando, per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (come verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità), giacché tali classificazioni determinano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà o con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario ELarea, e che sono, come tali, assoggettate al regime autorizzativo previsto dalla legislazione edilizia (cfr., ex plurimis, Cass. 23 maggio 2014, n. 11503;
Cass. 24 giugno 2016, n. 13172; Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7454).
Ne consegue che, ai fini della determinazione ELindennità di esproprio, in base al criterio introdotto dall'art. 5 bis, comma 3, legge n. 359/1992 e recepito dall'art. 37, comma 3, D.P.R. n. 327/2001, devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale solo quelli in cui l'edificazione, benché a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativa privata in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all'area, mentre, quando i limitati interventi consentiti non risultino espressione dello ius aedificandi, ma siano funzionali alla realizzazione dello scopo pubblicistico, la zona non può essere qualificata come edificabile (cfr., ex plurimis, Cass. 24 dicembre
2004, n. 23973; Cass. 6 agosto 2009, n. 17995; Cass. 28 settembre 2016, n. 19193).
Peraltro, per effetto della sentenza n. 181/2011, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ELart. 5 bis, comma 4, decreto legge n. 333/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992, in combinato disposto con gli artt. 15, comma
1, secondo periodo, e 16, commi 5 e 6, legge n. 865/1971, come sostituiti dall'art. 14 legge n. 10/1977, che commisuravano l'indennità di esproprio dei terreni non edificabili al valore agricolo medio, la sua stima deve sempre essere effettuata sulla base del criterio del valore venale pieno, già previsto in via generale dall'art. 39 legge n. 2359/1865 ed attualmente sancito dall'art. 37, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, come modificato dall'art. 2, comma 90, legge n. 244/2007, con la conseguente possibilità di dimostrare che, pur senza raggiungere il livello ELedificatorietà, il fondo assoggettato al procedimento
6 LArio presenta caratteristiche che ne consentono lo sfruttamento per finalità ulteriori e diverse da quella agricola e, quindi, di attribuire allo stesso una valutazione di mercato tale da rispecchiare la possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (cfr., ex plurimis, Cass. 17 ottobre 2011, n. 21386; Cass. 19 luglio 2018 n.
19295; Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7454; Cass. ord. 4 ottobre 2023, n. 27960).
Nella particolare ipotesi delle aree “bianche”, vale a dire di quelle prive di pianificazione urbanistica, ai fini della liquidazione ELindennità di esproprio, la stima non può risolversi in un mero esercizio qualificatorio della loro astratta natura, ma deve esprimerne l'effettivo valore di mercato secondo le concrete caratteristiche, desunte da indici obiettivi quali, tra gli altri, la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, sicché trova applicazione il criterio – suppletivo in carenza di strumenti urbanistici e complementare agli effetti della valutazione dei fondi – ELedificabilità di fatto, dovendo attribuirsi rilevanza all'attività edilizia legittimamente realizzabile in assenza di pianificazione, a quella libera ed a quella consentita previo rilascio del permesso a costruire (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2016,
n. 12268; Cass. ord. 15 aprile 2019, n. 10502; Cass. ord. 7 aprile 2022, n. 11360).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che, come correttamente evidenziato dal consulente d'ufficio sulla base delle certificazioni rese dal responsabile del settore tecnico del Comune di il 20 giugno 2024, prot. n. 3652, e il 9 luglio CP_1
2024, prot. n. 4070, il fondo censito nel catasto terreni al foglio 20, particella 230, non può essere ritenuto giuridicamente edificabile, ricadendo non in un'area classificata come tale dallo strumento urbanistico vigente al momento ELemanazione del provvedimento di acquisizione sanante del 19 ottobre 2023, ma in una zona “bianca”, per avere il piano regolatore generale perso vigenza sin dall'anno 2003 e per essere l'Ente locale, anche all'attualità, sprovvisto di pianificazione per l'intero territorio.
Pur muovendo dall'oggettivo presupposto che, all'epoca ELadozione del provvedimento LArio di cui all'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, la zona di ubicazione del fondo appartenuto al non era legalmente edificabile, come, del resto, continua a non Pt_1 esserlo tuttora, il consulente tecnico d'ufficio, ai fini della determinazione del valore venale del suolo in esame e, di conseguenza, del pregiudizio patrimoniale del quale il ricorrente deve essere indennizzato, ne ha comunque opportunamente riconosciuto e valutato l'attitudine ad uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello meramente agricolo nell'ambito del più ampio contesto territoriale in cui è inserito, vale a dire quello
7 del centro abitato, in gran parte urbanizzato e servito da reti di servizi, ipotizzandone l'utilizzazione come area di pertinenza di fabbricati o come area destinata alla realizzazione di attrezzature pubbliche o infrastrutture.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver stimato in euro 52,46/mq. i terreni astrattamente o potenzialmente edificabili nella zona omogenea in cui è compreso il fondo in oggetto, ne ha determinato in euro 13,11/mq. il valore unitario quale area di pertinenza di fabbricati mediante l'applicazione di un coefficiente di ragguaglio del 25% ed in euro
44,50/mq. il valore unitario come area adibita ad attrezzature pubbliche o infrastrutture sulla base di un indice di sfruttamento territoriale dello 0,848, assumendo la media di tali risultanze valutative, pari ad euro 28,21/mq., quale parametro per quantificare in euro
16.500,00 (euro 28,81/mq. x 573 mq.) l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale subito al a causa della perdita della proprietà del cespite contraddistinto nel catasto Pt_1 terreni del Comune di al foglio 20, particella 230. CP_1
La stima del valore di mercato attribuito dall'ausiliario al fondo controverso non è in alcun modo inficiata dall'assunto difensivo del secondo cui il suolo non potrebbe essere Pt_1 valutato come area di pertinenza di fabbricati in ragione della sua collocazione in un centro abitato connotato dalla presenza di immobili ad uso abitativo e della circostanza che, su di esso, venne edificato, sin dal 1982, un istituto scolastico.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, nel prospettare la possibile destinazione del fondo di cui trattasi ad area di pertinenza di fabbricati e, quindi, alla realizzazione, tra l'altro, di parcheggi, garages, giardini e depositi, ha individuato una forma di utilizzazione del suolo che, pur non potendone riflettere, con assoluta certezza, la vocazione edificatoria, non ne pregiudicasse, sotto il profilo estimativo, le potenzialità di trasformazione in rapporto al contesto territoriale di riferimento.
Né il , a sostegno della sua tesi, può invocare la realizzazione, sul suolo LA, Pt_1 nell'anno 1982, di un istituto scolastico, poi destinato dal Comune di ad asilo nido CP_1 con deliberazione di Giunta n. 1/2013, giacché, di contro, proprio la realizzazione di tale struttura ne escludeva l'edificabilità ad iniziativa privata, essendo l'edilizia scolastica riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato (cfr., ex plurimis, Cass. 9 agosto 2012, n. 14347;
Cass. 16 marzo 2016, n. 5247; Cass. ord. 22 novembre 2023, n. 32422).
In sostanza, l'intervenuta costruzione, negli anni '80, di un fabbricato ad uso scolastico dimostra che, secondo lo strumento di pianificazione urbanistica ELepoca, il fondo in questione possedeva una destinazione incompatibile con l'esercizio dello ius edificandi
8 privato, sicché non può essere richiamata a fondamento ELasserita edificabilità del cespite attinto dal provvedimento di acquisizione sanante.
Oltre all'indennizzo di euro 16.500,00 per il pregiudizio patrimoniale, il ha diritto Pt_1 di ottenere, ai sensi ELart. 42 bis, commi 1 e 3, D.P.R. n. 327/2001, sia quello di euro
1.650,00 per il pregiudizio non patrimoniale (pari al 10% di euro 16.500.00), sia quello di euro 33.506,45 [euro 16.500,00 x 5% x (40 anni, 7 mesi e 11 giorni)] per il periodo di occupazione sine titulo del fondo, protrattosi dall'8 marzo 1983 (giorno successivo alla scadenza del periodo biennale di occupazione legittima, iniziato il 7 marzo 1981 e terminato il 7 marzo 1983) al 19 ottobre 2023 (data di adozione del provvedimento di acquisizione sanante), atteso che, ad onta di quanto eccepito dal con la Controparte_1 domanda riconvenzionale, il termine della prescrizione del diritto di credito vantato a tale titolo dal privato decorre dal momento ELemanazione del provvedimento LArio, con il quale soltanto cessa l'illecito permanente perpetrato dalla Pubblica Amministrazione.
L'infondatezza ELeccezione di prescrizione del diritto del FI di percepire l'indennità di occupazione illegittima del fondo per il periodo temporale antecedente al 21 gennaio 2017 comporta il rigetto della domanda riconvenzionale con la quale il
[...]
ha chiesto la condanna del ricorrente alla restituzione delle somme corrispostegli CP_1 per tale causale in esecuzione del provvedimento di acquisizione sanante adottato dal
Commissario ad acta il 19 ottobre 2023, prot. n. 5616.
Pertanto, il di a fronte ELacquisizione al proprio patrimonio del fondo CP_1 CP_1 censito nel catasto terreni al foglio 20 particella 230, è tenuto a corrispondere al FI la complessiva somma di euro 51.656,45, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., dal 17 novembre 2023, data della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, al momento del suo effettivo versamento, previa detrazione ELimporto di euro
29.652,39, pagato al ricorrente, come risulta per tabulas, il 15 novembre 2023.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul che ha infondatamente contrastato Controparte_1 la pretesa creditoria azionata dal ricorrente e proposto domanda riconvenzionale per ottenerne la condanna alla restituzione di somme dovutegli, e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione ELentità ELindennizzo riconosciuto al FI ai sensi ELart. 42 bis D.P.R.
n. 327/2001, ed in rapporto all'attività difensiva dallo stesso espletata, in complessivi euro
8.786,00, di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compenso (euro 2.000,00
9 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva, euro 2.200,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%,
Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto
12 ELallegata tabella, con refusione in favore ELavv. Oreste Cantillo, quale procuratore distrattario del ricorrente, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico del quale Controparte_1 parte soccombente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate, con decreto del
27 novembre/9 dicembre 2024, in euro 1.821,90, di cui euro 270,20 per esborsi ed euro
1.551,70 per compenso, oltre CNP ed IVA, con detrazione ELacconto eventualmente percepito dall'ausiliario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da il 17 novembre 2023 a norma degli artt. 29 d.lgs. n. 150/2011 e 281 Parte_1 decies e segg. c.p.c. nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata dal Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da per quanto di ragione e, per Parte_1
l'effetto, determina l'indennizzo dovutogli dal ai sensi ELart. 42 Controparte_1 bis D.P.R. n. 327/2001 in complessivi euro 51.656,45, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla proposizione del ricorso all'effettivo soddisfo, previa detrazione del già percepito importo di euro 29.652,39;
2. rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di CP_1
3. condanna il al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 51.628,50, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione del ricorso all'effettivo soddisfo, previa detrazione del già versato importo di euro 29.652,39;
4. condanna il alla refusione, in favore ELavv. Oreste Cantillo, quale Controparte_1 procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese Parte_1 processuali, che si liquidano in complessivi euro 8.786,00, di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compenso difensivo (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva, euro 2.200,00 per la fase istruttoria ed euro
2.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 ELallegata tabella;
5. pone definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, liquidate, con decreto del 27 novembre/9 dicembre 2024, in euro 1.821,90,
10 di cui euro 270,20 per esborsi ed euro 1.551,70 per compenso, oltre CNP ed IVA, con detrazione ELacconto eventualmente percepito dall'ausiliario.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio EL11 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
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